Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/06/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1731 del 2024 - Pag. 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1731 del 2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Regolamentazione coppia non coniugata – affidamento figli naturali” e vertente TRA
C.F. , parte nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. ROTONDO FRANCESCA CHIARA GIUSEPPINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE– E
, C.F. , parte nata a ROSSANO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2 14.12.83, rappresentata e difesa dall'avv. SCIGLIANO COSTANTINO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE – NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti Con ricorso depositato in Cancelleria in data 16.09.24 parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso nei confronti del compagno CP_1
per la modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
[...] verso la minore, figlia della coppia. La sua difesa ha dedotto che:
- Dalla relazione more uxorio tra i signori e è nata la figlia Pt_1 CP_1 Persona_1 il 23.07.07 a Rossano (CS), la quale ha sempre vissuto con la madre;
- Nell'anno 2015 con ricorso iscritto al n. RG VG n. 1478/2015 la signora adiva il Pt_1 Tribunale di Castrovillari chiedendo l'affidamento della figlia ed il mantenimento;
- il Tribunale con Decreto di accoglimento n. cron. 331/2016 del 23/02/2016, affidava in via condivisa la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento esclusivo presso la madre. Poneva altresì a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla IG.ra da versare entro il 5 di ogni mese, la Pt_1 somma di € 200,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, necessarie per la figlia da concordare tra i genitori;
- il sig. contrariamente all'atteggiamento processuale assunto in quella sede, si è CP_1 reso nel tempo inadempiente agli obblighi di assistenza familiare per un verso somministrando ad intermittenza e con ritardo il mantenimento alla figlia sempre e solo su sollecitazione da parte della
madre, per altro privando la figlia della sua vicinanza e presenza fisica essendo venuto meno al bisogno di assistenza morale che ogni genitore deve dare ai propri figli;
- durante gli anni passati (almeno gli ultimi 7-8) il padre non ha mai instaurato un rapporto con la figlia, oggi adolescente, tanto da poterlo definire totalmente assente nella sua vita;
- per tale ragione i rapporti ed i legami con la figlia sono inesistenti e definitivamente interrotti ormai da anni;
- il regime dell'affidamento condiviso così come inizialmente disposto dal Tribunale ad oggi è pregiudizievole agli interessi della figlia, per il suo benessere e la sua salute psico-fisica, stante tra le altre ragioni, le forti carenze del genitore su ogni fronte e primo tra tutti sul piano affettivo;
- sul piano economico la madre si è dovuta fare carico negli anni delle spese ordinarie di mantenimento della figlia mentre anticipando anche quelle straordinarie, ripartite pro quota del 50% a carico del padre, sostenute da quest'ultimo solo a seguito di azioni precettuali, diffide etc;
- da ultimo, sebbene collocataria in via esclusiva della minore, per ragioni in corso di accertamento, si è vista anche sospendere dall' a partire da dicembre 2023 l'erogazione CP_2 dell'assegno unico;
Tanto premesso, la parte ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di: a. l'affidamento super esclusivo della minore alla madre con collocamento Persona_1 stabile presso la stessa che con lei da sempre convive;
b. a modifica del Decreto n. cron. 331/2016 del 23/02/2016, RG VG n. 1478/2015 del Tribunale di Castrovillari, disporre che il sig. versi a titolo di mantenimento della figlia CP_1 l'assegno di € 300,00, rivalutato annualmente secondo indici ISTAT, o in quell'altra misura ritenuta equa e di giustizia oltre al 50 % delle spese straordinarie;
c. disporre la percezione dell'assegno unico nella misura del 100% a favore della madre affidataria in via super esclusiva;
d. adottare ogni altro provvedimento di legge utile e necessario;
e. con vittoria di spese e competenze di giudizio. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.12.24, si è costituita in giudizio la parte resistente, la quale si è difesa ed ha concluso come in atti.
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo. Visto il ricorso ex art. 337 ter c.c. e 473 bis.47 c.p.c., ai sensi dell'art. 473bis.21 è stata disposta l'audizione delle parti. Sentite le parti, con l'ordinanza di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice odierno relatore ha ordinato la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 473 bis.22 c. 4 c.p.c. in una udienza successiva. In particolare, con la predetta ordinanza è stato statuito che:
“
1.In relazione ai provvedimenti provvisori.
• Valutate le richieste e deduzioni, nonché la complessiva situazione familiare, come ragionevolmente presumibile sulla base degli elementi assunti;
• Considerato che:
1. quanto all'affidamento della figlia della coppia, non può che essere disposto l'affido esclusivo della minore alla madre e la sua collocazione presso quest'ultima, attesa l'assenza di qualsiasi rapporto con il padre;
2. in merito al contributo al mantenimento della figlia, alla luce di quanto disposto in tema di affidamento e collocazione prevalente della prole questo deve essere posto a carico di CP_1 (genitore non collocatario), il quale lo dovrà corrispondere come da dispositivo, nella
[...] misura di euro 250,00 mensili;
3. l'assegno unico deve essere posto a carico della ricorrente in via esclusiva;
4. le spese extra assegno (straordinarie e non) relative ai figli vanno regolate come da dispositivo in conformità alla giurisprudenza di questo Tribunale;
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5. tenuto conto della età della minore, ormai prossima ai 18 anni, le visite saranno lasciate alla libera scelta di padre e figlia;
2.In relazione alla istruttoria e al corso del giudizio.
• Premesso che l'articolazione della prova orale non può avvenire in modo generico ed impreciso, ma alla luce del disposto degli artt. 230 e 244 c.p.c. deve essere fatta mediante l'indicazione specifica dei fatti da provare, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di adeguata difesa (v. Cass. civ. Sez. III n. 1938 del 1987) e che tanto comporta che i capitoli articolati per essere ammissibili debbano fissare temporalmente in modo preciso l'episodio/i da provare - con indicazione della relativa data/e – sul/i quale/i deve riferire la parte/il teste, nonché specificare il luogo in cui la circostanza si sarebbe verificata, le modalità di accadimento della stessa ed i soggetti presenti (v. Cass. civ., Sez. III, n. 9547 del 2009, nonché Cass. civ. n. 20997 del 2011);
• Ritenuto, poi, che la mancata specifica indicazione dei fatti da provare è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, nonostante l'acquiescenza della controparte (v. unanime giurisprudenza, a partire da Cass. Civ. n. 2231 del 1980);
• Considerato, inoltre, che la prova testimoniale è ammissibile ove “non si risolva in una soggettiva ed indiretta interpretazione né in un apprezzamento tecnico o giuridico ma rifletta invece i fatti nella loro obbiettività pur potendo esprimere anche il convincimento che del fatto e delle sue modalità sia derivato al teste per sua stessa percezione" (v. Cass. Civ. n. 2393 del 1971).
Sulla rilevabilità d'ufficio dell'inammissibilità di una prova per testi "che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso" v. Cass. Civ. n. 8620 del 1996 nonché, più recentemente in motivazione Cass. civ. n.1294 del 2018;
• Del resto, la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria (v. Cass. Civ. n. 14364 del 2018)
• Posto che la prova orale articolata da parte resistente non può essere ammessa per le seguenti ragioni: i capitoli articolati sono formulati in modo generico senza alcun riferimento a specifiche circostanze di luogo, di tempo e di persona;
• Posto che la prova orale articolata dalla parte ricorrente è inammissibile, dal momento che gli interrogatori formali deferiti dalle parti non sono ammissibili nei procedimenti di separazione e divorzio in quanto si verte in materia di diritti di cui le parti non possono disporre;
• Considerato che in questo senso depone in modo decisivo il combinato disposto degli artt. 2731 e 2733 c.c.;
• Ritenuto, di contro, opportuno onerare le parti di provvedere al deposito del provvedimento di cui si chiede la modifica (Decreto n. cron. 331/2016 del 23/02/2016, RG VG n. 1478/2015 del Tribunale di Castrovillari);
• visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., secondo cui, quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinvia per la discussione orale della causa;
P.Q.M.
A. AFFIDA la figlia minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la stessa e diritto di visita del padre rimesso alla libera determinazione del genitore e della figlia;
B. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della Controparte_1 ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di € 250,00, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento della figlia, con rivalutazione annuale secondo indici ufficiali ISTAT;
C. DISPONE che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla parte ricorrente;
D. PONE A CARICO di entrambi i genitori, metà per ciascuno, l'onere per: a) tasse scolastiche/ universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno;
c) mensa scolastica;
d) trasporto scolastico;
e) gite R.G. n. 1731 del 2024 - Pag. 4 di 5
scolastiche senza pernottamento;
f) tickets per i trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
g) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico e non erogati dal SSN - tali spese saranno rimborsate per la metà al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
E. PONE l'onere per spese straordinarie per la prole a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno, secondo il seguente schema: spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
ogni altra spesa non prevedibile che comporti un onere rilevante; tutte le menzionate spese straordinarie richiedono il preventivo accordo e comunque possono essere rimborsate solo dietro presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo;
F. INVITA le parti a definire concordemente il contesto sulla base dei provvedimenti temporanei ed urgenti, non apparendo ragionevolmente profilabili esiti sostanzialmente difformi in sede di decisione definitiva;
G. NON AMMETTE le prove articolate dalle parti;
H. RINVIA per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 27.5.25 ore 9.30. I. MANDA alla Cancelleria per la comunicazione ai difensori ed al P.M.; Il Giudice dott. Alessandro Caronia”.
3. Nel merito. Alla udienza del 27.5.25 le parti hanno precisato e discusso come in atti. La causa è stata, quindi, rimessa dal G.I. al collegio per la decisione. 3.1.Vale subito rilevare che, in quella sede, le istanze istruttorie formulate e rigettate dal giudice istruttore non sono state reiterate in modo specifico;
per l'effetto, devono ritenersi abbandonate (cfr. Cass. Civ. 19352 del 2017 e, in maniera ancora più precisa, Cass. Civ. 10748 del 2012). 3.2.In assenza di documentate sopravvenienze e di specifiche contestazioni, anche alla luce del tempo esiguo trascorso tra l'adozione dei provvedimenti e la discussione orale, non può che essere integralmente confermato quanto già statuito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, idonei a garantire un equilibrato assetto nella regolamentazione della coppia non coniugata, alla luce delle accertate sopravvenienze. 3.3. Per l'effetto, il Collegio non può che confermare quanto già statuito in ordine all'affidamento, collocazione, visite e contributo al mantenimento con ordinanza del 31.3.25, da intendersi integralmente riprodotta. Il contributo al mantenimento decorrerà sin dal momento della proposizione della domanda e sarà rivalutabile, secondo gli indici già indicati, a decorrere dal giugno del 2026.
4. Il regime delle spese Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: R.G. n. 1731 del 2024 - Pag. 5 di 5
A. A parziale modifica del decreto del Tribunale di Castrovillari, reso all'esito della camera di consiglio del 16.2.16, la figlia minore in via esclusiva alla madre, con diritto di visita Pt_2 del padre secondo quanto previsto in parte motiva;
B. DISPONE, quanto alle altre statuizioni, in conformità a quanto già previsto nella ordinanza del 31.3.25, da intendersi ivi integralmente richiamata;
C. FERME le ulteriori statuizioni;
D. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
E. DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 25.6.25. Il Presidente dott. Beatrice Magaro' Il giudice estensore dott. Alessandro Caronia