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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
RICORRENTE_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920210008588784000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 8 settembre 2025 Rappresentante_1, in qualità di ultimo legale rappresentante della RICORRENTE_1 s.r.l., società estinta, impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 06820210008588784000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di IRAP per l'anno di imposta 2016.
La ricorrente segnalava in primo luogo che la società aveva cessato la propria attività in data 10 dicembre
2018 ed era stata cancellata dal registro delle imprese in data 9 gennaio 2019.
Eccepiva la decadenza dell'amministrazione finanziaria da ogni attività di accertamento e riscossione, in quanto le contestazioni concernevano l'anno di imposta 2016, mentre l'atto impugnato è stato notificato il 7 luglio 2025, ben oltre i termini previsti dalla legge (3 o 4 anni)
.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e ribadiva la piena legittimità dell'atto impugnato, essendo stato effettuato controllo automatizzato su dichiarazioni fiscali presentate dalla stessa società contribuente, specificando che la dichiarazione in oggetto era quella integrativa presentata in data 3 luglio 2018.
Osservava come il termine di decadenza non fosse spirato, in quanto si applicano le sospensioni della prescrizione previste dall'art. 68, quarto comma bis, d.l. 18/2020 e 12 d.l.vo 159/2015
Anche Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando di avere legittimamente notificato l'atto impugnato, non essendosi verificata alcuna decadenza, in quanto si applicano le sospensioni della prescrizione previste dall'art. 68, quarto comma, d.l. 18/2020 e 12 d.l.vo 159/2015.
Quanto all'estinzione della società, società di capitali, rilevava che la notificazione fosse stata effettuata regolarmente all'ultimo legale rappresentante della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' pacifico ed incontestato che RICORRENTE_1 sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese in data 9 gennaio 2019.
Secondo quanto previsto dagli artt. 2495 c.c. e 28, quarto comma, d.l.vo 275/2014, l'estinzione di una società, ai fini, tra l'altro, della validità ed efficacia di atti di accertamento tributari, ha effetto solo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese e le notificazioni alla società estinta devono essere effettuate nei confronti dei soci, rispetto ai quali, anche per costante giurisprudenza della Suprema
Corte, si determina un fenomeno di tipo successorio (cfr. ex multis, Cass., sentenza 16362/2020).
Nel caso in oggetto, l'atto impugnato è stato emesso nei confronti della RICORRENTE_1 e notificato a Rappresentante_1, ultimo legale rappresentante.
In tutto il corpo dell'atto impugnato è del tutto chiaro che la pretesa impositiva è rivolta nei confronti della società; peraltro si evince chiaramente che si tratta del controllo della dichiarazione integrativa, presentata il 3 luglio 2018, per l'anno di imposta 2016.
Nessuna contestazione risulta invece nei confronti della Rappresentante_1 nella sua qualità di ultimo rappresentante legale della società prima della dichiarazione di fallimento e della successiva cancellazione della società dal registro delle imprese.
Se l'atto impugnato era dunque rivolto alla società e la notificazione dello stesso è stato effettuato a
Rappresentante_1, quale legale rappresentante della stessa, è allora evidente che non si tratti di notificazione ai soci ex artt. 2495 c.c. e 28, quarto comma, d.l.vo 275/2014, ma di notifica direttamente effettuata nei confronti di una società estinta.
Da un lato tale notificazione è certamente legittima, ma ogni pretesa nel confronti della società non è più azionabile, essendo orai decorsi ben oltre cinqie anni dalla estinzione della società.
L'amministrazione finanziaria non può peraltro agire in sede esecutiva nei confronti della OM a seguito di atto impositivo emesso nei confronti della società, non avendo emesso alcun atto impositivo a carico della persona fisica.
La particolarità della vicenda fa ritenere equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Bergamo, 19.2.2026
IL GIUDICE
dott. Enrico Pavone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PAVONE ENRICO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
RICORRENTE_1 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Bergamo
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01920210008588784000 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 68/2026 depositato il 19/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 8 settembre 2025 Rappresentante_1, in qualità di ultimo legale rappresentante della RICORRENTE_1 s.r.l., società estinta, impugnava, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n. 06820210008588784000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in materia di IRAP per l'anno di imposta 2016.
La ricorrente segnalava in primo luogo che la società aveva cessato la propria attività in data 10 dicembre
2018 ed era stata cancellata dal registro delle imprese in data 9 gennaio 2019.
Eccepiva la decadenza dell'amministrazione finanziaria da ogni attività di accertamento e riscossione, in quanto le contestazioni concernevano l'anno di imposta 2016, mentre l'atto impugnato è stato notificato il 7 luglio 2025, ben oltre i termini previsti dalla legge (3 o 4 anni)
.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio e ribadiva la piena legittimità dell'atto impugnato, essendo stato effettuato controllo automatizzato su dichiarazioni fiscali presentate dalla stessa società contribuente, specificando che la dichiarazione in oggetto era quella integrativa presentata in data 3 luglio 2018.
Osservava come il termine di decadenza non fosse spirato, in quanto si applicano le sospensioni della prescrizione previste dall'art. 68, quarto comma bis, d.l. 18/2020 e 12 d.l.vo 159/2015
Anche Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rilevando di avere legittimamente notificato l'atto impugnato, non essendosi verificata alcuna decadenza, in quanto si applicano le sospensioni della prescrizione previste dall'art. 68, quarto comma, d.l. 18/2020 e 12 d.l.vo 159/2015.
Quanto all'estinzione della società, società di capitali, rilevava che la notificazione fosse stata effettuata regolarmente all'ultimo legale rappresentante della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. E' pacifico ed incontestato che RICORRENTE_1 sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese in data 9 gennaio 2019.
Secondo quanto previsto dagli artt. 2495 c.c. e 28, quarto comma, d.l.vo 275/2014, l'estinzione di una società, ai fini, tra l'altro, della validità ed efficacia di atti di accertamento tributari, ha effetto solo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese e le notificazioni alla società estinta devono essere effettuate nei confronti dei soci, rispetto ai quali, anche per costante giurisprudenza della Suprema
Corte, si determina un fenomeno di tipo successorio (cfr. ex multis, Cass., sentenza 16362/2020).
Nel caso in oggetto, l'atto impugnato è stato emesso nei confronti della RICORRENTE_1 e notificato a Rappresentante_1, ultimo legale rappresentante.
In tutto il corpo dell'atto impugnato è del tutto chiaro che la pretesa impositiva è rivolta nei confronti della società; peraltro si evince chiaramente che si tratta del controllo della dichiarazione integrativa, presentata il 3 luglio 2018, per l'anno di imposta 2016.
Nessuna contestazione risulta invece nei confronti della Rappresentante_1 nella sua qualità di ultimo rappresentante legale della società prima della dichiarazione di fallimento e della successiva cancellazione della società dal registro delle imprese.
Se l'atto impugnato era dunque rivolto alla società e la notificazione dello stesso è stato effettuato a
Rappresentante_1, quale legale rappresentante della stessa, è allora evidente che non si tratti di notificazione ai soci ex artt. 2495 c.c. e 28, quarto comma, d.l.vo 275/2014, ma di notifica direttamente effettuata nei confronti di una società estinta.
Da un lato tale notificazione è certamente legittima, ma ogni pretesa nel confronti della società non è più azionabile, essendo orai decorsi ben oltre cinqie anni dalla estinzione della società.
L'amministrazione finanziaria non può peraltro agire in sede esecutiva nei confronti della OM a seguito di atto impositivo emesso nei confronti della società, non avendo emesso alcun atto impositivo a carico della persona fisica.
La particolarità della vicenda fa ritenere equa la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Bergamo, 19.2.2026
IL GIUDICE
dott. Enrico Pavone