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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/10/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3270/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3270/2025 V.G. posta in decisione il
07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
n. 6, C.F provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato C.F._1 con delibera del COA di Ravenna in data 09.09.2025 (avv. Stefano Trane)
e
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Puccini n. 6, C.F. (avv.ti Filippo Bianchini e Francesca Riverso) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
30/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a Napoli il 06.08.1990, in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 23, p. II, serie A, anno 1990; preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene, nel mutuo e civile rispetto.
2) La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. che si obbliga ad accettare ed Pt_1 CP_1 acquistare al prezzo di € 57.500,00 (cinquasettemilacinquecento/00), con separato atto notarile da perfezionarsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la piena proprietà della sua quota indivisa pari al 50% dell'immobile sito a Ravenna in Viale
Puccini n. 6, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 113, particella
1053 sub. 63 zona censuaria 3, Viale Puccini, piano T-5, categoria A/3, classe 2, vani 4,
Rendita 330,53.
2.2. Trattandosi di trasferimenti immobiliari costituenti elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si precisa sin d'ora che in sede notarile le parti richiederanno espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n.
74/1987, nel testo attualmente vigente, così come integrato a seguito della Sentenza della Corte
Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Centrale Normativa nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014.
Si precisa che il suddetto trasferimento immobiliare è essenziale ai fini della definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale fra i coniugi.
3) Resta inteso che il trasferimento immobiliare di cui al punto 2) è sospensivamente condizionato alla concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito in favore del sig.
CP_1 4) Dal mese successivo al deposito del presente atto e fino al trasferimento immobiliare di cui al punto 2), il sig. si obbliga a versare quale contributo a titolo di indennità di CP_1 occupazione della casa coniugale in comproprietà alla sig.ra , entro il giorno 15 Parte_1 di ogni mese, la somma di euro 150,00 mensili. Invero fino al suddetto trasferimento detto immobile sarà abitato solo dal sig. CP_1
5) Con la vendita dell'immobile citato al punto 2) cesserà ogni contributo a titolo di indennità di occupazione in capo al CP_1
6) Tutto il mobilio e gli arredi presenti all'interno dell'immobile di cui al punto 2) saranno ceduti integralmente a titolo gratuito dalla sig.ra al sig. il quale ne acquisterà Pt_1 CP_1 la piena proprietà e disponibilità, ad esclusione degli eventuali effetti personali della moglie che invece dovranno essere dalla stessa asportati entro la data del rogito. Detta cessione sarà efficace subordinatamente e contestualmente al perfezionamento del trasferimento immobiliare di cui al punto 2).
7) Resta inteso che la condizione di cui al punto 2), subordinata all'avveramento della condizione di cui al punto 3), ha efficacia obbligatoria e vincolante tra le parti sicchè in caso di inadempimento di una delle due parti, l'altra potrà richiedere giudizialmente l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo rimasto inadempiuto.
8) In punto di spese condominiali le parti si accordano come segue.
7.1. Le spese di gestione ordinaria del Condominio in cui è ubicato l'immobile di cui al punto
2), decorrenti dal gennaio 2025, saranno interamente a carico del sig. CP_1
7.2. Le spese di gestione straordinaria e già deliberate alla data del deposito del presente ricorso, pari complessivamente ad € 2.166,85 (doc. n. 5) saranno suddivise equamente al 50% tra i coniugi.
7.3. Eventuali richieste di rimborso da parte dello Stato, o altri enti, di somme di danaro per
“bonus ristrutturazione” che avrebbe richiesto e beneficiato indebitamente il Condominio saranno sostenute dal sig. con riserva poi di quest'ultimo di rivalersi nei confronti CP_1 di terzi responsabili.
9) Il finanziamento contratto in costanza di matrimonio con Compass Banca Spa, per l'importo complessivo di € 22.000,00 circa e rata mensile di € 296,08, finalizzato all'acquisto dell'autovettura del figlio, sarà sostenuto integralmente dal sig. CP_1
10) Null'altro tra i coniugi che, con l'esatto adempimento delle condizioni sopraindividuate, si dichiarano economicamente indipendenti avendo tra loro già definito tutte le questioni economiche patrimoniali.
11) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3270/2025 V.G. posta in decisione il
07/10/2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
n. 6, C.F provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato C.F._1 con delibera del COA di Ravenna in data 09.09.2025 (avv. Stefano Trane)
e
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Puccini n. 6, C.F. (avv.ti Filippo Bianchini e Francesca Riverso) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
30/07/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario a Napoli il 06.08.1990, in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 23, p. II, serie A, anno 1990; preso atto che l'udienza del 02/10/2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Napoli per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, come di fatto già avviene, nel mutuo e civile rispetto.
2) La sig.ra si obbliga a trasferire al sig. che si obbliga ad accettare ed Pt_1 CP_1 acquistare al prezzo di € 57.500,00 (cinquasettemilacinquecento/00), con separato atto notarile da perfezionarsi entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, la piena proprietà della sua quota indivisa pari al 50% dell'immobile sito a Ravenna in Viale
Puccini n. 6, censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Ravenna al foglio 113, particella
1053 sub. 63 zona censuaria 3, Viale Puccini, piano T-5, categoria A/3, classe 2, vani 4,
Rendita 330,53.
2.2. Trattandosi di trasferimenti immobiliari costituenti elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si precisa sin d'ora che in sede notarile le parti richiederanno espressamente l'applicazione delle agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n.
74/1987, nel testo attualmente vigente, così come integrato a seguito della Sentenza della Corte
Costituzionale 10 maggio 1999 n. 154, come previsto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione
Centrale Normativa nella Circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e nella Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014.
Si precisa che il suddetto trasferimento immobiliare è essenziale ai fini della definizione di ogni rapporto economico-patrimoniale fra i coniugi.
3) Resta inteso che il trasferimento immobiliare di cui al punto 2) è sospensivamente condizionato alla concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito in favore del sig.
CP_1 4) Dal mese successivo al deposito del presente atto e fino al trasferimento immobiliare di cui al punto 2), il sig. si obbliga a versare quale contributo a titolo di indennità di CP_1 occupazione della casa coniugale in comproprietà alla sig.ra , entro il giorno 15 Parte_1 di ogni mese, la somma di euro 150,00 mensili. Invero fino al suddetto trasferimento detto immobile sarà abitato solo dal sig. CP_1
5) Con la vendita dell'immobile citato al punto 2) cesserà ogni contributo a titolo di indennità di occupazione in capo al CP_1
6) Tutto il mobilio e gli arredi presenti all'interno dell'immobile di cui al punto 2) saranno ceduti integralmente a titolo gratuito dalla sig.ra al sig. il quale ne acquisterà Pt_1 CP_1 la piena proprietà e disponibilità, ad esclusione degli eventuali effetti personali della moglie che invece dovranno essere dalla stessa asportati entro la data del rogito. Detta cessione sarà efficace subordinatamente e contestualmente al perfezionamento del trasferimento immobiliare di cui al punto 2).
7) Resta inteso che la condizione di cui al punto 2), subordinata all'avveramento della condizione di cui al punto 3), ha efficacia obbligatoria e vincolante tra le parti sicchè in caso di inadempimento di una delle due parti, l'altra potrà richiedere giudizialmente l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo rimasto inadempiuto.
8) In punto di spese condominiali le parti si accordano come segue.
7.1. Le spese di gestione ordinaria del Condominio in cui è ubicato l'immobile di cui al punto
2), decorrenti dal gennaio 2025, saranno interamente a carico del sig. CP_1
7.2. Le spese di gestione straordinaria e già deliberate alla data del deposito del presente ricorso, pari complessivamente ad € 2.166,85 (doc. n. 5) saranno suddivise equamente al 50% tra i coniugi.
7.3. Eventuali richieste di rimborso da parte dello Stato, o altri enti, di somme di danaro per
“bonus ristrutturazione” che avrebbe richiesto e beneficiato indebitamente il Condominio saranno sostenute dal sig. con riserva poi di quest'ultimo di rivalersi nei confronti CP_1 di terzi responsabili.
9) Il finanziamento contratto in costanza di matrimonio con Compass Banca Spa, per l'importo complessivo di € 22.000,00 circa e rata mensile di € 296,08, finalizzato all'acquisto dell'autovettura del figlio, sarà sostenuto integralmente dal sig. CP_1
10) Null'altro tra i coniugi che, con l'esatto adempimento delle condizioni sopraindividuate, si dichiarano economicamente indipendenti avendo tra loro già definito tutte le questioni economiche patrimoniali.
11) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.”
Così deciso in Ravenna il 24.10.2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè