CGT1
Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ065G01079 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per il suo accoglimento.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate di Frosinone impugnando l'avviso di accertamento n. TKQ065G01079/2023, in materia di IVA relativa all'anno 2017, per un importo di € 53.155,00 oltre sanzioni ed interessi, richiestagli in solido dall'ufficio ai sensi dell'art.38 c.c. in qualità di socio della coobbligata Associazione_1.
Il Ricorrente_1 ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto atteso che l'ente impositore ha sorvolato, ignorandole, sulle motivazioni addotte dalla parte in sede di contraddittorio.
Ha quindi dedotto la non debenza dell'imposta non avendo egli rivestito cariche all'interno della Associazione_1
nel periodo di imposta in contestazione, e comunque non avendo mai preso parte ad alcuna manifestazione dell'associazione sportiva.
Ha infine contestato la ricostruzione del volume di affari della ASD così come effettuata dall'ufficio e, infine, ha sottolineato la non debenza delle sanzioni per assenza di colpevolezza e per l'incertezza di interpretazione della norma.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale ha controdedotto su tutte le eccezioni di parte sostenendo la legittimità del proprio operato ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il processo è stato discusso all'udienza del 16.06.2025, in presenza delle parti che si sono riportate ai motivi ed alle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze principali proposte dalla parte possono riassumersi nei seguenti termini: l'Agenzia delle entrate procedente avrebbe violato l'art.
5-ter, comma 3, del d.lgs. 218/97 non avendo tenuto conto nell'avviso di accertamento notificato ex art.38 c.c. con il quale venivano recuperate nei confronti della Associazione_1 imposte dirette ed indirette a seguito di PVC nei suoi confronti emesso dalla SIAE all'esito dei controlli, del fatto che il ricorrente non era più Presidente dell'Associazione a partire dal 30.06.2017 in quanto erano stati nominati in particolare i signori Nominativo_1 e Nominativo_2.
Per tale motivo il Ricorrente_1, ai sensi dell'art.38 c.c. che prevede che: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”, non avrebbe potuto comunque rispondere per le eventuali obbligazioni assunte successivamente alla data in cui aveva cessato il suo ruolo, e meno che mai per la dichiarazione annuale Iva scadente nel febbraio del 2018, attesa anche la mancanza della prova di aver egli preso parte alla gestione del sodalizio sportivo richiamando sul punto l'orientamento costante della giurisprudenza secondo il quale la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'ASD sussiste solo qualora sia valutato l'effettivo svolgimento dell'attività negoziale da parte di quest'ultimo, non essendo, pertanto, sufficiente attribuire rilevanza alla mera titolarità della carica.
Ebbene le eccezioni di cui sui sopra non sono fondate.
Infatti, va sottolineato che il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta è coobbligato delle imposte da questa dovute anche senza la prova della attività negoziale svolta, se il debito tributario è riferito al periodo di imposta in cui lo stesso ha ricoperto la carica di rappresentante (cfr Cass.5269/2024). E dunque nel caso del Liquori egli risponderà solidalmente, ex art.38 c.c., certamente delle obbligazioni tributarie sorte nel periodo di imposta 2017 in cui egli è stato legale rappresentante quantomeno dal 01.01.2017 al
30.06.2017.
La Cassazione si è più volte espressa sul punto ed ha sempre evidenziato che la responsabilità solidale prevista dall'art.38 c.c. per le obbligazioni in materia tributaria è comunque collegata al periodo di effettiva investitura del legale rappresentante: “in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Peraltro,
l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura”
(cfr Cassazione, nn. 7906/2023 e 7107/2022).
Ferma restando dunque la legittimità dell'accertamento nei confronti della Associazione_1, peraltro definitivo in quanto non impugnato, la responsabilità solidale del ricorrente Ricorrente_1 dovrà dunque estendersi a tutte le obbligazioni tributarie in materia di IVA sorte nel corso dell'anno di imposta 2017 e non solo a quelle sorte tra il 01.01.2017 e il 30.06.2017, in cui era stato investito della carica di legale rappresentante.
L'obbligazione tributaria complessiva, infatti, non può essere frazionata e ripartita tra tutti i singoli atti posti in essere dall'associazione (e la relativa responsabilità tributaria non può quindi essere addossata a coloro che hanno posto in essere proprio quegli atti) perché tale operazione condurrebbe ad una fittizia spartizione del debito tributario che in realtà nasce dalla sommatoria di operazioni attive e passive. La parcellizzazione delle obbligazioni tributarie scaturenti da ogni singola operazione dell'ente è contraria alla natura dell'obbligazione solidale tributaria di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione che è di garanzia fideiussoria ex legè perché la responsabilità personale solidale ex art. 38 c.c. ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione (su punto Cass. Civ. n.7906 del 17.02.2023).
Prive di pregio sono le ulteriori eccezioni solevate dalla parte;
quella con cui contesta la ricostruzione del volume di affari e della base imponibile da parte dell'Agenzia che non avrebbe tenuto in debito conto l'esistenza di una serie di note di credito in presenza delle quali l'imponibile sarebbe stato certamente differente, trattandosi di una doglianza inammissibile non avendo l'Associazione ed il suo attuale legale rappresentante, unica legittimata a farlo, impugnato sul punto che dunque è divenuto definitivo quanto a ricostruzione dei volumi di affari.
Così come quella avente ad oggetto la non debenza delle sanzioni per assenza di colpevolezza e per l'incertezza di interpretazione della norma, in primis perché non risulta dimostrata e supportata l'invocata incolpevolezza, sia perché nel caso di specie non vi è alcuna incertezza normativa né tantomeno contrasti giurisprudenziali tali da rendere il contribuente oggettivamente impossibilitato di comprendere il significato e la portata della normativa che regolamenta la solidarietà in tema di obbligazioni tributarie.
Per la particolarità della vicenda si ritiene equo compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 1, riunita in udienza il 16/06/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA ADOLFO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
CIAMPI FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 16/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 656/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ065G01079 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 197/2025 depositato il
17/06/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta ai motivi del ricorso ed insiste per il suo accoglimento.
Resistente: insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle entrate di Frosinone impugnando l'avviso di accertamento n. TKQ065G01079/2023, in materia di IVA relativa all'anno 2017, per un importo di € 53.155,00 oltre sanzioni ed interessi, richiestagli in solido dall'ufficio ai sensi dell'art.38 c.c. in qualità di socio della coobbligata Associazione_1.
Il Ricorrente_1 ha eccepito il difetto di motivazione dell'atto atteso che l'ente impositore ha sorvolato, ignorandole, sulle motivazioni addotte dalla parte in sede di contraddittorio.
Ha quindi dedotto la non debenza dell'imposta non avendo egli rivestito cariche all'interno della Associazione_1
nel periodo di imposta in contestazione, e comunque non avendo mai preso parte ad alcuna manifestazione dell'associazione sportiva.
Ha infine contestato la ricostruzione del volume di affari della ASD così come effettuata dall'ufficio e, infine, ha sottolineato la non debenza delle sanzioni per assenza di colpevolezza e per l'incertezza di interpretazione della norma.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale ha controdedotto su tutte le eccezioni di parte sostenendo la legittimità del proprio operato ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il processo è stato discusso all'udienza del 16.06.2025, in presenza delle parti che si sono riportate ai motivi ed alle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze principali proposte dalla parte possono riassumersi nei seguenti termini: l'Agenzia delle entrate procedente avrebbe violato l'art.
5-ter, comma 3, del d.lgs. 218/97 non avendo tenuto conto nell'avviso di accertamento notificato ex art.38 c.c. con il quale venivano recuperate nei confronti della Associazione_1 imposte dirette ed indirette a seguito di PVC nei suoi confronti emesso dalla SIAE all'esito dei controlli, del fatto che il ricorrente non era più Presidente dell'Associazione a partire dal 30.06.2017 in quanto erano stati nominati in particolare i signori Nominativo_1 e Nominativo_2.
Per tale motivo il Ricorrente_1, ai sensi dell'art.38 c.c. che prevede che: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”, non avrebbe potuto comunque rispondere per le eventuali obbligazioni assunte successivamente alla data in cui aveva cessato il suo ruolo, e meno che mai per la dichiarazione annuale Iva scadente nel febbraio del 2018, attesa anche la mancanza della prova di aver egli preso parte alla gestione del sodalizio sportivo richiamando sul punto l'orientamento costante della giurisprudenza secondo il quale la responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell'ASD sussiste solo qualora sia valutato l'effettivo svolgimento dell'attività negoziale da parte di quest'ultimo, non essendo, pertanto, sufficiente attribuire rilevanza alla mera titolarità della carica.
Ebbene le eccezioni di cui sui sopra non sono fondate.
Infatti, va sottolineato che il legale rappresentante di un'associazione non riconosciuta è coobbligato delle imposte da questa dovute anche senza la prova della attività negoziale svolta, se il debito tributario è riferito al periodo di imposta in cui lo stesso ha ricoperto la carica di rappresentante (cfr Cass.5269/2024). E dunque nel caso del Liquori egli risponderà solidalmente, ex art.38 c.c., certamente delle obbligazioni tributarie sorte nel periodo di imposta 2017 in cui egli è stato legale rappresentante quantomeno dal 01.01.2017 al
30.06.2017.
La Cassazione si è più volte espressa sul punto ed ha sempre evidenziato che la responsabilità solidale prevista dall'art.38 c.c. per le obbligazioni in materia tributaria è comunque collegata al periodo di effettiva investitura del legale rappresentante: “in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Peraltro,
l'operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d'imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano ex lege dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di relativa investitura”
(cfr Cassazione, nn. 7906/2023 e 7107/2022).
Ferma restando dunque la legittimità dell'accertamento nei confronti della Associazione_1, peraltro definitivo in quanto non impugnato, la responsabilità solidale del ricorrente Ricorrente_1 dovrà dunque estendersi a tutte le obbligazioni tributarie in materia di IVA sorte nel corso dell'anno di imposta 2017 e non solo a quelle sorte tra il 01.01.2017 e il 30.06.2017, in cui era stato investito della carica di legale rappresentante.
L'obbligazione tributaria complessiva, infatti, non può essere frazionata e ripartita tra tutti i singoli atti posti in essere dall'associazione (e la relativa responsabilità tributaria non può quindi essere addossata a coloro che hanno posto in essere proprio quegli atti) perché tale operazione condurrebbe ad una fittizia spartizione del debito tributario che in realtà nasce dalla sommatoria di operazioni attive e passive. La parcellizzazione delle obbligazioni tributarie scaturenti da ogni singola operazione dell'ente è contraria alla natura dell'obbligazione solidale tributaria di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione che è di garanzia fideiussoria ex legè perché la responsabilità personale solidale ex art. 38 c.c. ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione (su punto Cass. Civ. n.7906 del 17.02.2023).
Prive di pregio sono le ulteriori eccezioni solevate dalla parte;
quella con cui contesta la ricostruzione del volume di affari e della base imponibile da parte dell'Agenzia che non avrebbe tenuto in debito conto l'esistenza di una serie di note di credito in presenza delle quali l'imponibile sarebbe stato certamente differente, trattandosi di una doglianza inammissibile non avendo l'Associazione ed il suo attuale legale rappresentante, unica legittimata a farlo, impugnato sul punto che dunque è divenuto definitivo quanto a ricostruzione dei volumi di affari.
Così come quella avente ad oggetto la non debenza delle sanzioni per assenza di colpevolezza e per l'incertezza di interpretazione della norma, in primis perché non risulta dimostrata e supportata l'invocata incolpevolezza, sia perché nel caso di specie non vi è alcuna incertezza normativa né tantomeno contrasti giurisprudenziali tali da rendere il contribuente oggettivamente impossibilitato di comprendere il significato e la portata della normativa che regolamenta la solidarietà in tema di obbligazioni tributarie.
Per la particolarità della vicenda si ritiene equo compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
la Corte respinge il ricorso. Spese compensate.