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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 23/02/2026, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1559/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
TI ANTONINA, Presidente
OL NI, RE
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1037/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 84/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016/3T/001632/000/001/2018 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di liquidazione n. 20163T0016320000012018 per imposta di registro, l'anno 2018, in relazione ad un contratto di locazione.
Il primo giudice ha rideterminando l'imposta in euro 336,00, la sanzione in euro 100,80 e gli interessi in euro
3,36 oltre alle spese di notifica in euro 26,25.
Hanno proposto appello i contribuenti e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui “… non ha tenuto conto dell'avvento pagamento dell'imposta principale ad opera di “Società_1 srl”, coobbligata …”.
La censura è infondata.
Va, infatti, premesso che per l'imposta di registro vige il principio dell'obbligazione solidale per tutte le parti del contratto con la conseguenza che il pagamento effettuato da uno solo dei coobbligati, libera tutti gli altri coobbligati solidali.
Nel caso in specie, tuttavia, l'obbligazione tributaria è stata solo parzialmente soddisfatta in quanto non risultano pagati gli interessi e la sanzione.
Consegue da ciò, che le parti del contratto di locazione (“Società_1 srl” e gli odierni appellanti), sono ancora solidamente obbligati al pagamento di euro 100,80 per sanzioni e euro 3,36 per interessi, oltre euro 26,25 per spese di notifica.
Le predette argomentazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, rigetta l'appello e condanna gli appellanti alle spese del giudizio che liquida in ero 250,00, oltre accessori di legge.
Palermo 26.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Sabatino
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
TI ANTONINA, Presidente
OL NI, RE
PILATO SALVATORE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1037/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 84/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 09/01/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2016/3T/001632/000/001/2018 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso dei contribuenti avverso l'avviso di liquidazione n. 20163T0016320000012018 per imposta di registro, l'anno 2018, in relazione ad un contratto di locazione.
Il primo giudice ha rideterminando l'imposta in euro 336,00, la sanzione in euro 100,80 e gli interessi in euro
3,36 oltre alle spese di notifica in euro 26,25.
Hanno proposto appello i contribuenti e si è costituita l'Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui “… non ha tenuto conto dell'avvento pagamento dell'imposta principale ad opera di “Società_1 srl”, coobbligata …”.
La censura è infondata.
Va, infatti, premesso che per l'imposta di registro vige il principio dell'obbligazione solidale per tutte le parti del contratto con la conseguenza che il pagamento effettuato da uno solo dei coobbligati, libera tutti gli altri coobbligati solidali.
Nel caso in specie, tuttavia, l'obbligazione tributaria è stata solo parzialmente soddisfatta in quanto non risultano pagati gli interessi e la sanzione.
Consegue da ciò, che le parti del contratto di locazione (“Società_1 srl” e gli odierni appellanti), sono ancora solidamente obbligati al pagamento di euro 100,80 per sanzioni e euro 3,36 per interessi, oltre euro 26,25 per spese di notifica.
Le predette argomentazioni assorbono gli altri motivi del gravame che deve essere rigettato con conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
la CGT di Secondo Grado della Sicilia, rigetta l'appello e condanna gli appellanti alle spese del giudizio che liquida in ero 250,00, oltre accessori di legge.
Palermo 26.1.2026.
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
A. Tricoli A. Sabatino