Sentenza 5 febbraio 2024
Massime • 1
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., può essere esercitato d'ufficio anche quando la penale è stata spontaneamente pagata perché i rimedi contrattuali sono esperibili anche dopo che il contratto è stato eseguito, salva la prescrizione. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, avendo ridotto la penale prevista per la anticipata risoluzione del contratto, aveva condannato la parte che ne aveva ricevuto il pagamento spontaneo a restituire l'eccesso).
Commentari • 2
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Nel mondo dei contratti d'impresa e delle collaborazioni professionali, la clausola penale è una delle clausole più diffuse. Molti la considerano una garanzia di tutela contro l'inadempimento o il ritardo della controparte, ma in realtà è uno strumento che richiede equilibrio e precisione giuridica nella sua redazione. Una clausola penale formulata male o eccessiva può essere ridotta dal giudice, o addirittura dichiarata nulla, con conseguenze economiche rilevanti. Negli ultimi anni la Corte di Cassazione ha chiarito in più occasioni come applicare gli articoli 1382 e 1384 del Codice Civile, che disciplinano la validità e la riduzione della penale, delineando principi fondamentali per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2024, n. 3297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3297 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
non siamo in un caso di “protestatio contra factum”: chi paga, poi ci ripensa, e ritenendo di aver pagato indebitamente, chiede la riduzione ad equità, e questa è una vicenda tipica di quasi ogni obbligazione, posto che non è fatto alcun divieto, salva la specifica irripetibilità in alcune circostanze, di chiedere al giudice una verifica del pagamento effettuato sulla base di circostanze passate. La differenza con il venire contra factum proprium è evidente: in quel caso il comportamento precedente è smentito da uno contemporaneo o successivo, ma non è contestato. Cosi è nel caso presente: chi ha adempiuto la penale contesta la sua legittimità, ritiene, cioè, che non avrebbe dovuto pagarla, e dunque la sua azione volta a farla dichiarare in parte illegittima (perché eccessiva) non contraddice il precedente comportamento ma mira a privarlo di effetto. Infine, va ricordato, ad evitare confusioni, che il pagamento dell’indebito non è una autonoma fattispecie negoziale, ma è un effetto che consegue a vicende tra loro diverse: può derivare dall’annullamento del titolo, dal difetto originario, dalla risoluzione del titolo stesso, da un adempimento errato, ma anche da una decisione giudiziaria che ritenga eccessivo quanto pagato e dunque non dovuta l’eccedenza. Il che significa che la restituzione dell’indebito non è frutto di una condotta della parte in contraddizione con quella precedente (ossia con il pagamento) ma è frutto di una valutazione del giudice di ritenere eccessiva la penale, valutazione che può essere operata d’ufficio e dunque a prescindere dal ripensamento della parte, ed a prescindere da una condotta di quest’ultima in contraddizione con l’apparenza creata. 9 di 10 Infine, la ricorrente assume che, sia pure riducibile dal giudice la penale fino a che essa non è pagata, non può più esserlo quando invece sia stata adempiuta, e ciò in ragione del fatto che il potere del giudice può essere esercitato fino a che l’obbligazione è in essere, non quando sia estinta. L’argomento è suggestivo, ma di certo non fondato. Non è insolito né contrario ad una qualche regola legale che l’accordo delle parti sia vanificato dopo che è stato eseguito: del resto la nullità di una compravendita può essere pronunciata pur dopo che le parti abbiano rispettivamente consegnato il bene e pagato il prezzo. E chi ha pagato, quale che sia il titolo del pagamento, ha termine ordinario di prescrizione per chiedere che il pagamento venga accertato come indebito. Non ha fondamento né normativo né logico una regola per cui i rimedi contrattuali possono essere esperiti solo fino a che il contratto sia ineseguito, e non possono più esserlo dopo che invece è stato adempiuto, salva ovviamente la prescrizione. Il ricorso va dunque rigettato, ma la novità, almeno sotto certi aspetti della questione, consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 . Roma 8.1.2024 L’estensore Il Presidente 10 di 10