Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2024, n. 3297
CASS
Sentenza 5 febbraio 2024

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Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., può essere esercitato d'ufficio anche quando la penale è stata spontaneamente pagata perché i rimedi contrattuali sono esperibili anche dopo che il contratto è stato eseguito, salva la prescrizione. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che, avendo ridotto la penale prevista per la anticipata risoluzione del contratto, aveva condannato la parte che ne aveva ricevuto il pagamento spontaneo a restituire l'eccesso).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/02/2024, n. 3297
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3297
Data del deposito : 5 febbraio 2024

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