Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/02/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 6983/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.R.G. 6983/2018 promossa da: nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. C.F._1
Bartolomeo Spaziano (C.F.: ) elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio sito a IR RA (CE) alla Via
Volturno,93;
-appellante- contro
, in persona del Ministro p.t., nonché Controparte_1
per la Controparte_2
, in persona del Comandante p.t., rappresentato e difeso ex
[...]
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede domicilia ex lege, in Napoli, Via A. Diaz n. 11;
1
CONCLUSIONI come in atti
MOTIVI
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., e pertanto essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli scritti difensivi delle parti ed i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Con ricorso depositato il 21/07/2017, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 108/2018 emessa dal Giudice di Pace di
Piedimonte Matese, nella persona della dott.ssa Michelina Maciariello, depositata in cancelleria il 09/02/2018 che ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante, avverso il verbale n. 675900028 elevato in data 05/07/2017 dalla Legione Carabinieri Sezione di Prata CP_2
IT (CE), per la pretesa violazione dell'art. 116 comma 14 del C.d.S.
Lamentava che il primo giudice ha ritenuto provato che l'istante fosse stato sorpreso alla guida dell'autovettura senza patente di guida mentre in realtà era passeggero;
lamentava che gli agenti verbalizzanti non contestavano immediatamente la presunta violazione, né risulta dal verbale elevato che gli stessi abbiano verificato personalmente la
2 circostanza verbalizzata. Aveva altresì richiesto di provare le indicate circostanze ma la prova era stata negata, ritenendo il primo giudice di riconoscere valore di fede privilegiata alle dichiarazioni degli agenti verbalizzanti.
L'appellante ha censurato la sentenza impugnata che rigettava l'opposizione ritenendo infondato il motivo di opposizione con il quale era stato eccepito la violazione dei termini della notifica del verbale previsti ai sensi ex art. 201 C.d.S.
Concludeva per l'annullamento del verbale impugnato con vittoria di spese.
Si costituiva l'appellato , il quale preliminarmente Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'appello in quanto inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., riportandosi ai motivi di opposizione già sollevati nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado e chiedeva pertanto, di confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
All'udienza del 08/10/2024, il giudice rimetteva la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare l'appello è ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione.
Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
3 Inoltre è ben noto sia che, in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado, senza che sia per questo configurabile una contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della sentenza d'appello (cfr.: Cassazione civile, sez. Trib., 25/01/2008, n. 1604;
Cassazione civile 14 febbraio 2014 n. 3594 sez. VI;
Cass. 10 settembre
1999 n. 9661); sia che non si ha violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum" qualora il giudice di appello fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero prenda in esame questioni non specificamente proposte dall'appellante le quali appaiono, tuttavia, nell'ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi costituendone un necessario antecedente logico e giuridico, non viola il principio (cfr.: Cassazione civile, sez. I, 24/02/2014, n. 4393).
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Si rileva invero, sulla base degli atti di causa che, anche per quanto concerne la valutazione circa la fondatezza della domanda, così come argomentata, dal Giudice di prime cure, non sia corretta.
Il Giudice di primo grado ha individuato i motivi per i quali disattendere totalmente il ricorso e ritenere l'iter corretto che gli agenti accertatori che, pur procedendo con la formula della contestazione immediata, non hanno però proceduto alla notifica direttamente al trasgressore ma in un
4 momento successivo, senza alcuna indicazione delle motivazioni che hanno determinato la contestazione differita.
Giova precisare che sull'omessa contestazione immediata, dal combinato disposto degli artt. 200 e 201 c.d.s., emerge l'obbligo per gli agenti accertatori di procedere alla immediata contestazione della violazione al trasgressore.
Nell'attuale sistema normativo la regola generale è quella della contestazione immediata della violazione al trasgressore ed eccezionale è quella della contestazione differita. Essendo i casi di contestazione differita della violazione, in ossequio ai principi poc'anzi ricordati, del tutto eccezionali e tassativamente indicati dall'art.201 CdS, non se ne può fare un'applicazione estensiva a casi non disciplinati. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis dell'art. 201 C.d.S., nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. La legge prevede quindi una ipotesi generale di impossibilità di contestazione per poi elencare alcune ipotesi tipizzate di esclusione legale in cui non è possibile contestare la scelta della mancata immediata contestazione (Cass 23222 del 2013).
Peraltro, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in diverse pronunce la “contestazione immediata imposta dall'art.201 CdS ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore.
La prevalente giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che, in materia di violazione del codice della strada, nel caso in cui il giudice
5 dell'opposizione avesse ragionevolmente ritenuto, in virtù del suo prudente apprezzamento (e, perciò, del suo motivato convincimento alla stregua delle risultanze probatorie emergenti dagli atti processuali) - pur con le limitazioni già stabilite con riguardo alle ipotesi elencate, ancorché
a titolo esemplificativo (v., ad es., Cass. n. 19902 del 2009), nell'art. 384 reg. esec. approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si fosse lamentato
(deducendolo ritualmente nell'atto di opposizione), sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso e prendendo in considerazione il principio di economicità dell'azione amministrativa, avrebbe dovuto annullare l'atto sanzionatorio imposto (ovvero il verbale di accertamento, in caso di sua diretta impugnazione, o l'ordinanza - ingiunzione conseguente al rigetto del ricorso gerarchico proposto in via amministrativa).
Se infatti è vero, come sostenuto dalla Suprema Corte, che l'indicazione nel verbale di una ragione non manifestamente illogica rende ammissibile la contestazione differita dell'infrazione, senza che esista da parte del giudice alcun margine di apprezzare in concreto le scelte organizzative compiute dall'amministrazione( vedi tra le altre Cass.2008/19032) , è altrettanto vero che la motivazione operata nella specie risulta meramente apparente, nulla esprimendo in ordine alle effettive ragioni dell'omessa contestazione immediata.
Non resta che annullare il verbale di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con esclusione della fase istruttoria e riduzione al minimo della fase decisoria, stante la natura documentale del procedimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza n. 108/2018 emessa dal
Giudice di Pace di Piedimonte Matese, nella persona della dott.ssa
Michelina Maciariello, dichiara la nullità del verbale di accertamento n.
675900028 e conseguenti provvedimenti accessori, elevato in data
05/07/2017 dalla Legione Carabinieri Sezione di Prata CP_2
IT (CE); condanna l'appellato al pagamento in favore della parte appellante delle spese del doppio grado di giudizio che vengono liquidate in 300,00, oltre ad euro € 100,00 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Lì, 31/01/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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