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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/06/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito ELla riserva di cui all'udienza EL 15 .5.2025 ,la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2522/2024 EL ruolo generale lavoro
TRA
(C.F. ), in persona EL legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di PO (C.F.: , domiciliataria in PO alla Via C.F._1
Diaz n.11, con indirizzo PEC: Email_1
- appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
119, San Giorgio a Cremano 80046 NA- C.F. , orfano EL C.F._2
Vigili EL Fuoco Madonna Antonio, IT EL VE , rappresentato e difeso per procura in atti , dall'avv.Luigi Elefante, c.fiscale EL foro di C.F._3
Mantova telef. 3407617860 fax 0376 1334050 pec da valere come domicilio telematico per Email_2 ogni comunicazione e notifica inerente il presente procedimento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELlo stesso in Via Grazioli,7 46051 San Giorgio Bigarello (MN).
Appellato NONCHE' contro
, in persona EL legale rapp.te p.t. CP_2
Appellato -non costituito
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 2498/24, resa dal Tribunale di PO in data 21.3.2024, depositata in data 5.4.2024, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2022 presso il Tribunale di PO , in funzione di giudice EL lavoro , esponeva che, con domanda CP_1 datata 31.03.2022 diretta al
[...]
Controparte_3
, chiedeva, sul presupposto
[...] ELl'avvenuto riconoscimento ELlo status di IT EL VE EL proprio genitore vigile EL fuoco deceduto in servizio, il riconoscimento Persona_1 ELl'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura ELla pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi ELl'art.3 ELla legge 206/2004 , beneficio esteso a tutte le vittime EL dovere e familiari superstiti dall'art. 1 comma 562 ELla legge 266/2005 in combinato disposto con l'art.1 EL D.P.R. 243/2006, emanato in attuazione ELl'art.1 comma 565 Legge citata;
che detta richiesta, tuttavia, rimaneva inesitata. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente concludeva per vedere accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il proprio diritto, quale familiare superstite di IT EL VE (orfano) ,al riconoscimento ELl'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura ELla pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 ELla legge 206/2004; dichiarare tenuto il resistente al Parte_1 riconoscimento EL beneficio a decorrere dalla data ELla richiesta amministrativa;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento ELle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore EL procuratore antistatario. Si costituiva tempestivamente il , eccependo il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto EL ricorso. Si costituiva altresì l' , il quale eccepiva il difetto di giurisdizione ELl'adito CP_2
Tribunale ordinario, per appartenere la controversia alla giurisdizione esclusiva ELla Corte dei Conti, relativamente alle rivendicazioni pensionistiche;
lamentava altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione quinquennale, ed in subordine quella decennale, dei ratei, EL diritto, EL Tfs. Nel merito chiedeva il rigetto EL ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso, così statuendo : 1) in accoglimento EL ricorso accerta e dichiara il diritto EL ricorrente al beneficio ELl'incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura ELla pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 ELla legge 3.08.2004, n. 206; 2) condanna il resistente alla rifusione ELle spese di lite sostenute dal Parte_1 ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore ELl'Avv. Luigi Elefante dichiaratosi antistatario, dichiarando compensate le spese di lite tra ricorrente e
CP_2
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame il
[...]
con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data Parte_1
20.9.2024, deducendo :
1.il difetto di Giurisdizione EL G.O. ,in favore ELla Corte dei Conti e EL Giudice Amministrativo;
2. il difetto di legittimazione passiva ELl'appellante amministrazione;
3. l'infondatezza nel merito ELla domanda sostenendo sostanzialmente che, l'applicabilità EL beneficio previsto dall'art. 3 ELla legge 206/2004, è limitata unicamente agli eventi terroristici e che non può essere esteso, senza una espressa previsione normativa, ad altre categorie di personale richiamando, a sostegno EL processo interpretativo offerto, precedenti giurisdizionali a sé favorevoli. Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito che,sulla CP_1 base di plurime argomentazioni , ha resistito al gravame chiedendo il rigetto siccome infondato in fatto e diritto;
vinte le spese EL grado con distrazione Indi, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta , previo deposito di note ,la causa è stata riservata per la decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che è pacifico che l'odierno appellato è familiare ( figlio ) di
, vigile EL fuoco deceduto in servizio e riconosciuto IT Persona_1 EL dovere;
che non gli è stato riconosciuto il beneficio di cui all'art. 3 legge n. 206/04 in quanto di esclusiva spettanza ELle Vittime EL terrorismo secondo le argomentazioni EL Ministero.
Sul difetto di giurisdizione EL G.O.
L'eccezione reiterata dal appellante nei motivi di gravame di difetto di Parte_1 giurisdizione EL GO è destituita di ogni fondamento. La domanda introduttiva rivela pacificamente che oggetto ELla presente controversia non è la determinazione ELla pensione e EL TFR rientrante la prima sicuramente nella giurisdizione ELla Corte dei Conti e la seconda ,nella giurisdizione EL TA.R.,ma l'accertamento EL diritto ad una speciale provvidenza, che seppure destinata ad operare incidendo, al momento ELla maturazione di tutti i presupposti, sulla misura ELla pensione e EL TFR , deve essere accertata attraverso l'esame di una normativa EL tutto autonoma, rispetto a quella previdenziale, fondandosi sul riconoscimento di uno status di “vittima”, ovvero di
“ familiare di vittima” avente una peculiare finalità indennitaria e assistenziale derivante da presupposti che prescindono completamente sia dal rapporto di lavoro che dal rapporto previdenziale.
La giurisdizione EL giudice ordinario è stata più volte affermata dalla Corte di Cassazione ,con riferimento a controversie relative alla spettanza di altri benefici previsti a favore ELle “vittime EL dovere” e ELle “vittime EL terrorismo” e poiché le provvidenze previste a favore di tali categorie partecipano ELla medesima natura, funzione e presupposti, anche per la presente fattispecie, può affermarsi senza tema di smentita che “Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A., un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre,natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è EL Giudice Ordinario,quale Giudice EL Lavoro e ELl'Assistenza sociale – Cass. S.U. N. 23300-23396-2016 Cass n.8982/2018-. Alla luce di tale qualificazione ELla pretesa azionata, appare chiaro come il primo giudice abbia correttamente affermato la propria giurisdizione, trattandosi di controversia diretta all'accertamento di un beneficio correlato allo status di familiare di vittima EL dovere, già riconosciuto e non attiene né al riconoscimento EL trattamento pensionistico e EL T.F.R. né alla misura ELla pensione
Sulla legittimazione passiva EL . Parte_1
Con il secondo motivo di gravame il reitera l'eccezione di carenza di Parte_1 legittimazione passiva.
Anche tale censura è infondata. Infatti l'art.2, quarto comma, EL D.P.R. n.510/1999, recante disposizioni in favore ELle vittime EL terrorismo e ELla criminalità organizzata (cui l'accredito contributivo è pacificamente riconosciuto), prevede espressamente che “Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza”. Conformemente, l'art.3 EL D.P.R. n°243/2006, disciplinante
“termini e modalità di corresponsione ELle provvidenze alle vittime EL dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini ELla progressiva estensione dei benefici già previsti in favore ELle vittime ELla criminalità e EL terrorismo, a norma ELl'articolo 1, comma 565, ELla legge 23 dicembre 2005, n. 266”, stabilisce che le domande dirette all'ottenimento dei medesimi benefici in favore ELle vittime EL dovere vanno presentate alle amministrazioni di appartenenza EL beneficiario, al pari di quanto avviene per le vittime EL terrorismo. L' d'altra parte, in primo grado si è limitato a prendere atto ELla declaratoria CP_2 EL diritto alle provvidenze direttamente correlate allo status di “vittima EL dovere”, laddove per il relativo riconoscimento è competente l'amministrazione di appartenenza EL beneficiario, che è quindi legittimata passivamente a contraddire in ordine a tutte le domande che sul riconoscimento di tale status siano fondate. Sul punto si richiama, condividendo le motivazioni, la recente sentenza ELla Corte di Appello di Firenze n. 330/23; in particolare la Corte correttamente osserva che “onerare il privato di promuovere diverse azioni, una nei confronti ELl'amministrazione di appartenenza ed un'altra nei confronti ELl' al fine di CP_2 vedere accertato il proprio diritto al conseguimento dei diversi benefici che derivano per legge all'accertamento ELlo status di vittima EL dovere, comporterebbe un eccessivo aggravio per il ricorrente nel far valere in giudizio i propri diritti, in contrasto con gli artt. 6 e 13 CEDU e c on i principi costituzionali EL giusto processo. Per tali ragioni, deve quindi ritenersi che l'azione di accertamento EL diritto al beneficio di 10 anni di contribuzione aggiuntiva è stata nella fattispecie correttamente proposta nei confronti EL
[...]
.” Parte_1
Sul riconoscimento ELl'aumento figurativo decennale ELl'anzianità contributiva.
Nel merito -osserva il Collegio- che le contestazioni mosse dall'appellante sono prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione ELla pronuncia di primo grado.
L'art. 3 ELla legge n.206/2004 (recante “Nuove norme in favore ELle vittime EL terrorismo e ELle stragi di tale matrice”), prevede, in relazione alle vittime EL terrorismo, che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado ELla capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura ELla pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005” (comma così modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007). E' evidente come tale disposizione era diretta a regolare la sola posizione giuridica ed economica ELle vittime EL terrorismo e ELla criminalità organizzata, unica, sino a quel momento (2004), categoria di soggetti beneficiari degli emolumenti assistenziali in discorso, senza, dunque, alcuna possibilità di specifico ed intenzionale rinvio ai, necessariamente ignoti, contenuti ELl'ancora emananda normativa che avrebbe nell'avvenire esteso siffatti benefici a tutte le vittime EL dovere, come individuate attraverso i criteri dettati dall'art.1, commi 563 e 564, ELla legge n.266 EL 2005 sopra richiamati. Nel 2005 interviene la legge 266/2005 che all'art. 1 co.563 prevede che “ Per vittime EL dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 ELla legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento ELle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela ELla pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. La definizione di “vittime EL dovere” è completata dal comma 564 ELla medesima legge, che recita: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” Il successivo comma 565 ELla disposizione in commento ha demandato ad un regolamento successivo la disciplina dei termini e ELle modalità di corresponsione ELle provvidenze ai soggetti individuati dalla legge come destinatari. Il regolamento attuativo in questione è stato emanato con d.p.r. 7 luglio 2006 n.243, il quale, all'art.1, ha previsto che “ai fini EL presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”. Tali norme sono sopravvenute in quanto di successiva emanazione rispetto a quella specifica dettata per le vittime EL terrorismo pertanto la mancata estensione alle vittime EL dovere nella normativa EL 2004 non è significativa di un'esclusione. Viceversa, la lettura sistematica EL suindicato complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento ex art. 3 Cost. tra vittime EL dovere e vittime EL terrorismo e ELle stragi di tale matrice), porta infatti a ritenere che il citato art. 1, comma 562, ELla legge 23.12.2005, n. 266, abbia inteso estendere alle vittime EL dovere indistintamente tutti i benefici previsti a favore ELle vittime EL terrorismo e ELle stragi di tale matrice. Questa conclusione risulta corroborata dalla circostanza che il comma 562 non effettua distinzioni tra prestazioni diverse, limitandosi a prevedere che l'estensione sia "progressiva", ciò che non esclude che essa sia generalizzata, comprensiva quindi anche EL beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge EL resto puntualmente richiamata dal citato art. 1 lett. a) EL DPR 7.07.2006, n. 243. Ad ulteriore conferma di ciò si richiama la sentenza ELla Cassazione a Sezioni Unite n. 6214 EL 24/02/2022 che, pur dettata con particolare riferimento alle provvidenze economiche, in più parti ha posto quale principio generale quello secondo cui il trattamento ELle vittime EL dovere è stato in tutto equiparato a quello ELle vittime di terrorismo o criminalità organizzata e che un'interpretazione ELla normativa in senso difforme comporterebbe il rischio di violazione ELl'art. 3 Cost.. Ne consegue che escludere le vittime EL dovere ed i soggetti equiparati dall'aumento contributivo, come sosterrebbe il , determina una Parte_1 ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l'evoluzione legislativa che viceversa nel corso dei vari interventi ha ed ha avuto un evidente intento perequativo. Nel caso di specie— giova ribadire -- non è in contestazione il già intervenuto riconoscimento ELlo status di “vittima EL dovere”, nè il diritto EL ricorrente a percepire le correlate provvidenze, ma solo il riconoscimento ELl'aumento di 10 anni di contribuzione figurativa utile per il calcolo ELl'anzianità pensionistica, per la determinazione ELla misura ELla pensione e per la liquidazione EL trattamento di fine rapporto (o equipollente), ai sensi ELl'art.3 ELla legge n.206/2004. Pertanto, sulla scorta ELle suddette argomentazioni e richiamando la prevalente giurisprudenza di merito anche ex art 118 disp att. Cpc , correttamente il primo giudice ha riconosciuto il diritto ELl'odierno appellato a richiedere l'aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura ELla pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Ritiene, dunque, la Corte che all'esito ELl'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo ELl'interpretazione ELle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini ELla decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza ELle censure formulate dall'appellante e il rigetto EL gravame con la conferma ELl'impugnata sentenza. Le spese EL grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce ELle tabelle di cui al d.m. n. 55 EL 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 EL 2022.
Non può trovare applicazione nei confronti ELle Amministrazioni ELlo Stato l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo ELla prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento ELle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. C. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 30511 EL 2017; C. Cass. N. 1778/2016).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione, in favore di , ELle spese CP_1 EL grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge con attribuzione.
Così deciso in PO lì 15.5.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto ELl'art. 4 EL d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e EL decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto ELle regole tecniche stabilite con d.m. ELla Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito ELla riserva di cui all'udienza EL 15 .5.2025 ,la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2522/2024 EL ruolo generale lavoro
TRA
(C.F. ), in persona EL legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale ELlo Stato di PO (C.F.: , domiciliataria in PO alla Via C.F._1
Diaz n.11, con indirizzo PEC: Email_1
- appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] e residente in [...]
119, San Giorgio a Cremano 80046 NA- C.F. , orfano EL C.F._2
Vigili EL Fuoco Madonna Antonio, IT EL VE , rappresentato e difeso per procura in atti , dall'avv.Luigi Elefante, c.fiscale EL foro di C.F._3
Mantova telef. 3407617860 fax 0376 1334050 pec da valere come domicilio telematico per Email_2 ogni comunicazione e notifica inerente il presente procedimento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio ELlo stesso in Via Grazioli,7 46051 San Giorgio Bigarello (MN).
Appellato NONCHE' contro
, in persona EL legale rapp.te p.t. CP_2
Appellato -non costituito
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 2498/24, resa dal Tribunale di PO in data 21.3.2024, depositata in data 5.4.2024, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/06/2022 presso il Tribunale di PO , in funzione di giudice EL lavoro , esponeva che, con domanda CP_1 datata 31.03.2022 diretta al
[...]
Controparte_3
, chiedeva, sul presupposto
[...] ELl'avvenuto riconoscimento ELlo status di IT EL VE EL proprio genitore vigile EL fuoco deceduto in servizio, il riconoscimento Persona_1 ELl'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura ELla pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente ai sensi ELl'art.3 ELla legge 206/2004 , beneficio esteso a tutte le vittime EL dovere e familiari superstiti dall'art. 1 comma 562 ELla legge 266/2005 in combinato disposto con l'art.1 EL D.P.R. 243/2006, emanato in attuazione ELl'art.1 comma 565 Legge citata;
che detta richiesta, tuttavia, rimaneva inesitata. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente concludeva per vedere accogliere integralmente il ricorso e per effetto accertare e dichiarare il proprio diritto, quale familiare superstite di IT EL VE (orfano) ,al riconoscimento ELl'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura ELla pensione, nonché' il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art.3 ELla legge 206/2004; dichiarare tenuto il resistente al Parte_1 riconoscimento EL beneficio a decorrere dalla data ELla richiesta amministrativa;
condannare l'Amministrazione resistente al pagamento ELle spese, diritti ed onorari tutti di lite con distrazione a favore EL procuratore antistatario. Si costituiva tempestivamente il , eccependo il proprio Parte_1 difetto di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto EL ricorso. Si costituiva altresì l' , il quale eccepiva il difetto di giurisdizione ELl'adito CP_2
Tribunale ordinario, per appartenere la controversia alla giurisdizione esclusiva ELla Corte dei Conti, relativamente alle rivendicazioni pensionistiche;
lamentava altresì il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché la prescrizione quinquennale, ed in subordine quella decennale, dei ratei, EL diritto, EL Tfs. Nel merito chiedeva il rigetto EL ricorso. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito accoglieva il ricorso, così statuendo : 1) in accoglimento EL ricorso accerta e dichiara il diritto EL ricorrente al beneficio ELl'incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura ELla pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 ELla legge 3.08.2004, n. 206; 2) condanna il resistente alla rifusione ELle spese di lite sostenute dal Parte_1 ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore ELl'Avv. Luigi Elefante dichiaratosi antistatario, dichiarando compensate le spese di lite tra ricorrente e
CP_2
Avverso detta pronuncia ha interposto tempestivo gravame il
[...]
con atto depositato presso l'intestata Corte territoriale in data Parte_1
20.9.2024, deducendo :
1.il difetto di Giurisdizione EL G.O. ,in favore ELla Corte dei Conti e EL Giudice Amministrativo;
2. il difetto di legittimazione passiva ELl'appellante amministrazione;
3. l'infondatezza nel merito ELla domanda sostenendo sostanzialmente che, l'applicabilità EL beneficio previsto dall'art. 3 ELla legge 206/2004, è limitata unicamente agli eventi terroristici e che non può essere esteso, senza una espressa previsione normativa, ad altre categorie di personale richiamando, a sostegno EL processo interpretativo offerto, precedenti giurisdizionali a sé favorevoli. Instaurato nuovamente il contraddittorio si è costituito che,sulla CP_1 base di plurime argomentazioni , ha resistito al gravame chiedendo il rigetto siccome infondato in fatto e diritto;
vinte le spese EL grado con distrazione Indi, all'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta , previo deposito di note ,la causa è stata riservata per la decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Va premesso che è pacifico che l'odierno appellato è familiare ( figlio ) di
, vigile EL fuoco deceduto in servizio e riconosciuto IT Persona_1 EL dovere;
che non gli è stato riconosciuto il beneficio di cui all'art. 3 legge n. 206/04 in quanto di esclusiva spettanza ELle Vittime EL terrorismo secondo le argomentazioni EL Ministero.
Sul difetto di giurisdizione EL G.O.
L'eccezione reiterata dal appellante nei motivi di gravame di difetto di Parte_1 giurisdizione EL GO è destituita di ogni fondamento. La domanda introduttiva rivela pacificamente che oggetto ELla presente controversia non è la determinazione ELla pensione e EL TFR rientrante la prima sicuramente nella giurisdizione ELla Corte dei Conti e la seconda ,nella giurisdizione EL TA.R.,ma l'accertamento EL diritto ad una speciale provvidenza, che seppure destinata ad operare incidendo, al momento ELla maturazione di tutti i presupposti, sulla misura ELla pensione e EL TFR , deve essere accertata attraverso l'esame di una normativa EL tutto autonoma, rispetto a quella previdenziale, fondandosi sul riconoscimento di uno status di “vittima”, ovvero di
“ familiare di vittima” avente una peculiare finalità indennitaria e assistenziale derivante da presupposti che prescindono completamente sia dal rapporto di lavoro che dal rapporto previdenziale.
La giurisdizione EL giudice ordinario è stata più volte affermata dalla Corte di Cassazione ,con riferimento a controversie relative alla spettanza di altri benefici previsti a favore ELle “vittime EL dovere” e ELle “vittime EL terrorismo” e poiché le provvidenze previste a favore di tali categorie partecipano ELla medesima natura, funzione e presupposti, anche per la presente fattispecie, può affermarsi senza tema di smentita che “Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A., un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre,natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è EL Giudice Ordinario,quale Giudice EL Lavoro e ELl'Assistenza sociale – Cass. S.U. N. 23300-23396-2016 Cass n.8982/2018-. Alla luce di tale qualificazione ELla pretesa azionata, appare chiaro come il primo giudice abbia correttamente affermato la propria giurisdizione, trattandosi di controversia diretta all'accertamento di un beneficio correlato allo status di familiare di vittima EL dovere, già riconosciuto e non attiene né al riconoscimento EL trattamento pensionistico e EL T.F.R. né alla misura ELla pensione
Sulla legittimazione passiva EL . Parte_1
Con il secondo motivo di gravame il reitera l'eccezione di carenza di Parte_1 legittimazione passiva.
Anche tale censura è infondata. Infatti l'art.2, quarto comma, EL D.P.R. n.510/1999, recante disposizioni in favore ELle vittime EL terrorismo e ELla criminalità organizzata (cui l'accredito contributivo è pacificamente riconosciuto), prevede espressamente che “Per i benefici correlati al trattamento pensionistico, per le esenzioni fiscali e per i benefici di guerra, provvedono per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza”. Conformemente, l'art.3 EL D.P.R. n°243/2006, disciplinante
“termini e modalità di corresponsione ELle provvidenze alle vittime EL dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini ELla progressiva estensione dei benefici già previsti in favore ELle vittime ELla criminalità e EL terrorismo, a norma ELl'articolo 1, comma 565, ELla legge 23 dicembre 2005, n. 266”, stabilisce che le domande dirette all'ottenimento dei medesimi benefici in favore ELle vittime EL dovere vanno presentate alle amministrazioni di appartenenza EL beneficiario, al pari di quanto avviene per le vittime EL terrorismo. L' d'altra parte, in primo grado si è limitato a prendere atto ELla declaratoria CP_2 EL diritto alle provvidenze direttamente correlate allo status di “vittima EL dovere”, laddove per il relativo riconoscimento è competente l'amministrazione di appartenenza EL beneficiario, che è quindi legittimata passivamente a contraddire in ordine a tutte le domande che sul riconoscimento di tale status siano fondate. Sul punto si richiama, condividendo le motivazioni, la recente sentenza ELla Corte di Appello di Firenze n. 330/23; in particolare la Corte correttamente osserva che “onerare il privato di promuovere diverse azioni, una nei confronti ELl'amministrazione di appartenenza ed un'altra nei confronti ELl' al fine di CP_2 vedere accertato il proprio diritto al conseguimento dei diversi benefici che derivano per legge all'accertamento ELlo status di vittima EL dovere, comporterebbe un eccessivo aggravio per il ricorrente nel far valere in giudizio i propri diritti, in contrasto con gli artt. 6 e 13 CEDU e c on i principi costituzionali EL giusto processo. Per tali ragioni, deve quindi ritenersi che l'azione di accertamento EL diritto al beneficio di 10 anni di contribuzione aggiuntiva è stata nella fattispecie correttamente proposta nei confronti EL
[...]
.” Parte_1
Sul riconoscimento ELl'aumento figurativo decennale ELl'anzianità contributiva.
Nel merito -osserva il Collegio- che le contestazioni mosse dall'appellante sono prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare il fondamento e la ben argomentata motivazione ELla pronuncia di primo grado.
L'art. 3 ELla legge n.206/2004 (recante “Nuove norme in favore ELle vittime EL terrorismo e ELle stragi di tale matrice”), prevede, in relazione alle vittime EL terrorismo, che “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado ELla capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura ELla pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005” (comma così modificato dall'art. 1, commi 794 e 795, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007). E' evidente come tale disposizione era diretta a regolare la sola posizione giuridica ed economica ELle vittime EL terrorismo e ELla criminalità organizzata, unica, sino a quel momento (2004), categoria di soggetti beneficiari degli emolumenti assistenziali in discorso, senza, dunque, alcuna possibilità di specifico ed intenzionale rinvio ai, necessariamente ignoti, contenuti ELl'ancora emananda normativa che avrebbe nell'avvenire esteso siffatti benefici a tutte le vittime EL dovere, come individuate attraverso i criteri dettati dall'art.1, commi 563 e 564, ELla legge n.266 EL 2005 sopra richiamati. Nel 2005 interviene la legge 266/2005 che all'art. 1 co.563 prevede che “ Per vittime EL dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 ELla legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento ELle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela ELla pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. La definizione di “vittime EL dovere” è completata dal comma 564 ELla medesima legge, che recita: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative” Il successivo comma 565 ELla disposizione in commento ha demandato ad un regolamento successivo la disciplina dei termini e ELle modalità di corresponsione ELle provvidenze ai soggetti individuati dalla legge come destinatari. Il regolamento attuativo in questione è stato emanato con d.p.r. 7 luglio 2006 n.243, il quale, all'art.1, ha previsto che “ai fini EL presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”. Tali norme sono sopravvenute in quanto di successiva emanazione rispetto a quella specifica dettata per le vittime EL terrorismo pertanto la mancata estensione alle vittime EL dovere nella normativa EL 2004 non è significativa di un'esclusione. Viceversa, la lettura sistematica EL suindicato complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento ex art. 3 Cost. tra vittime EL dovere e vittime EL terrorismo e ELle stragi di tale matrice), porta infatti a ritenere che il citato art. 1, comma 562, ELla legge 23.12.2005, n. 266, abbia inteso estendere alle vittime EL dovere indistintamente tutti i benefici previsti a favore ELle vittime EL terrorismo e ELle stragi di tale matrice. Questa conclusione risulta corroborata dalla circostanza che il comma 562 non effettua distinzioni tra prestazioni diverse, limitandosi a prevedere che l'estensione sia "progressiva", ciò che non esclude che essa sia generalizzata, comprensiva quindi anche EL beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge EL resto puntualmente richiamata dal citato art. 1 lett. a) EL DPR 7.07.2006, n. 243. Ad ulteriore conferma di ciò si richiama la sentenza ELla Cassazione a Sezioni Unite n. 6214 EL 24/02/2022 che, pur dettata con particolare riferimento alle provvidenze economiche, in più parti ha posto quale principio generale quello secondo cui il trattamento ELle vittime EL dovere è stato in tutto equiparato a quello ELle vittime di terrorismo o criminalità organizzata e che un'interpretazione ELla normativa in senso difforme comporterebbe il rischio di violazione ELl'art. 3 Cost.. Ne consegue che escludere le vittime EL dovere ed i soggetti equiparati dall'aumento contributivo, come sosterrebbe il , determina una Parte_1 ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con l'evoluzione legislativa che viceversa nel corso dei vari interventi ha ed ha avuto un evidente intento perequativo. Nel caso di specie— giova ribadire -- non è in contestazione il già intervenuto riconoscimento ELlo status di “vittima EL dovere”, nè il diritto EL ricorrente a percepire le correlate provvidenze, ma solo il riconoscimento ELl'aumento di 10 anni di contribuzione figurativa utile per il calcolo ELl'anzianità pensionistica, per la determinazione ELla misura ELla pensione e per la liquidazione EL trattamento di fine rapporto (o equipollente), ai sensi ELl'art.3 ELla legge n.206/2004. Pertanto, sulla scorta ELle suddette argomentazioni e richiamando la prevalente giurisprudenza di merito anche ex art 118 disp att. Cpc , correttamente il primo giudice ha riconosciuto il diritto ELl'odierno appellato a richiedere l'aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura ELla pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
Ritiene, dunque, la Corte che all'esito ELl'esame degli atti di causa, appare appieno condivisibile il governo ELl'interpretazione ELle norme e l'analisi degli elementi processuali effettuati dal primo giudice , il quale ha esaminato tutte le circostanze rilevanti ai fini ELla decisione, svolgendo un iter argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze processuali acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici. Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende quindi, la infondatezza ELle censure formulate dall'appellante e il rigetto EL gravame con la conferma ELl'impugnata sentenza. Le spese EL grado seguono la soccombenza, liquidandosi, con distrazione, nella misura, reputata congrua, alla luce ELle tabelle di cui al d.m. n. 55 EL 2014, come aggiornate con d.m. n. 147 EL 2022.
Non può trovare applicazione nei confronti ELle Amministrazioni ELlo Stato l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo ELla prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento ELle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. C. Cass. Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 30511 EL 2017; C. Cass. N. 1778/2016).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello ;
-condanna l'appellante alla refusione, in favore di , ELle spese CP_1 EL grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Ca come per legge con attribuzione.
Così deciso in PO lì 15.5.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto ELl'art. 4 EL d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e EL decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto ELle regole tecniche stabilite con d.m. ELla Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.