Sentenza 17 gennaio 1985
Massime • 1
Non è ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali che, a seguito di una serie continua di girate, siano in possesso di persona diversa dal contraente diretto di chi richiede il sequestro, in quanto, ai sensi dell'art. 1994 cod. civ. il terzo portatore di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione, onde nei suoi confronti non può essere invocato quello jus ad rem, che riposa soltanto su un rapporto diretto sottostante all'emissione o al trasferimento e che costituisce il presupposto della misura cautelare, fondata sulla possibilità di una controversia sulla proprietà o sul possesso.*
Commentario • 1
- 1. Il sequestro giudiziario, ex art. 670 c.p.c., sul titolo di credito è inammissibileAvv. Maria Esposito · https://www.expartecreditoris.it/ · 25 febbraio 2020
Non è ammissibile il sequestro giudiziario di un titolo di credito perché impedirebbe la girata e l'efficacia esecutiva del titolo, alterando il suo regime di circolazione. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Anna Maria Pezzullo, con l'ordinanza del 2 dicembre 2019. Tale provvedimento si riferisce alla rilevante questione attinente il sequestro giudiziario, ai sensi dell'art. 670 c.p.c., di un titolo di credito. Va ricordato che il sequestro giudiziario poggia sull'esistenza di due diversi presupposti: la controversia relativa al diritto dell'esibizione o alla comunicazione dei beni indicati dalla norma stessa; l'opportunità di provvedere alla gestione o alla …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/1985, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 1985 |
Testo completo
Non è ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali che, a seguito di una serie continua di girate, siano in possesso di persona diversa dal contraente diretto di chi richiede il sequestro, in quanto, ai sensi dell'art. 1994 cod. civ. il terzo portatore di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione, onde nei suoi confronti non può essere invocato quello jus ad rem, che riposa soltanto su un rapporto diretto sottostante all'emissione o al trasferimento e che costituisce il presupposto della misura cautelare, fondata sulla possibilità di una controversia sulla proprietà o sul possesso.*