Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. 733/2024 Volontaria Giurisdizione
CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Persone, Minori e Famiglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte nella seguente composizione dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente dott.ssa Valentina Paletto Consigliere dott. Lucio Marcantonio Consigliere relatore dott.ssa Lucia De Filippo Consigliere onorario dott. Andrea Sammali Consigliere onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile indicato in epigrafe promosso con ricorso in appello depositato in data 06.09.2024 da
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata a difesa dall'Avv.ssa Donatella Frojo, elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Milano via Camillo Hajech n. 10 (indirizzo telematico);
APPELLANTE nei confronti di non presente Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CURATORE SPECIALE per la minore nata a [...] il [...], Persona_1 ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con delibera n. 2024/6907 del 17/10/2024, nella persona dell'Avv.ssa Roberta Cassani (c.f. ), C.F._2 con studio in Milano, via Luciano Manara n.11, nominata con decreto Tribunale per i Minorenni in data 25.05.2023, (indirizzo telematico);
TUTORE PROVVISORIO Avv.ssa Laura De Rui, con studio in Milano, C.so Lodi. n. 5, difensore del Sindaco pro tempore del Comune di Milano, nominato con decreto provvisorio del Tribunale per i Minorenni di Milano del 31 maggio 2023
1
avverso la sentenza n. 452/2024 del 19 giugno 2024 notificata il 08 agosto 2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano, all'esito del procedimento n. 76/2023 R.G. ADS
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, nella persona della dott.ssa Luisa Russo
Conclusioni P.G. conclude per l'insussistenza dei presupposti per la sospensiva;
nel merito chiede la conferma del provvedimento impugnato e il rigetto delle istanze istruttorie
Conclusioni difesa parte appellante Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contraris reiectis, fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per notifica del presente ricorso e pedissequo provvedimento di fissazione udienza, In via principale:
- annullare e/o revocare la sentenza n. 452/2024 del 19 giugno 2024 notificata il 08 agosto 2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano, all'esito del procedimento n. 76/2023 R.G. ADS e, per l'effetto,
- dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore . Persona_1
- disporre CTU psichiatrica e psicologica sullo stato di salute e sulla capacità genitoriale della madre signora che esplori la struttura della sua personalità e Parte_1 indaghi sulle sue competenze genitoriali, mettendo in luce eventuali sostegni specifici e mirati possano essere messi in atto e la presumibile durata di tale percorso;
disporre CTU psichiatrica-psicologica sula minore, con particolare attenzione alla valutazione del miglior interesse della minore stessa con riferimento alla ripresa o meno della relazione con la madre in spazio neutro.
- procedere se del caso all'affidamento della minore a famiglia estranea al nucleo famigliare, individuando (e ordinandone l'avvio) di un progetto volto all'adozione speciale ex art. 44 lett. d) L. 184/1983 di essi da parte della medesima famiglia (considerato il consenso della madre in tal senso già ufficializzato con il presente atto) con continuazione dei rapporti di fatto con la madre ricorrente, opportunamente disciplinati. In via subordinata:
-nella denegata ipotesi in cui venga confermata la dichiarazione di adottabilità, riformare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano n. 452/2024 del 19/06/2024 e individuare e ordinare nondimeno l'avvio di un progetto volto all'adozione speciale ex art.44 lett. d) L. 184/1983 della minore con continuazione dei rapporti di fatto con la madre ricorrente, opportunamente disciplinati. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi come da D.M. n. 55/2014.
2 In via istruttoria : a) disporre CTU psichiatrica e psicologica sullo stato di salute e sulla capacità genitoriale della madre signora che esplori la struttura della sua personalità e Parte_1 indaghi sulle sue competenze genitoriali, mettendo in luce eventuali sostegni specifici e mirati possano essere messi in atto e la presumibile durata di tale percorso;
disporre CTU psichiatrica-psicologica sula minore, con particolare attenzione alla valutazione del miglior interesse della minore stessa con riferimento alla ripresa o meno della relazione con la madre in spazio neutro. a) compiere ogni altro opportuno accertamento in ordine alla nuova situazione abitativa e lavorativa della madre;
a) compiere ogni opportuno approfondimento e/o accertamento nell'ottica del progetto di adozione speciale della minore da parte di una famiglia estranea al nucleo famigliare e delle prescrizioni relative alla prosecuzione dei rapporti con la madre in tale contesto. Si chiede di acquisire il fascicolo di primo grado del procedimento n. 76/2023 RG. ADS del Tribunale per i Minorenni, completo di tutti gli atti e documenti, anche di parte, delle relazioni dei servizi e degli operatori.
Conclusioni tutore provvisorio (appellato) In via principale:
- Rigettare interamente il ricorso di appello in oggetto della Signora e, per Pt_1
l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, emessa il 19 giugno 2024 (R.G 60000076/2023 ADS) nei confronti di Persona_1
Con ogni più ampia riserva.
Conclusioni curatore speciale della minore (appellato) Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia l'Ecc.ma Corte adita Nel merito:
- Respingersi l'opposizione ex art.17 Legge 184/1983 avverso la sentenza n.452/2024 del Tribunale per i Minorenni di Milano emessa in data 19.06.2024 in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa da intendersi qui tutti richiamati;
- Dichiarare inammissibile l'avvio di un progetto per l'adozione speciale ex art.44 lett.d) L.184/1983 per i motivi esposti in atti, Per_ [...
- e per l'effetto confermare la sopra citata sentenza dichiarativa dell'adottabilità di
Per_1
In via istruttoria Ci si oppone pertanto all'ammissione della CTU così come richiesta dalla Sig.ra poiché trattasi di valutazioni già ampiamente agli atti, come meglio Pt_1 motivato nel corso del presente atto.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento trae inizio dalla richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Milano di apertura di un procedimento a tutela di nata a Persona_1
Milano il 16.11.2021, a seguito della segnalazione del 10 ottobre 2022 proveniente dall'Ospedale Maggiore Carità di Novara, il quale comunicava l'accesso della signora
(Milano, 21.01.1985 – madre -) e della bambina al pronto soccorso Parte_1 Per_ di Novara tramite mezzi del 118, in quanto la signora segnalava che la figlia era stata percossa dal signor e chiedeva di essere messa in protezione Controparte_1 unitamente alla figlia in una struttura comunitaria. La sig.ra ha un altro figlio, , nato ìl 08/2/2008, già affidato Pt_1 Persona_2 all'ente e collocato presso la comunità “Fondazione Madre Amabile “di Vigevano con provvedimento definitivo del TM di Milano. In data 13 febbraio 2023 madre e figlia venivano collocate presso la Comunità “Casa Margherita”. In data 14 marzo 2023 la signora si è allontanata dalla comunità Pt_1 Per_
“Casa Margherita” di Paderno Dugnano, affidando la piccola alle cure delle educatrici. In data 04.04.2023 veniva collocata nella Comunità familiare Persona_1
“ ” sita a Milano in viale Corsica. A fronte degli sviluppi della situazione e dei CP_2 Per_ segnali di malessere manifestati da , in data 25 maggio 2023 il Pubblico Ministero chiedeva al Tribunale per i Minorenni l'apertura di un procedimento di adottabilità. In data 31 maggio 2023, a seguito del ricorso del Pubblico Ministero, veniva emanato dal Tribunale per i Minorenni di Milano decreto provvisorio di adottabilità con cui veniva sospesa la responsabilità genitoriale di e di Parte_1 Controparte_1 Per_ sulla figlia , veniva nominato Tutore provvisorio della bambina il Comune di Milano, e venivano incaricati i Servizi di individuare il più idoneo collocamento della minore. In data 03 maggio 2024 i Servizi Sociali provvedevano a depositare il parere di adottabilità richiesto dal Tribunale per i Minorenni di Milano esprimendo parere favorevole Per_ per la dichiarazione di adottabilità della piccola . Tale parere espresso dai Servizi Sociali trovava concordanza anche nel parere espresso dalla Comunità “L'Orizzonte” in data 07 maggio 2024. In data 19 giugno 2024 il Tribunale per i Minorenni emetteva sentenza con cui veniva dichiarato lo stato di adottabilità di Persona_1
Il Tribunale per i minorenni di Milano con sentenza n. 452 del 19.06.2024 pubbl. in data 08.08.2024 nel procedimento relativo a , nata a [...] il Persona_1
16/11/2021, rappresentata e assistita dal curatore speciale, avv. Roberta Cassani, ha così deciso:
“ (…) Su conforme parere del P.M. e del curatore speciale della minore ,del tutore e della comunità che l'ha in collocamento attuale, (…) Dichiara lo stato di adottabilità della minore (…) Dispone la sospensione dei genitori dall'esercizio della Persona_1 responsabilità genitoriale sulla figlia e l'immediata interruzione dei rapporti tra la minore, i genitori e gli altri familiari;
Nomina tutore provvisorio del minore il Comune di Milano, nella persona del sindaco pro tempore, già nominato in via provvisoria;
Dispone :
- che a cura del Tutore provvisorio la minore sia collocata presso una famiglia individuata
4 da questo Tribunale secondo i criteri di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 184/1983;
- che tale collocamento avvenga nel rispetto dei bisogni della minore;
- che alla minore e al nucleo familiare, che sarà individuato anche in collaborazione con i servizi specialistici del territorio, vengano assicurati i necessari presidi supportivi. (…).” Il Tribunale ha fondato la propria decisione su elementi acquisiti tramite le valutazioni sulle CP_ competenze genitoriali del consultorio familiare, quelle del gli incontri psicosociali con i servizi dell'Ente Tutore, le relazioni osservative sulla minore e gli aggiornamenti dei Servizi da cui sono emersi gravi elementi di fatto idonei far ritenere la sussistenza in termini inequivoci dello stato di abbandono morale e materiale della minore. Il Tribunale ha osservato che nel caso di specie entrambi i genitori devono considerarsi del Per_ tutto inidonei a crescere , il padre abdicando da subito al suo ruolo genitoriale e che Per_ secondo la sig.ra non sarebbe il padre biologico di;
la madre abbandonando Pt_1 la figlia in comunità, non chiedendo più notizie della minore e non presentandosi agli incontri per l'attivazione dello spazio neutro. Dalle valutazioni svolte dal consultorio familiare in due relazioni, una datata 31.10.2023 e altra per aggiornamento datata 14.12.23 è emerso che “ (…)L'osservazione clinica ha messo in evidenza difficoltà importanti nella capacità della signora di cura personale, base per una disponibilità e un esercizio adeguato della genitorialità punto di tale aspetto però la signora non mostra sufficiente consapevolezza. (..)Nei discorsi sulla figlia non compare una relazionalità sua con la bambina. Su questi aspetti affettivi si ritiene che non si possa appoggiare una relazione stabile. (…) Da questi elementi sembra che non sia possibile un qualche eventuale recupero del ruolo. Così FI appare trovarsi in una situazione di pregiudizio irreversibile.” Dall'aggiornamento del 14.12.23 emergeva che “ (…)In particolare, per quanto riguarda l'aspetto cognitivo, la signora si colloca nella Pt_1 fascia di ritardo mentale lieve e presenta alcune confabulazioni e contaminazioni - ad indicare una difficoltà delle funzioni cognitive - ma anche un esame di realtà non preservato, nonché la tendenza a interpretare i dati di realtà con letture a tratti bizzarre, a tratti magiche e a tratti di stampo più paranoide. Sebbene non emergano tratti di personalità patologica clinicamente significativi, sono presenti alcune caratteristiche clinicamente significative relative alle sfere di personalità appartenenti soprattutto ai cluster B (borderline, narcisista e antisociale ). (...)Delle sollecitazioni a riflettere in merito all'importante inadeguatezza delle reazioni della figlioletta riscontrate all'osservazione svolta in comunità e della significativa sofferenza della stessa, la paziente appariva sempre banalizzante e incapace di un'attenzione empatica verso quanto condiviso(..)”. Per il Tribunale mancano nella madre competenze di base accuditive, competenze minime empatiche e di regolazione emotiva che sono precondizioni per l'esercizio di una buona funzione genitoriale, a ciò aggiungendosi l'abuso di sostanze e alcool che ciclicamente ha caratterizzato i comportamenti della donna. Osserva il Tribunale che la minore è quindi particolarmente bisognosa di cure e attenzioni costanti riparative delle gravi trascuratezze subite nella prima fase della sua vita;
essa versa dunque in stato di abbandono che rende urgente un intervento che possa sacrificare l'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica. Evidenzia altresì il Giudice di prime cure che, posta la prognosi negativa dell'attivazione di altri trattamenti pscicologici e pscicoterapeutici e l'assenza di figure parentali vicarianti, l'inserimento della minore in un contesto familiare risulta essere la
5 soluzione più appropriata. Come riportato dall'Ente Tutore Comune di Milano nella propria comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2024 la madre non vede la figlia da marzo 2023. Nella relazione dei SS del Comune di Milano del 16 ottobre 2024 si rende noto che la bambina è stata inserita in data 25 settembre 2024 in una famiglia avente i requisiti per l'adozione, come richiesto dal Tribunale per i Minorenni. Il percorso all'interno della famiglia procede positivamente e la coppia sta diventando il punto di riferimento Per_ genitoriale per . Con ricorso ex art. 17 l.184 / 1983 la sig.ra , madre della minore, Parte_1 tramite il difensore avv. Donatella Frojo, ha impugnato la sentenza dichiarativa di adottabilità pronunciata dal TM di Milano ed ha chiesto: in via principale di annullare e/o revocare la sentenza n. 452/2024 del 19 giugno 2024 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano e per l'effetto dichiarare non luogo a provvedere sullo stato di adottabilità della minore;
disporre CTU psichiatrica e psicologica sullo stato Persona_1 di salute e sulla capacità genitoriale della madre signora disporre CTU Parte_1 psichiatrica-psicologica sulla minore con particolare attenzione alla valutazione del miglior interesse della minore stessa con riferimento alla ripresa o meno della relazione con la madre in spazio neutro;
procedere se del caso all'affidamento della minore a famiglia estranea al nucleo famigliare, individuando (e ordinandone l'avvio) di un progetto volto all'adozione speciale ex art. 44 lett. d) L. 184/1983 di essi da parte della medesima famiglia (considerato il consenso della madre in tal senso già ufficializzato con il presente atto) con continuazione dei rapporti di fatto con la madre ricorrente, opportunamente disciplinati. In via subordinata riformare la sentenza del Tribunale per i Minorenni, individuare e ordinare nondimeno l'avvio di un progetto volto all'adozione speciale della minore con continuazione dei rapporti di fatto con la madre ricorrente, opportunamente disciplinati. In via istruttoria disporre CTU psichiatrica e psicologica sullo stato di salute e sulla capacità genitoriale della madre signora disporre CTU Parte_1 psichiatrica-psicologica sula minore;
compiere ogni altro opportuno accertamento in ordine alla nuova situazione abitativa e lavorativa della madre;
compiere ogni opportuno approfondimento e/o accertamento nell'ottica del progetto di adozione speciale della minore. A sostegno la ricorrente censura la decisione del Tribunale per aver fondato la propria decisione sulle relazioni dei SS e degli altri operatori coinvolti senza eseguire una propria valutazione sulle risultanze di quelle valutazioni, limitandosi a recepirne i contenuti. Invoca pertanto CTU finalizzata alle valutazioni delle capacità genitoriali. Censura altresì la scelta del Tribunale per l'adozione legittimante ritenendola illogica e non adeguatamente motivata per non aver valutato tutte le possibili alternative - quale ad esempio l'adozione speciale – ad una rescissione totale del rapporto madre -figlia. Con memoria del 23.10.2024 si è costituita in giudizio l'avv. Roberta Cassani con studio in Milano nella sua qualità di Curatore Speciale della minore ed ha chiesto Persona_1 di respingersi l'opposizione avverso la sentenza n.452/2024 del Tribunale per i Minorenni di Milano in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
di dichiarare inammissibile l'avvio di un progetto per l'adozione speciale e per l'effetto confermare la sopra citata sentenza dichiarativa dell'adottabilità di In via istruttoria si oppone Persona_1
6 pertanto all'ammissione della CTU così come richiesta dalla Sig.ra poiché trattasi Pt_1 di valutazioni già ampiamente agli atti. Evidenzia il curatore che le valutazioni sulla sig.ra sono state effettuate, come si evince dalle relazioni dei Servizi ,CPS,CFI,SERD; Pt_1 come sono state effettuate anche su ,e che hanno portato gli operatori a concludere Per_1 per l'adozione. Con comparsa di costituzione e risposta del 22.10.2024 per il tramite dell'avv. Laura De Rui si è costituito l'ente tutore comune di Milano ed ha chiesto di rigettare interamente il ricorso di appello della Signora e, per l'effetto, confermare la sentenza del Pt_1
Tribunale per i Minorenni di Milano. All'udienza del 07 novembre 2024, preliminarmente la Corte dichiara la contumacia dell'appellato ritualmente citato e non comparso. L'assistente sociale dichiara di aver ricevuto in data 5 novembre 2024 una relazione clinica in merito alla bambina. La bambina è stata seguita alla e segue un percorso di Pt_2 psicomotricità da gennaio 2024. La bambina ha fatto progressi notevoli soprattutto sull'aspetto relazionale oltre che sul linguaggio. Il malessere della bambina quando è stata collocata in comunità era evidentissimo, soprattutto nella fase di addormentamento con grida e pianti. Non aveva alcuna espressione mimica e non traspariva alcuna emozione. La bambina ha bisogno di stabilità. Il curatore non ha nulla da aggiungere rispetto a quanto già illustrato dai servizi. Anche il tutore si riporta a quanto già esposto e deposita la relazione datate 4.11.2024. La sig.ra dichiara che le relazioni che ha letto nel fascicolo risalgono all'anno Pt_1 CP_ scorso;
“sono stata al e volevo precisare che in questo ultimo anno sono risultata CP_ sempre negativa e il mi ha praticamente dimessa. Lavoro nel settore frutta e verdura, mi sono iscritta all'ufficio di collocamento. È più di un anno che mi sono stabilizzata e da un anno sto con il nuovo compagno. È vero che sono andata via dalla comunità, era un periodo di buio in cui è stata tanata la confusione, mi rendo conto di aver arrecato danno alla bambina;
non ascoltavo, volevo sempre avere ragione. In un anno mi sono tirata fuori da tutto da sola. Sono consapevole di quello che è successo, della sofferenza che ho procurato. Chiedo una cosa: non che mia figlia mi venga ridata ma la possibilità di ricominciare piano piano un percorso genitoriale;
io voglio recuperare il rapporto con mia figlia e la rivorrei a tutti i costi ma so che bisogna affrontare dei percorsi.” L'Avv Frojo precisa che il rapporto mamma -figlia di fatto non è iniziato;
non si comprende dalle relazioni il motivo per cui non ha avuto sufficiente supporto dopo il decorso del semestre buio. Ha un altro figlio che vede a scadenze regolari e il tempo di valutazione della signora è stato in questo caso molto breve. Insiste nella nomina di CTU. Il PG in via preliminare conclude per l'insussistenza dei presupposti per la sospensiva;
nel merito chiede la conferma del provvedimento impugnato e il rigetto delle istanze istruttorie. ADR la signora dichiara di vivere con un nuovo compagno: “Abbiamo una casa popolare, il mio compagno è incensurato;
lui lavora nella ristorazione e come secondo lavoro vendiamo frutta, verdura e latticini” ADR, l'assistente sociale dichiara che il compagno è interessato da due provvedimenti che riguardano i due figli del medesimo compagno avuti da altre due donne. L'Avv. Giovannetti mostra e produce i provvedimenti civili relativi al compagno della sig.ra
7 una sentenza e un verbale. Pt_1
L'Avv Frojo dichiara che il compagno della signora ha un figlio di anni 16, affidato all'ente e attualmente in comunità dove si trova da sei anni dall'arresto dei genitori per . Si Pt_3 oppone alla produzione che sono stralci e non dei veri documenti. La Corte riserva la decisione. Preliminarmente, si osserva che non occorre ulteriore istruttoria, in quanto la causa è matura per la decisione: vi sono numerose relazioni dei Servizi Sociali agli atti, anche assai recenti. Nel merito, l'appello è infondato. Come emerge dalla relazione S.S. incaricati del 16.10.2024 il percorso dei Servizi con la Per_ signora madre di , è iniziato in seguito all'emanazione del Parte_1 provvedimento n. 2767/2022 del T.M. che disponeva "l'immediato collocamento della minore in comunità preferibilmente insieme alla madre ma anche senza la madre nel caso in cui non intenda entrarvi." La signora fin dall'inizio della sua conoscenza, ha Pt_1 mantenuto un atteggiamento ambivalente rispetto ad una sua permanenza in comunità con la figlia, dichiarando: "non riesco a sopportare di stare ancora chiusa in un contesto quale quello comunitario”, riferendosi alle sue precedenti esperienze relative alla condanna per un reato relativo allo spaccio di droga: prima la reclusione presso il penitenziario di Vigevano, in seguito gli arresti domiciliari, poi la firma per tre volte la settimana. Il procedimento penale su indicato ha avuto esito con una pena di tre anni e mezzo, divenuta poi di otto anni a seguito dell'aggravante di associazione per delinquere con il signor
, padre del primogenito della donna, seguito Persona_3 Persona_2 anch'esso dal Servizio Sociale con provvedimento del TM n. 1727/2019. I Servizi hanno contattato il signor in merito agli incontri con la figlia per Per_1
l'attivazione di Spazio Neutro, ma lo stesso ha richiesto tempo poiché ha riferito di non avere lavoro e di trovarsi agli arresti domiciliari. Hanno preso contatti con i Servizi del luogo di residenza dell'uomo, città di Novara, nella persona dell'Assistente Sociale, dott.ssa
, che ha espletato l'indagine richiesta dall' e della dott.ssa del Persona_4 CP_4 Per_5
Servizio UEPE di Novara. Gli operatori hanno riferito che la situazione personale del signor è piuttosto delicata in quanto sembra che l'uomo presenti problematiche Per_1 personali da approfondire, in ogni caso si sottolinea che non ha mai chiesto notizie della figlia, né di vederla. A tal proposito, occorre precisare che la signora ha sempre Pt_1 sostenuto con gli operatori dei vari Servizi con cui è venuta in contatto, che il signor Per_
è il padre biologico di . Quest'ultimo, da notizie assunte sempre Persona_6 dalla donna, sembra sia recluso in uno degli istituti penitenziari nel milanese e non ha mai avuto, intenzione di riconoscere la bambina. In data 13 febbraio 2023 i Servizi hanno Per_ collocato la piccola unitamente alla madre presso la comunità "Casa Margherita" di Paderno Dugnano. Il giorno del collocamento della diade presso la comunità Casa Margherita, per tutta la durata del viaggio tra Milano e Paderno Dugnano la signora si è chiusa in un silenzio totale, coprendosi il capo con il cappuccio della felpa e Pt_1 non prestando alcuna attenzione né alla figlia, seduta sul seggiolino per infanti, né agli operatori presenti. La bambina appariva "statica" , senza alcuna mimica facciale: non ha pianto, né ha espresso alcun tipo di emozione. Tali atteggiamenti sono stati dalla signora minimizzati. La signora all'inizio del suo inserimento presso la struttura educativa, Pt_1
8 ha fatto presente agli operatori che assumeva farmaci per stati ansiosi e attacchi di panico. La mattina del 27.02.2023, la signora si è allontanata volontariamente dalla struttura per recarsi a suo dire al CAF senza aver concordato l'uscita e senza dare agli operatori alcuna indicazione relativa alla figlia che dormiva ancora nel suo lettino. Il pomeriggio dello stesso giorno, la signora contatta i servizi informandoli che non farà ritorno in comunità Pt_1 Per_ in quanto "sta male" ed è ospitata da una amica: si invita la madre di a presentare un certificato medico che attesti questo suo malore e allo stesso tempo la si sollecita a rientrare in comunità, poiché la figlia è stata lasciata alle cure degli operatori. In data 28 febbraio 2023 la signora contatta i Servizi per metterli al corrente di aver pensato Pt_1 tanto e di volersi occupare della figlia, che è decisa a proseguire il percorso comunitario. Dopo una attenta valutazione e chiarificazione di quanto avvenuto con la donna, il Servizio concorda con la comunità ospitante di far rientrare la signora e darle l'opportunità di proseguire il suo percorso. La signora rientra dopo qualche giorno in struttura, ma in data 14.03.23 si allontana volontariamente e definitivamente dalla comunità "Casa Per_ Margherita” di Paderno Dugnano affidando la piccola alle cure delle educatrici. Dopo l'allontanamento volontario dalla struttura non ha fatto avere notizie di sé per vari mesi, non ha chiesto notizie della bambina, né si è presentata alle convocazioni dei Servizi che stavano espletando gli approfondimenti richiesti dall' A.G. (CFI, SerD, CPS, oltre al Servizio Spazio Neutro). La signora è stata contattata telefonicamente dalla Pt_1 dott.ssa del CPS di via Aldini nel lasso di tempo tra i mancati appuntamenti, al fine Per_7 di conoscere i motivi della sua mancata presentazione che venivano fatti risalire dalla stessa a stati di intensa ansia che non le permettevano di prendere i mezzi pubblici, nonostante assumesse una terapia antidepressiva ed ansiolitica. In data 04 aprile 23 il Servizio ha Per_ provveduto a collocare la piccola in una comunità di tipo familiare, "L'orizzonte" sita a Milano in Viale Corsica. In occasione dell'avvenuto inserimento della piccola presso la comunità per soli minori, i Servizi, in una telefonata alla madre per informarla di ciò, hanno ribadito alla signora la sua "latitanza" dal Servizio e di essersi "eclissata". La signora con tranquillità ha risposto di sapere che i Servizi si stavano occupando della figlia Pt_1
e che qualora fosse successo qualcosa alla sua bambina l'avrebbero informata. La signora si è presentata ai servizi incaricati solo successivamente al 06 giugno Pt_1
2023, dal momento in cui è stata contattata dagli operatori data l'emissione di un nuovo provvedimento del TM che ha nominato tutore della figlia il Comune di Milano, senza tuttavia fornire informazioni tali da giustificare la sua assenza prolungata: "non sono stata capace di attivarmi, pensavo di farcela". Si è restituito alla signora l'atteggiamento Pt_1 che ha avuto nei confronti della figlia non solo relativo alla lunga assenza ma anche per tutti i vissuti traumatici vissuti dalla piccola, l'esposizione a relazioni instabili con adulti diversi in ambienti diversi e soprattutto la mancanza di cura e stimoli da parte sua, immersa nelle proprie problematiche, affettive e giudiziarie. La signora attualmente vive a Milano con un nuovo compagno, signor Pt_1 [...]
presso l'abitazione di edilizia popolare assegnata a quest'ultimo in via Emilio Parte_4
Bianchi, riferendo di sentirsi appagata da questa nuova relazione affettiva. Ella asserisce di aiutare il compagno nell'ambito della vendita ambulante e afferma che nelle precedenti relazioni affettive ha sempre cercato un uomo con cui condividere un progetto di vita, in modo da poter dare una "famiglia" alla figlia. A tal proposito, i Servizi le rimandano che
9 Per_ questa costante ricerca ha fatto sì che la piccola vivesse continuamente con adulti diversi che nel tempo non si sono dimostrati responsivi rispetto ai bisogni della minore, tanto che la bambina ha riportato vissuti traumatici, come lo schiaffo al volto ricevuto dal Per_ signor che ha portato al ricovero di presso l'ospedale di Persona_8
Novara. In merito alla relazione affettiva intrapresa dalla madre della minore in oggetto con l'attuale compagno, signor , si informa che anch'egli è stato Parte_4 interessato da un provvedimento dell'A.G. Quanto al figlio 15enne, , è Persona_9 seguito dal servizio LINK del Comune di Milano, che si occupa di gestire le accese conflittualità fra i genitori e che ha riportato ai Servizi Sociali che attualmente padre e figlio non hanno più rapporti. L'uomo ha un'altra figlia di anni 10 avuta da un'altra relazione che, a detta della signora il padre vede regolarmente tramite accordi con la Pt_1 madre della bambina. Circa la richiesta della signora di incontrare la figlia, i Servizi Pt_1 hanno ritenuto opportuno effettuare un incontro di rete in data 04.04.2024 con tutti gli operatori preposti al caso con la partecipazione del curatore, Avvocatessa Roberta Cassani, al fine di poter valutare tale richiesta soprattutto in relazione alla delicata situazione psico- Per_ emotiva della piccola e le indicazioni della neuropsichiatra dell' , dott.ssa Pt_2
che ha seguito la bambina dal settembre 2023. Per_10
In tale incontro è emerso con chiarezza da parte di tutti gli operatori che hanno conosciuto Per_ la madre di , (CPS, CFI, SerD, che la signora presenta fragilità sul piano cognitivo e relazionale, come evidenziato dalla valutazione psichiatrica e psicodiagnostica del CPS e soprattutto alla luce del quadro descritto dalla neuropsichiatra, dott.ssa , per la Per_10 Per_ piccola che sembra avere "le caratteristiche del tipo insicuro disorganizzato, tipico delle esperienze traumatiche", non è parso opportuno procedere con gli incontri richiesti.
ha presentato fin da subito, sin dal suo inserimento in comunità, uno stato di Per_1 sofferenza nelle aree comportamentali e relazionali, in particolare nell'addormentamento e durante la notte (pianti inconsolabili e grida angoscianti). In precedenza, aveva presentato le stesse problematiche anche con la madre, nel breve periodo che aveva trascorso col genitore nella struttura "Casa Margherita" di Paderno Dugnano, tanto da richiedere l'intervento degli educatori per supportare l'azione della genitrice. Stante il malessere della piccola riferito dalla responsabile della comunità, lo staff educativo è stato supportato attraverso un educatore aggiuntivo per vari mesi, al fine di aiutare la piccola a sviluppare un significativo legame affettivo con il contesto di vita e allo stesso tempo consentirle di sperimentare quell'attaccamento necessario alla sua evoluzione. La bambina, all'inizio del suo inserimento in comunità familiare, appariva statica e senza nessuna emozione, il suo sguardo rimaneva fisso senza alcuna mimica facciale e non ricercava l'adulto. Nel settembre 2023 la piccola viene presa in carico dal Servizio UONPIA nella persona della neuropsichiatra, dott.ssa per una valutazione neuropsicodiagnostica che ha Per_10 esitato nell'attivazione di un percorso neuropsicomotorio su base relazionale, percorso seguito fino al collocamento presso la coppia adottiva. Stante "la presenza di reazioni di freezing, tipica dello stile di attaccamento insicuro disorganizzato che indica l'interferenza di vissuti traumatici rispetto al processo di sviluppo emotivo e alla capacità di stabilire relazioni positive," la neuropsichiatra ha consigliato di eseguire un esame audiometrico per valutare l'effettiva capacità di comprensione della bambina, esame che ha avuto esito negativo.
10 Per_
in data 09.02.2024 ha intrapreso il percorso neuropsicomotorio su base relazionale con il Servizio UONPIA, la cui valutazione ha confermato "la necessità che la piccola instauri relazioni significative e continuative, basate sulla modulazione affettiva con una figura di riferimento che possa garantirle sicurezza e prevedibilità, aiutandola ad integrare a livello psichico le esperienze e le sollecitazioni provenienti dall'ambiente e a dare loro significato." La valutazione prodotta dal Servizio UONPIA ha concluso che persistono ancora aree su Per_ cui lavorare, come quella del linguaggio, ma gli evidenti progressi fatti da denotano un netto miglioramento rispetto a quando la minore è stata presa in carico. Oggi la piccola assume una mimica facciale che lascia trasparire delle emozioni rispetto a prima dove appariva statica e senza nessuna emozione e il suo sguardo rimaneva fisso. Si sottolinea, come riportato dagli operatori della comunità “ ”, che la bambina CP_2 non ha mai chiesto in alcuna occasione della madre durante la sua permanenza presso la struttura, l'assenza di figure vicarianti la genitorialità, oltre al totale disinteressamento del padre legale della minore, signor Controparte_1 Per_
in data 25 settembre 2024 è stata collocata presso una famiglia scelta dal Tribunale per Minorenni. Si sono assicurati alla piccola i necessari presidi supportivi e la piccola è stata presa in carico dal Servizio Territoriale di Neuropsichiatria dove è residente la coppia Per_ adottiva. Dalle verifiche effettuate si è evinto il positivo inserimento di con i genitori adottivi e il rapporto esclusivo instaurato con gli stessi ha fatto sì che la piccola acquistasse sempre maggiore sicurezza. Si è potuto constatare che il fatto di poter beneficiare oggi di una relazione privilegiata, significativa e significante, con figure esclusive in un contesto familiare connotato da Per_ attenzioni, relazioni stabili, cure e stimoli, ha permesso alla piccola di raggiungere un buon equilibrio psico-evolutivo. Il progetto adeguato e tutelante per la bambina, condiviso dalla rete di operatori che si sono occupati della situazione è quello adottivo. Con la relazione SERD 02.07.24 ad integrazione della relazione inviata in data 29 gennaio 2024 i SS così aggiornano: la signora ha proseguito fino al 14 giugno Parte_1
2024 il monitoraggio tossicologico sia tramite esami delle urine, due volte alla settimana, sia tramite esame della matrice cheratinica. Gli esiti dei 44 esami urinari effettuati dalla signora due volte alla settimana, dal 30 gennaio 2024 al 14 giugno 2024 sono sempre risultati negativi alla ricerca di tutte le sostanze stupefacenti testate. L'esame del capello effettuato in data 21 maggio 2024 ha confermato quanto evidenziato dalle urine, risultando totalmente negativo alla ricerca di stupefacenti. La valutazione multidisciplinare non ha portato ad evidenziare elementi suggestivi di Disturbo da Uso di Sostanze. In data 21.6.2004, nell'ambito di un colloquio di restituzione, si è comunicato alla signora che, a fronte dell'astensione protratta dall'uso di sostanze stupefacenti, non si ritiene di dover procedere alla presa in carico né alla prosecuzione di un ulteriore monitoraggio tossicologico. Si è restituito ad di valutare liberamente la necessità di un Parte_1 eventuale prosieguo del monitoraggio, solo qualora si senta maggiormente tutelata e supportata nel consolidamento di quanto giá raggiunto. ha confermato la sua Parte_1 attuale stabilità sia abitativa che relazionale con il compagno con cui condivide anche l'attività lavorativa di vendita di frutta e verdura a domicilio. Ha manifestato gioia riguardo alla possibilità che il figlio possa recarsi presso la sua abitazione durante i week Parte_4
11 end di permesso a casa dalla CT, in alternanza a quelli che trascorre presso la zia materna. Ha condiviso con gli operatori la sua soddisfazione nel riconoscere il suo attuale stato di benessere ed il desiderio di poterlo mantenere nel tempo. Gli operatori del SERD ritengono conclusa la presa in carico della paziente. Ciononostante, alla luce delle riferite relazioni dei S.S. , sul rapporto con la minore e sulle condotte genitoriali evidentemente non adeguate, non si reputa di rivedere lo stato di abbandono morale e materiale della minore. Neppure una forma di adozione mite Per_ potrebbe soddisfare le esigenze di , che ora versa in una situazione positiva non modificabile, perché potrebbero derivarne alla medesima ulteriori traumi. Tenuto conto della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate, le spese di lite sono compensate integralmente fra le parti, comprese le spese per il curatore speciale. Non si applica l'art. 13 co.
1-quater D.P.R. n. 115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis ...” ), trattandosi di procedimento esente.
P.Q.M.
letto l'art. 17 l. n. 184/1983 la Corte così statuisce:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza impugnata;
- compensa per intero le spese del presente grado, comprese le spese per il curatore speciale. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Si notifichi a cura della Cancelleria:
- al Procuratore Generale – Sede;
- alle persone indicate dall'art. 17 co. 1 in relazione all'art. 16 co. 2 legge n. 184/1983 Così deciso in Milano, all'esito dell'udienza del 07 novembre 2024
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott. Lucio Marcantonio dott.ssa Anna Maria Pizzi
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