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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 03/06/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AR IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza N°________/2025
N° ___________ Cronologico
Il Tribunale, composto dai sottoindicati magistrati:
Dottor Valentino PEZZUTI Presidente rel.
Dottoressa Lucia FALTONI Giudice
Dottoressa Alessia CAPRIO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) nel procedimento iscritto al N° 1838 /2024 R.G.V.G.;
P R O M O S S O con ricorso congiunto presentato da:
nata il [...] in [...]; Parte_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avvocato GHIORI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
nato il [...] in [...] ; Parte_2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avvocato GHIORI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- RICORRENTI -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
C O N C L U S I O N I
Per i ricorrenti: dichiarare divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) alle condizioni di cui al ricorso ed alle modifiche depositate agli atti in data 25 marzo 2025.
Per il P.M: accogliere il ricorso.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso e visti i documenti prodotti;
premesso che le parti, con nota depositata in atti, hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale, hanno ribadito di non avere alcuna intenzione di riconciliarsi ed hanno chiesto di procedere con la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'articolo
R.G. 83, comma 7, lettera h), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, confermando tutte le condizioni di cui al ricorso e le conclusioni concordemente formulate;
verificato che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al pubblico ministero;
considerato che
dai documenti prodotti risulta che la separazione legale si è protratta per il tempo minimo previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e non è stata eccepita né risulta l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla concorde e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
accertata, quindi, l'esistenza dei presupposti di legge per lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
considerata equa, alla luce delle condizioni patrimoniali delle parti, la corresponsione della somma concordata, in sostituzione divorzile, ai sensi dell'articolo 5, comma otto, della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
P.Q.M.
Visto l'art.4, comma 16 della legge 1° dicembre 1970 N° 898, e successive modificazioni;
P R O N U N C I A la sentenza di divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) - celebrato in RE il
13/12/2016 e trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di AR al N° 63, parte 1, serie , volume =====, nell'anno 2016 , tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2
alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto, depositato il 16/07/2024 , e delle modifiche depositate agli atti in data 25 marzo 2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia integrale della presente sentenza non appena passata in giudicato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di AR .
Così deciso in RE, lì 3 giugno 2025
IL PRESIDENTE est. (Dottor Valentino Pezzuti)
R.G.
Sentenza N°________/2025
N° ___________ Cronologico
Il Tribunale, composto dai sottoindicati magistrati:
Dottor Valentino PEZZUTI Presidente rel.
Dottoressa Lucia FALTONI Giudice
Dottoressa Alessia CAPRIO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) nel procedimento iscritto al N° 1838 /2024 R.G.V.G.;
P R O M O S S O con ricorso congiunto presentato da:
nata il [...] in [...]; Parte_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avvocato GHIORI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
nato il [...] in [...] ; Parte_2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'Avvocato GHIORI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- RICORRENTI -
con l'intervento del Pubblico Ministero;
C O N C L U S I O N I
Per i ricorrenti: dichiarare divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) alle condizioni di cui al ricorso ed alle modifiche depositate agli atti in data 25 marzo 2025.
Per il P.M: accogliere il ricorso.
FATTO E DIRITTO letto il ricorso e visti i documenti prodotti;
premesso che le parti, con nota depositata in atti, hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale, hanno ribadito di non avere alcuna intenzione di riconciliarsi ed hanno chiesto di procedere con la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'articolo
R.G. 83, comma 7, lettera h), del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, confermando tutte le condizioni di cui al ricorso e le conclusioni concordemente formulate;
verificato che il decreto per la comparizione delle parti è stato comunicato al pubblico ministero;
considerato che
dai documenti prodotti risulta che la separazione legale si è protratta per il tempo minimo previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, e non è stata eccepita né risulta l'interruzione di tale stato;
constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla concorde e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale;
accertata, quindi, l'esistenza dei presupposti di legge per lo scioglimento del vincolo matrimoniale;
considerata equa, alla luce delle condizioni patrimoniali delle parti, la corresponsione della somma concordata, in sostituzione divorzile, ai sensi dell'articolo 5, comma otto, della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
P.Q.M.
Visto l'art.4, comma 16 della legge 1° dicembre 1970 N° 898, e successive modificazioni;
P R O N U N C I A la sentenza di divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) - celebrato in RE il
13/12/2016 e trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di AR al N° 63, parte 1, serie , volume =====, nell'anno 2016 , tra:
nata il [...] in [...] Parte_1
e nato il [...] in [...] Parte_2
alle condizioni tutte di cui al ricorso congiunto, depositato il 16/07/2024 , e delle modifiche depositate agli atti in data 25 marzo 2025, da intendersi integralmente trascritte nella presente sentenza.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia integrale della presente sentenza non appena passata in giudicato all'Ufficio di Stato Civile del Comune di AR .
Così deciso in RE, lì 3 giugno 2025
IL PRESIDENTE est. (Dottor Valentino Pezzuti)
R.G.