TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1524/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1524/2023 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Muto (C.F. ), presso cui elettivamente domicilia in Marzano di Nola C.F._2
(AV) alla Via Fossato n. 1;
appellante contro
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.VA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Cucinelli (C.F. , presso cui C.F._3
elettivamente domicilia in Benevento alla Piazza Castello n. 4;
appellato nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Bolzano (BZ) al Corso della Libertà n. 119.
appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza n. Parte_1
597/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro, con la quale era stata accolta parzialmente la pagina 1 di 8 domanda risarcitoria proposta nei confronti della e della Controparte_3 Controparte_2
per i danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 27.12.2018 in Casavatore (NA) alla
[...]
via Circumvallazione esterna, allorquando l'odierna parte appellante, nel mentre si trovava alla guida del motociclo Piaggio Beverly, tg. CM75907, di sua proprietà, veniva urtato e danneggiato dal veicolo
Skoda, tg. FP317YB, di proprietà della società appellata ed assicurata con Controparte_4
(già , subendo lesioni personali per cui si rendeva necessario il ricovero presso la struttura
[...] CP_5 sanitaria “Villa dei Fiori” in Acerra.
Nel giudizio di primo grado, si costituiva la sola compagnia assicurativa convenuta, che eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice, l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt.
145 e 148 del D.lgs. n. 209/2005, oltre che l'infondatezza nel merito della domanda spiegata per l'assenza del nesso causale tra il descritto evento ed i danni dei quali si chiedeva il ristoro, concludendo per il rigetto della stessa, vinte le spese di lite.
Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda formulata, con accertamento di pari responsabilità dell'evento descritto a carico di entrambe le parti e consequenziale condanna delle parti convenute al risarcimento del danno in favore di , quantificato in € 7.666,21, Parte_1
oltre spese di lite e compensi professionali.
L'odierna parte appellante, con il proposto gravame, deduceva l'erroneo accertamento, ad opera del
Giudice di prime cure, della pari responsabilità dell'evento in lite a carico di entrambe le parti, chiedendo la riforma in tal senso della impugnata sentenza, anche in relazione al mancato riconoscimento del dedotto danno morale.
Chiedeva, dunque, in accoglimento dell'appello spiegato, la riforma della gravata sentenza e la condanna delle società appellate al risarcimento integrale di tutti i danni patiti in seguito al sinistro dedotto in lite, vinte le spese di giudizio.
Si costituiva, nel giudizio di appello, la chiedendo di dichiarare inammissibile Controparte_3
l'appello ed, in ogni caso, di rigettarlo nel merito;
proponeva, altresì, appello incidentale, con cui si chiedeva la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria in primo grado per violazione degli artt. 145 e 148 del D.lgs. n. 209/2005 ed, in subordine, il rigetto della stessa per assenza del nesso causale tra il fatto dedotto e le conseguenze presumibilmente patite, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con ordinanza del 30.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.10.2023, “vista la richiesta di concessione di termine per la notifica e considerata la stessa meritevole di
pagina 2 di 8 accoglimento”, la scrivente disponeva la notifica, a cura della dell'atto di Controparte_3
costituzione con appello incidentale alla società convenuta rimasta contumace nei termini di legge.
Alla successiva udienza del 28.03.2024, rilevato che “dai controlli effettuati tramite il programma
Consolle del magistrato non emerge l'avvenuta trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario in formato eml di entrambe le ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio
1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, come chiarito dall'Art. 19bis Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 - Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011”, veniva onerata la società assicuratrice alla corretta allegazione della prova della notifica della comparsa di costituzione con appello incidentale.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, il giudizio veniva rinviato per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 30.04.2025, all'esito della quale veniva trattenuto a sentenza senza la concessione di ulteriori termini.
***
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , non costituitasi nel Controparte_2
presente procedimento, nonostante la regolarità della citazione in giudizio.
2. Sull'ammissibilità dell'appello
In tema di processo di appello, in ossequio al principio “tantum devolutum quantum appellatum” espresso all'art. 342 c.p.c., i motivi di appello devono tutti essere specificati nell'atto di impugnazione e ciò sia per delimitare con certezza il campo del riesame della sentenza impugnata, sia per identificare, attraverso il contenuto e la portata delle censure, i punti investiti dall'impugnazione e le ragioni per le quali si invoca la riforma della decisione.
Logico corollario di quanto esposto è che restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, sia la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (vedi Cassazione Civile, sentenza n.
6630/2006).
Il requisito della specificità dei motivi di appello comporta pure che il motivo non può essere formulato mediante il mero riferimento alle difese svolte nel primo grado, giacché esso deve essere correlato adeguatamente al contenuto della sentenza impugnata (Cassazione Civile, sentenza n. 20987/2004).
Parte appellata deduce, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'artt. 342, co. 1, c.p.c. Segnatamente l'appello sarebbe stato mancante della precisa indicazione dei motivi di doglianza, articolati genericamente, e della specifica indicazione dei capi pagina 3 di 8 della sentenza impugnata;
inoltre, i motivi di appello non sarebbero sufficientemente correlati alle specifiche parti della motivazione impugnate.
Con la riforma del 2012 (L. n. 134/2012), è stata ridelineata la struttura dell'atto di appello, sostituendo l'esatta indicazione dei fatti con la loro esposizione sommaria, introducendo la previsione dell'indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste da apportare al provvedimento gravato.
È stato specificato come vadano, inoltre, indicate le circostanze dalle quali derivi la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica rispetto alla riforma richiesta.
Tanto premesso, si ritiene che l'atto introduttivo sia stato formulato in conformità rispetto alla previsione della normativa richiamata;
lo stesso contiene, invero, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata. L'appellante ha individuato analiticamente la normativa che deduce essere stata violata, nonché le risultanze probatorie che asserisce essere state disattese nella contestata sentenza.
Va altresì richiamata la recente giurisprudenza, la quale sul punto ha chiarito che: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cassazione civile, ordinanza n.
40560/2021).
In applicazione dei suesposti principi, l'appello, per come proposto, deve ritenersi ammissibile e va esaminato nel merito.
3. Sull'ammissibilità dell'appello incidentale
La compagnia assicurativa spiegava appello incidentale, con il quale chiedeva la Controparte_3
declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria in primo grado per violazione degli artt. 145 e
148 del D.lgs. n. 209/2005 ed, in subordine, il rigetto della stessa per assenza del nesso causale tra fatto dedotto e conseguenze presumibilmente patite da . Parte_1
Con ordinanza del 30.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.10.2023, veniva autorizzata, previa richiesta in tal senso formulata dall'appellata compagnia assicurativa, la notifica, nei termini di legge, dell'atto di costituzione con appello incidentale alla società appellata rimasta contumace . Controparte_2
Alla successiva udienza del 28.03.2024, la non depositava, agli atti del giudizio, la Controparte_3 prova dell'intervenuta notifica per come autorizzata, non risultando allegate, alle note di trattazione pagina 4 di 8 scritta in sostituzione dell'udienza, le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”; veniva, dunque, onerata la parte appellata costituita alla corretta allegazione della prova della notifica.
La tuttavia, pur depositando la ricevuta di accettazione, non provvedeva al deposito Controparte_3
della ricevuta di consegna, comprovanti l'intervenuta notifica telematica dell'atto di costituzione con appello incidentale a mezzo di posta elettronica certificata.
In materia, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e all'inserimento dei dati identificativi nel file
“datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile “aliunde”, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 16189/2023).
La giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che, concesso il termine per la rinotifica dell'atto di citazione, in mancanza della rinnovazione della notifica nei termini indicati non sia possibile concedere un nuovo ed ulteriore termine (cfr. Cassazione S.U. 3/10/1995 n. 10389 e da ultimo Cass. 9 febbraio 2018 n. 3240).
Ne deriva, in mancanza di idonea prova circa la tempestiva ed idonea prova della avvenuta rinotificazione della comparsa di costituzione della appellata compagnia assicurativa, l'inammissibilità dell'appello incidentale in essa contenuta.
Ed invero, “in tema di giudizio d'appello, l'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte, rimasta contumace, cui non sia nota la comparsa di costituzione nella quale sia contenuto l'appello incidentale tardivo determina, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità dell'appello stesso ove alla relativa ordinanza del giudice [come nella specie] non sia stato dato seguito” (Cassazione Civile, sentenza n. 13233/2011; ordinanza n. 27750/2017).
4. Nel merito
La parte appellante censura la sentenza resa dal Giudice di prime cure per il dedotto erroneo accertamento della pari responsabilità dell'evento in lite a carico di entrambe le parti, anche in relazione al mancato riconoscimento del danno morale, lamentando una inesatta interpretazione delle risultanze istruttorie e dei documenti processuali.
pagina 5 di 8 La motivazione del Giudice di Pace è condivisibile e si pone in sintonia con gli elementi probatori acquisiti al processo.
Nella pronuncia impugnata, il Giudice di primo grado, in parte motiva, ha così statuito: “Va evidenziato che, dalle allegazioni documentali e dall'istruttoria espletata, è emerso un quadro non chiaro della vicenda, per palesi contraddizioni rinvenibili nei fatti di causa. L'unica teste escussa, sig.ra S_
, sulla cui genuinità questo Giudice non ha motivo di dubitare, ha difatti dichiarato di aver
[...] assistito al sinistro così come descritto e riportato dall'istante in citazione, descrivendo altresì il comportamento assunto, nell'occasione, dal convenuto…Le rese dichiarazioni appaiono genuine e potrebbero sicuramente concorrere alla formazione del convincimento della scrivente nell'attribuire alla società convenuta, proprietaria del veicolo Skoda, la responsabilità esclusiva del sinistro. Ma non
è così. Sta di fatto, con ovvie conseguente in punto di diritto, che, nella scheda d'intervento dell'equipaggio del mezzo di soccorso “118”, in ordine alle cause all'origine delle lesioni, è annotato che il motociclista, come riferito da persone presenti alla caduta e che lo avrebbero aiutato a sollevarsi da terra, fosse finito al suolo accidentalmente, senza partecipazione/responsabilità di terzi.
Versione questa coincidente con quella fornita dal ai sanitari della casa di cura “Villa dei Pt_1
Fiori”, da questi raccolta e trascritta nella relativa anamnesi della causa delle lesioni. È ben vero che
a tale originaria versione, si sovrappose sua rettifica del 03.01.2019, con totale ribaltamento delle cause e delle conseguenti lesioni. È pacifico in dottrina e giurisprudenza che il referto redatto dal sanitario, quale atto proveniente da pubblico ufficiale, gode di fede privilegiata e come tale fa piena prova fino a querela di falso, relativamente alla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, e alle dichiarazioni al medesimo rese. Non risulta che parte attrice abbia dichiarato o provato di aver presentato querela di falso…Si osserva ancora che la partecipazione del responsabile civile al giudizio sarebbe stata quanto mai opportuna nel caso di specie, o almeno l'allegazione di una dichiarazione di suo pugno (mod. cid)., come del resto sarebbe stato opportuno indicare a testi ed escutere il personale del 118 intervenuto nell'immediatezze del sinistro e recettore delle dichiarazioni dei presenti. In virtù di quanto esposto, compreso il comportamento tenuto dalle parti in giudizio e l'attività istruttoria espletata, questo giudicante, ritiene che nella specie debba trovare accoglimento il disposto del II comma dell'art. 2054 c.c., con pari responsabilità dell'evento a carico di entrambe le parti”.
Dunque, il Giudice di prime cure ha ritenuto che le dichiarazioni fornite dall'unico testimone escusso non siano idonee a fornire una dimostrazione processuale dell'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà della nella causazione del sinistro, tenuto conto delle Controparte_2
contrastanti dichiarazioni rese da al personale del Pronto Soccorso al momento Parte_1 dell'accesso presso la , che, come correttamente argomentato nella Parte_2
pagina 6 di 8 sentenza oggetto di impugnazione, costituisce atto proveniente da pubblico ufficiale, gode di fede privilegiata e come tale fa piena prova fino a querela di falso.
Ne consegue che, seppur è incontestato il verificarsi del sinistro stradale in lite, non vi è certezza, all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, della dinamica e dell'imputazione della responsabilità dello stesso, con conseguente applicazione del principio di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c..
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “la ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consente di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro” (Cassazione Civile, sentenza n. 7479/2020).
In particolare, è stato affermato che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità di sinistro” (ex multis, Cassazione Civile, ordinanza n. 9353/2019).
Ne consegue che la responsabilità, nel caso in esame, deve essere giuridicamente accertata sulla base della presunzione generale di cui all'art. 2054 co 2 c.c. atteso che non è stato possibile effettuare una certa ricostruzione della dinamica.
Ebbene, tanto premesso ed in applicazione dei principi suesposti, deve, dunque, ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente concluso nel senso che l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio circa l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del veicolo di proprietà della società appellata contumace. Neppure depone in senso contrario la compatibilità tra le lesioni riscontrate ed il sinistro, accertata dal c.t.u., concernendo tale giudizio una valutazione della sussistenza del nesso causale tra le lesioni accertate e la dinamica del sinistro descritta e non già un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione del sinistro medesimo, per come descritto da
[...]
. Parte_1
Quanto al mancato riconoscimento del richiesto danno morale, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata
pagina 7 di 8 menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cassazione Civile, Ordinanza n. 27482/2018).
Tale presumibile danno non può pertanto costituire oggetto di liquidazione, stante la mancata allegazione degli elementi essenziali del pregiudizio subito, utili, o, quanto meno, sufficienti, alla determinazione della risarcibilità e dell'entità dello stesso;
ed invero, come correttamente chiarito dal
Giudice di primo grado, non risulta provata alcuna sofferenza psico fisica di particolare intensità.
Sulla scorta di tali rilievi, si ritiene, dunque, di condividere l'assunto del giudice di prime cure, con conferma integrale della pronuncia appellata.
In definitiva, l'appello va rigettato.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in lite, attesa la reciproca soccombenza tra le parti in lite, stante il rigetto dell'appello principale e la declaratoria di inammissibilità del proposto appello incidentale.
Nulla per le spese dell'appellato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
3. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall' CP_3
4. compensa integralmente le spese tra le parti costituite;
5. nulla per le spese dell'appellato contumace.
AVELLINO, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
Iscrizione appelli gdp
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1524/2023 promossa da:
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Muto (C.F. ), presso cui elettivamente domicilia in Marzano di Nola C.F._2
(AV) alla Via Fossato n. 1;
appellante contro
P.VA , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.VA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Cucinelli (C.F. , presso cui C.F._3
elettivamente domicilia in Benevento alla Piazza Castello n. 4;
appellato nonché
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_2
Bolzano (BZ) al Corso della Libertà n. 119.
appellato contumace
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, chiedeva la riforma della sentenza n. Parte_1
597/2022 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lauro, con la quale era stata accolta parzialmente la pagina 1 di 8 domanda risarcitoria proposta nei confronti della e della Controparte_3 Controparte_2
per i danni subiti in seguito al sinistro verificatosi in data 27.12.2018 in Casavatore (NA) alla
[...]
via Circumvallazione esterna, allorquando l'odierna parte appellante, nel mentre si trovava alla guida del motociclo Piaggio Beverly, tg. CM75907, di sua proprietà, veniva urtato e danneggiato dal veicolo
Skoda, tg. FP317YB, di proprietà della società appellata ed assicurata con Controparte_4
(già , subendo lesioni personali per cui si rendeva necessario il ricovero presso la struttura
[...] CP_5 sanitaria “Villa dei Fiori” in Acerra.
Nel giudizio di primo grado, si costituiva la sola compagnia assicurativa convenuta, che eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Giudice, l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt.
145 e 148 del D.lgs. n. 209/2005, oltre che l'infondatezza nel merito della domanda spiegata per l'assenza del nesso causale tra il descritto evento ed i danni dei quali si chiedeva il ristoro, concludendo per il rigetto della stessa, vinte le spese di lite.
Il Giudice di prime cure accoglieva parzialmente la domanda formulata, con accertamento di pari responsabilità dell'evento descritto a carico di entrambe le parti e consequenziale condanna delle parti convenute al risarcimento del danno in favore di , quantificato in € 7.666,21, Parte_1
oltre spese di lite e compensi professionali.
L'odierna parte appellante, con il proposto gravame, deduceva l'erroneo accertamento, ad opera del
Giudice di prime cure, della pari responsabilità dell'evento in lite a carico di entrambe le parti, chiedendo la riforma in tal senso della impugnata sentenza, anche in relazione al mancato riconoscimento del dedotto danno morale.
Chiedeva, dunque, in accoglimento dell'appello spiegato, la riforma della gravata sentenza e la condanna delle società appellate al risarcimento integrale di tutti i danni patiti in seguito al sinistro dedotto in lite, vinte le spese di giudizio.
Si costituiva, nel giudizio di appello, la chiedendo di dichiarare inammissibile Controparte_3
l'appello ed, in ogni caso, di rigettarlo nel merito;
proponeva, altresì, appello incidentale, con cui si chiedeva la declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria in primo grado per violazione degli artt. 145 e 148 del D.lgs. n. 209/2005 ed, in subordine, il rigetto della stessa per assenza del nesso causale tra il fatto dedotto e le conseguenze presumibilmente patite, con vittoria di spese e compensi professionali.
Con ordinanza del 30.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.10.2023, “vista la richiesta di concessione di termine per la notifica e considerata la stessa meritevole di
pagina 2 di 8 accoglimento”, la scrivente disponeva la notifica, a cura della dell'atto di Controparte_3
costituzione con appello incidentale alla società convenuta rimasta contumace nei termini di legge.
Alla successiva udienza del 28.03.2024, rilevato che “dai controlli effettuati tramite il programma
Consolle del magistrato non emerge l'avvenuta trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario in formato eml di entrambe le ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio
1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, come chiarito dall'Art. 19bis Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 - Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011”, veniva onerata la società assicuratrice alla corretta allegazione della prova della notifica della comparsa di costituzione con appello incidentale.
Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, il giudizio veniva rinviato per la rimessione in decisione ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 30.04.2025, all'esito della quale veniva trattenuto a sentenza senza la concessione di ulteriori termini.
***
1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della , non costituitasi nel Controparte_2
presente procedimento, nonostante la regolarità della citazione in giudizio.
2. Sull'ammissibilità dell'appello
In tema di processo di appello, in ossequio al principio “tantum devolutum quantum appellatum” espresso all'art. 342 c.p.c., i motivi di appello devono tutti essere specificati nell'atto di impugnazione e ciò sia per delimitare con certezza il campo del riesame della sentenza impugnata, sia per identificare, attraverso il contenuto e la portata delle censure, i punti investiti dall'impugnazione e le ragioni per le quali si invoca la riforma della decisione.
Logico corollario di quanto esposto è che restano precluse nel corso dell'ulteriore attività processuale sia la precisazione di censure esposte nell'atto di appello in modo generico, sia la possibilità di ampliamenti successivi delle censure originariamente dedotte (vedi Cassazione Civile, sentenza n.
6630/2006).
Il requisito della specificità dei motivi di appello comporta pure che il motivo non può essere formulato mediante il mero riferimento alle difese svolte nel primo grado, giacché esso deve essere correlato adeguatamente al contenuto della sentenza impugnata (Cassazione Civile, sentenza n. 20987/2004).
Parte appellata deduce, in via preliminare e assorbente, l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'artt. 342, co. 1, c.p.c. Segnatamente l'appello sarebbe stato mancante della precisa indicazione dei motivi di doglianza, articolati genericamente, e della specifica indicazione dei capi pagina 3 di 8 della sentenza impugnata;
inoltre, i motivi di appello non sarebbero sufficientemente correlati alle specifiche parti della motivazione impugnate.
Con la riforma del 2012 (L. n. 134/2012), è stata ridelineata la struttura dell'atto di appello, sostituendo l'esatta indicazione dei fatti con la loro esposizione sommaria, introducendo la previsione dell'indicazione delle parti appellate e delle modifiche richieste da apportare al provvedimento gravato.
È stato specificato come vadano, inoltre, indicate le circostanze dalle quali derivi la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza pratica rispetto alla riforma richiesta.
Tanto premesso, si ritiene che l'atto introduttivo sia stato formulato in conformità rispetto alla previsione della normativa richiamata;
lo stesso contiene, invero, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata. L'appellante ha individuato analiticamente la normativa che deduce essere stata violata, nonché le risultanze probatorie che asserisce essere state disattese nella contestata sentenza.
Va altresì richiamata la recente giurisprudenza, la quale sul punto ha chiarito che: “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (Cassazione civile, ordinanza n.
40560/2021).
In applicazione dei suesposti principi, l'appello, per come proposto, deve ritenersi ammissibile e va esaminato nel merito.
3. Sull'ammissibilità dell'appello incidentale
La compagnia assicurativa spiegava appello incidentale, con il quale chiedeva la Controparte_3
declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria in primo grado per violazione degli artt. 145 e
148 del D.lgs. n. 209/2005 ed, in subordine, il rigetto della stessa per assenza del nesso causale tra fatto dedotto e conseguenze presumibilmente patite da . Parte_1
Con ordinanza del 30.10.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.10.2023, veniva autorizzata, previa richiesta in tal senso formulata dall'appellata compagnia assicurativa, la notifica, nei termini di legge, dell'atto di costituzione con appello incidentale alla società appellata rimasta contumace . Controparte_2
Alla successiva udienza del 28.03.2024, la non depositava, agli atti del giudizio, la Controparte_3 prova dell'intervenuta notifica per come autorizzata, non risultando allegate, alle note di trattazione pagina 4 di 8 scritta in sostituzione dell'udienza, le ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg”; veniva, dunque, onerata la parte appellata costituita alla corretta allegazione della prova della notifica.
La tuttavia, pur depositando la ricevuta di accettazione, non provvedeva al deposito Controparte_3
della ricevuta di consegna, comprovanti l'intervenuta notifica telematica dell'atto di costituzione con appello incidentale a mezzo di posta elettronica certificata.
In materia, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità “L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e all'inserimento dei dati identificativi nel file
“datiAtto.xml”, poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile “aliunde”, con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva” (Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 16189/2023).
La giurisprudenza di legittimità pacificamente ritiene che, concesso il termine per la rinotifica dell'atto di citazione, in mancanza della rinnovazione della notifica nei termini indicati non sia possibile concedere un nuovo ed ulteriore termine (cfr. Cassazione S.U. 3/10/1995 n. 10389 e da ultimo Cass. 9 febbraio 2018 n. 3240).
Ne deriva, in mancanza di idonea prova circa la tempestiva ed idonea prova della avvenuta rinotificazione della comparsa di costituzione della appellata compagnia assicurativa, l'inammissibilità dell'appello incidentale in essa contenuta.
Ed invero, “in tema di giudizio d'appello, l'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte, rimasta contumace, cui non sia nota la comparsa di costituzione nella quale sia contenuto l'appello incidentale tardivo determina, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità dell'appello stesso ove alla relativa ordinanza del giudice [come nella specie] non sia stato dato seguito” (Cassazione Civile, sentenza n. 13233/2011; ordinanza n. 27750/2017).
4. Nel merito
La parte appellante censura la sentenza resa dal Giudice di prime cure per il dedotto erroneo accertamento della pari responsabilità dell'evento in lite a carico di entrambe le parti, anche in relazione al mancato riconoscimento del danno morale, lamentando una inesatta interpretazione delle risultanze istruttorie e dei documenti processuali.
pagina 5 di 8 La motivazione del Giudice di Pace è condivisibile e si pone in sintonia con gli elementi probatori acquisiti al processo.
Nella pronuncia impugnata, il Giudice di primo grado, in parte motiva, ha così statuito: “Va evidenziato che, dalle allegazioni documentali e dall'istruttoria espletata, è emerso un quadro non chiaro della vicenda, per palesi contraddizioni rinvenibili nei fatti di causa. L'unica teste escussa, sig.ra S_
, sulla cui genuinità questo Giudice non ha motivo di dubitare, ha difatti dichiarato di aver
[...] assistito al sinistro così come descritto e riportato dall'istante in citazione, descrivendo altresì il comportamento assunto, nell'occasione, dal convenuto…Le rese dichiarazioni appaiono genuine e potrebbero sicuramente concorrere alla formazione del convincimento della scrivente nell'attribuire alla società convenuta, proprietaria del veicolo Skoda, la responsabilità esclusiva del sinistro. Ma non
è così. Sta di fatto, con ovvie conseguente in punto di diritto, che, nella scheda d'intervento dell'equipaggio del mezzo di soccorso “118”, in ordine alle cause all'origine delle lesioni, è annotato che il motociclista, come riferito da persone presenti alla caduta e che lo avrebbero aiutato a sollevarsi da terra, fosse finito al suolo accidentalmente, senza partecipazione/responsabilità di terzi.
Versione questa coincidente con quella fornita dal ai sanitari della casa di cura “Villa dei Pt_1
Fiori”, da questi raccolta e trascritta nella relativa anamnesi della causa delle lesioni. È ben vero che
a tale originaria versione, si sovrappose sua rettifica del 03.01.2019, con totale ribaltamento delle cause e delle conseguenti lesioni. È pacifico in dottrina e giurisprudenza che il referto redatto dal sanitario, quale atto proveniente da pubblico ufficiale, gode di fede privilegiata e come tale fa piena prova fino a querela di falso, relativamente alla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, e alle dichiarazioni al medesimo rese. Non risulta che parte attrice abbia dichiarato o provato di aver presentato querela di falso…Si osserva ancora che la partecipazione del responsabile civile al giudizio sarebbe stata quanto mai opportuna nel caso di specie, o almeno l'allegazione di una dichiarazione di suo pugno (mod. cid)., come del resto sarebbe stato opportuno indicare a testi ed escutere il personale del 118 intervenuto nell'immediatezze del sinistro e recettore delle dichiarazioni dei presenti. In virtù di quanto esposto, compreso il comportamento tenuto dalle parti in giudizio e l'attività istruttoria espletata, questo giudicante, ritiene che nella specie debba trovare accoglimento il disposto del II comma dell'art. 2054 c.c., con pari responsabilità dell'evento a carico di entrambe le parti”.
Dunque, il Giudice di prime cure ha ritenuto che le dichiarazioni fornite dall'unico testimone escusso non siano idonee a fornire una dimostrazione processuale dell'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà della nella causazione del sinistro, tenuto conto delle Controparte_2
contrastanti dichiarazioni rese da al personale del Pronto Soccorso al momento Parte_1 dell'accesso presso la , che, come correttamente argomentato nella Parte_2
pagina 6 di 8 sentenza oggetto di impugnazione, costituisce atto proveniente da pubblico ufficiale, gode di fede privilegiata e come tale fa piena prova fino a querela di falso.
Ne consegue che, seppur è incontestato il verificarsi del sinistro stradale in lite, non vi è certezza, all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, della dinamica e dell'imputazione della responsabilità dello stesso, con conseguente applicazione del principio di pari responsabilità di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c..
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità “la ratio dell'art. 2054, 2° co. c.c. è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consente di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro” (Cassazione Civile, sentenza n. 7479/2020).
In particolare, è stato affermato che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità di sinistro” (ex multis, Cassazione Civile, ordinanza n. 9353/2019).
Ne consegue che la responsabilità, nel caso in esame, deve essere giuridicamente accertata sulla base della presunzione generale di cui all'art. 2054 co 2 c.c. atteso che non è stato possibile effettuare una certa ricostruzione della dinamica.
Ebbene, tanto premesso ed in applicazione dei principi suesposti, deve, dunque, ritenersi che il giudice di prime cure abbia correttamente concluso nel senso che l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio circa l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro del veicolo di proprietà della società appellata contumace. Neppure depone in senso contrario la compatibilità tra le lesioni riscontrate ed il sinistro, accertata dal c.t.u., concernendo tale giudizio una valutazione della sussistenza del nesso causale tra le lesioni accertate e la dinamica del sinistro descritta e non già un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione del sinistro medesimo, per come descritto da
[...]
. Parte_1
Quanto al mancato riconoscimento del richiesto danno morale, secondo la giurisprudenza di legittimità,
“In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute;
esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata
pagina 7 di 8 menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cassazione Civile, Ordinanza n. 27482/2018).
Tale presumibile danno non può pertanto costituire oggetto di liquidazione, stante la mancata allegazione degli elementi essenziali del pregiudizio subito, utili, o, quanto meno, sufficienti, alla determinazione della risarcibilità e dell'entità dello stesso;
ed invero, come correttamente chiarito dal
Giudice di primo grado, non risulta provata alcuna sofferenza psico fisica di particolare intensità.
Sulla scorta di tali rilievi, si ritiene, dunque, di condividere l'assunto del giudice di prime cure, con conferma integrale della pronuncia appellata.
In definitiva, l'appello va rigettato.
5. Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in lite, attesa la reciproca soccombenza tra le parti in lite, stante il rigetto dell'appello principale e la declaratoria di inammissibilità del proposto appello incidentale.
Nulla per le spese dell'appellato contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la contumacia della;
Controparte_2
2. rigetta l'appello principale e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
3. dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall' CP_3
4. compensa integralmente le spese tra le parti costituite;
5. nulla per le spese dell'appellato contumace.
AVELLINO, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 8 di 8