TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 04/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2381 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosanna Milazzo e Cont
, CF/p.iva in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dal proprio funzionario.
OGGETTO: carta docente definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere docente a tempo determinato, attualmente in servizio presso un istituto scolastico sito nel circondario di questo Tribunale;
- che, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 non ha ricevuto l'emolumento di € 500,00 annui da spendere per la formazione. Chiede pertanto la condanna del resistente al pagamento di € 1.500 inerenti CP_2 agli anni scolastici suddetti.
CP_ Si è costituito in giudizio il videnziando che, negli anni 2020/21, 2021/22 e 2022/23 la ricorrente ha svolto solo supplenze brevi, quindi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
[..
[...] [...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”. Sulla spettanza dell'emolumento in esame ai docenti a tempo determinato, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata più volte, in modo non omogeneo. Un primo orientamento (TAR Lazio 7767/16 CdS 3979/17 e CdS 3216/17) aveva escluso la spettanza dello stesso per i docenti a tempo determinato. Venne quindi sollevata questione di legittimità per contrasto con il divieto di discriminazione dei docenti a tempo determinato (recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio) e, prima ancora che la Corte di Giustizia si pronunciasse sulla questione, il Consiglio di Stato, con sent. n. 1842/2022, ha mutato il proprio precedente orientamento, affermando che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Aggiunge poi il Consiglio, che l'interpretazione dei commi sopra riportati “deve … tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo
2 indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Le argomentazioni del Consiglio sono condivisibili, e possono essere poste alla base della presente decisione. Viceversa, l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione, infatti, darebbe luogo a forti dubbi di costituzionalità, per le ragioni ben riassunte dal Consiglio di Stato.
Alle considerazioni che precedono, poi, ne va aggiunta un'altra: con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente. Si tratta di un elemento troncante che, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sopra riportate) in ordine all'opportunità di approdare ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 107/15, impone di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo.
I principi sopra esposti sono stati recentemente condivisi anche dalla Corte di Cassazione che, con le sentenze nn. 32104/22 e 29961/2023 ha sancito i seguenti principi di diritto:
1. il bonus per la formazione mediante la c.d. Carta Docente spetta anche agli educatori professionali, posto che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
2. La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
3. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più
3 adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
5. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Il ha dedotto che, nell'anno scolastico oggetto di domanda, la parte ricorrente CP_2 non ha ricoperto incarichi annuali né fino al termine delle attività didattiche, bensì mere supplenze occasionali. Sul punto va detto che in giurisprudenza non si è formato un orientamento univoco circa la possibilità di applicare l'emolumento in oggetto ai casi di supplenza breve e saltuaria. A fronte di un orientamento teso ad escludere la spettanza del diritto (trib. Roma, trib. Verona), ve ne è un altro che raggiunge le opposte conclusioni (trib. Milano, trib. Ancona, trib. Venezia). La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sul problema, con ordinanza n. 7254/24 ha dichiarato (assai discutibilmente) l'inammissibilità della questione sollevata. Ebbene: lo scrivente ritiene che, per aversi discriminazione rispetto a un lavoratore a tempo indeterminato, occorre che il lavoratore a tempo determinato versi in analoghe condizioni. In termini pratici, ciò richiede non solo che il numero di giorni di effettivo insegnamento sia di consistenza tale da non giustificare un diverso trattamento (la S.C. ha escluso che si possa fare riferimento alla soglia di 180 giorni individuata da taluni giudici di merito), ma pure che le modalità di svolgimento dell'attività siano equipollenti. In tale ottica, assume una rilevanza cardinale l'impossibilità, per i supplenti brevi e saltuari, di operare una programmazione ex ante dell'attività didattica, a differenza di quanto accade invece per i docenti di ruolo e per quelli assunti a termine per l'intero anno scolastico. In altre parole, il docente impegnato in supplenze brevi e saltuarie, magari espletate presso più istituti scolastici e/o in diverse materie, sebbene ex post possa sembrare che si trovi (sul piano meramente “aritmetico”) in analoga posizione rispetto al docente assunto per l'intero anno, in realtà, versa in posizione differente;
infatti, non ha potuto programmare anticipatamente la propria attività si insegnamento e, conseguentemente, l'esigenza formativa che caratterizza la sua posizione non è la medesima che invece accompagna il docente di ruolo ovvero il supplente assunto ab origine per curare il programma ministeriale fino al termine delle attività didattiche. Del resto, se si volesse seguire la logica patrocinata dalla giurisprudenza di merito prevalente e procedere a un esame “a posteriori” dell'intensità e la frequenza dell'attività di insegnamento concretamente praticata, si potrebbe finire per raggiungere conclusioni paradossali nelle
4 ipotesi (rare, ma non inesistenti) in cui il docente, in un periodo in cui era assunto con incarico fino al termine delle attività didattiche, abbia in realtà svolto pochissimi giorni di effettivo insegnamento. In questi casi, cioè, se si seguisse la logica dell'esame postumo del contenuto dell'attività svolta, si dovrebbe a rigore negare il diritto alla percezione del bonus per la formazione, nonostante l'assunzione sia avvenuta fino al termine delle attività didattiche. Tale conclusione, però, non risponde alla logica di consentire al docente chiamato ad accompagnare la classe per tutto l'anno la possibilità di pianificare la propria attività e, quindi, di formarsi per condurre il programma in modo ottimale. Il fatto che, magari a causa di malattia o per altre ragioni, il numero di giorni di insegnamento, se esaminato a posteriori, sia esiguo, non può screditare l'esigenza formativa che invece, al momento dell'assunzione, appariva meritevole. Insomma: se l'incarico era ab origine programmato per tutto l'anno, il bonus per la formazione va comunque erogato. Seguendo logica della valutazione a posteriori solo per i supplenti occasionali, però, si potrebbe finire per raggiungere conclusioni paradossali: al supplente assunto per l'intero anno che abbia lavorato solo 10 giorni andrebbe riconosciuto il bonus per la formazione, come detto, mentre, a quello assunto di volta in volta per supplenze brevi che, invece,
abbia lavorato di fatto per soli 2 mesi, il detto emolumento andrebbe negato. E' evidente che la prospettiva dell'analisi postuma del contenuto dell'attività di insegnamento è errata alla radice, dovendosi piuttosto esaminare la questione in prospettiva ex ante, ossia, collocandosi al momento dell'assunzione, e verificando fino a che punto la posizione in cui versano i docenti a tempo indeterminato possa essere riscontrata in capo ai supplenti. In tale prospettiva, lo scrivente ritiene che solo in capo ai supplenti assunti (prima del 31 dicembre) per l'intro anno possano essere riscontrate quelle esigenze formative che connotano pure i docenti di ruolo. Per dirla diversamente, solo i docenti assunti fino al 30 giugno o al 31 agosto possono dirsi “comparabili” con quelli di ruolo, e solo rispetto a costoro, negando il bonus per la formazione, si finisce per violare il di vieto di discriminazione di cui all'Accordo Quadro recepito dalla Dir CE 1999/70. Va quindi accolta la doglianza del e il ricorso va rigettato. Controparte_4
Le spese di lite vanno compensate, attesa la forte disomogeneità delle pronunce giurisprudenziali in ordine alle problematiche appena trattate.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 3.3.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Rosanna Milazzo e Cont
, CF/p.iva in persona del legale rappresentante P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa dal proprio funzionario.
OGGETTO: carta docente definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- Di essere docente a tempo determinato, attualmente in servizio presso un istituto scolastico sito nel circondario di questo Tribunale;
- che, per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23 non ha ricevuto l'emolumento di € 500,00 annui da spendere per la formazione. Chiede pertanto la condanna del resistente al pagamento di € 1.500 inerenti CP_2 agli anni scolastici suddetti.
CP_ Si è costituito in giudizio il videnziando che, negli anni 2020/21, 2021/22 e 2022/23 la ricorrente ha svolto solo supplenze brevi, quindi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
[..
[...] [...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...] profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_5
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_5 rappresentative di categoria”. Sulla spettanza dell'emolumento in esame ai docenti a tempo determinato, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata più volte, in modo non omogeneo. Un primo orientamento (TAR Lazio 7767/16 CdS 3979/17 e CdS 3216/17) aveva escluso la spettanza dello stesso per i docenti a tempo determinato. Venne quindi sollevata questione di legittimità per contrasto con il divieto di discriminazione dei docenti a tempo determinato (recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio) e, prima ancora che la Corte di Giustizia si pronunciasse sulla questione, il Consiglio di Stato, con sent. n. 1842/2022, ha mutato il proprio precedente orientamento, affermando che, al fine di scongiurare un possibile contrasto con le disposizioni costituzionali degli artt. 3,35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., è necessario interpretare la normativa sopra riportata nel senso che tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) debba poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. Aggiunge poi il Consiglio, che l'interpretazione dei commi sopra riportati “deve … tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo
2 indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”. Le argomentazioni del Consiglio sono condivisibili, e possono essere poste alla base della presente decisione. Viceversa, l'interpretazione restrittiva proposta dall'Amministrazione, infatti, darebbe luogo a forti dubbi di costituzionalità, per le ragioni ben riassunte dal Consiglio di Stato.
Alle considerazioni che precedono, poi, ne va aggiunta un'altra: con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l'ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente. Si tratta di un elemento troncante che, a prescindere dalle considerazioni svolte dal Consiglio di Stato (sopra riportate) in ordine all'opportunità di approdare ad un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni della L. 107/15, impone di disapplicare la locuzione “docente di ruolo”, di cui al comma 121 del citato art. 1, e di ritenere che il beneficio spetti a qualsiasi docente, anche non di ruolo.
I principi sopra esposti sono stati recentemente condivisi anche dalla Corte di Cassazione che, con le sentenze nn. 32104/22 e 29961/2023 ha sancito i seguenti principi di diritto:
1. il bonus per la formazione mediante la c.d. Carta Docente spetta anche agli educatori professionali, posto che “il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
2. La Carta docente spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
3. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze (Gae, Gps o graduatorie di istituto), incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. A detti docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa nella misura più
3 adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
5. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta docente, è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Il ha dedotto che, nell'anno scolastico oggetto di domanda, la parte ricorrente CP_2 non ha ricoperto incarichi annuali né fino al termine delle attività didattiche, bensì mere supplenze occasionali. Sul punto va detto che in giurisprudenza non si è formato un orientamento univoco circa la possibilità di applicare l'emolumento in oggetto ai casi di supplenza breve e saltuaria. A fronte di un orientamento teso ad escludere la spettanza del diritto (trib. Roma, trib. Verona), ve ne è un altro che raggiunge le opposte conclusioni (trib. Milano, trib. Ancona, trib. Venezia). La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sul problema, con ordinanza n. 7254/24 ha dichiarato (assai discutibilmente) l'inammissibilità della questione sollevata. Ebbene: lo scrivente ritiene che, per aversi discriminazione rispetto a un lavoratore a tempo indeterminato, occorre che il lavoratore a tempo determinato versi in analoghe condizioni. In termini pratici, ciò richiede non solo che il numero di giorni di effettivo insegnamento sia di consistenza tale da non giustificare un diverso trattamento (la S.C. ha escluso che si possa fare riferimento alla soglia di 180 giorni individuata da taluni giudici di merito), ma pure che le modalità di svolgimento dell'attività siano equipollenti. In tale ottica, assume una rilevanza cardinale l'impossibilità, per i supplenti brevi e saltuari, di operare una programmazione ex ante dell'attività didattica, a differenza di quanto accade invece per i docenti di ruolo e per quelli assunti a termine per l'intero anno scolastico. In altre parole, il docente impegnato in supplenze brevi e saltuarie, magari espletate presso più istituti scolastici e/o in diverse materie, sebbene ex post possa sembrare che si trovi (sul piano meramente “aritmetico”) in analoga posizione rispetto al docente assunto per l'intero anno, in realtà, versa in posizione differente;
infatti, non ha potuto programmare anticipatamente la propria attività si insegnamento e, conseguentemente, l'esigenza formativa che caratterizza la sua posizione non è la medesima che invece accompagna il docente di ruolo ovvero il supplente assunto ab origine per curare il programma ministeriale fino al termine delle attività didattiche. Del resto, se si volesse seguire la logica patrocinata dalla giurisprudenza di merito prevalente e procedere a un esame “a posteriori” dell'intensità e la frequenza dell'attività di insegnamento concretamente praticata, si potrebbe finire per raggiungere conclusioni paradossali nelle
4 ipotesi (rare, ma non inesistenti) in cui il docente, in un periodo in cui era assunto con incarico fino al termine delle attività didattiche, abbia in realtà svolto pochissimi giorni di effettivo insegnamento. In questi casi, cioè, se si seguisse la logica dell'esame postumo del contenuto dell'attività svolta, si dovrebbe a rigore negare il diritto alla percezione del bonus per la formazione, nonostante l'assunzione sia avvenuta fino al termine delle attività didattiche. Tale conclusione, però, non risponde alla logica di consentire al docente chiamato ad accompagnare la classe per tutto l'anno la possibilità di pianificare la propria attività e, quindi, di formarsi per condurre il programma in modo ottimale. Il fatto che, magari a causa di malattia o per altre ragioni, il numero di giorni di insegnamento, se esaminato a posteriori, sia esiguo, non può screditare l'esigenza formativa che invece, al momento dell'assunzione, appariva meritevole. Insomma: se l'incarico era ab origine programmato per tutto l'anno, il bonus per la formazione va comunque erogato. Seguendo logica della valutazione a posteriori solo per i supplenti occasionali, però, si potrebbe finire per raggiungere conclusioni paradossali: al supplente assunto per l'intero anno che abbia lavorato solo 10 giorni andrebbe riconosciuto il bonus per la formazione, come detto, mentre, a quello assunto di volta in volta per supplenze brevi che, invece,
abbia lavorato di fatto per soli 2 mesi, il detto emolumento andrebbe negato. E' evidente che la prospettiva dell'analisi postuma del contenuto dell'attività di insegnamento è errata alla radice, dovendosi piuttosto esaminare la questione in prospettiva ex ante, ossia, collocandosi al momento dell'assunzione, e verificando fino a che punto la posizione in cui versano i docenti a tempo indeterminato possa essere riscontrata in capo ai supplenti. In tale prospettiva, lo scrivente ritiene che solo in capo ai supplenti assunti (prima del 31 dicembre) per l'intro anno possano essere riscontrate quelle esigenze formative che connotano pure i docenti di ruolo. Per dirla diversamente, solo i docenti assunti fino al 30 giugno o al 31 agosto possono dirsi “comparabili” con quelli di ruolo, e solo rispetto a costoro, negando il bonus per la formazione, si finisce per violare il di vieto di discriminazione di cui all'Accordo Quadro recepito dalla Dir CE 1999/70. Va quindi accolta la doglianza del e il ricorso va rigettato. Controparte_4
Le spese di lite vanno compensate, attesa la forte disomogeneità delle pronunce giurisprudenziali in ordine alle problematiche appena trattate.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 3.3.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
5