Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 31/05/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G./C. n. 1035/2023
TRIBUNALE DI LA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francescamaria Piruzza, Giudice Unico in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1035 dell'anno 2023 del Ruolo degli Affari Contenziosi, vertente tra
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Grazia Tumbiolo, in forza di procura allegata all'atto di appello, giusta determinazione sindacale n. 47 del 21/03/2023 (PEC:
. .tp.it ); Ema_1 Email_2 Pt_1 Email_3
APPELLANTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], nella qualità di unico genitore CP_1
esercente la potestà sul figlio minore nato a [...] [...], Persona_1 Parte_1 rappresentata e difeso dall'Avv. Ignazia Rallo, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione (PEC: ); Email_4
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n° 45/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di AL
(RG 1257/2019), depositata in data 07/02/2023, mai notificata.
* * * * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello depositato in data 12/06/2023 il Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 45/2023 pronunciata dal Giudice di Pace di
[...]
AL (R.G. 1257/2019) depositata in data 07/02/2023 e non notificata, con la quale il
1
nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
[...]
a titolo di risarcimento per le lesioni fisiche subite dal minore, la complessiva Persona_1 somma di € 1.818,83 oltre gli interessi legali come determinati nella motivazione della sentenza, ed oltre alle spese della c.t.u. medico-legale, nonché le spese di lite liquidate in complessive € 825,00, di cui € 125,00 per spese prenotate a debito ed € 700,00 per compensi professionali oltre iva e c.p.a, come per legge, ed oltre al 15% per spese generali, disponendone il pagamento in favore dello Stato, essendo gli attori ammessi al patrocinio dello Stato.
Ad avviso dell'appellante il Giudice di primo grado ha errato nel ritenere la responsabilità dell'ente per quanto occorso al minore per non avere l'ente posto in essere iniziative efficaci per combattere il fenomeno del randagismo.
Nello specifico il appellante si duole del ragionamento esplicitato dal Giudice a pag. Pt_1
2 della sentenza dove ha ritenuto che “il convenuto, ai sensi del 2° comma, non ha provato la esistenza dei fatti impeditivi, modificativi, o estintivi che assume, e cioè che detto cane avesse un padrone e, soprattutto, che nell'anno 2018 quando avvenne l'episodio per cui è causa, fossero state poste delle iniziative sufficientemente valide per combattere il fenomeno del randagismo”.
Ha, infatti, dedotto che il Giudice è incorso in errore poiché il ha provato a mezzo Pt_1
teste di avere posto in essere tutta una serie di iniziative volte a combattere il fenomeno del randagismo in ossequio alle prescrizioni legislative.
Ha pertanto chiesto la riforma totale della sentenza n. 45/23 e dichiarare che “nessuna responsabilità in ordine ai fatti di causa può ascriversi al con Parte_1 rigetto della domanda avanzata nei suoi confronti”.
L'appellata, costituitasi in giudizio, ha ribadito la legittimità dell'operato del primo giudice e ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 10/03/2025 il Giudice formulava alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. rinviando all'udienza del 19/05/2025 per la verifica del suo esito.
Entrambi i procuratori hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice e hanno precisato le conclusioni come da accordo raggiunto in forza della proposta formulata dal giudice con richiesta di compensazione delle spese di appello.
In particolare, l'accordo raggiunto ha previsto le seguenti condizioni:
1. Il (appellante), a tacitazione della pretesa avanzata in primo Parte_1 grado dalla parte appellata, rinuncia all'appello proposto e riconosce a titolo risarcitorio
2 l'importo già liquidato nella sentenza di primo grado, con conseguente definitività della sentenza oggetto di causa;
2. parte appellata accetta tale importo e, in cambio, accetta di compensare integralmente con la parte convenuta le spese del presente grado di appello.
2. Ciò posto, tenuto conto che è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio di appello, in forza dell'accordo raggiunto, va dichiarata l'estinzione del presente processo per rinuncia all'appello manifestata dal in accettazione della proposta conciliativa Pt_1
formulata giudizialmente.
La dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
3. Le spese del giudizio di appello devono essere compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 306, ultimo comma c.p.c., in forza dell'accordo raggiunto tra le stesse.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sull'appello proposto tra le parti in epigrafe, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio di appello;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
AL, 30 maggio 2025
Il Giudice
Francescamaria Piruzza
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