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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13721/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.13721/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. CARPE Parte_1 C.F._1
VINCENZO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. DIONISIO Controparte_1 C.F._2
ILARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] CP_2 CP_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra e CP_2 CP_3 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 03/06/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli e non ostando altre CP_2 CP_3
circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Piossasco (TO), via
Stradivari n. 3.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo
CP_ diversi accordi, sino a quando il non potrà tenere con sé i figli per il pernottamento, CP_1
- a fine settimana alternati, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 09.30 alle ore 19.00
- durante la settimana, due pomeriggi/sera che verranno indicati dal padre alla madre con un preavviso di almeno 5 giorni, dalle ore 19.00 alle ore 21.00; CP_ a partire dal momento in cui il potrà tenere con sè i figli anche per il pernottamento, CP_1
a fine settimana alternati, dalle ore 09.00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica;
- durante la settimana, due pomeriggi/sera che verranno indicati dal padre alla madre con un preavviso di almeno 5 giorni, dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Durante le vacanze natalizie e trascorreranno con ciascun genitore in alternanza CP_2 CP_3
annuale i seguenti periodi sino a quando il sig. non potrà tenere con sé i figli per il CP_1
pernottamento, dal 23/12 al 30/12 dalle ore 09.00 alle ore 21.00 dal 30/12 al 06/01 dalle ore 09.00 alle ore 21.30 per il 2024 il primo periodo sarà di spettanza paterna.
In ogni caso, i figli trascorreranno con il padre la giornata del 26.12 dalle ore 09.30 alle ore 22.00 e con la madre la giornata del 24.12 dalle ore 09.30 alle ore 22.00. A partire dal momento in cui il sig. potrà tenere con sè i figli anche per il pernottamento, CP_1
dalle ore 10.00 del 23/12 alle ore 18.00 del 30/12 dalle ore 18.00 del 30/12 alle ore 21.30 del 06/01
In ogni caso, i figli trascorreranno con il padre la giornata del 26.12 dalle ore 09.30 alle ore 22.00 e con la madre la giornata del 24.12 dalle ore 09.30 alle ore 22.00.
Durante le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con i figli il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Per il 2024 il giorno di Pasqua sarà di spettanza paterna.
Durante le vacanze di carnevale sarà in vigore il calendario ordinario.
Durante le altre festività infrasettimanali e gli eventuali ponti, sarà in vigore il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra i genitori che e trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i Pt_2 CP_2 CP_3
genitori. In caso di disaccordo, nel caso in cui tale ricorrenza cada in un periodo non scolastico, ciascun genitore terrà entrambi i figli con sè per il pranzo o per la cena. Nel caso in cui non si possa suddividere la giornata, tale ricorrenza verrà trascorsa con ciascun genitore in alternanza annuale (per l'anno 2024 la competenza sarà materna
DISPONE che durante le vacanze scolastiche estive, e trascorreranno con ciascun CP_2 CP_3 genitore una settimana nel mese di agosto. A tale settimana ne potrà essere aggiunta un'altra a discrezione dei genitori secondo le esigenze dei figli e la disponibilità lavorativa dei genitori;
in tal caso, verranno alternati annualmente i due periodi (ad esempio, per il 2024, le prime due settimane saranno di spettanza paterna, mentre l'anno successivo le prime due settimane saranno di spettanza materna e così via).
I genitori si comunicheranno per iscritto il luogo e le settimane prescelti per la vacanza con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di partenza.
In difetto di accordo, per gli anni pari prevarranno le esigenze paterne, mentre per gli anni dispari le esigenze materne.
Il signor si occuperà di prelevare e riaccompagnare i figli dalla signora CP_1 Parte_1
DA' ATTO che ciascun genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno e i recapiti telefonici quando terrà con sé i figli consentendo all'altro genitore un colloquio telefonico giornaliero con i minori
DA' ATTO che in ogni caso, nell'ipotesi in cui un genitore sia impossibilitato a tenere con sé i figli per ragioni di salute o lavorative si premurerà di contattare prioritariamente l'altro affinché se ne possa prendere cura. In caso di impedimento di entrambi, il genitore che deve tenere con sé i minori secondo il calendario indicato nel presente accordo si farà coadiuvare da una terza persona di sua fiducia.
ASSEGNA la casa familiare sita in Piossasco, via Stradivari n. 3, di proprietà esclusiva della sig.ra a quest'ultima, unitamente agli arredi che la compongono. Parte_1
DA' ATTO che il sig. si è trasferito da tale abitazione a partire dal mese di giugno 2023 CP_1
portando con sé tutti gli effetti personali.
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento dei figli per i periodi in cui li avrà con sé.
DISPONE che per i periodi in cui i minori staranno presso l'abitazione materna, il sig. CP_1
contribuisca al mantenimento dei figli e corrispondendo alla signora entro CP_2 CP_3 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 200,00 (€100,00 per ciascun figlio). Detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle spese extra contributo secondo quanto indicato dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15.03.16 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino.
DA' ATTO che, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili dei figli minori, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito paritariamente dai genitori.
DA' ATTO che i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
DA' ATTO che il presente accordo avrà effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n.13721/2024 V.G. promosso da:
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. CARPE Parte_1 C.F._1
VINCENZO, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
e
, (C.F. con il patrocinio dell'avv. DIONISIO Controparte_1 C.F._2
ILARIA, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE relativo ai minori: nato a [...] il [...] e nato a [...] il [...] CP_2 CP_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra e CP_2 CP_3 Parte_1 CP_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
[...]
Con ricorso congiuntamente depositato il 03/06/2024 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre / madre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli e non ostando altre CP_2 CP_3
circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Le spese sono compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in Piossasco (TO), via
Stradivari n. 3.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo il seguente calendario, salvo
CP_ diversi accordi, sino a quando il non potrà tenere con sé i figli per il pernottamento, CP_1
- a fine settimana alternati, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 21.00 e la domenica dalle ore 09.30 alle ore 19.00
- durante la settimana, due pomeriggi/sera che verranno indicati dal padre alla madre con un preavviso di almeno 5 giorni, dalle ore 19.00 alle ore 21.00; CP_ a partire dal momento in cui il potrà tenere con sè i figli anche per il pernottamento, CP_1
a fine settimana alternati, dalle ore 09.00 del sabato sino alle ore 19.00 della domenica;
- durante la settimana, due pomeriggi/sera che verranno indicati dal padre alla madre con un preavviso di almeno 5 giorni, dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Durante le vacanze natalizie e trascorreranno con ciascun genitore in alternanza CP_2 CP_3
annuale i seguenti periodi sino a quando il sig. non potrà tenere con sé i figli per il CP_1
pernottamento, dal 23/12 al 30/12 dalle ore 09.00 alle ore 21.00 dal 30/12 al 06/01 dalle ore 09.00 alle ore 21.30 per il 2024 il primo periodo sarà di spettanza paterna.
In ogni caso, i figli trascorreranno con il padre la giornata del 26.12 dalle ore 09.30 alle ore 22.00 e con la madre la giornata del 24.12 dalle ore 09.30 alle ore 22.00. A partire dal momento in cui il sig. potrà tenere con sè i figli anche per il pernottamento, CP_1
dalle ore 10.00 del 23/12 alle ore 18.00 del 30/12 dalle ore 18.00 del 30/12 alle ore 21.30 del 06/01
In ogni caso, i figli trascorreranno con il padre la giornata del 26.12 dalle ore 09.30 alle ore 22.00 e con la madre la giornata del 24.12 dalle ore 09.30 alle ore 22.00.
Durante le vacanze pasquali, i genitori trascorreranno con i figli il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni. Per il 2024 il giorno di Pasqua sarà di spettanza paterna.
Durante le vacanze di carnevale sarà in vigore il calendario ordinario.
Durante le altre festività infrasettimanali e gli eventuali ponti, sarà in vigore il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra i genitori che e trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i Pt_2 CP_2 CP_3
genitori. In caso di disaccordo, nel caso in cui tale ricorrenza cada in un periodo non scolastico, ciascun genitore terrà entrambi i figli con sè per il pranzo o per la cena. Nel caso in cui non si possa suddividere la giornata, tale ricorrenza verrà trascorsa con ciascun genitore in alternanza annuale (per l'anno 2024 la competenza sarà materna
DISPONE che durante le vacanze scolastiche estive, e trascorreranno con ciascun CP_2 CP_3 genitore una settimana nel mese di agosto. A tale settimana ne potrà essere aggiunta un'altra a discrezione dei genitori secondo le esigenze dei figli e la disponibilità lavorativa dei genitori;
in tal caso, verranno alternati annualmente i due periodi (ad esempio, per il 2024, le prime due settimane saranno di spettanza paterna, mentre l'anno successivo le prime due settimane saranno di spettanza materna e così via).
I genitori si comunicheranno per iscritto il luogo e le settimane prescelti per la vacanza con un preavviso di 30 giorni rispetto alla data di partenza.
In difetto di accordo, per gli anni pari prevarranno le esigenze paterne, mentre per gli anni dispari le esigenze materne.
Il signor si occuperà di prelevare e riaccompagnare i figli dalla signora CP_1 Parte_1
DA' ATTO che ciascun genitore comunicherà all'altro la località di soggiorno e i recapiti telefonici quando terrà con sé i figli consentendo all'altro genitore un colloquio telefonico giornaliero con i minori
DA' ATTO che in ogni caso, nell'ipotesi in cui un genitore sia impossibilitato a tenere con sé i figli per ragioni di salute o lavorative si premurerà di contattare prioritariamente l'altro affinché se ne possa prendere cura. In caso di impedimento di entrambi, il genitore che deve tenere con sé i minori secondo il calendario indicato nel presente accordo si farà coadiuvare da una terza persona di sua fiducia.
ASSEGNA la casa familiare sita in Piossasco, via Stradivari n. 3, di proprietà esclusiva della sig.ra a quest'ultima, unitamente agli arredi che la compongono. Parte_1
DA' ATTO che il sig. si è trasferito da tale abitazione a partire dal mese di giugno 2023 CP_1
portando con sé tutti gli effetti personali.
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento dei figli per i periodi in cui li avrà con sé.
DISPONE che per i periodi in cui i minori staranno presso l'abitazione materna, il sig. CP_1
contribuisca al mantenimento dei figli e corrispondendo alla signora entro CP_2 CP_3 Parte_1 il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 200,00 (€100,00 per ciascun figlio). Detto importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat come per legge.
DISPONE che i genitori contribuiscano nella misura del 50% al pagamento delle spese extra contributo secondo quanto indicato dal Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sottoscritto in data 15.03.16 dal Presidente del Tribunale di Torino e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino.
DA' ATTO che, al fine di consentire eventuali detrazioni fiscali o rimborsi assicurativi, i genitori si impegnano reciprocamente a richiedere tempestivamente ed a mettere a disposizione dell'altro genitore i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili dei figli minori, così da poter utilizzare la relativa documentazione per la percentuale corrispondente a quella del rispettivo impegno di spesa.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito paritariamente dai genitori.
DA' ATTO che i genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei minori con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
DA' ATTO che il presente accordo avrà effetto a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr.Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.