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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8623/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8623/2023
IL Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti si ritira in camera di consiglio. all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Palermo, terza sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Cristina Denaro, lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8623 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente TRA
, nato a [...] il [...] ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, Piazzale Ungheria n. 58, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo
Cardullo, (C.F. ), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente C.F._2 all'Abg. ) Parte_2 C.F._3 dell' , stabilito presso il consiglio Parte_3 dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, giusta procura allegata al ricorso,
ATTORE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), nella qualità di impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore” Dott. , domiciliata elettivamente a Controparte_2
Palermo in Via Marchese di Villabianca n°70 nello studio dell'Avv. Maria Teresa Giordano
( , dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato apposto in calce C.F._4
alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
2 NONCHE'
, nato a [...] il [...], residente in [...], scala A- Controparte_3
int. 1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Lesione personale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.6.23 ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio e la ”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 Controparte_1
tempore, in qualità di impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui subiti, con vittoria delle spese di lite.
Al riguardo, l'attore esponeva che:
- in data 17/11/2019 alle ore 22:15 circa, mentre stava percorrendo a bordo del ciclomotore Aprilia SR 50 tg. X6W5K8, di proprietà di la Strada Controparte_4
Statale 113 con direzione Carini, mantenendosi adiacente al margine destro della propria corsia di pertinenza, giunto all'altezza del civico n. 99, era entrato in collisione con l'autovettura Fiat 500X tg. FH043TR ,priva di copertura assicurativa di proprietà e condotta da il quale, mentre stava transitando lungo la Strada Statale Controparte_3
113 nel senso di marcia opposto, nel tentativo di sorpassare un'autovettura che lo precedeva, aveva invaso la carreggiata destinata al senso opposto di marcia ,
travolgendolo ;
- a causa dello scontro, egli era caduto al suolo riportando gravi lesioni personali;
sul luogo era intervenuta per un'ambulanza del 118 che lo aveva trasportato al P.S. dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo, ove veniva riscontrato “politrauma da
sinistro stradale con frattura femore sinistro e frattura vertebrale”;
3 - egli era stato, quindi, ricoverato presso il reparto di neurochirurgia per essere sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale ed osteosintesi femore sinistro;
- nonostante l'intervento erano residuati postumi dolorosi di frattura femore
sinistro trattata con osteosintesi con chiodo gamma e residua limitazione funzionale;
postumi dolorosi di frattura L3 trattata con artrodesi, esiti cicatriziali e disturbo
psicopatologico , avendo egli quindi patito un danno biologico permanente stimabile nel
35%, oltre a un periodo di inabilità temporanea assoluta di 40 gg., di inabilità
temporanea relativa al 75% di 30 gg., di inabilità temporanea relativa al 25% di 60 gg,
come da CTP che allegava;
Sulla base di tali premesse, l'attore deduceva che la responsabilità del sinistro era ascrivibile esclusivamente al conducente dell'autovettura, avendo questo violato le regole di comune prudenza imposte dal vigente codice della strada e l'art. 143 c.1 dello stesso codice, che impone di tenere la destra della carreggiata.
Stante la scopertura assicurativa del veicolo Fiat 500 tg. FH043TR, il ricorrente richiedeva il risarcimento dei danni alla compagnia di impresa designata per la gestione del Controparte_5
F.G.V.S.
L'attore chiedeva ,dunque, condannarsi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro nella somma quantificata in seguito all'istruttoria, oltre a interessi legali e della rivalutazione monetaria .
Di regolarmente convenuto, in giudizio rimaneva contumace. CP_3
Con comparsa di risposta del 13.10.2023 si costituiva in giudizio n. q. di impresa designata, CP_6
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Nello specifico, secondo la società convenuta, dalla descrizione della dinamica del sinistro resa da all'accertatore dalla stessa incaricato, che per altro coincideva con la Controparte_3
4 ricostruzione del sinistro stradale effettuata dai Carabinieri” nel Rilevamento Tecnico, emergeva la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al . Pt_1
Con riferimento al quantum debeatur la società convenuta contestava le richieste risarcitorie attoree, in quanto eccesive, non provate e non corrispondenti ai danni effettivamente subiti.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale, previo espletamento di ctu medico-legale, è stata posta in decisione all'udienza del 3.4.25 …sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
Tanto premesso, preliminarmente deve darsi atto della proponibilità della domanda, avendo parte attrice inviato all'impresa assicuratrice pec contenente la richiesta risarcitoria ai sensi del D.
lgs. n. 209 del 2005 e successive modifiche e avendo atteso invano il decorso del termine di 60
giorni prima di radicare la presente controversia (pec del 9.1.2023).
Del pari deve darsi atto che l'attore ha provveduto ad invitare la predetta impresa alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e ha intrapreso il giudizio tenuto conto della volontà
della società di non aderire alla stessa.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta entro i limiti precisati in motivazione.
L'istruttoria espletata nel corso del giudizio e, nello specifico, la prova testimoniale assunta ha consentito di accertare l'effettivo verificarsi del sinistro per cui è causa.
Più nel dettaglio, è emerso che , proprietario e conducente dell'autovettura Controparte_3
Fiat 500X tg. FH043TR, priva di copertura assicurativa, mentre stava transitando lungo la Strada
Statale 113 con direzione Capaci, nel tentativo di sorpassare un'autovettura che lo precedeva, ha invaso la carreggiata opposta, in quel momento percorsa da;
quest'ultimo stava Parte_1
transitando regolarmente sulla carreggiata mantenendosi adiacente al margine destro della corsia di pertinenza. A causa dello scontro il è stato sbalzato dal ciclomotore ed è caduto al suolo, Pt_1
riportando gravi lesioni, che rendevano necessario l'intervento del 118; invece il dopo CP_3
l'urto, ha proseguito nella marcia senza frenare per oltre trecento metri rispetto al punto d'impatto.
5 La predetta ricostruzione trae conferma, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dal testimone , non parente e indifferente, il quale ha riferito di avere assistito al Testimone_1
sinistro, confermando la dinamica dell'incidente quale descritta dal (“confermo il conducente Pt_1
del ciclomotore era all'interno della propria corsia di marcia posso dirlo perché era proprio in
linea con la mia traiettoria di marcia”(cfr verbale di udienza del 12/6/2024).
Il teste ha poi aggiunto che:
- a causa dello scontro, il conducente del ciclomotore era caduto al suolo, riportando gravi lesioni che rendevano necessario l'intervento del 118;
- dopo l'urto il conducente dell'autovettura aveva proseguito la marcia per oltre trecento metri rispetto al punto d'impatto (“è vero dopo avere preso “in pieno il ragazzo,
l'autovettura senza frenare , ha proseguito la marcia arrestandosi poi dopo circa 300
metri” (cfr verbale di udienza del 12/6/2024);
- a causa dell'impatto l'autovettura non risultava più marciante ed entrambi gli airbag risultavano scoppiati (“so per esperienza personale che quando scoppiano gli airbag la
marcia del veicolo si arresta automaticamente;
ritengo pertanto che gli airbag siano
scoppiati al momento dell'impatto e che poi la autovettura sia proseguita per inerzia”
….adr “confermo che l'autovettura non ha frenato ma gli airbag scoppiano per effetto
dell'urto: posso riferire detto dato perché ne ho esperienza personale diretta” (cfr verbale di udienza del 12/6/2024).
Non vi sono ragioni per dubitare della credibilità del testimone, il quale non ha alcun legame di parentela con la vittima ed ha reso un racconto sufficientemente preciso e coerente e dato una plausibile spiegazione sulla modalità con cui è entrato in contatto con la vittima (adr “io sono
rimasto sui luoghi sino all'arrivo dell'autoambulanza , chiamata da altre persone;
…..una volta
giunta l'ambulanza io sono andato via ma, prima di allontanarmi, ho dato al ragazzo - che era
vigile - un biglietto contenente le mie generalità e il numero di telefono, dicendogli che, avendo
assistito al sinistro, ero pronto a rendere testimonianza” (cfr verbale di udienza del 12/6/2024),
6 confermando, tra l'altro, le dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso il 17/12/2019 ai CC (cfr doc
“dichiarazioni testimoniali avv. Scrima” in allegato alla comparsa di costituzione della compagnia).
Inoltre, le dichiarazioni del teste: risultano corroborate
- dal verbale n. 105147 del Pronto Soccorso di Villa Sofia, datato 17/11/2019, dove viene riportato che “il paziente riferisce di essere stato incidentato da autoveicolo, che non si
fermava a prestare soccorso”;
- dalle dichiarazioni testimoniali rese da in data 17/12/2019, che hanno Testimone_2
pienamente confermato la dinamica del sinistro così come esposta da parte attrice (cfr doc “dichiarazioni testimoniali ” in allegato alla comparsa di costituzione della compagnia);
- dal rapporto di intervento dei Carabinieri ove si dà atto che “non sono stati riscontrate
tracce di frenata..” (cfr doc “Rapporto dei Carabinieri di Carini” in allegato alla comparsa di costituzione della compagnia).
Non coglie nel segno, invece, l'eccezione di parte convenuta tesa a contestare le ricostruzione dlla dinamica del sinistro come sopra effettuata , valorizzando il Rapporto di intervento dei Carabinieri, in cui viene riportato che “il conducente di tale mezzo (ciclomotore)
giunto al KM 281+700 circa urtava violentemente la fiancata sinistra del veicolo B (autovettura)
che percorreva la medesima strada ma con direzione di marcia opposta”(cfr doc “Rapporto dei
Carabinieri di Carini” ” in allegato alla comparsa di costituzione della compagnia); rapporto che a dire della società attesterebbe la responsabilità esclusiva di . Parte_1
Al riguardo va evidenziato che il rapporto di sinistro stradale dei Carabinieri di Carini
rappresenta una mera ricostruzione formulata dai operatori intervenuti sui luoghi soltanto dopo il verificarsi del sinistro ed, in quanto tale, è priva di valore fidefaciente;
la fede privilegiata dell'atto
Co pubblico, infatti, notoriamente attiene, oltre che alla provenienza del documento dal che lo ha
Co formato, unicamente ai fatti che il attesti essere avvenuti in sua presenza (nel caso di specie i
Carabinieri giunsero sui luoghi dopo il sinistro).
7 Senza considerare che, in detta rapporto, i CC davano atto di non essere in grado di individuare il punto di impatto, stante l'assenza di segni di frenata o di altri dati utili .
Ed ancora, non assume alcun rilievo la circostanza che il procedimento penale a carico di
[...]
sia stato archiviato. Invero “il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della CP_3
giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato istaurato dal
legislatore il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso
che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile di cui all'art. 75
c.p.p., comma 3, da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato
dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei
fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e
alle qualificazioni del giudice penale;
sicché, non sussiste un obbligo del giudice civile, pur in
presenza di un giudicato penale, di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel
processo penale come fonte del proprio convincimento”( In termini la massima di Cass. n.
8809/2022).
Con specifico riferimento alla archiviazione va ricordato che il giudice civile, chiamato a
decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un
provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie
atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella
tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due
forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone
costituzionale della presunzione di non colpevolezza (z. 3 - , Sentenza n. 3368 del 03/02/2023)
Ne consegue l' irrilevanza, ai fini civili, del decreto di archiviazione.
Si deve, pertanto, riconoscere la piena responsabilità di nella causazione del CP_3
sinistro, avendo egli invaso l'opposta corsia in fase di sorpasso, in violazione dell'art. 143 c.1
dello stesso codice, ai sensi del quale i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
8 Nessun concorso di colpa va riconosciuto a carico del . Pt_1
Nel caso di scontro tra veicoli, infatti, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cc ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
in ogni caso l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dei dettami del CDS,
non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circostanza stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Ora, nel caso di specie, non è emerso dagli atti di causa alcun elemento che abbia potuto indurre ad individuare una correlazione eziologica tra il comportamento del e il verificarsi del Pt_1
sinistro; né parte convenuta ha fornito prova del fatto che l'attore, in occasione del sinistro, abbia tenuto una qualche condotta non conforme alle regole cautelari che era tenuto a rispettare.
Invero, il si trovava sulla propria corsia di percorrenza sul lato destro della carreggiata Pt_1
( cfr dich. Scrima e , allegato comparsa di risposta della;
per altro, l'invasione di Tes_1 CP_6
corsia è avvenuta mentre il stava cercando di sorpassare un atro mezzo CP_3
Dunque ,va escluso il concorso di colpa del danneggiato.
Accertata la dinamica del sinistro , va poi affermata, sulla base della documentazione medica prodotta da parte attrice e della relazione del ctu, la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e i postumi accertati.
Nello specifico, sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il dott. , ha Persona_1
accertato che il trauma dovuto alla caduta del giustifica la lesione accertata nella stessa data Pt_1
da parte dei sanitari del PS dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo, ossia la frattura persottotrocanterica anca sinistra, frattura corpi vertebrali L2-L4-L5, frattura
9 scomposta L3 trattata chirurgicamente con artrodesi L3-L5 con placca e viti in atto in situ (cfr relazione CTU pag. 6).
Ha, quindi, ritenuto che residuano danni permanenti nella misura del 29 %, con un periodo di ITA pari a 30 gg e ITP al 75% per 30 gg, al 50% per 20 gg e al 25% per 50 gg;
non ha, invece,
riconosciuto le spese mediche in quanto non documentate.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può
essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari,
che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto,
che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d.
"danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del
danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione
di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con
conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le
conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite
10 di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini
liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e
non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto
notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato
nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della
disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-
relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della
liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione
diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto
delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle
circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri
tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado,
a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una
tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri
non aggiornati alla data della decisione)” (in termini la massima di Cass. 17018/18, cfr anche ord.
Cass. Civ sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre),
sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
11 Nella liquidazione e, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente ( posto che le nuove tabelle del codice delle assicurazioni per le lesioni macro permanenti si applicano ai sinistri verificati in data successiva alla entrata in vigore del decreto attuativo)
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale
di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 -, Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014;
conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 8.625,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 29% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (19 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 187.034 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di €
7.087,31 4, gi accresciuto della componente morale ( 45%) da moltiplicare per il grado di invalidità
(29) e per il coefficiente (0,910) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Invero si ritiene di applicare l'incremento per sofferenza, satisfattivo anche del pregiudizio morale, tenuto conto della necessità dell'attore di sottoporsi a quattro interventi nell'arco di quattro anni (come risulta dalla documentazione medica allegata al ricorso) e del coinvolgimento della tipologia di frattura - L3 trattata con artrodesi, esiti cicatriziali e disturbo psicopatologico – che è
normalmente associato a persistente dolore fisico
12 Non si ritiene, invece, di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 195.659, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè
la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto,
la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte
si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già
rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 165.252,53) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito ( tenuto conto della non rilevante durata dalla invalidità temporanea , si perviene all'importo di euro € 213.399,34 ( di cui € 48.146,81per Rivalutazione + Interessi) :
Su tale somma spettano poi gli interessi al tasso legale dalla pronuncia sino al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., i convenuti vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in
13 euro 579,33 (CU e notifiche) per spese e euro € 9.872,1 per compenso determinati sulla base del paragrafo 2 (giudizi ordinari dinanzi il Tribunale) dei parametri contenuti nel D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione (da euro 52.001 sino a euro 260.000) in cui rientra il valore della domanda accolta, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio, abbattuti del 30% in ragione della attività processuale in concreto svolta e della natura delle questioni trattate.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni altra domanda eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) DA e la ”, in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, in qualità di impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro € 213.399,34 oltre interessi legali ( 1284 c 1 cc) dal dì della pubblicazione della sentenza al saldo.
b) DA e la ”, in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, in qualità di impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice,
delle spese di lite che si liquidano in euro 579,33 per spese e euro € 9.872,1 per compensi, oltre a spese generali IVA CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
c) PONE definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido,. le spese di consulenza liquidate con separato decreto
Così deciso in Palermo il 3.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
14 IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
15
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8623/2023
IL Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dai difensori delle parti si ritira in camera di consiglio. all'esito della quale si dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Il Giudice
Cristina Denaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale di Palermo, terza sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Cristina Denaro, lette le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 8623 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, vertente TRA
, nato a [...] il [...] ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Palermo, Piazzale Ungheria n. 58, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo
Cardullo, (C.F. ), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente C.F._2 all'Abg. ) Parte_2 C.F._3 dell' , stabilito presso il consiglio Parte_3 dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, giusta procura allegata al ricorso,
ATTORE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), nella qualità di impresa designata Controparte_1 P.IVA_1
per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore” Dott. , domiciliata elettivamente a Controparte_2
Palermo in Via Marchese di Villabianca n°70 nello studio dell'Avv. Maria Teresa Giordano
( , dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato apposto in calce C.F._4
alla comparsa di risposta,
CONVENUTA
2 NONCHE'
, nato a [...] il [...], residente in [...], scala A- Controparte_3
int. 1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Lesione personale
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 28.6.23 ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio e la ”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 Controparte_1
tempore, in qualità di impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per sentirli condannare al risarcimento dei danni da lui subiti, con vittoria delle spese di lite.
Al riguardo, l'attore esponeva che:
- in data 17/11/2019 alle ore 22:15 circa, mentre stava percorrendo a bordo del ciclomotore Aprilia SR 50 tg. X6W5K8, di proprietà di la Strada Controparte_4
Statale 113 con direzione Carini, mantenendosi adiacente al margine destro della propria corsia di pertinenza, giunto all'altezza del civico n. 99, era entrato in collisione con l'autovettura Fiat 500X tg. FH043TR ,priva di copertura assicurativa di proprietà e condotta da il quale, mentre stava transitando lungo la Strada Statale Controparte_3
113 nel senso di marcia opposto, nel tentativo di sorpassare un'autovettura che lo precedeva, aveva invaso la carreggiata destinata al senso opposto di marcia ,
travolgendolo ;
- a causa dello scontro, egli era caduto al suolo riportando gravi lesioni personali;
sul luogo era intervenuta per un'ambulanza del 118 che lo aveva trasportato al P.S. dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo, ove veniva riscontrato “politrauma da
sinistro stradale con frattura femore sinistro e frattura vertebrale”;
3 - egli era stato, quindi, ricoverato presso il reparto di neurochirurgia per essere sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione vertebrale ed osteosintesi femore sinistro;
- nonostante l'intervento erano residuati postumi dolorosi di frattura femore
sinistro trattata con osteosintesi con chiodo gamma e residua limitazione funzionale;
postumi dolorosi di frattura L3 trattata con artrodesi, esiti cicatriziali e disturbo
psicopatologico , avendo egli quindi patito un danno biologico permanente stimabile nel
35%, oltre a un periodo di inabilità temporanea assoluta di 40 gg., di inabilità
temporanea relativa al 75% di 30 gg., di inabilità temporanea relativa al 25% di 60 gg,
come da CTP che allegava;
Sulla base di tali premesse, l'attore deduceva che la responsabilità del sinistro era ascrivibile esclusivamente al conducente dell'autovettura, avendo questo violato le regole di comune prudenza imposte dal vigente codice della strada e l'art. 143 c.1 dello stesso codice, che impone di tenere la destra della carreggiata.
Stante la scopertura assicurativa del veicolo Fiat 500 tg. FH043TR, il ricorrente richiedeva il risarcimento dei danni alla compagnia di impresa designata per la gestione del Controparte_5
F.G.V.S.
L'attore chiedeva ,dunque, condannarsi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza del sinistro nella somma quantificata in seguito all'istruttoria, oltre a interessi legali e della rivalutazione monetaria .
Di regolarmente convenuto, in giudizio rimaneva contumace. CP_3
Con comparsa di risposta del 13.10.2023 si costituiva in giudizio n. q. di impresa designata, CP_6
chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Nello specifico, secondo la società convenuta, dalla descrizione della dinamica del sinistro resa da all'accertatore dalla stessa incaricato, che per altro coincideva con la Controparte_3
4 ricostruzione del sinistro stradale effettuata dai Carabinieri” nel Rilevamento Tecnico, emergeva la responsabilità esclusiva del sinistro in capo al . Pt_1
Con riferimento al quantum debeatur la società convenuta contestava le richieste risarcitorie attoree, in quanto eccesive, non provate e non corrispondenti ai danni effettivamente subiti.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, interrogatorio formale dell'attore e prova testimoniale, previo espletamento di ctu medico-legale, è stata posta in decisione all'udienza del 3.4.25 …sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
Tanto premesso, preliminarmente deve darsi atto della proponibilità della domanda, avendo parte attrice inviato all'impresa assicuratrice pec contenente la richiesta risarcitoria ai sensi del D.
lgs. n. 209 del 2005 e successive modifiche e avendo atteso invano il decorso del termine di 60
giorni prima di radicare la presente controversia (pec del 9.1.2023).
Del pari deve darsi atto che l'attore ha provveduto ad invitare la predetta impresa alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita e ha intrapreso il giudizio tenuto conto della volontà
della società di non aderire alla stessa.
Nel merito la domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta entro i limiti precisati in motivazione.
L'istruttoria espletata nel corso del giudizio e, nello specifico, la prova testimoniale assunta ha consentito di accertare l'effettivo verificarsi del sinistro per cui è causa.
Più nel dettaglio, è emerso che , proprietario e conducente dell'autovettura Controparte_3
Fiat 500X tg. FH043TR, priva di copertura assicurativa, mentre stava transitando lungo la Strada
Statale 113 con direzione Capaci, nel tentativo di sorpassare un'autovettura che lo precedeva, ha invaso la carreggiata opposta, in quel momento percorsa da;
quest'ultimo stava Parte_1
transitando regolarmente sulla carreggiata mantenendosi adiacente al margine destro della corsia di pertinenza. A causa dello scontro il è stato sbalzato dal ciclomotore ed è caduto al suolo, Pt_1
riportando gravi lesioni, che rendevano necessario l'intervento del 118; invece il dopo CP_3
l'urto, ha proseguito nella marcia senza frenare per oltre trecento metri rispetto al punto d'impatto.
5 La predetta ricostruzione trae conferma, in primo luogo, dalle dichiarazioni rese dal testimone , non parente e indifferente, il quale ha riferito di avere assistito al Testimone_1
sinistro, confermando la dinamica dell'incidente quale descritta dal (“confermo il conducente Pt_1
del ciclomotore era all'interno della propria corsia di marcia posso dirlo perché era proprio in
linea con la mia traiettoria di marcia”(cfr verbale di udienza del 12/6/2024).
Il teste ha poi aggiunto che:
- a causa dello scontro, il conducente del ciclomotore era caduto al suolo, riportando gravi lesioni che rendevano necessario l'intervento del 118;
- dopo l'urto il conducente dell'autovettura aveva proseguito la marcia per oltre trecento metri rispetto al punto d'impatto (“è vero dopo avere preso “in pieno il ragazzo,
l'autovettura senza frenare , ha proseguito la marcia arrestandosi poi dopo circa 300
metri” (cfr verbale di udienza del 12/6/2024);
- a causa dell'impatto l'autovettura non risultava più marciante ed entrambi gli airbag risultavano scoppiati (“so per esperienza personale che quando scoppiano gli airbag la
marcia del veicolo si arresta automaticamente;
ritengo pertanto che gli airbag siano
scoppiati al momento dell'impatto e che poi la autovettura sia proseguita per inerzia”
….adr “confermo che l'autovettura non ha frenato ma gli airbag scoppiano per effetto
dell'urto: posso riferire detto dato perché ne ho esperienza personale diretta” (cfr verbale di udienza del 12/6/2024).
Non vi sono ragioni per dubitare della credibilità del testimone, il quale non ha alcun legame di parentela con la vittima ed ha reso un racconto sufficientemente preciso e coerente e dato una plausibile spiegazione sulla modalità con cui è entrato in contatto con la vittima (adr “io sono
rimasto sui luoghi sino all'arrivo dell'autoambulanza , chiamata da altre persone;
…..una volta
giunta l'ambulanza io sono andato via ma, prima di allontanarmi, ho dato al ragazzo - che era
vigile - un biglietto contenente le mie generalità e il numero di telefono, dicendogli che, avendo
assistito al sinistro, ero pronto a rendere testimonianza” (cfr verbale di udienza del 12/6/2024),
6 confermando, tra l'altro, le dichiarazioni testimoniali rese dallo stesso il 17/12/2019 ai CC (cfr doc
“dichiarazioni testimoniali avv. Scrima” in allegato alla comparsa di costituzione della compagnia).
Inoltre, le dichiarazioni del teste: risultano corroborate
- dal verbale n. 105147 del Pronto Soccorso di Villa Sofia, datato 17/11/2019, dove viene riportato che “il paziente riferisce di essere stato incidentato da autoveicolo, che non si
fermava a prestare soccorso”;
- dalle dichiarazioni testimoniali rese da in data 17/12/2019, che hanno Testimone_2
pienamente confermato la dinamica del sinistro così come esposta da parte attrice (cfr doc “dichiarazioni testimoniali ” in allegato alla comparsa di costituzione della compagnia);
- dal rapporto di intervento dei Carabinieri ove si dà atto che “non sono stati riscontrate
tracce di frenata..” (cfr doc “Rapporto dei Carabinieri di Carini” in allegato alla comparsa di costituzione della compagnia).
Non coglie nel segno, invece, l'eccezione di parte convenuta tesa a contestare le ricostruzione dlla dinamica del sinistro come sopra effettuata , valorizzando il Rapporto di intervento dei Carabinieri, in cui viene riportato che “il conducente di tale mezzo (ciclomotore)
giunto al KM 281+700 circa urtava violentemente la fiancata sinistra del veicolo B (autovettura)
che percorreva la medesima strada ma con direzione di marcia opposta”(cfr doc “Rapporto dei
Carabinieri di Carini” ” in allegato alla comparsa di costituzione della compagnia); rapporto che a dire della società attesterebbe la responsabilità esclusiva di . Parte_1
Al riguardo va evidenziato che il rapporto di sinistro stradale dei Carabinieri di Carini
rappresenta una mera ricostruzione formulata dai operatori intervenuti sui luoghi soltanto dopo il verificarsi del sinistro ed, in quanto tale, è priva di valore fidefaciente;
la fede privilegiata dell'atto
Co pubblico, infatti, notoriamente attiene, oltre che alla provenienza del documento dal che lo ha
Co formato, unicamente ai fatti che il attesti essere avvenuti in sua presenza (nel caso di specie i
Carabinieri giunsero sui luoghi dopo il sinistro).
7 Senza considerare che, in detta rapporto, i CC davano atto di non essere in grado di individuare il punto di impatto, stante l'assenza di segni di frenata o di altri dati utili .
Ed ancora, non assume alcun rilievo la circostanza che il procedimento penale a carico di
[...]
sia stato archiviato. Invero “il nostro ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della CP_3
giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato istaurato dal
legislatore il sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso
che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile di cui all'art. 75
c.p.p., comma 3, da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato
dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei
fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e
alle qualificazioni del giudice penale;
sicché, non sussiste un obbligo del giudice civile, pur in
presenza di un giudicato penale, di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel
processo penale come fonte del proprio convincimento”( In termini la massima di Cass. n.
8809/2022).
Con specifico riferimento alla archiviazione va ricordato che il giudice civile, chiamato a
decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un
provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie
atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella
tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due
forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone
costituzionale della presunzione di non colpevolezza (z. 3 - , Sentenza n. 3368 del 03/02/2023)
Ne consegue l' irrilevanza, ai fini civili, del decreto di archiviazione.
Si deve, pertanto, riconoscere la piena responsabilità di nella causazione del CP_3
sinistro, avendo egli invaso l'opposta corsia in fase di sorpasso, in violazione dell'art. 143 c.1
dello stesso codice, ai sensi del quale i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera.
8 Nessun concorso di colpa va riconosciuto a carico del . Pt_1
Nel caso di scontro tra veicoli, infatti, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cc ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
in ogni caso l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dei dettami del CDS,
non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circostanza stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente.
Ora, nel caso di specie, non è emerso dagli atti di causa alcun elemento che abbia potuto indurre ad individuare una correlazione eziologica tra il comportamento del e il verificarsi del Pt_1
sinistro; né parte convenuta ha fornito prova del fatto che l'attore, in occasione del sinistro, abbia tenuto una qualche condotta non conforme alle regole cautelari che era tenuto a rispettare.
Invero, il si trovava sulla propria corsia di percorrenza sul lato destro della carreggiata Pt_1
( cfr dich. Scrima e , allegato comparsa di risposta della;
per altro, l'invasione di Tes_1 CP_6
corsia è avvenuta mentre il stava cercando di sorpassare un atro mezzo CP_3
Dunque ,va escluso il concorso di colpa del danneggiato.
Accertata la dinamica del sinistro , va poi affermata, sulla base della documentazione medica prodotta da parte attrice e della relazione del ctu, la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e i postumi accertati.
Nello specifico, sulla scorta della documentazione offerta in produzione dall'attore e dell'accertamento clinico, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, il dott. , ha Persona_1
accertato che il trauma dovuto alla caduta del giustifica la lesione accertata nella stessa data Pt_1
da parte dei sanitari del PS dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo, ossia la frattura persottotrocanterica anca sinistra, frattura corpi vertebrali L2-L4-L5, frattura
9 scomposta L3 trattata chirurgicamente con artrodesi L3-L5 con placca e viti in atto in situ (cfr relazione CTU pag. 6).
Ha, quindi, ritenuto che residuano danni permanenti nella misura del 29 %, con un periodo di ITA pari a 30 gg e ITP al 75% per 30 gg, al 50% per 20 gg e al 25% per 50 gg;
non ha, invece,
riconosciuto le spese mediche in quanto non documentate.
Quanto ai criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema
Corte di Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può
essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari,
che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto,
che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d.
"danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost., mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute” (in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n.
7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) deve essere oggetto specifico di allegazione e di prova (vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del
danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione
di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con
conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le
conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite
10 di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, a fini
liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e
non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto
notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato
nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della
disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-
relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili”
( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della
liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione
diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto
delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle
circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri
tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado,
a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una
tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri
non aggiornati alla data della decisione)” (in termini la massima di Cass. 17018/18, cfr anche ord.
Cass. Civ sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre),
sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
11 Nella liquidazione e, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno,
questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le tabelle del Tribunale di
Milano del 2024 pubblicate di recente ( posto che le nuove tabelle del codice delle assicurazioni per le lesioni macro permanenti si applicano ai sinistri verificati in data successiva alla entrata in vigore del decreto attuativo)
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale
di Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 -, Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014;
conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 8.625,00 per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 29% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (19 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 187.034 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” di €
7.087,31 4, gi accresciuto della componente morale ( 45%) da moltiplicare per il grado di invalidità
(29) e per il coefficiente (0,910) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Invero si ritiene di applicare l'incremento per sofferenza, satisfattivo anche del pregiudizio morale, tenuto conto della necessità dell'attore di sottoporsi a quattro interventi nell'arco di quattro anni (come risulta dalla documentazione medica allegata al ricorso) e del coinvolgimento della tipologia di frattura - L3 trattata con artrodesi, esiti cicatriziali e disturbo psicopatologico – che è
normalmente associato a persistente dolore fisico
12 Non si ritiene, invece, di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attore che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 195.659, in valori attuali, il quale costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza dell'incidente.
Su quest'importo compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè
la prestazione all'effettivo valore da reintegrare. Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto,
la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte
si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già
rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT.
Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (€ 165.252,53) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito ( tenuto conto della non rilevante durata dalla invalidità temporanea , si perviene all'importo di euro € 213.399,34 ( di cui € 48.146,81per Rivalutazione + Interessi) :
Su tale somma spettano poi gli interessi al tasso legale dalla pronuncia sino al soddisfo.
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., i convenuti vanno condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in
13 euro 579,33 (CU e notifiche) per spese e euro € 9.872,1 per compenso determinati sulla base del paragrafo 2 (giudizi ordinari dinanzi il Tribunale) dei parametri contenuti nel D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione (da euro 52.001 sino a euro 260.000) in cui rientra il valore della domanda accolta, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio, abbattuti del 30% in ragione della attività processuale in concreto svolta e della natura delle questioni trattate.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
PQM
Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni altra domanda eccezione e difesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) DA e la ”, in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, in qualità di impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada” al pagamento in favore di della Parte_1
somma di euro € 213.399,34 oltre interessi legali ( 1284 c 1 cc) dal dì della pubblicazione della sentenza al saldo.
b) DA e la ”, in persona del legale Controparte_3 Controparte_1
rappresentante pro-tempore, in qualità di impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, in solido, al pagamento, in favore di parte attrice,
delle spese di lite che si liquidano in euro 579,33 per spese e euro € 9.872,1 per compensi, oltre a spese generali IVA CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
c) PONE definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, in solido,. le spese di consulenza liquidate con separato decreto
Così deciso in Palermo il 3.4.25
Il Giudice
Cristina Denaro
14 IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
15