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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
n. 80/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, alla odierna udienza del 2 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 80/2025 R.G. promossa da e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Francesco Americo, come da mandato in atti;
RICORRENTE
contro
, in persona del e legale Controparte_1 CP_2
rappresentante pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 gennaio 2025, e Parte_1 Parte_2
hanno dedotto di prestante attualmente attività di docente, alle dipendenze del
[...]
convenuto, in forza di contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2025 e di CP_1
avere svolto la stessa attività, in precedenti anni scolastici, sempre in forza di contratti a tempo
1 determinato. Hanno lamentato di non aver ricevuto il contributo annuale di € 500, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.L. 69 del 13.06.2023, per come previsto, invece, in favore del personale docente di ruolo, quale sostegno all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (fruibile mediante la cosiddetta “Carta Elettronica del
Docente”). Hanno lamentato l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta, in quanto contraria alle norme vigenti, al diritto comunitario, alla giurisprudenza amministrativa e di legittimità.
Nessuno si è costituito per l'amministrazione convenuta per cui il giudice, verificata la regolarità della notifica nei suoi confronti, perfezionatasi a mezzo pec in data 9 febbraio 2025, ne dichiara in questa sede la contumacia.
La domanda, istruita in via documentale, è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Il contributo di cui qui si discute è stato introdotto dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 secondo cui “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi …. Omissis…”.
Le concrete modalità attuative sono state poi disciplinate dai D.P.C.M. 24.09.2015 e D.P.C.M.
28.11.2016, sui quali si è pronunciato il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842/2022, ha accertato e dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 del D.P.C.M. del 2015 nella parte in cui ha limitato il beneficio in discussione ai soli docenti di ruolo.
Lamentano i ricorrenti che, pur avendo svolto attività didattica del tutto sovrapponibile a quella di un docente in ruolo, non hanno avuto il riconoscimento dello strumento formativo in discussione, esclusivamente in ragione della natura “a tempo determinato” dei contratti da loro sottoscritti.
L'operato dell'amministrazione è stato stigmatizzato dal Consiglio di Stato nella sopra citata sentenza, in quanto il sistema così delineato introduce un trattamento “a doppia trazione”, che viola il principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione;
invero, dice il giudice amministrativo, “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti…. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di
2 un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.”.
Da ultimo, la stessa Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione con la sentenza n.
29961/2023, nella quale ha affermato i seguenti principi di diritto, che sono condivisi da questo
Giudice e posti alla base della presente decisione:
1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
3 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Venendo alla fattispecie di cui è causa e vista l'allegata documentazione probatoria (cfr contratti di lavoro), per i periodi oggetto di specifica domanda, risulta che: - ha Parte_1 lavorato, nell'anno scolastico 2023/2024, dal 13 ottobre 2023 fino al 30 giugno 2024 con orario di lavoro completo;
è attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo “I.C.” di Orvieto dal 28 ottobre 2024 al 30 giugno 2025 per 18 ore settimanali;
- ha lavorato Parte_2
presso l' Istituto Superiore “I.I.S.” di Terni con contratto dal 1 settembre 2023 al 30 giugno
2024 per 18 ore settimanali;
è attualmente in servizio presso lo stesso istituto, con contratto di pari durata e stesso orario di lavoro.
I ricorrenti hanno quindi svolto, e stanno svolgendo, attività di docenza sulla base di incarichi almeno fino al termine delle attività didattiche, attività quindi comparabile a quella dei docenti in ruolo, quanto ad attività di insegnamento e orario di lavoro.
Inoltre, per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti, di “interno” o “esterno” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) – entrambi i ricorrenti sono attualmente in servizio, in forza dei contratti di lavoro a tempo determinato sopra richiamati, per cui devono ritenersi “interni” al sistema scolastico.
Alla luce di ciò, considerato che è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente per il periodo prospettato in ricorso e documentato come in atti, deve dichiararsi il diritto dei ricorrenti ad ottenere il beneficio economico invocato (due annualità per Pt_1
, una annualità per ), con conseguente condanna del
[...] Parte_2 CP_1
all'attribuzione in loro favore della c.d. Carta docente secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto.
4 Va tuttavia precisato che l'importo di € 500 non può essere maggiorato degli interessi, in quanto ex art. 2 DPCM del 28 novembre 2016 l'importo è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni nemmeno ove non venga utilizzato nell'anno di erogazione ma in quello successivo.
Segue la pronuncia di cui in dispositivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del basso livello di difficoltà della controversia, della serialità del contenzioso, del fatto che non è stata svolta attività istruttoria e che il giudizio si è concluso in un'unica udienza.
PQM
Il Tribunale di Terni, pronunciando sul ricorso promosso da e Parte_1
nei confronti del Parte_2 Controparte_1
, così provvede:
[...]
- dichiara il diritto di e ad usufruire del Parte_1 Parte_2 beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1 comma 121 della l. n. 107 del
2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna parte resistente al riconoscimento del predetto beneficio per due annualità (per il valore complessivo di € 1000,00) in favore di e per una annualità (per il valore di € 500) in favore di Parte_1 Parte_2
;
[...]
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nel complessivo importo di € 1000,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, iva e cassa come per legge e oltre alla somma di € 49,00 a titolo di rimborso del C.U., con distrazione in favore dell'avv. Francesco Americo per dichiarato anticipo.
Terni, 2 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Luciana Nicolì
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