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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13816 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale Civile di Roma, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina
Pigozzo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello grado iscritta al n. 57838 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Roma n. 4179/2019 in data 14.02.2019, non notificata, promossa da
(p.iva ) e per essa proposta Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(p.iva ), quale mandataria di
[...] P.IVA_2 Parte_3
(p.iva ), nella persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_3 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovan TA EL, nonché dall'avv. Alessandro Giorgi in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma,
Via Antonio Bertoloni n. 29
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
( p.iva ) in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_4 pro tempore rappresentata e difesa rappresentato e difeso dall'avv. Giovan
TA EL, nonché dall'avv. Alessandro Giorgi in virtù di procura in
calce all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 29
INTERVENUTO
OGGETTO: Appello - Contratti bancari
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.4.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
PARTE ATTRICE e PARTI INTERVENUTE : revocare e/o annullare la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 4179/2019, pubblicata in data
14/02/2019 e non notificata, per erronea motivazione, in accoglimento dei motivi di gravame innanzi esposti e formulati;
- per l'effetto dichiarare la validità del decreto ingiuntivo n. 40432/2016 erroneamente revocato nei confronti del OR;
Controparte_1
- per l'effetto condannare il signor al pagamento della Controparte_1 complessiva somma di € 2.748,19, a titolo di sorte capitale e penale per la risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, spese, oltre gli interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuiti, come meglio specificato nella situazione contabile, nel piano partitario e nella scheda di conto allegati al ricorso per ingiunzione di pagamento, oltre le spese del procedimento monitorio;
- condannare l'appellato al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre spese generali 15% ed accessori di legge.
POSIZIONI DELLE PARTI E FATTI DI CAUSA
Con atto di appello er essa quale procuratrice Parte_4 Pt_2 Parte_2
e mandataria di a sua volta, mandataria con Parte_3 rappresentanza di impugnava la sentenza n. 4179/2019 emessa Pt_1 Pt_4 dal Giudice di Pace di Roma in data 14.02.2019, non notificata, emessa all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 40432/2016, rubricato al n.
RG. 16671/2017.
Premesso che il sig. proponeva opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 40432/2016 R.G. 66432/2016 emesso in data 20.10.2016, dal
Giudice di Pace di Roma, notificato il 20.11.2016, su ricorso della società
[...] cessionaria del credito di FI Banca s.p.a., con il quale si Pt_4 ingiungeva ad esso di pagare alla società ricorrente la somma di € 2.748,19, oltre interessi come da domanda, e le spese di procedura e che tale somma costituiva la residua debitoria maturata con la linea di credito concessa ed utilizzabile attraverso carta di credito revolving denominata "Carta Aura", concesso al sig. dalla FI Banca SpA;
CP_1 che nel merito, l'opponente sosteneva di avere effettuato, sin dall'anno 2000 a tutto il 2006, in favore della Banca pagamenti per ben L. 18.089.796, pari ad Euro
9.342,60, quindi ben al di là di quanto dovuto;
che il giudice il Giudice di Primo Grado con la sentenza n. 4179/2019, qui gravata, revocava il decreto ingiuntivo, compensando le spese tra le parti ed argomentando che “l'opponente aveva documentato in atti di lite gli avvenuti pagamenti effettuati in favore della parte creditrice”, si doleva nell'erroneità della sentenza di prime cure per errata valutazione delle prove.
Veniva dedotto, quindi, dedotto con unico motivo, l'“Erronea valutazione delle prove offerte dall'opponente”.
In particolare, lamentava l'assoluta inconsistenza del documento su cui la controparte fondava la presunta prova dei pagamenti, trattandosi di un “foglio excel” redatto dallo stesso attore opponente.
In esso, la controparte riepilogava una serie di pagamenti, indicandone anno, numero e importi, senza fornire alcuna documentazione comprovante, quale copia di bollettini postali, RID, bonifici o altra ricevuta documentale.
Di contro, con la richiesta di decreto ingiuntivo, aveva depositato un Pt_1 estratto conto analitico e dettagliato, certificato ai sensi dell'art. 50 D.Lgs.
385/93, che riportava tutte le movimentazioni effettuate dal sig. con la CP_1 carta revolving dalla sua attivazione fino alla cessione del credito, comprensive di entrate e uscite.
L'estratto conto e la lettera di decadenza dal beneficio del termine, depositati quali doc.ti nn. 3 e 4 del fascicolo monitorio, smentivano l'assunto di controparte dell'estinzione dell'obbligazione.
Al contrario, l'estratto conto analitico depositato in atti dimostrava in modo inconfutabile l'importo a debito del sig. : egli aveva restituito Controparte_1 euro 9.422,73 (quindi superiore a quanto asserito dalla controparte), ma aveva utilizzato la linea di credito per un importo complessivo di euro 11.885,88 (cfr. doc. 2 c. 3 monitorio), a cui si aggiungevano euro 77,00 quale penale sul capitale dovuto (come da condizioni contrattuali) e gli interessi interessi maturati dall'emissione dell'estratto conto alla data di cessione del credito, per un totale corrispondente alla somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ossia euro 2.748,19. Non sussisteva, quindi, alcun dubbio sull'an e quantum del credito.
La società pertanto chiedeva, sula base di quanto argomentato, che la Pt_1 sentenza di primo grado venisse riformata.
All'udienza del 05.07.2022 veniva dichiarata la contumacia del sig. CP_1
[...]
In data 03.08.2020 interveniva asserendosi titolare del Controparte_3 credito per cessione del 22 novembre 2019 da parte di Parte_4 in data 09.11.2020 rinunciava all'atto di intervento ex Controparte_3 art. 111 c.p.c. dichiarando di essere incorso in errore;
in data 08.04.2024 si costituiva documentando di avere Controparte_2 concluso in data 26 febbraio 2024 un contratto di cessione di crediti con
[...] nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, producendo l'elenco Parte_4 dei crediti ceduti, tra i quali compare il credito nei confronti del sig. CP_1
per l'importo di €2748,19; chiedeva l'estromissione di
[...] Parte_4 confermando le medesime conclusioni.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 23.4.2024 veniva trattenuta in decisione con termini di rito ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, risulta regolarmente introdotto il giudizio di appello da parte di come rappresentata, attesa la notifica dell'atto di citazione in Parte_4 appello in data 13/09/2019, non eccedente i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta in data 14/02/2019 (con sospensione feriale),
rispettando i termini per la decadenza dall'impugnazione disposti dal primo comma dell'art. 327 c.p.c.
L'appellante ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 342 c.p.c. in tema di forma dell'atto di appello, indicando chiaramente il capo della decisione di primo grado che viene impugnata, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, nonché le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Risultano quindi individuati in modo chiaro le questioni ed i passaggi contestati della sentenza impugnata.
L'appello è fondato e va, conseguentemente, accolto per i motivi che si vanno ad esporre.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di prime cure per l'erronea valutazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado, nella parte in cui a pagina 2 essa precisava come la causa andasse decisa in favore del sig. CP_1 in quanto la società oggi appellante non aveva “indicato in dettaglio gli importi effettivamente utilizzati e non rimborsati dall'opponente, che viceversa documenta in atti di lite gli avvenuti pagamenti effettuati in favore della parte creditrice”.
La società ha prodotto sia nel fascicolo monitorio che nel fascicolo di Parte_4 merito il contratto di finanziamento nonché l'estratto integrale di conto corrente e la lettera di decadenza del beneficio del termine. Nonostante ciò, il Giudice di
Pace avrebbe ignorato tali documenti ed avrebbe considerato un atto di formazione unilaterale dell'opponente, giungendo a conclusioni erronee. in
La doglianza è fondata.
L'art. 115 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/2009, disciplina il tema della disponibilità delle prove, prevedendo al comma 1 che: “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.”
L'art. 116, comma 1, c.p.c., in materia di valutazione delle prove, dispone che: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.”
Per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione ove parte attrice sostanziale è l'ingiungente – opposto. Ne consegue che, ai fini dell'accertamento della pretesa creditoria dell'opposta, deve aversi riguardo all'intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche in sede di opposizione, non potendo il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del
30/10/2001).
Orbene, venendo al caso di specie, deve preliminarmente ritenersi pacifico tra le parti che sia stato stipulato il contratto di finanziamento in oggetto, avendo lo stesso sig. riconosciuto di aver effettuato pagamenti nei confronti CP_1 dell'allora FI tra il 2000 e il 2006.
L'estratto conto, non contestato specificatamente, prova la formazione del credito della Banca e non può essere contrastato dall'unico documento depositato dall'opponente e preso in considerazione dal Giudice di Prime cure, ossia un foglio Excel, di formazione unilaterale, privo di qualsiasi valore probatorio.
Infatti, nel giudizio in esame, l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento e, dunque, l'estinzione dell'obbligazione, grava sul debitore (cfr. Cass. sez. un. n.
13533/2001).
Peraltro, dalla stessa documentazione di parte opposta risulta che i pagamenti vantati dall siano effettivamente avvenuti ma che gli stessi non siano CP_1 stati satisfattivi dell'intero credito, residuando un importo di circa € 2.540,15, e che rende l'opponente inadempiente rispetto alla propria obbligazione di pagamento.
Da un'attenta analisi di tutta la documentazione prodotta emerge infatti che Pt_4
ha assolto al proprio onere probatorio fornendo la prova della fonte
[...] negoziale del credito, costituita dal contratto di conto corrente e dagli estratti
conto che attestano in modo analitico tutte le movimentazioni effettuate dal sig. mediante la carta revolving “Aura”. Tali documenti evidenziano CP_1 chiaramente sia i pagamenti effettuati dall'opponente sia il residuo debito pari a circa € 2.540,15, comprensivo di capitale residuo dovuto ed interessi.
A ulteriore conferma, la lettera inviata ad contenente il calcolo CP_1 dettagliato del debito residuo, è documentazione condivisibile che dimostra come l'importo richiesto sia già al netto dei pagamenti effettuati dall'opponente.
Pertanto, il Giudice di primo grado ha errato nel non prendere in considerazione la suddetta documentazione, fondando la propria decisione esclusivamente sul file
Excel prodotto da documento che non è idoneo, per la sua formazione, CP_1
a contrastare gli estratti conto che costituiscono espressione dell'obbligo di rendicontazione della banca e che non sono stati contestati nella loro conformità.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che la sentenza impugnata, nella parte in cui stabilisce la fondatezza della domanda di CP_1 sostenendo che “l'opponente documenta in atti di lite gli avvenuti pagamenti effettuati in favore della parte creditrice”, abbia violato l'art. 115 c.p.c., non avendo il giudice posto a fondamento della decisione le prove prodotte da Pt_4
.
[...]
Si rigetta la richiesta di estromissione non sussistendone i presupposti, atteso che non consta l'accettazione all'estromissione da parte dell'alienante.
Conclusioni:
Sulla base delle predette considerazioni, l'appello deve essere accolto e, in totale riforma dell'appellata sentenza n. 4179/2019 del Giudice di Pace di Roma, va rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Controparte_1 confermato il decreto ingiuntivo n. 40432/2016 R.G. 66432/2016 emesso dal
Giudice di Pace di Roma. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da , cui è succeduta Parte_4 [...]
(p.iva ) avverso la sentenza n. 4179/2019 resa dal CP_2 P.IVA_4
Giudice di Pace di Roma a definizione della causa civile iscritta al n. 16671/2017
R.G.; in riforma la sentenza appellata, CONFERMA il decreto ingiuntivo n.
40432/2016 R.G. 66432/2016 emesso in data 20.10.2016, dal Giudice di Pace di
Roma, notificato il 20.11.2016;
CONDANNA a rifondere a , cui è succeduta Controparte_1 Parte_4
( p.iva ) le spese processuali, che si liquidano Controparte_2 P.IVA_4 per entrambi i gradi di giudizio in €3800, oltre oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, in data 08.10.2025.
Il Giudice Dr.ssa Cristina Pigozzo