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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1112/2025 promosso da:
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SERPILLI MARCO MARIA;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. ANDREOLI ANTONELLA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [i sottoscritti e chiedono Parte_1 Parte_2
l'emanazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle sotto riportate]
“CONDIZIONI
1)dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a SE AN QU (AN) il 09.01.1999, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Ancona nell'anno 2010 - come da atto trascritto presso l'Ufficio
- 1 - di Stato Civile del Comune di Ancona nell' anno 1999 - Atto N. 2-2-A—1999 Atto tr. N.5-2-B--
1999 tra i coniugi:
- nato ad [...] il [...], residente a [...]
Campania n.13, C.F.: C.F._1
e
- nata ad [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.: Parte_2
C.F._2
2) disporre che nessun assegno di mantenimento sia reciprocamente dovuto tra i coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti.
3) I figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti Per_1 Per_2
manterranno, salvo loro differente autonoma decisione, la residenza anagrafica presso la madre.
4) Il Sig. verserà alla Dott.ssa entro il Parte_1 Parte_2
giorno 10 di ogni mese, la somma a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro cinquecento (500,00) ossia euro duecentocinquanta (250,00) per ciascun figlio.
Le parti concordemente stabiliscono che le quote di assegno unico siano riscosse interamente dalla dott.ssa . Parte_2
Infine ciascun genitore rimborserà all'altro le spese di natura straordinaria sostenute per i figli nella misura del 50%.
In ordine alla qualificazione delle spese straordinarie le parti faranno riferimento a quanto stabilito dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia (d.lgs. n. 149/2022), sottoscritto in data 10 luglio 2024 dalla Conferenza Distrettuale della Corte di Appello di Ancona.
5) Le parti concordemente dichiarano di volere definire la loro situazione economica e, a tal fine, il Sig. riconosce che deve corrispondere alla Sig.ra circa cinque Parte_1 Parte_2 anni di mensilità relative all'assegno per il coniuge arretrate, gli adeguamenti ISTAT di tutti gli assegni per il coniuge ed i figli nonché le spese straordinarie per i figli anticipate in questi anni dalla madre, dichiarando altresì di voler restituire alla sig.ra a propria quota parte Parte_2
di quanto dalla stessa personalmente corrisposto per l'acquisto dell'abitazione coniugale di via
Fanti 19, oltre alle ulteriori spese dalla medesima sostenute nel tempo.
- 2 - 6) A questo proposito il Sig. , a totale tacitazione di qualsivoglia pretesa economica Parte_1 reciproca, dichiara di voler estinguere, ai sensi dell'art. 1197 c.c., tutte le obbligazioni sorte nei confronti della tramite cessione della propria quota parte di proprietà Parte_2 dell'immobile di via Fanti n. 19 e del garage pertinente a detta abitazione sito in via Fanti n.
25, alla Sig.ra che accetta, e a tal fine il dichiara di aver Parte_2 Parte_1
raggiunto un separato e pacifico accordo con gli altri comproprietari/coeredi del suindicato immobile e relativa pertinenza per la datio in solutum ex art. 1197 c.c. delle loro quote di proprietà dell'immobile di via Fanti n. 19 e del garage di via Fanti n. 25 alla sig.ra Parte_2
senza che gli stessi, per detta cessione, abbiano nulla a che pretendere dalla medesima per nessuna ragione o titolo, avendo i medesimi riconosciuto pacificamente che la Sig.ra ha personalmente sostenuto quasi tutte le spese inerenti l'acquisto e il Parte_2
mantenimento di detti immobili. A tal fine le parti perfezionano detta datio in solutum contestualmente alla firma del presente atto.
7) Le parti espressamente dichiarano di aver regolato ogni altra questione di natura economica mediante separato e pacifico accordo e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo.
Spese e competenze di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE AN QU (AN) il
09/01/1999, rappresentando che dall'unione sono nati i figli (in data 05/11/2002) e Per_1
(in data 11/05/2005), che si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Per_2
Tribunale di Ancona n. Cron. 9/2018 del 02/02/2018 e che non vi è possibilità della ricostituzione materiale e spirituale tra i coniugi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 26/03/2025.
- 3 - 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 9/2018 del 30/01/2018 il
Tribunale di Ancona, previa trasformazione del rito, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 21/11/2017 nel procedimento per separazione giudiziale. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE AN
QU (AN) il 09/01/1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 5, parte 2, serie B, dell'anno 1999.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Le restanti condizioni attengono ai rapporti economici tra le parti e non sono oggetto di scrutinio da parte del Tribunale. Le parti hanno in particolare precisato di aver operato la datio in solutum di cui al punto 6) delle condizioni in epigrafe riportate con atto notarile di cui hanno allegato copia nel termine assegnato.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1 [...]
a SE AN QU (AN) il 09/01/1999 e trascritto nel Registro dello Parte_2
Stato Civile del Comune di Ancona al n. 5, parte 2, serie B, dell'anno 1999;
- 4 - prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11/6/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1112/2025 promosso da:
, nato il [...] ad [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. SERPILLI MARCO MARIA;
e nata il [...] ad [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. ANDREOLI ANTONELLA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: [i sottoscritti e chiedono Parte_1 Parte_2
l'emanazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle sotto riportate]
“CONDIZIONI
1)dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a SE AN QU (AN) il 09.01.1999, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Ancona nell'anno 2010 - come da atto trascritto presso l'Ufficio
- 1 - di Stato Civile del Comune di Ancona nell' anno 1999 - Atto N. 2-2-A—1999 Atto tr. N.5-2-B--
1999 tra i coniugi:
- nato ad [...] il [...], residente a [...]
Campania n.13, C.F.: C.F._1
e
- nata ad [...] il [...], ivi residente in [...], C.F.: Parte_2
C.F._2
2) disporre che nessun assegno di mantenimento sia reciprocamente dovuto tra i coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti.
3) I figli e , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti Per_1 Per_2
manterranno, salvo loro differente autonoma decisione, la residenza anagrafica presso la madre.
4) Il Sig. verserà alla Dott.ssa entro il Parte_1 Parte_2
giorno 10 di ogni mese, la somma a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro cinquecento (500,00) ossia euro duecentocinquanta (250,00) per ciascun figlio.
Le parti concordemente stabiliscono che le quote di assegno unico siano riscosse interamente dalla dott.ssa . Parte_2
Infine ciascun genitore rimborserà all'altro le spese di natura straordinaria sostenute per i figli nella misura del 50%.
In ordine alla qualificazione delle spese straordinarie le parti faranno riferimento a quanto stabilito dal Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia (d.lgs. n. 149/2022), sottoscritto in data 10 luglio 2024 dalla Conferenza Distrettuale della Corte di Appello di Ancona.
5) Le parti concordemente dichiarano di volere definire la loro situazione economica e, a tal fine, il Sig. riconosce che deve corrispondere alla Sig.ra circa cinque Parte_1 Parte_2 anni di mensilità relative all'assegno per il coniuge arretrate, gli adeguamenti ISTAT di tutti gli assegni per il coniuge ed i figli nonché le spese straordinarie per i figli anticipate in questi anni dalla madre, dichiarando altresì di voler restituire alla sig.ra a propria quota parte Parte_2
di quanto dalla stessa personalmente corrisposto per l'acquisto dell'abitazione coniugale di via
Fanti 19, oltre alle ulteriori spese dalla medesima sostenute nel tempo.
- 2 - 6) A questo proposito il Sig. , a totale tacitazione di qualsivoglia pretesa economica Parte_1 reciproca, dichiara di voler estinguere, ai sensi dell'art. 1197 c.c., tutte le obbligazioni sorte nei confronti della tramite cessione della propria quota parte di proprietà Parte_2 dell'immobile di via Fanti n. 19 e del garage pertinente a detta abitazione sito in via Fanti n.
25, alla Sig.ra che accetta, e a tal fine il dichiara di aver Parte_2 Parte_1
raggiunto un separato e pacifico accordo con gli altri comproprietari/coeredi del suindicato immobile e relativa pertinenza per la datio in solutum ex art. 1197 c.c. delle loro quote di proprietà dell'immobile di via Fanti n. 19 e del garage di via Fanti n. 25 alla sig.ra Parte_2
senza che gli stessi, per detta cessione, abbiano nulla a che pretendere dalla medesima per nessuna ragione o titolo, avendo i medesimi riconosciuto pacificamente che la Sig.ra ha personalmente sostenuto quasi tutte le spese inerenti l'acquisto e il Parte_2
mantenimento di detti immobili. A tal fine le parti perfezionano detta datio in solutum contestualmente alla firma del presente atto.
7) Le parti espressamente dichiarano di aver regolato ogni altra questione di natura economica mediante separato e pacifico accordo e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per nessuna ragione e/o titolo.
Spese e competenze di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno Parte_1 Parte_2
chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE AN QU (AN) il
09/01/1999, rappresentando che dall'unione sono nati i figli (in data 05/11/2002) e Per_1
(in data 11/05/2005), che si sono separati consensualmente con decreto di omologa del Per_2
Tribunale di Ancona n. Cron. 9/2018 del 02/02/2018 e che non vi è possibilità della ricostituzione materiale e spirituale tra i coniugi.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 26/03/2025.
- 3 - 4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 9/2018 del 30/01/2018 il
Tribunale di Ancona, previa trasformazione del rito, ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 21/11/2017 nel procedimento per separazione giudiziale. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE AN
QU (AN) il 09/01/1999 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona al n. 5, parte 2, serie B, dell'anno 1999.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Le restanti condizioni attengono ai rapporti economici tra le parti e non sono oggetto di scrutinio da parte del Tribunale. Le parti hanno in particolare precisato di aver operato la datio in solutum di cui al punto 6) delle condizioni in epigrafe riportate con atto notarile di cui hanno allegato copia nel termine assegnato.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. La definizione consensuale del procedimento costituisce valido motivo per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili contratto da e Parte_1 [...]
a SE AN QU (AN) il 09/01/1999 e trascritto nel Registro dello Parte_2
Stato Civile del Comune di Ancona al n. 5, parte 2, serie B, dell'anno 1999;
- 4 - prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ancona di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 11/6/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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