Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3229/2024, avente per oggetto “separazione consensuale” promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dell'avv. Patrizia Marcori presso il cui studio sono C.F._2
elettivamente domiciliati con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: V. conclusioni congiunte contenute nelle note depositate in data
8.01.2025 di seguito riportate:
DICHIARANO di volersi separare consensualmente e che il l'II.mo Tribunale di Sassari Voglia emettere sentenza e dichiarare la loro separazione personale consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno e nel reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
I coniugi nell'ambito della definizione dei loro rapporti patrimoniali, convengono, relativamente al patrimonio immobiliare e mobiliare, quanto segue:
pagina 1 di 6
separato dal notaio, al deposito della sentenza di separazione, entro 30 giorni, il diritto di proprietà della quota pro indiviso, pari al 50%, in favore della SI.ra , come sopra Parte_1 generalizzata, che accetta, dell'appartamento sito in Sassari in Via Prunizzedda n°102, qui di seguito meglio descritto:
a) distinto in Catasto Fabbricati al f. 89 mapp.1081 Sub.22 – Via Prunizzedda n°102 – piano 3–
Zona 2- Cat. A/3 – cl.
2 - vani 5 – superficie catastale totale mq.85- totale escluse aree scoperte mq.80- rendita Euro 387,34.
L' immobile di cui al capo che precede è pervenuto ai coniugi con atto a rogito Notaio Per_1
stipulato il 06.04.2006, Repertorio 73238, fascicolo 27643, registrato a Sassari il
[...]
11.04.2006 al n. 2706 serie IT e trascritto a Sassari il 13.04.2006 registro generale n°7049, registro particolare n°4532.
3) , garantendone la piena proprietà e la libera disponibilità, trasferirà, Parte_2 con atto separato dal notaio, la sua quota di proprietà pari a un mezzo dell' immobile sopra descritto (come indicato nel punto 2) a , nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, Parte_1
così come lo possiede ed ha diritto a possederlo, con ogni inerente diritto, azione, accessione, accessorio e pertinenza, libero da pesi, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi anche di natura fiscale, diritti a favore di terzi o da terzi vantati, salvo ipoteca volontaria (sull'abitazione ) concessa a garanzia di mutuo fondiario del 06.04.2006(Atto Notarile Pubblico Dott. Per_1
iscritta presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Sassari, territorio Servizio di
[...]
Pubblicità Immobiliare, in data 13.04.2006, casella 7050, articolo 1235, per la somma di euro
241.875/00 , a favore della “Banca Intesa S.p.A., poi trasferita con atto di surrogazione, annotato a margine della suddetta ipoteca a Rogito Notaio del 17.12.2019 repertorio Persona_2
N.150523, registrato il 20.12.2019, al n. 10929, Serie IT, a favore del ”CREDITO EMILIANO
S.p.A.
4) Il suddetto mutuo andrà a scadere nel 2029 e le relative rate (compresa quella con scadenza 17 ottobre 2024) saranno a totale carico della sig.ra fino all'integrale estinzione del relativo Pt_1
debito manlevando da ogni onere e responsabilità il SI. ; Parte_2
5) La sig.ra con la sottoscrizione del presente dichiara di essere consapevole che Parte_1
l'immobile di cui al punto 2) (relativamente alla sua quota e relativamente alla quota che sta acquisendo dal coniuge) è sprovvisto del certificato di abitabilità/agibilità e dichiara altresì di voler accettare tale condizione e di voler pertanto accettare il trasferimento della quota del pagina 2 di 6 (pari al 50%) senza sollevare eccezioni o eccepire alcunché in merito alla mancanza di Pt_2
tale certificato.
10) e prendono atto che il presente trasferimento gode della Parte_2 Parte_1
totale esenzione da imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, il cui ambito di applicazione è stato esteso anche ai procedimenti di separazione personale dei coniugi per effetto della Corte Costituzionale (sentenza n.154 del 10.05.1999);
11) La sig.ra si impegna ad accollarsi la restante parte del mutuo e relative rate per Parte_1
l'intero importo e il si impegna, per i prossimi cinque anni, fino all'estinzione del mutuo, Pt_2
a dividere con la moglie le spese straordinarie relative all'immobile stesso, nella misura del 50% e la si impegna fin d'ora a rinunziare a qualsiasi pretesa relativa al TFR del marito. Pt_1
14) I coniugi dichiarano che il trasferimento immobiliare di cui al presente accordo è dagli stessi ritenuto elemento essenziale, funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi del rapporto matrimoniale e poiché il presente atto è relativo al procedimento di separazione tra i coniugi ed è stipulato in esecuzione degli accordi di separazione i coniugi chiedono di poter usufruire delle agevolazioni fiscali di cui all'art.19 della Legge 6 marzo 1987 n.74 (come modificata per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999).
I coniugi nell'ambito della definizione del diritto di visita/di mantenimento e quant'altro utile nell'interesse del minore convengono quanto segue: Per_3
15) Il figlio minore verrà affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, Per_3
l'istruzione e il mantenimento, con collocazione prevalente presso la residenza della madre in
Sassari, alla via Prunizzedda nr.102. A tale effetto, l'esercizio della potestà genitoriale avverrà, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura del minore;
quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della sua salute, invero, saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
16) Per quanto concerne la disciplina dei periodi di visita, tenuto conto che il minore vivrà con la madre presso il suo domicilio, il padre avrà il diritto di incontrarlo ed intrattenersi con esso quando vorrà, previo accordo con la madre, tenendo conto dell'età del minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, ciò nel rispetto, per quanto possibile, del principio della ripartizione al 50% del tempo trascorso tra il minore e ciascuno dei genitori. Salvo diversi accordi che le parti potranno liberamente adottare, il padre potrà vedere e trattenersi con il minore con le tempistiche e le modalità fino ad oggi attuate. In mancanza di accordo e sempre nel rispetto e compatibilmente con gli orari scolastici e con gli pagina 3 di 6 impegni sportivi, educativi del minore che dovranno essere sempre salvaguardati, il padre potrà comunque vedere e tenere con se il figlio , sempre previo accordo con la madre e mai con il minore, anche riguardo gli orari concordati di volta in volta, almeno due giorni la settimana, durante l'anno scolastico mentre durante il periodo delle vacanze scolastiche per tre pomeriggi la settimana;
nei fine settimana alternativamente con la madre ( senza pernottamento notturno) .
17) Il padre avrà diritto di visita durante le vacanze estive per un periodo di almeno due settimane anche non continuative, mentre per le altre vacanze civili e religiose, le stesse potranno essere regolate nelle modalità fino ad oggi attuate o comunque secondo il principio dell'alternanza. Fatto sempre salvo il principio dell'alternanza e in mancanza di accordo (le parti potranno accordarsi tranquillamente tra di loro) ad. esempio se il minore trascorre il capodanno con la madre allora trascorrerà l'epifania con il padre, ecc., salvo sempre il pernottamento notturno.
18) Il SInor e la sig.ra potranno tenere contatti telefonici (anche quotidiani purché Pt_2 Pt_1 non insistenti) con il figlio (quando lo stesso si trova con l'altro genitore), tenendo conto Per_3 dell'età del minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle esigenze lavorative e non, di entrambi i genitori.
19) A titolo di contributo per il mantenimento, il si obbliga a corrispondere (a mezzo di Pt_2 bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla , un contributo di €. 300,00 mensili Pt_1
(da versarsi entro il 05 di ogni mese) da rivalutare secondo ISTAT, oltre al 100% dell'assegno unico e si obbliga a farsi carico del 50% delle spese straordinarie intendendosi come tali quelle così qualificate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Sassari e secondo il protocollo adottato da Consiglio Nazionale Forense e di seguito meglio specificate:
- Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie e quelle considerate come straordinarie) e materiale scolastico, cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre scuola e dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (barbiere etc..), attività ricreative abituali.
- Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con pagina 4 di 6 specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di si assicurazione per mezzo di trasporto quanto acquistato con l'accordo di entrambi i coniugi. Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso dei genitori: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole provate, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiativi, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione egli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
Spese di natura ludica parascolastica: corsi di attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuare tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o provate convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Spese varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
20) I coniugi, attualmente posseggono un conto corrente cointestato con firma disgiunta;
su detto conto è disposto l'addebito mensile della rata del mutuo e pertanto vi confluivano esclusivamente i versamenti di entrambi i titolari ai fini del pagamento dello stesso, i coniugi si impegnano a chiudere il conto citato o comunque a intestarlo alla sola Pt_1
21) I coniugi, si obbligano con il presente atto ad acconsentire reciprocamente al rilascio di un documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
22) I coniugi, si obbligano sin da ora a regolamentare quant'altro non espressamente indicato in questo atto (ad. Esempio trasferimento auto, divisione arredi, mobilio, allontanamento temporaneo abitazione coniugale, ecc….) mediante altra scrittura.
pagina 5 di 6 23) I coniugi hanno già definito tutti i loro rapporti di natura economico patrimoniale e dichiarano di non avere nulla da pretendere, a qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa ed accettando l'altrui rinuncia.
24) I coniugi stabiliscono congiuntamente che le condizioni indicate nel presente ricorso dovranno essere poste in essere/rispettate a far data dalla sottoscrizione dello stesso senza dover attendere la fissazione dell'udienza .
25) Le spese legali restano compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c. in accoglimento, pertanto, della proposta domandata ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di costituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, al regime dell'affidamento, alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita ed a quelle economiche della separazione, il
Collegio conferma le conclusioni congiunte raggiunte dalle parti e riportate in epigrafe e prende atto delle obbligazioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sassari alle trascrizioni Parte_1
di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari- atto n 73 parte 1 s. A anno 2006)
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nelle Note autorizzate depositate
08/01/2025 come riportate in epigrafe e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 21.01.2025 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale
IL PRESIDENTE IL GIUDICE est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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