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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 31/10/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 453 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con il provvedimento reso ex art. 127 ter c.p.c. il 22.07.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 453/2024 promossa da:
, codice fiscale con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. Riccardo Bistolfi,
- Attore OPPONENTE –
contro codice fiscale e numero di Partita I.V.A. Controparte_1
, nella sua qualità di procuratrice speciale di P.IVA_1 Parte_2
, con l'Avv. Maurizio Miceli Sopo
[...]
– Convenuto DI OP –
e contro
Controparte_2
- Convenuto CONTUMACE -
***
Parte attrice opponente ha concluso come segue:
in via principale accertare che, per effetto del maggior onere anatocistico riconducibile al regime finanziario della capitalizzazione composta, il Tasso Effettivo Globale - T.e.g. conteggiato nel rispetto dell'art. 644, quarto comma, c.p. del contratto di mutuo è superiore al tasso effettivo globale medio determinato nel trimestre di riferimento quale soglia usuraria e,
1 per l'effetto, dichiarare che per tale finanziamento non sono dovuti interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815, secondo comma c.c., compensando le somme illegittimamente versate in eccedenza con il debito residuo ancora eventualmente dovuto e dichiarando la liberazione della garanzia ipotecaria;
in via subordinata ed in ogni caso, accertare la nullità ex art. 117, quarto comma, T.u.b. della clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo azionato, il conchiudente ha formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto (5,500%), ma non è stato oggetto di accordo che le rate vengano determinate secondo un metodo (il regime di capitalizzazione composta) il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento conteggiando gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, settimo comma, T.u.b., compensando le somme illegittimamente versate in eccedenza con il debito residuo ancora eventualmente dovuto;
in via ulteriormente subordinata, accertare la nullità ex art. 1283 c.c., in quanto, per effetto dello sviluppo del piano di ammortamento del contratto di mutuo azionato, redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta, peraltro non concordata, ha l'effetto di determinare la produzione di interessi su interessi e, per l'effetto eliminare l'effetto anatocistico ricalcolando il piano di ammortamento con impiego del regime semplice, compensando le somme illegittimamente versate in eccedenza con il debito residuo ancora eventualmente dovuto;
sempre nel merito, in accoglimento del terzo motivo di opposizione, avuto riguardo al contratto di mutuo di mutuo di cui all'atto 26 gennaio 2009 a rogito della dottoressa Notaio in Modena Persona_1 (Repertorio numero 94067, Raccolta numero 7798), rilasciato in formula esecutiva il 13.03.2009:
- in via subordinata ed in ogni caso, accertare la nullità ex art. 117, quarto comma, T.u.b. della clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo azionato, il conchiudente ha formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto (4,650%), ma non è stato oggetto di accordo che le rate vengano determinate secondo un metodo (il regime di capitalizzazione composta) il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento conteggiando gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, settimo comma, T.u.b., compensando le somme illegittimamente versate in eccedenza con il debito residuo ancora eventualmente dovuto;
- in via ulteriormente subordinata, accertare la nullità ex art. 1283 c.c., in quanto, per effetto dello sviluppo del piano di ammortamento del contratto di mutuo azionato, redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta, peraltro non concordata, ha l'effetto di determinare la produzione di interessi su interessi e, per l'effetto eliminare l'effetto anatocistico ricalcolando il piano di ammortamento con impiego del
2 regime semplice, compensando le somme illegittimamente versate in eccedenza con il debito residuo ancora eventualmente dovuto;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato degli accessori fiscale e previdenziali come per legge.
Parte convenuta ha concluso come di seguito:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la violazione del principio del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., tanto nella fase cautelare avanti al Giudice dell'esecuzione quanto nella presente fase di merito e, per l'effetto, adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle doglianze relative alla notifica dell'atto di pignoramento al Sig. in Controparte_2 quanto espressamente rinunciate e, comunque, tardive;
In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità dei titoli esecutivi, dichiarare tenuta e condannare parte opponente alla restituzione della somma erogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., detratto quanto già dovesse risultare corrisposto in forza delle rate pagate, oltre interessi come per legge. In via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 237/2022 R.G.E.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. quale procuratrice speciale di , ha CP_1 Parte_2 incardinato la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 237/2022 Trib.
Modena in danno di e nella loro Parte_1 Controparte_2 qualità di debitori e datori di ipoteca, di (coniuge in Persona_2 comunione legale dei beni di , e di Parte_1 Parte_3
nella sua qualità di datrice di ipoteca, per l'esecuzione forzata
[...] del credito ex mutuo derivante da:
- il contratto di mutuo fondiario del 06.12.2007 a rogito Notaio
, garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 18.12.2007 Per_1
e successivamente rettificata in data 20.09.2021 (cfr. Doc. 1 e 2
OP);
- contratto di mutuo fondiario del 26.01.2009 a rogito Notaio Per_1 garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 30.01.2009. (cfr.
Doc. 3 e 4 OP);
1.1. Con ricorso depositato in data 11.09.2023 l'attore ha promosso in opposizione all'esecuzione, istando per la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n. 237/2022 (doc. 8 attore); all'esito della trattazione del ricorso, con ordinanza del 19.10.2023, il Giudice dell'esecuzione ha
3 rigettato l'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando il termine perentorio del 20.01.2024 per l'introduzione del giudizio di merito (Doc. 9 attore);
1.2. Con atto di citazione notificato in data 19.01.2024 Parte_1
ha adito l'Ill.mo Tribunale al fine di sentire accogliere le
[...] conclusioni come riportate in premessa.
2. si è costituita chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità e comunque rigettarsi nel merito l'opposizione.
Stando alla convenuta, ferma restando la tardività dell'opposizione (da qualificarsi ex art. 617 c.p.c.) in relazione alla dedotta nullità della notifica a del pignoramento, la domanda attorea sarebbe Controparte_2 comunque inammissibile e/o improcedibile per la mancata citazione dei litisconsorti necessari e Controparte_2 Persona_2 Parte_3
, tanto nella fase sommaria, celebrata avanti al GE, quanto nel
[...] presente giudizio, introdotto ex art. 616 c.p.c., avendo parte attrice mancato di adempiere all'ordine, dato dal Giudice ai sensi dell'art. 102,
2° comma, c.p.c., con il provvedimento reso ex art. 127ter c.p.c. il
22.09.2024.
3. La causa, documentale, istruita senza ammissione di mezzi di prova, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 3.07.2025.
3.1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità, formulata da parte convenuta, in relazione alla omessa citazione di tutti i litisconsorti necessari.
3.1.1. L'eccezione è fondata.
3.2. Parte attrice ha, invero, ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio comprovando di aver provveduto in data 11.10.2024 (entro al termine perentorio del 13.10.2024) a notificare via PEC l'atto introduttivo del giudizio al solo Controparte_2
3.2.1. Oltre al condebitore parte attrice avrebbe Controparte_2 tuttavia dovuto citare (tanto nella fase sommaria: su cui infra, quanto) nel presente giudizio la comproprietaria, datrice di ipoteca, Per_2
e datrice di ipoteca (cfr. supra punto
[...] Parte_3 Parte_3
1.): nell'opposizione proposta dal debitore diretto, quando il precetto sia notificato ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d'ipoteca) “sussiste, per l'evidente inscindibilità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito del quale quest'ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest'ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante” (cfr.
4 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 28 giugno 2018, n. 17113; cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017; come osserva Cass. n. 17113/2018
“detto litisconsorzio trova fondamento nell'inscindibilità dell'accertamento e nelle conseguenze che il medesimo di norma ha sul patrimonio del terzo proprietario, chiamato a rispondere con un cespite del suo patrimonio dell'inadempimento dell'opponente”.
3.2.3. Va dato atto che, citando il solo parte attrice Controparte_2 ha solo apparentemente rispettato l'ordine impartito ex art. 102, 2° comma, con il provvedimento del 22.09.2022 (in cui effettivamente l'ordine è ristretto “al condebitore esecutato ”). Controparte_2
Tanto non conduce a ritenere ottemperato l'ordine del Giudice, atteso che, da un lato, il provvedimento reso ex art. 127ter c.p.c. identificava espressamente almeno un ulteriore litisconsorte necessario (“Rilevato che non risulta prova della notifica dell'atto di citazione al debitore in solido e coesecutato nonché a Controparte_2 Persona_2 coesecutata e coniuge in comunione legale dei beni dell'opponente”); che d'altro canto incombe sull'opponente l'onere di esattamente identificare i litisconsorti necessari: cfr. in particolare, Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 26562 del 14/09/2023, secondo la quale consegue l'improcedibilità dell'opposizione in caso di “assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde".).
3.2.2. Consegue l'improcedibilità della domanda attorea, atteso che la decisione nel merito, pronunciata a contraddittorio non integro risulterebbe nulla (Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 29/09/2003, n.
14463; Cass. 28/04/2011, n. 9452; Cass. Civ. 26211/2022).
3.3. L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione appare altresì fondata, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla necessità indefettibile che nelle opposizioni esecutive promosse ex art. 615, 2° comma, c.p.c. sia celebrata avanti al GE (a contraddittorio pieno), la fase endoesecutiva del giudizio.
3.3.1. La Cass. Sez. 3, n. 25170 del 11/10/2018 (cfr. altresì la Cass. n.
11291/2020) ha invero chiaramente affermato che “la necessaria struttura bifasica dell'introduzione delle opposizioni esecutive, per come risulta delineata dall'attuale sistema normativo, costituisce una disciplina processuale non derogabile, in quanto volta a tutelare - oltre che gli
5 interessi delle parti - anche esigenze pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l'esercizio dei poteri
(anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione. Ciò senz'altro comporta che non possa ritenersi procedibile l'opposizione introdotta in modo da non rispettare tale struttura bifasica: in tal caso non si potrà in nessun caso pervenire ad una valida decisione sul merito della domanda”.
3.3.2. Attesa la natura perentoria del termine di cui agli artt. 615, 2° comma, e 618, 1° comma, c.p.c., laddove nella fase avanti al GE risulti omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sull'istanza di sospensione e/o l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 616 e 618 c.p.c. (così che il giudizio di opposizione non è di fatto instaurato), il Giudice dell'esecuzione:
- non può assegnare nuovo termine per la notificazione, radicalmente omessa, dell'atto introduttivo della opposizione, ma deve in ogni caso assegnare il termine per l'introduzione del merito, anche se il ricorso è prognosticamente inammissibile (arg. ex art. 616 e
618/1);
- il giudice del merito deve dichiarare inammissibile l'opposizione
(come evidenzia in motivazione la Cass. n. 11291/2020: “Il presupposto perché il giudice del merito possa dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione è costituito dalla mancanza di prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria (oltre che, ovviamente, l'osservanza del termine perentorio assegnato ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e
618, primo comma, cod. proc. civ.)” ….
3.3.3. Va peraltro evidenziato che, laddove il ricorso introduttivo della opposizione sia stato notificato solo a taluno dei litisconsorti necessari, la giurisprudenza (cfr. ad esempio la Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 30491 del 2022), consente che il GE possa bensì ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102, 2° comma, c.p.c.: ma tanto nel caso in esame non si è verificato.
Il GE ha infatti deciso sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva (rigettandola), senza ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore coesecutato , Controparte_2 del coniuge in comunione legale di e Parte_1 Persona_2
6 del terzo datore di ipoteca la cui convocazione è Parte_3 stata, pertanto, radicalmente omessa.
Nel presente giudizio di merito l'integrazione è stata disposta, ma il relativo ordine, come detto (cfr. supra punti 3.2. e 3.2.1.) è stato solo parzialmente adempiuto.
3.4. Ne deriva che, accertata la mancata partecipazione dei litiscosorti necessari (siccome non citati dal ricorrente) alla fase sommaria, endoesecutiva, celebrata avanti al Giudice dell'Esecuzione, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, siccome introdotta in modo da non rispettare la struttura bifasica che le è inderogabilmente propria. La giurisprudenza ha infatti evidenziato che l'omissione, ovvero lo “irregolare svolgimento”, della preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2,
e 618, nonché 619, cod. proc. civ.) “[…] laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (Cfr. Cass. n. 11291/2020 ed in precedente la Cass. n.
25170/2018).
3.4. Va infine evidenziato che non pare in contrasto con le conclusioni qui esposte il precedente di cui alla Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30491 del 2022, che invero si è occupato del distinto caso in cui nel giudizio di merito sia stata omessa l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio, e non invece (come avvenuto nel caso che si esamina) della “omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione” (cfr. Cass.
n. 30941/2022, in motivazione punto 5.5.).
Alla inammissibilità della opposizione consegue la condanna di parte attrice alle spese del giudizio, in misura prossima ai minimi tabellari, per la fase di studio/introduttiva, assorbita quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
7 - dichiara INAMMISSIBILE/IMPROCEDIBILE l'opposizione promossa da
; Parte_1
- CONDANNA l'opponente a rifondere in favore di Parte_1 le spese di lite, che liquida in euro 2.941,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge;
Manda alla cancelleria per quanto di compentenza.
MODENA, 30/10/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Umberto AUSIELLO, a scioglimento della riserva assunta con il provvedimento reso ex art. 127 ter c.p.c. il 22.07.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 453/2024 promossa da:
, codice fiscale con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'Avv. Riccardo Bistolfi,
- Attore OPPONENTE –
contro codice fiscale e numero di Partita I.V.A. Controparte_1
, nella sua qualità di procuratrice speciale di P.IVA_1 Parte_2
, con l'Avv. Maurizio Miceli Sopo
[...]
– Convenuto DI OP –
e contro
Controparte_2
- Convenuto CONTUMACE -
***
Parte attrice opponente ha concluso come segue:
in via principale accertare che, per effetto del maggior onere anatocistico riconducibile al regime finanziario della capitalizzazione composta, il Tasso Effettivo Globale - T.e.g. conteggiato nel rispetto dell'art. 644, quarto comma, c.p. del contratto di mutuo è superiore al tasso effettivo globale medio determinato nel trimestre di riferimento quale soglia usuraria e,
1 per l'effetto, dichiarare che per tale finanziamento non sono dovuti interessi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1815, secondo comma c.c., compensando le somme illegittimamente versate in eccedenza con il debito residuo ancora eventualmente dovuto e dichiarando la liberazione della garanzia ipotecaria;
in via subordinata ed in ogni caso, accertare la nullità ex art. 117, quarto comma, T.u.b. della clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo azionato, il conchiudente ha formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto (5,500%), ma non è stato oggetto di accordo che le rate vengano determinate secondo un metodo (il regime di capitalizzazione composta) il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento conteggiando gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, settimo comma, T.u.b., compensando le somme illegittimamente versate in eccedenza con il debito residuo ancora eventualmente dovuto;
in via ulteriormente subordinata, accertare la nullità ex art. 1283 c.c., in quanto, per effetto dello sviluppo del piano di ammortamento del contratto di mutuo azionato, redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta, peraltro non concordata, ha l'effetto di determinare la produzione di interessi su interessi e, per l'effetto eliminare l'effetto anatocistico ricalcolando il piano di ammortamento con impiego del regime semplice, compensando le somme illegittimamente versate in eccedenza con il debito residuo ancora eventualmente dovuto;
sempre nel merito, in accoglimento del terzo motivo di opposizione, avuto riguardo al contratto di mutuo di mutuo di cui all'atto 26 gennaio 2009 a rogito della dottoressa Notaio in Modena Persona_1 (Repertorio numero 94067, Raccolta numero 7798), rilasciato in formula esecutiva il 13.03.2009:
- in via subordinata ed in ogni caso, accertare la nullità ex art. 117, quarto comma, T.u.b. della clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo azionato, il conchiudente ha formato la propria volontà sul tasso indicato in contratto (4,650%), ma non è stato oggetto di accordo che le rate vengano determinate secondo un metodo (il regime di capitalizzazione composta) il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso o indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore e, per l'effetto, rideterminare il piano di ammortamento conteggiando gli interessi al tasso sostitutivo ex art. 117, settimo comma, T.u.b., compensando le somme illegittimamente versate in eccedenza con il debito residuo ancora eventualmente dovuto;
- in via ulteriormente subordinata, accertare la nullità ex art. 1283 c.c., in quanto, per effetto dello sviluppo del piano di ammortamento del contratto di mutuo azionato, redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta, peraltro non concordata, ha l'effetto di determinare la produzione di interessi su interessi e, per l'effetto eliminare l'effetto anatocistico ricalcolando il piano di ammortamento con impiego del
2 regime semplice, compensando le somme illegittimamente versate in eccedenza con il debito residuo ancora eventualmente dovuto;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compenso professionale, maggiorato degli accessori fiscale e previdenziali come per legge.
Parte convenuta ha concluso come di seguito:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare la violazione del principio del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., tanto nella fase cautelare avanti al Giudice dell'esecuzione quanto nella presente fase di merito e, per l'effetto, adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle doglianze relative alla notifica dell'atto di pignoramento al Sig. in Controparte_2 quanto espressamente rinunciate e, comunque, tardive;
In via principale: rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto e in diritto. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della eccezione di nullità dei titoli esecutivi, dichiarare tenuta e condannare parte opponente alla restituzione della somma erogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c., detratto quanto già dovesse risultare corrisposto in forza delle rate pagate, oltre interessi come per legge. In via istruttoria: si chiede l'acquisizione del fascicolo della procedura esecutiva immobiliare n. 237/2022 R.G.E.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. quale procuratrice speciale di , ha CP_1 Parte_2 incardinato la procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n. 237/2022 Trib.
Modena in danno di e nella loro Parte_1 Controparte_2 qualità di debitori e datori di ipoteca, di (coniuge in Persona_2 comunione legale dei beni di , e di Parte_1 Parte_3
nella sua qualità di datrice di ipoteca, per l'esecuzione forzata
[...] del credito ex mutuo derivante da:
- il contratto di mutuo fondiario del 06.12.2007 a rogito Notaio
, garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 18.12.2007 Per_1
e successivamente rettificata in data 20.09.2021 (cfr. Doc. 1 e 2
OP);
- contratto di mutuo fondiario del 26.01.2009 a rogito Notaio Per_1 garantito da ipoteca volontaria iscritta in data 30.01.2009. (cfr.
Doc. 3 e 4 OP);
1.1. Con ricorso depositato in data 11.09.2023 l'attore ha promosso in opposizione all'esecuzione, istando per la sospensione della procedura esecutiva R.G.E. n. 237/2022 (doc. 8 attore); all'esito della trattazione del ricorso, con ordinanza del 19.10.2023, il Giudice dell'esecuzione ha
3 rigettato l'avversa istanza di sospensione dell'esecuzione, assegnando il termine perentorio del 20.01.2024 per l'introduzione del giudizio di merito (Doc. 9 attore);
1.2. Con atto di citazione notificato in data 19.01.2024 Parte_1
ha adito l'Ill.mo Tribunale al fine di sentire accogliere le
[...] conclusioni come riportate in premessa.
2. si è costituita chiedendo dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità e comunque rigettarsi nel merito l'opposizione.
Stando alla convenuta, ferma restando la tardività dell'opposizione (da qualificarsi ex art. 617 c.p.c.) in relazione alla dedotta nullità della notifica a del pignoramento, la domanda attorea sarebbe Controparte_2 comunque inammissibile e/o improcedibile per la mancata citazione dei litisconsorti necessari e Controparte_2 Persona_2 Parte_3
, tanto nella fase sommaria, celebrata avanti al GE, quanto nel
[...] presente giudizio, introdotto ex art. 616 c.p.c., avendo parte attrice mancato di adempiere all'ordine, dato dal Giudice ai sensi dell'art. 102,
2° comma, c.p.c., con il provvedimento reso ex art. 127ter c.p.c. il
22.09.2024.
3. La causa, documentale, istruita senza ammissione di mezzi di prova, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 3.07.2025.
3.1. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità, formulata da parte convenuta, in relazione alla omessa citazione di tutti i litisconsorti necessari.
3.1.1. L'eccezione è fondata.
3.2. Parte attrice ha, invero, ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio comprovando di aver provveduto in data 11.10.2024 (entro al termine perentorio del 13.10.2024) a notificare via PEC l'atto introduttivo del giudizio al solo Controparte_2
3.2.1. Oltre al condebitore parte attrice avrebbe Controparte_2 tuttavia dovuto citare (tanto nella fase sommaria: su cui infra, quanto) nel presente giudizio la comproprietaria, datrice di ipoteca, Per_2
e datrice di ipoteca (cfr. supra punto
[...] Parte_3 Parte_3
1.): nell'opposizione proposta dal debitore diretto, quando il precetto sia notificato ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ. anche al terzo proprietario (nella specie, datore d'ipoteca) “sussiste, per l'evidente inscindibilità dell'accertamento dell'esistenza e dell'entità del credito del quale quest'ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest'ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante” (cfr.
4 Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 28 giugno 2018, n. 17113; cfr. Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017; come osserva Cass. n. 17113/2018
“detto litisconsorzio trova fondamento nell'inscindibilità dell'accertamento e nelle conseguenze che il medesimo di norma ha sul patrimonio del terzo proprietario, chiamato a rispondere con un cespite del suo patrimonio dell'inadempimento dell'opponente”.
3.2.3. Va dato atto che, citando il solo parte attrice Controparte_2 ha solo apparentemente rispettato l'ordine impartito ex art. 102, 2° comma, con il provvedimento del 22.09.2022 (in cui effettivamente l'ordine è ristretto “al condebitore esecutato ”). Controparte_2
Tanto non conduce a ritenere ottemperato l'ordine del Giudice, atteso che, da un lato, il provvedimento reso ex art. 127ter c.p.c. identificava espressamente almeno un ulteriore litisconsorte necessario (“Rilevato che non risulta prova della notifica dell'atto di citazione al debitore in solido e coesecutato nonché a Controparte_2 Persona_2 coesecutata e coniuge in comunione legale dei beni dell'opponente”); che d'altro canto incombe sull'opponente l'onere di esattamente identificare i litisconsorti necessari: cfr. in particolare, Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 26562 del 14/09/2023, secondo la quale consegue l'improcedibilità dell'opposizione in caso di “assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi, trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assolto necessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde".).
3.2.2. Consegue l'improcedibilità della domanda attorea, atteso che la decisione nel merito, pronunciata a contraddittorio non integro risulterebbe nulla (Cass. 21/07/2000, n. 9645; Cass. 29/09/2003, n.
14463; Cass. 28/04/2011, n. 9452; Cass. Civ. 26211/2022).
3.3. L'eccezione di improcedibilità dell'opposizione appare altresì fondata, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla necessità indefettibile che nelle opposizioni esecutive promosse ex art. 615, 2° comma, c.p.c. sia celebrata avanti al GE (a contraddittorio pieno), la fase endoesecutiva del giudizio.
3.3.1. La Cass. Sez. 3, n. 25170 del 11/10/2018 (cfr. altresì la Cass. n.
11291/2020) ha invero chiaramente affermato che “la necessaria struttura bifasica dell'introduzione delle opposizioni esecutive, per come risulta delineata dall'attuale sistema normativo, costituisce una disciplina processuale non derogabile, in quanto volta a tutelare - oltre che gli
5 interessi delle parti - anche esigenze pubblicistiche di ordinato svolgimento del processo esecutivo, di economia processuale e di deflazione dei giudizi contenziosi, mediante l'esercizio dei poteri
(anche officiosi) riservati al giudice dell'esecuzione. Ciò senz'altro comporta che non possa ritenersi procedibile l'opposizione introdotta in modo da non rispettare tale struttura bifasica: in tal caso non si potrà in nessun caso pervenire ad una valida decisione sul merito della domanda”.
3.3.2. Attesa la natura perentoria del termine di cui agli artt. 615, 2° comma, e 618, 1° comma, c.p.c., laddove nella fase avanti al GE risulti omessa la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sull'istanza di sospensione e/o l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 616 e 618 c.p.c. (così che il giudizio di opposizione non è di fatto instaurato), il Giudice dell'esecuzione:
- non può assegnare nuovo termine per la notificazione, radicalmente omessa, dell'atto introduttivo della opposizione, ma deve in ogni caso assegnare il termine per l'introduzione del merito, anche se il ricorso è prognosticamente inammissibile (arg. ex art. 616 e
618/1);
- il giudice del merito deve dichiarare inammissibile l'opposizione
(come evidenzia in motivazione la Cass. n. 11291/2020: “Il presupposto perché il giudice del merito possa dichiarare
l'inammissibilità dell'opposizione è costituito dalla mancanza di prova della tempestiva notificazione del ricorso introduttivo della fase sommaria (oltre che, ovviamente, l'osservanza del termine perentorio assegnato ai sensi degli artt. 615, secondo comma, e
618, primo comma, cod. proc. civ.)” ….
3.3.3. Va peraltro evidenziato che, laddove il ricorso introduttivo della opposizione sia stato notificato solo a taluno dei litisconsorti necessari, la giurisprudenza (cfr. ad esempio la Cass. Sez. 3, Ordinanza
n. 30491 del 2022), consente che il GE possa bensì ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 102, 2° comma, c.p.c.: ma tanto nel caso in esame non si è verificato.
Il GE ha infatti deciso sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva (rigettandola), senza ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore coesecutato , Controparte_2 del coniuge in comunione legale di e Parte_1 Persona_2
6 del terzo datore di ipoteca la cui convocazione è Parte_3 stata, pertanto, radicalmente omessa.
Nel presente giudizio di merito l'integrazione è stata disposta, ma il relativo ordine, come detto (cfr. supra punti 3.2. e 3.2.1.) è stato solo parzialmente adempiuto.
3.4. Ne deriva che, accertata la mancata partecipazione dei litiscosorti necessari (siccome non citati dal ricorrente) alla fase sommaria, endoesecutiva, celebrata avanti al Giudice dell'Esecuzione, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, siccome introdotta in modo da non rispettare la struttura bifasica che le è inderogabilmente propria. La giurisprudenza ha infatti evidenziato che l'omissione, ovvero lo “irregolare svolgimento”, della preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2,
e 618, nonché 619, cod. proc. civ.) “[…] laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (Cfr. Cass. n. 11291/2020 ed in precedente la Cass. n.
25170/2018).
3.4. Va infine evidenziato che non pare in contrasto con le conclusioni qui esposte il precedente di cui alla Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30491 del 2022, che invero si è occupato del distinto caso in cui nel giudizio di merito sia stata omessa l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie del giudizio, e non invece (come avvenuto nel caso che si esamina) della “omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione” (cfr. Cass.
n. 30941/2022, in motivazione punto 5.5.).
Alla inammissibilità della opposizione consegue la condanna di parte attrice alle spese del giudizio, in misura prossima ai minimi tabellari, per la fase di studio/introduttiva, assorbita quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:
7 - dichiara INAMMISSIBILE/IMPROCEDIBILE l'opposizione promossa da
; Parte_1
- CONDANNA l'opponente a rifondere in favore di Parte_1 le spese di lite, che liquida in euro 2.941,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso 15% per spese forfettarie, I.v.a. e c.p.a., come per legge;
Manda alla cancelleria per quanto di compentenza.
MODENA, 30/10/2025
Il Giudice
Dott. Umberto AUSIELLO
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