Articolo 10 della Legge 4 agosto 1965, n. 1103
Articolo 9Articolo 11
Versione
16 ottobre 1965
Art. 10.
Ai candidati di cui all'articolo 8, che superino gli esami, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1965