Articolo 4 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549
Articolo 3Articolo 5
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1 gennaio 1994
Art. 4. (Competenze in materia di protezione dell'ozono stratosferico) 1. n Ministro dell'ambiente esercita le funzioni dell'autorita' competente di cui al citato regolamento (CEE) n. 594/91. 2. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente esercita le funzioni tecniche, consultive e di controllo stabilite dalla presente legge.
Nota all'articolo 4:
- Per il titolo del citato regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato ed integrato dal citato regolamento (CEE) n. 3952/91, si veda in nota all'art. 1.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994