TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/05/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 150/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 150/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Vanzan Giacomo Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Cavatton Matteo Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni in ordine alla domanda di separazione
Per i ricorrenti:
“omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento, al quale espressamente rinunciano;
3) le spese di lite si intendono integralmente compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 8.1.202, CP_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] Parte_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 18.6.1998 in Padova e trascritto nel relativo registro parte II n.336, serie A, anno 1998;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che ha svolto la professione di commessa con contatto che è scaduto il 30.9.2024 e Controparte_1
attualmente disoccupata;
- che svolge la professione di ingegnere libero professionista;
Parte_1
- che a causa dI sopravvenute divergenze caratteriali l'unione matrimoniale si è progressivamente deteriorata, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza;
- che ha lasciato la casa coniugale nell'aprile del 2022. Controparte_1
Con note depositate per l'udienza del 11.3.2025 le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno formulato conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Controparte_1 Parte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente come riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.v.g. 150/2025 promossa con ricorso congiunto di separazione e divorzio da:
, con il patrocinio dell'avvocato Vanzan Giacomo Parte_1
e
, con il patrocinio dell'avvocato Cavatton Matteo Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
In punto: Separazione e scioglimento del matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni in ordine alla domanda di separazione
Per i ricorrenti:
“omologare la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) i coniugi, essendo economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento, al quale espressamente rinunciano;
3) le spese di lite si intendono integralmente compensate”.
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51 c.p.c. depositato in data 8.1.202, CP_1
e hanno formulato domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio,
[...] Parte_1
allegando:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 18.6.1998 in Padova e trascritto nel relativo registro parte II n.336, serie A, anno 1998;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che ha svolto la professione di commessa con contatto che è scaduto il 30.9.2024 e Controparte_1
attualmente disoccupata;
- che svolge la professione di ingegnere libero professionista;
Parte_1
- che a causa dI sopravvenute divergenze caratteriali l'unione matrimoniale si è progressivamente deteriorata, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza;
- che ha lasciato la casa coniugale nell'aprile del 2022. Controparte_1
Con note depositate per l'udienza del 11.3.2025 le parti hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno formulato conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e, pertanto, la separazione va omologata.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art.3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova così provvede:
pagina 2 di 3 - dichiara la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a Controparte_1 Parte_1
vivere separati nel reciproco rispetto;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito;
- omologa le condizioni di separazione proposte dalle parti congiuntamente come riportate in epigrafe;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 3 di 3