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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2024, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06/02/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2238/2020
tra
Parte 1
(avv. PACE ROSARIO) Parte appellante contro
Controparte 1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4816/2020 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro e pubblicata in data 22.7.2020 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;
Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.
La Corte osserva.
Parte 1 volto alCon la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto da pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la Org_1 Controparte_1 dal 14.12.2010 al 1.4.2014.
Appella detta sentenza la Parte 1 lamentando:
1. che il primo giudice, nel recepire l'eccezione di giudicato formulata dalla società con riferimento ad un precedente contenzioso tra le parti, definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 10626/15 del 3.12.2015, non aveva considerato che tale ultima pronuncia riconosceva alla Parte 1 il diritto ad un livello di inquadramento superiore dopo 12 mesi dall'assunzione;
2. che il primo giudice aveva anticipato la decisione con una proposta conciliativa erronea e parziale (rinuncia al ricorso con spese compensate);
3. che era altresì errata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Si costituisce la società appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Sostituita l'udienza del 6/2/2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è infondato.
Nella sentenza del Tribunale di Roma del 3.12.2015 è stato accertato il diritto della ricorrente al superiore Livello di inquadramento richiesto (VI livello del ccnl Guardia dei Fuochi) dal 14.10.2010 al 1.4.2014, ma non anche il diritto alle differenze retributive pretesamente maturate su tale presupposto.
Così motiva il giudice della sentenza presupposta: "parte ricorrente avanza.... una domanda di differenze retributive senza tuttavia allegare e depositare le buste paga per l'intero periodo, e quindi non consentendo al giudicante di poter verificare quanto il trattamento economico percepito fosse stato o meno rispettoso del trattamento complessivamente dovuto alla lavoratrice, tenuto conto che la stessa è socia lavoratrice"; parte convenuta ha dal canto suo dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente in data precedente al deposito del ricorso il TFR e le altre competenze maturate per la somma di euro 2.377,72......risulta altresì correttamente trattenuta l'indennità di mancato preavviso......Non risulta pertanto provata la violazione dell'art. 3 legge n. 142/2011 e quindi il diritto ad ottenere le differenze retributive").
Così conclude il giudice della sentenza presupposta: "Per le suesposte considerazioni va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad essere inquadrata dopo 12 mesi dall'assunzione nel 6 livello del ccnl Guardia dei Fuochi e quindi dal 14.12.2010 e per il resto il corso va respinto".
La sentenza così emessa limita all'evidenza l'accoglimento del ricorso all'accertamento del diritto al superiore inquadramento, poiché la ulteriore domanda di accertamento del diritto alle conseguenti differenze retributive e di condanna del datore di lavoro al loro pagamento è stata espressamente e motivatamente respinta.
Ne consegue che il giudice della sentenza qui impugnata, adìto per ottenere la condanna della società al pagamento delle medesime differenze retributive, ha correttamente accolto l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta, rigettando in toto il ricorso.
Parte appellante lamenta altresì l'illegittimità della proposta conciliativa formulata dal giudice in quanto anticipatoria della decisione.
Anche tale doglianza è infondata.
L'art. 185 bis cpc, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, così dispone: "Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice". La norma, soprattutto con riferimento alla disposizione finale, lascia chiaramente intendere che la proposta conciliativa non può mai configurare una indebita anticipazione della decisione, fondandosi invece sulla valutazione delle risultanze fino a quel momento acquisite (in questo caso già alla prima udienza trattandosi di causa documentale), tanto che la proposta non costituisce motivo di astensione o ricusazione (istanze peraltro nemmeno formulate).
Quanto, infine, alla lamentata erroneità del capo relativo alle spese, l'appellante sostiene che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2018, avrebbe stabilito che il lavoratore che agisce per ottenere il “quantum” a lui dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro non può essere condannato al pagamento delle spese di lite, e ciò per ragioni di equità tra soggetto forte (il datore di lavoro) e quello debole (il lavoratore). Le spese si sarebbero dovute, più opportunamente, compensare.
La lettura della sentenza proposta dall'appellante non può condividersi.
La richiamata sentenza della Corte Costituzionale consente infatti di compensare le spese di lite in ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., sempre eccezionali e gravi, precisando peraltro che la compensazione non è mai automaticamente ricollegabile alla qualità di lavoratore dipendente, ossia “non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente - pur nell'ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (art. 3, secondo comma, Cost.) - per derogare al generale canone di par condicio processuale quanto all'obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente."
L'appello va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento alle cause di valore di euro 19.453,21.
Non possono liquidarsi le spese della fase di inibitoria, come richiesto dall'appellata, dovendosi escludere dalla pronuncia di condanna ex art. 91 c.p.c. le fasi procedimentali concluse con provvedimenti privi di carattere contenzioso.
Né può accedersi alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata, non ravvisandosene i presupposti fondanti, tenuto conto che la lavoratrice muoveva pur sempre dal dictum di una pregressa sentenza favorevole sull'inquadramento.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 2.200,00, oltre al
-
15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
- Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 6.2.2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Alberto Celeste
Consigliere rel. Dott. Maria Pia Di Stefano
Consigliere Dott. Roberto Bonanni
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 06/02/2024
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2238/2020
tra
Parte 1
(avv. PACE ROSARIO) Parte appellante contro
Controparte 1
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 4816/2020 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro e pubblicata in data 22.7.2020 Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost. nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c.;
Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.
La Corte osserva.
Parte 1 volto alCon la sentenza in oggetto è stato respinto il ricorso proposto da pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso con la Org_1 Controparte_1 dal 14.12.2010 al 1.4.2014.
Appella detta sentenza la Parte 1 lamentando:
1. che il primo giudice, nel recepire l'eccezione di giudicato formulata dalla società con riferimento ad un precedente contenzioso tra le parti, definito con sentenza del Tribunale di Roma n. 10626/15 del 3.12.2015, non aveva considerato che tale ultima pronuncia riconosceva alla Parte 1 il diritto ad un livello di inquadramento superiore dopo 12 mesi dall'assunzione;
2. che il primo giudice aveva anticipato la decisione con una proposta conciliativa erronea e parziale (rinuncia al ricorso con spese compensate);
3. che era altresì errata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Si costituisce la società appellata resistendo al gravame e chiedendone il rigetto.
Sostituita l'udienza del 6/2/2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
L'appello è infondato.
Nella sentenza del Tribunale di Roma del 3.12.2015 è stato accertato il diritto della ricorrente al superiore Livello di inquadramento richiesto (VI livello del ccnl Guardia dei Fuochi) dal 14.10.2010 al 1.4.2014, ma non anche il diritto alle differenze retributive pretesamente maturate su tale presupposto.
Così motiva il giudice della sentenza presupposta: "parte ricorrente avanza.... una domanda di differenze retributive senza tuttavia allegare e depositare le buste paga per l'intero periodo, e quindi non consentendo al giudicante di poter verificare quanto il trattamento economico percepito fosse stato o meno rispettoso del trattamento complessivamente dovuto alla lavoratrice, tenuto conto che la stessa è socia lavoratrice"; parte convenuta ha dal canto suo dimostrato di aver corrisposto alla ricorrente in data precedente al deposito del ricorso il TFR e le altre competenze maturate per la somma di euro 2.377,72......risulta altresì correttamente trattenuta l'indennità di mancato preavviso......Non risulta pertanto provata la violazione dell'art. 3 legge n. 142/2011 e quindi il diritto ad ottenere le differenze retributive").
Così conclude il giudice della sentenza presupposta: "Per le suesposte considerazioni va dichiarato il diritto della parte ricorrente ad essere inquadrata dopo 12 mesi dall'assunzione nel 6 livello del ccnl Guardia dei Fuochi e quindi dal 14.12.2010 e per il resto il corso va respinto".
La sentenza così emessa limita all'evidenza l'accoglimento del ricorso all'accertamento del diritto al superiore inquadramento, poiché la ulteriore domanda di accertamento del diritto alle conseguenti differenze retributive e di condanna del datore di lavoro al loro pagamento è stata espressamente e motivatamente respinta.
Ne consegue che il giudice della sentenza qui impugnata, adìto per ottenere la condanna della società al pagamento delle medesime differenze retributive, ha correttamente accolto l'eccezione di giudicato sollevata dalla convenuta, rigettando in toto il ricorso.
Parte appellante lamenta altresì l'illegittimità della proposta conciliativa formulata dal giudice in quanto anticipatoria della decisione.
Anche tale doglianza è infondata.
L'art. 185 bis cpc, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, di conversione del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, così dispone: "Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice". La norma, soprattutto con riferimento alla disposizione finale, lascia chiaramente intendere che la proposta conciliativa non può mai configurare una indebita anticipazione della decisione, fondandosi invece sulla valutazione delle risultanze fino a quel momento acquisite (in questo caso già alla prima udienza trattandosi di causa documentale), tanto che la proposta non costituisce motivo di astensione o ricusazione (istanze peraltro nemmeno formulate).
Quanto, infine, alla lamentata erroneità del capo relativo alle spese, l'appellante sostiene che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 2018, avrebbe stabilito che il lavoratore che agisce per ottenere il “quantum” a lui dovuto alla cessazione del rapporto di lavoro non può essere condannato al pagamento delle spese di lite, e ciò per ragioni di equità tra soggetto forte (il datore di lavoro) e quello debole (il lavoratore). Le spese si sarebbero dovute, più opportunamente, compensare.
La lettura della sentenza proposta dall'appellante non può condividersi.
La richiamata sentenza della Corte Costituzionale consente infatti di compensare le spese di lite in ipotesi ulteriori rispetto a quelle previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., sempre eccezionali e gravi, precisando peraltro che la compensazione non è mai automaticamente ricollegabile alla qualità di lavoratore dipendente, ossia “non costituisce, di per sé sola, ragione sufficiente - pur nell'ottica della tendenziale rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale alla tutela giurisdizionale (art. 3, secondo comma, Cost.) - per derogare al generale canone di par condicio processuale quanto all'obbligo di rifusione delle spese processuali a carico della parte interamente soccombente."
L'appello va pertanto respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento alle cause di valore di euro 19.453,21.
Non possono liquidarsi le spese della fase di inibitoria, come richiesto dall'appellata, dovendosi escludere dalla pronuncia di condanna ex art. 91 c.p.c. le fasi procedimentali concluse con provvedimenti privi di carattere contenzioso.
Né può accedersi alla domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'appellata, non ravvisandosene i presupposti fondanti, tenuto conto che la lavoratrice muoveva pur sempre dal dictum di una pregressa sentenza favorevole sull'inquadramento.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 2.200,00, oltre al
-
15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
- Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 6.2.2024
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente dott. Alberto Celeste