Cass. civ., sez. II, sentenza 24/09/1954, n. 3105
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Sentenza 24 settembre 1954

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L'art. 99 delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel prescrivere che la querela di falso proposta con atto di citazione deve essere confermata nella prima udienza davanti al giudice istruttore dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale, non commina alcuna decadenza, ne' alcuna sanzione di nullità o improcedibilità e quindi la conferma della querela può avvenire anche davanti al collegio prima che abbia luogo la trattazione della causa. La conferma non può essere fatta dal sostituto del difensore munito di procura speciale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/09/1954, n. 3105
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3105
    Data del deposito : 24 settembre 1954

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