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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/11/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa TE SA Presidente dott. NR IA Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1402 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 contro
(C.F. ) a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Marianna Caldiera
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 473/2024 del Tribunale di Vicenza emessa in data 28.02.2024 e depositata in data 29.02.2024.
1 Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito: in completa e radicale riforma della sentenza impugnata nr. 473/2024 – rep.
n. 549/24 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 28.02.2024 e non notificata nella causa nr. 3136/2023 R.G., accertare e dichiarare che la pretesa creditoria azionata da quale procuratrice di nei confronti di Controparte_2 CP_1 Pt_1 con l'atto di precetto opposto portato alla notifica in data 08 giugno 2023 è
[...] infondata in fatto e in diritto. Accertare e dichiarare che controparte non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione all'importo dedotto nell'atto di precetto opposto per le ragioni dedotte nell'atto di appello.
Dichiarare l'inefficacia e l'invalidità dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito;
Rigettare l'appello avversario e tutte le domande ex adverso proposte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso
Con rigetto di tutte le domande avversarie
Con vittoria di competenze e spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto ad essi notificato rispettivamente in data 08.06.2023 ed in data 15.06.2023, con cui era stato intimato loro di pagare in favore di la somma complessiva di €82.217,99 in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
236/2021 emesso il 16.06.2021 dal Tribunale di Sondrio in favore di Controparte_3
e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo in quanto non opposto.
[...]
A sostegno dell'opposizione essi deducevano che difettava la prova della titolarità dal lato attivo in capo a del credito azionato in via esecutiva ed eccepivano che il Controparte_1 titolo esecutivo non era mai stato notificato agli stessi.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2 Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'opposizione proposta da ed accoglieva quella svolta da dichiarando nullo Parte_1 Parte_3
l'atto di precetto nei confronti di quest'ultima e compensando interamente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, con il Parte_1 quale lamenta in primo luogo che il tribunale abbia errato laddove ha ritenuto che l'eccezione di difetto in capo a della titolarità attiva del credito sia Controparte_1 inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Egli censura la sentenza anche nella parte in cui ha affermato che la suddetta eccezione è infondata, adducendo ragioni del tutto eccentriche rispetto alla contestazioni sollevate dall'opponente ed estranee al thema decidendum, che attiene alla cessione del credito da parte di a favore di Controparte_3 Controparte_1
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
4. L'appello è fondato.
4.1 Innanzitutto è incontestato che il credito menzionato nell'atto di precetto opposto ed oggetto del decreto ingiuntivo n. 236/2021 emesso il 16.06.2021 dal Tribunale di Sondrio trae origine dal finanziamento di €135.000,00 concesso in data 18.09.2017 da
[...] ad e garantito dalla fideiussione rilasciata dal socio Controparte_4 Parte_3 amministratore e legale rappresentante . Parte_1
Nell'atto di precetto opposto è esposto che il credito in questione è ricompreso tra quelli classificati in sofferenza secondo i criteri individuati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 19.07.2018, che aveva ceduto in blocco e a Controparte_4 titolo oneroso, ai sensi della legge n. 130 del 30.04.1999, a con Controparte_3 contratto del 10.07.2018.
E' inoltre indicato che successivamente ha retrocesso tale Controparte_3
3 credito a con efficacia economica dal 30.04.2021, dandone Controparte_4 avviso nella G.U. 140 del 25.11.2021 e che con contratto del 03.12.2021
[...]
ha ceduto in blocco e a titolo oneroso, ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile CP_4
1999, a un pacchetto di crediti classificati in sofferenza secondo i criteri Controparte_1 individuati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 16.12.2021, fra i quali rientra quello derivante dal succitato finanziamento concesso da Controparte_4 ad Parte_3
4.2 Il giudice di prime cure ha affermato che l'eccezione relativa alla carenza di titolarità attiva del credito in capo a è inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere Controparte_1 fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sondrio.
Tale statuizione non sfugge alle censure formulate dall'appellante.
Risulta ex actis che il decreto ingiuntivo n. 236/2021 emesso il 16.06.2021 dal Tribunale di
Sondrio in favore di è stato notificato a per Controparte_3 Parte_1 mezzo del servizio postale e che la notifica si è perfezionata nei suoi confronti per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata che dava comunicazione, ex art. 4, comma quarto della legge n. 890 del 1982, dell'avvenuto deposito del piego, spedizione che ha avuto luogo il 23.06.2021 (v. avviso di ricevimento di cui al doc. 3 del fascicolo di primo grado della convenuta opposta).
Secondo la stessa prospettazione di il credito di cui si controverte le è stato Controparte_1 ceduto con contratto del 03.12.2021, e quindi successivamente alla scadenza del termine entro il quale il avrebbe potuto proporre opposizione al citato decreto ingiuntivo. Pt_1
E' dunque evidente che, siccome la circostanza relativa all'acquisto del credito da parte dell'odierna appellata è intervenuta successivamente non solo alla formazione del titolo giudiziale ma anche al suo passaggio in giudicato, la sua contestazione ad opera del Pt_1
è deducibile solo in sede di opposizione esecutiva, costituendo jus receptum che quando il titolo esecutivo sulla cui base si procede è di formazione giudiziale le contestazioni di merito proponibili con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sono solamente quelle inerenti a fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento passato in giudicato costituente il titolo esecutivo, i quali si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche i fatti che, in quanto verificatisi in epoca
4 precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (giurisprudenza costante: si veda ex plurimis Cass.
9061/1999; Cass. 3667/2013).
4.3 Entrando nel merito della contestazione sollevata dall'appellante, si deve anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo non è stato opposto dal , sicché è passato in Pt_1 giudicato nei suoi confronti.
E' dunque incontestabile che a quella data era titolare del Controparte_3 credito azionato con l'atto di precetto opposto, dal momento che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (v. Cass. n. 19113 del 18/07/2018).
Come poc'anzi indicato, ha dedotto che ha Controparte_1 Controparte_3 successivamente retrocesso tale credito a dandone avviso nella Controparte_4
G.U. n. 140 del 25.11.2021 e che con contratto del 03.12.2021 ha Controparte_4 ceduto in blocco e a titolo oneroso, ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, a
[...]
un pacchetto di crediti classificati in sofferenza secondo i criteri individuati CP_1 nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 16.12.2021, fra i quali rientra quello in questione.
4.4 In linea generale, si osserva che ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di
5 cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in vari precedenti in cui si è precisato che
"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., n.
22151 del 05/09/2019).
Va, poi, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Più in dettaglio, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si
6 controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, Cass., n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco, il che però non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (v.
Cass. n. 17944 del 22.06.2023).
4.5 Nel caso in esame l'appellante non contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra e Controparte_4 Controparte_1
Ebbene, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 25.11.2021 è indicato che tra i crediti che ("CreVal") comunica di aver acquistato pro Controparte_4 soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo Unico Bancario, da
[...]
con efficacia economica dal 30 aprile 2021, unitamente a ogni altro Controparte_3 diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, rientra anche quello così identificato:
“CDG 5885803 (rapporto n. 05216-00169-0061431)”.
Ora, è incontestato che la sigla CDG designa il codice identificativo del cliente e che il n.
5885803 si riferisce alla società Parte_3
Risulta altresì provato che il n. 05216-00169-0061431 identificativo del rapporto ceduto si riferisce proprio al contratto di finanziamento stipulato tra e Controparte_4 il 18.09.2017 e garantito dalla fideiussione rilasciata dal , come si Parte_3 Pt_1
7 evince dal ricorso monitorio (ove si legge che “ …. ha concluso in data Parte_3
18/09/2017 con la il contratto di finanziamento dell'importo di € 135.000,00 n. CP_5
61431”).
Dunque vi è la prova che il credito in questione è stato retrocesso a Controparte_4
[...]
Va poi considerato che nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
16.12.2021 è specificato che in data 03.12.2021 ha acquistato pro soluto da Controparte_1
e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4 in forza di tre distinti contratti di cessione “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti) che siano stati individuati nel relativo documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza
(collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano da finanziamenti o da contratti di leasing risolti indicati all'interno del relativo documento di identificazione dei
Crediti, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950 e il 31 marzo 2021. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa
Banca Cedente alle ore 00:01 della data indicata all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti (la “Data di Individuazione dei Crediti”).
E' altresì indicato che “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Cessionaria, anche per conto delle Banche Cedenti, renderà disponibili nella seguente pagina web: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC: Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti Email_1 alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti
….”. ha prodotto in primo grado la dichiarazione scritta del 10.10.2023 nella Controparte_1 quale (che è subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo Controparte_6
8 a per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione con Controparte_4 efficacia dal 24 aprile 2022) attesta che i crediti verso la società oggetto della Parte_3 cessione intervenuta tra e sono quelli inerenti Controparte_4 Controparte_1 all'ex conto corrente n. 61219 ed all'ex finanziamento rateale n. 61180 (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado della convenuta opposta).
In questa fase del giudizio ha dimesso un'ulteriore dichiarazione scritta del Controparte_1
16.09.2024 (v. allegato A) nella quale attesta che tra i crediti Controparte_6 derivanti dai rapporti bancari intrattenuti da con che Controparte_4 Parte_3 sono stati ceduti a rientra anche un mutuo chirografario, di cui però non Controparte_1 viene indicato il codice con cui la cedente l'aveva identificato, e che secondo l'appellata è da identificarsi con il finanziamento di €135.000,00 garantito dalla fideiussione rilasciata dall'appellante.
La produzione di quest'ultimo documento è inammissibile, in quanto nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (v Cass. n. 26522 del 09/11/2017 e Cass. n. 16289 del
12/06/2024), ipotesi quest'ultima che non è dato ravvisare nella fattispecie.
Infatti, il documento è privo di data certa e la parte non ha dimostrato di non averlo potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile.
Tanto più che esso ha per contenuto l'attestazione di una circostanza – ovverosia la cessione di crediti - asseritamente verificatasi nel 2021 ed è del tutto evidente che tale dichiarazione è stata fatta da su richiesta della stessa Controparte_6 CP_1
avendo quest'ultima l'interesse a provare l'intervenuta cessione a fronte della
[...] contestazione avversaria, ma che ben avrebbe potuto acquisirla già primo dell'instaurazione del giudizio di primo grado.
Né giova all'appellata il richiamo al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 11809 del 05/05/2023, perché esso esclude solamente che dal vigente regime
9 processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione, con la conseguenza che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno anch'essi annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, ma non si riferisce alla diversa ipotesi in cui la parte avrebbe avuto la possibilità di acquisire tali documenti in data anteriore al maturare delle preclusioni istruttorie (v. anche Cass., 11/03/2022, n. 7977).
Se dunque si considera che la dichiarazione scritta del 10.10.2023 resa da Controparte_6
e prodotta in primo grado si riferisce a rapporti bancari identificati con numeri
[...]
(61219 e 61180) diversi da quello che individua il rapporto di finanziamento da cui è scaturito il credito controverso (61431), non risulta possibile stabilire con certezza se quest'ultimo rientri tra quelli trasferiti in blocco ad da Controparte_1 Controparte_4 in forza del contratto concluso in data 03.12.2021.
[...]
Né le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 16.12.2021consentono di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco ad se infatti risulta ex actis Controparte_1 che il finanziamento di cui si discute è stato concluso il 18.09.2017 ed è passato a sofferenza il 22.10.2020 e pertanto rientra tra i crediti “che derivano da finanziamenti o da contratti di leasing risolti” “sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950 e il 31 marzo 2021”, è altrettanto certo che nella G.U. si specifica che oggetto di cessione sono solo i crediti aventi le caratteristiche testé descritte “indicati all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti”, documento che non è stato prodotto in primo grado e la cui mancanza impedisce di effettuare tale verifica.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere riformata, dovendosi dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto anche nei confronti di . Parte_1
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
10
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità nei confronti di dell'atto di precetto opposto;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio di secondo Controparte_1 Parte_1 grado, che si liquidano in €8.260,50 per compensi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
NR IA
Il Presidente
TE SA
11
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa TE SA Presidente dott. NR IA Consigliere estensore dott. ssa Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1402 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 contro
(C.F. ) a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Marisa Olga Meroni e Marianna Caldiera
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 473/2024 del Tribunale di Vicenza emessa in data 28.02.2024 e depositata in data 29.02.2024.
1 Conclusioni di parte appellante:
“Nel merito: in completa e radicale riforma della sentenza impugnata nr. 473/2024 – rep.
n. 549/24 del Tribunale di Vicenza pubblicata in data 28.02.2024 e non notificata nella causa nr. 3136/2023 R.G., accertare e dichiarare che la pretesa creditoria azionata da quale procuratrice di nei confronti di Controparte_2 CP_1 Pt_1 con l'atto di precetto opposto portato alla notifica in data 08 giugno 2023 è
[...] infondata in fatto e in diritto. Accertare e dichiarare che controparte non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione all'importo dedotto nell'atto di precetto opposto per le ragioni dedotte nell'atto di appello.
Dichiarare l'inefficacia e l'invalidità dell'atto di precetto opposto.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Conclusioni di parte appellata:
“Nel merito;
Rigettare l'appello avversario e tutte le domande ex adverso proposte e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso
Con rigetto di tutte le domande avversarie
Con vittoria di competenze e spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., e Parte_1 Parte_3 proponevano opposizione avverso l'atto di precetto ad essi notificato rispettivamente in data 08.06.2023 ed in data 15.06.2023, con cui era stato intimato loro di pagare in favore di la somma complessiva di €82.217,99 in forza del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
236/2021 emesso il 16.06.2021 dal Tribunale di Sondrio in favore di Controparte_3
e successivamente dichiarato definitivamente esecutivo in quanto non opposto.
[...]
A sostegno dell'opposizione essi deducevano che difettava la prova della titolarità dal lato attivo in capo a del credito azionato in via esecutiva ed eccepivano che il Controparte_1 titolo esecutivo non era mai stato notificato agli stessi.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
2 Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza in epigrafe indicata, rigettava l'opposizione proposta da ed accoglieva quella svolta da dichiarando nullo Parte_1 Parte_3
l'atto di precetto nei confronti di quest'ultima e compensando interamente le spese di lite tra le parti.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, con il Parte_1 quale lamenta in primo luogo che il tribunale abbia errato laddove ha ritenuto che l'eccezione di difetto in capo a della titolarità attiva del credito sia Controparte_1 inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Egli censura la sentenza anche nella parte in cui ha affermato che la suddetta eccezione è infondata, adducendo ragioni del tutto eccentriche rispetto alla contestazioni sollevate dall'opponente ed estranee al thema decidendum, che attiene alla cessione del credito da parte di a favore di Controparte_3 Controparte_1
3. Si è costituita chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della Controparte_1 sentenza impugnata.
4. L'appello è fondato.
4.1 Innanzitutto è incontestato che il credito menzionato nell'atto di precetto opposto ed oggetto del decreto ingiuntivo n. 236/2021 emesso il 16.06.2021 dal Tribunale di Sondrio trae origine dal finanziamento di €135.000,00 concesso in data 18.09.2017 da
[...] ad e garantito dalla fideiussione rilasciata dal socio Controparte_4 Parte_3 amministratore e legale rappresentante . Parte_1
Nell'atto di precetto opposto è esposto che il credito in questione è ricompreso tra quelli classificati in sofferenza secondo i criteri individuati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 19.07.2018, che aveva ceduto in blocco e a Controparte_4 titolo oneroso, ai sensi della legge n. 130 del 30.04.1999, a con Controparte_3 contratto del 10.07.2018.
E' inoltre indicato che successivamente ha retrocesso tale Controparte_3
3 credito a con efficacia economica dal 30.04.2021, dandone Controparte_4 avviso nella G.U. 140 del 25.11.2021 e che con contratto del 03.12.2021
[...]
ha ceduto in blocco e a titolo oneroso, ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile CP_4
1999, a un pacchetto di crediti classificati in sofferenza secondo i criteri Controparte_1 individuati nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 16.12.2021, fra i quali rientra quello derivante dal succitato finanziamento concesso da Controparte_4 ad Parte_3
4.2 Il giudice di prime cure ha affermato che l'eccezione relativa alla carenza di titolarità attiva del credito in capo a è inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere Controparte_1 fatta valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sondrio.
Tale statuizione non sfugge alle censure formulate dall'appellante.
Risulta ex actis che il decreto ingiuntivo n. 236/2021 emesso il 16.06.2021 dal Tribunale di
Sondrio in favore di è stato notificato a per Controparte_3 Parte_1 mezzo del servizio postale e che la notifica si è perfezionata nei suoi confronti per compiuta giacenza, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata che dava comunicazione, ex art. 4, comma quarto della legge n. 890 del 1982, dell'avvenuto deposito del piego, spedizione che ha avuto luogo il 23.06.2021 (v. avviso di ricevimento di cui al doc. 3 del fascicolo di primo grado della convenuta opposta).
Secondo la stessa prospettazione di il credito di cui si controverte le è stato Controparte_1 ceduto con contratto del 03.12.2021, e quindi successivamente alla scadenza del termine entro il quale il avrebbe potuto proporre opposizione al citato decreto ingiuntivo. Pt_1
E' dunque evidente che, siccome la circostanza relativa all'acquisto del credito da parte dell'odierna appellata è intervenuta successivamente non solo alla formazione del titolo giudiziale ma anche al suo passaggio in giudicato, la sua contestazione ad opera del Pt_1
è deducibile solo in sede di opposizione esecutiva, costituendo jus receptum che quando il titolo esecutivo sulla cui base si procede è di formazione giudiziale le contestazioni di merito proponibili con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sono solamente quelle inerenti a fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del rapporto giuridico consacrato nel provvedimento passato in giudicato costituente il titolo esecutivo, i quali si siano verificati successivamente alla formazione del giudicato stesso, e non anche i fatti che, in quanto verificatisi in epoca
4 precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale (giurisprudenza costante: si veda ex plurimis Cass.
9061/1999; Cass. 3667/2013).
4.3 Entrando nel merito della contestazione sollevata dall'appellante, si deve anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo non è stato opposto dal , sicché è passato in Pt_1 giudicato nei suoi confronti.
E' dunque incontestabile che a quella data era titolare del Controparte_3 credito azionato con l'atto di precetto opposto, dal momento che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione (v. Cass. n. 19113 del 18/07/2018).
Come poc'anzi indicato, ha dedotto che ha Controparte_1 Controparte_3 successivamente retrocesso tale credito a dandone avviso nella Controparte_4
G.U. n. 140 del 25.11.2021 e che con contratto del 03.12.2021 ha Controparte_4 ceduto in blocco e a titolo oneroso, ai sensi della legge n. 130 del 30 aprile 1999, a
[...]
un pacchetto di crediti classificati in sofferenza secondo i criteri individuati CP_1 nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 16.12.2021, fra i quali rientra quello in questione.
4.4 In linea generale, si osserva che ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di
5 cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato dalla Suprema Corte in vari precedenti in cui si è precisato che
"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., n.
22151 del 05/09/2019).
Va, poi, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Più in dettaglio, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non è contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si
6 controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, Cass., n. 9412 del 05/04/2023).
Diverso è il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco, il che però non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (v.
Cass. n. 17944 del 22.06.2023).
4.5 Nel caso in esame l'appellante non contesta l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa tra e Controparte_4 Controparte_1
Ebbene, nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 25.11.2021 è indicato che tra i crediti che ("CreVal") comunica di aver acquistato pro Controparte_4 soluto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del Testo Unico Bancario, da
[...]
con efficacia economica dal 30 aprile 2021, unitamente a ogni altro Controparte_3 diritto, garanzia e titolo in relazione a tali crediti, rientra anche quello così identificato:
“CDG 5885803 (rapporto n. 05216-00169-0061431)”.
Ora, è incontestato che la sigla CDG designa il codice identificativo del cliente e che il n.
5885803 si riferisce alla società Parte_3
Risulta altresì provato che il n. 05216-00169-0061431 identificativo del rapporto ceduto si riferisce proprio al contratto di finanziamento stipulato tra e Controparte_4 il 18.09.2017 e garantito dalla fideiussione rilasciata dal , come si Parte_3 Pt_1
7 evince dal ricorso monitorio (ove si legge che “ …. ha concluso in data Parte_3
18/09/2017 con la il contratto di finanziamento dell'importo di € 135.000,00 n. CP_5
61431”).
Dunque vi è la prova che il credito in questione è stato retrocesso a Controparte_4
[...]
Va poi considerato che nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del
16.12.2021 è specificato che in data 03.12.2021 ha acquistato pro soluto da Controparte_1
e Controparte_6 Controparte_7 Controparte_4 in forza di tre distinti contratti di cessione “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari o da contratti di leasing risolti) che siano stati individuati nel relativo documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo
Contratto di Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza
(collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti derivano da finanziamenti o da contratti di leasing risolti indicati all'interno del relativo documento di identificazione dei
Crediti, sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950 e il 31 marzo 2021. In particolare, è stata oggetto di cessione la posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa
Banca Cedente alle ore 00:01 della data indicata all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti (la “Data di Individuazione dei Crediti”).
E' altresì indicato che “Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, la Cessionaria, anche per conto delle Banche Cedenti, renderà disponibili nella seguente pagina web: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx fino alla relativa estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo PEC: Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti Email_1 alla Società ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti
….”. ha prodotto in primo grado la dichiarazione scritta del 10.10.2023 nella Controparte_1 quale (che è subentrata in tutti i rapporti giuridici facenti capo Controparte_6
8 a per effetto dell'operazione di fusione per incorporazione con Controparte_4 efficacia dal 24 aprile 2022) attesta che i crediti verso la società oggetto della Parte_3 cessione intervenuta tra e sono quelli inerenti Controparte_4 Controparte_1 all'ex conto corrente n. 61219 ed all'ex finanziamento rateale n. 61180 (v. doc. 6 del fascicolo di primo grado della convenuta opposta).
In questa fase del giudizio ha dimesso un'ulteriore dichiarazione scritta del Controparte_1
16.09.2024 (v. allegato A) nella quale attesta che tra i crediti Controparte_6 derivanti dai rapporti bancari intrattenuti da con che Controparte_4 Parte_3 sono stati ceduti a rientra anche un mutuo chirografario, di cui però non Controparte_1 viene indicato il codice con cui la cedente l'aveva identificato, e che secondo l'appellata è da identificarsi con il finanziamento di €135.000,00 garantito dalla fideiussione rilasciata dall'appellante.
La produzione di quest'ultimo documento è inammissibile, in quanto nel giudizio di appello, la nuova formulazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l'11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l'"indispensabilità" degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile (v Cass. n. 26522 del 09/11/2017 e Cass. n. 16289 del
12/06/2024), ipotesi quest'ultima che non è dato ravvisare nella fattispecie.
Infatti, il documento è privo di data certa e la parte non ha dimostrato di non averlo potuto produrre nel giudizio di primo grado per causa a sé non imputabile.
Tanto più che esso ha per contenuto l'attestazione di una circostanza – ovverosia la cessione di crediti - asseritamente verificatasi nel 2021 ed è del tutto evidente che tale dichiarazione è stata fatta da su richiesta della stessa Controparte_6 CP_1
avendo quest'ultima l'interesse a provare l'intervenuta cessione a fronte della
[...] contestazione avversaria, ma che ben avrebbe potuto acquisirla già primo dell'instaurazione del giudizio di primo grado.
Né giova all'appellata il richiamo al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 11809 del 05/05/2023, perché esso esclude solamente che dal vigente regime
9 processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione, con la conseguenza che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno anch'essi annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, ma non si riferisce alla diversa ipotesi in cui la parte avrebbe avuto la possibilità di acquisire tali documenti in data anteriore al maturare delle preclusioni istruttorie (v. anche Cass., 11/03/2022, n. 7977).
Se dunque si considera che la dichiarazione scritta del 10.10.2023 resa da Controparte_6
e prodotta in primo grado si riferisce a rapporti bancari identificati con numeri
[...]
(61219 e 61180) diversi da quello che individua il rapporto di finanziamento da cui è scaturito il credito controverso (61431), non risulta possibile stabilire con certezza se quest'ultimo rientri tra quelli trasferiti in blocco ad da Controparte_1 Controparte_4 in forza del contratto concluso in data 03.12.2021.
[...]
Né le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 16.12.2021consentono di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco ad se infatti risulta ex actis Controparte_1 che il finanziamento di cui si discute è stato concluso il 18.09.2017 ed è passato a sofferenza il 22.10.2020 e pertanto rientra tra i crediti “che derivano da finanziamenti o da contratti di leasing risolti” “sorti nel periodo tra il 1 gennaio 1950 e il 31 marzo 2021”, è altrettanto certo che nella G.U. si specifica che oggetto di cessione sono solo i crediti aventi le caratteristiche testé descritte “indicati all'interno del relativo documento di identificazione dei Crediti”, documento che non è stato prodotto in primo grado e la cui mancanza impedisce di effettuare tale verifica.
Ne discende che la sentenza impugnata deve essere riformata, dovendosi dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto anche nei confronti di . Parte_1
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
10
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando contrariis rejectis:
1) accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità nei confronti di dell'atto di precetto opposto;
Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del giudizio di secondo Controparte_1 Parte_1 grado, che si liquidano in €8.260,50 per compensi, oltre a spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
NR IA
Il Presidente
TE SA
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