Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 175 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 175/2025 V.G.; avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
posta in decisione con decreto reso in data 28.5.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA, VIA ARCHIMEDE N.
83, presso lo studio dell'avv. FARACI EMANUELE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 in Floridia in Via Torquato Tasso n. 1, elettivamente domiciliata in FLORIDIA, CORSO VITTORIO
EMANUELE N. 518, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE TATA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti comunicati in data 30.1.2025);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 22/01/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 24.7.2004.
pagina 1 di 5
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 24.7.2024 in Comune di Floridia;
- che dall'unione soni nati i figli nata il [...], AG non economicamente Persona_1
indipendente, e , nato il [...]; Persona_2
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa ( n. 1/2022), emesso da questo Tribunale in data 11.1.2022, depositato in data 13.1.2022 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato condivisamente a entrambi i coniugi, con collocazione Persona_2
presso la madre, in Floridia nella Via Torquato Tasso n. 1;
2) La casa familiare, sita a Floridia nella Via Torquato Tasso n. 1, già di esclusiva proprietà della SI.ra , rimane nella disponibilità ed uso della stessa;
Parte_2
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario del figlio minore la somma mensile di €. 200,00, che sarà Persona_2
da lui anticipatamente versata alla ex coniuge entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
4) Le spese straordinarie per il mantenimento del figlio minore saranno divise al 50% tra le parti, e vengono ad essere come di seguito meglio determinate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche e/o convenzionate;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese pagina 2 di 5 per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Per quanto riguarda la IA AG , studentessa universitaria fuori sede, Persona_1
essendo AG e non autosufficiente economicamente, le parti concordemente stabiliscono di versare la somma di €. 150,00 mensile per ciascuno, mensilmente ed entro il giorno 5 di ciascun mese, su un conto corrente Postepay o altro intestato alla stessa IA , a titolo di Persona_1
contributo per il mantenimento ordinario ed il sostentamento della stessa.
Le parti si obbligano, altresì, a versare, al 50 % per ciascuno, alla IA le spese Persona_1 straordinarie per il pagamento delle tasse universitarie e per l'affitto mensile dell'alloggio tenuto in
Palermo, che è la sede universitaria ove la IA AG frequenta il proprio Persona_1 corso di laurea in “beni culturali”.
Resta inteso che le somme relative al pagamento delle “tasse universitarie” del corso di studi universitario tenuto in Palermo non saranno dovute dai genitori e/o saranno da loro dovute solo in parte, se e qualora la IA usufruirà anche per gli anni a venire della borsa di studio che le consente di far fronte autonomamente alle predette spese.
6) L'Assegno Unico Universale erogato dall'Inps per i figli sarà suddiviso e riscosso dai coniugi divorziandi equamente, al 50% cadauno, come per legge.
7) Le parti dichiarano infine di essere entrambe indipendenti economicamente e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza del 27.05.2025 il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
pagina 3 di 5 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento di entrambi i figli, essendo AG ma non ancora economicamente indipendente, parte integrante Persona_1 dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il giorno 24.7.2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Floridia dell'anno 2004
(Anno 2004 – n. 44 – Parte II – Serie A); omologa le condizioni del divorzio inerenti ai figli e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Floridia di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 3.06.2025
Il Giudice Il Presidente
pagina 4 di 5 dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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