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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 08/05/2025, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3232 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 22.01.2025 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Benedetto Maria C.F._2
Iannitti ed elettivamente domiciliati in PI ES (CE), alla P.zza Roma, n. 31
(attori)
E
(c.f.: , (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
) e (c.f.: , nella qualità di eredi di C.F._4 Parte_4 C.F._5
rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Pannone ed Persona_1
elettivamente domiciliati in PI ES (CE), alla via Epitaffio – Pal. Per_2
(convenuti)
NONCHE' (c.f.: ), quale erede di , rapp.to e Controparte_2 C.F._6 Persona_3
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Mallardo ed elettivamente domiciliato in
PI ES (CE), alla P.zza Antonio Gaetani, n. 7
(terzo chiamato)
E
, , , quali eredi Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Per_4
[...]
(terzi chiamati-contumaci)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali e scritti conclusionali depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, e – sulla premessa di essere proprietari di un Parte_1 Parte_2
terreno con fabbricato rurale sito in San Gregorio ES (CE), di are sei e centiare settanta,
confinante con eredi di , e , identificati al Catasto al Persona_5 Persona_6 Persona_7
Folio 22, partita 1848, particelle 223/224 – 465, in forza di atto di compravendita del 19.10.1992
per Notaio - convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Persona_8 [...]
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare, dichiarare e Per_1
statuire che gli attori hanno diritto di proprietà sulla res sopra indicata in modo unico ed
esclusivo nei confronti di ogni altro e che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima
res di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento. - Accertare, dichiarare e statuire
che la convenuta non ha diritto alcuno sulla res e pertanto condannarla a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità degli attori.
Condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 15.600,00 ovvero in
quella di € 13.258,65, ovvero nella misura che emergerà all'esito dell'eventuale istruttoria
o, ancora, in quella ritenuta di giustizia, a determinarsi anche in via equit ativa,
sussistendone i presupposti di legge.
4. Con espressa riserva di altra, diversa e separata
azione per i profili non espressamente attivati nel presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale del 12.6.2017, si costituiva la quale, impugnando e contestando integralmente la domanda attorea, così Persona_1
concludeva: “ - In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per non
esser stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
- In via principale,
previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo,
per oltre vent'anni da parte di dell'immobile controverso, rigettare Persona_1
integralmente le domande attoree, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
- In via
riconvenzionale, dichiarare l'acquisto dell'immobile de quo in favore dei convenuti, ai sensi
dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri
immobiliari di competenza;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda attorea, condannare al pagamento, in favore dei convenuti, l'aumento di valore CP_7
apportato all'immobile, nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, con rivalutazione
alla data di liquidazione, interessi e maggior danno;
− In via subordinata rigettare qualsivoglia
domanda di risarcimento danno in quanto infondata in fatto e in diritto, nella misura apodittica di
euro 15.600,00; − Con vittoria di spese ed onorari di causa con distrazione.”
Alla prima udienza, l'istruttore dell'epoca, rilevato che la controversia, in ragione dell'oggetto,
rientrava tra quelle per le quali la mediazione è prevista a pena di improcedibilità della domanda e che nel caso di specie essa non era stata esperita, rinviava la causa, assegnando alle parti un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, nonché autorizzava la chiamata in causa di
, richiesta dalla parte istante a seguito della costituzione della convenuta. Persona_3 La mediazione si concludeva con esito negativo. Parte istante provvedeva ad eseguire la chiamata in causa di . Persona_3
Nel corso del giudizio, venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e -
all'esito - ammessa ed espletata prova orale;
di poi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Per_ Il processo nel suo iter registrava il decesso della convenuta e del chiamato Persona_3
e proseguiva nei confronti degli eredi di essi. Si costituivano, pertanto, i germani in CP_1
epigrafe riportati, quali eredi di a ministero dell'avv. Pannone e il solo Persona_1 [...]
quale erede di , a ministero dell'avv. Mallardo. CP_2 Persona_3
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia, smistata sul ruolo della scrivente, all'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...]
, quali eredi , i CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Persona_4
quali - sebbene ritualmente evocati in giudizio - non si sono costituiti.
Nel merito, in primo luogo, occorre qualificare la domanda attorea, premettendo che le azioni vanno determinate dal giudice in base al contenuto effettivo della domanda, inteso come scopo a cui tende e le ragioni addotte per perseguirlo, spettando tale compito al giudice che, pur vincolato ai fatti allegati ed alla pretesa concretamente formulata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è tuttavia investito del potere-dovere di dare ad essa l'idoneo inquadramento giuridico per procedere alla pronuncia richiestagli.
Ebbene, nel caso di specie la domanda formulata da parte attrice va qualificata quale azione di rivendicazione.
Sul punto giova evidenziare che per ottenere la restituzione di un bene da altri indebitamente detenuto e/o posseduto, il proprietario ha diritto di agire con l'azione di rivendicazione, ovvero con l'azione di restituzione. L'azione di rivendicazione è la più ampia espressione della signoria del
dominus sulla res; la situazione di fatto presuppone che il proprietario non sia in possesso del bene.
Detta azione si articola nell'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e conseguentemente nella condanna al rilascio del bene;
la finalità risiede nel ricongiungere la proprietà al possesso. Detta azione consente al proprietario di ottenere la restituzione, previa dimostrazione del titolo di proprietà sul bene posseduto da altri.
In tema di rivendicazione, pertanto, la prima e fondamentale indagine che il giudice di merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dagli attori a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dagli attori (cd.
probatio diabolica) e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio.
In merito poi alla natura giuridica, poiché l'azione di rivendica tende a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri, è tipicamente un'azione di condanna, in cui l'accertamento della proprietà ha funzione di fondamento della condanna al rilascio della cosa (cfr. Cass., n. 4824/1983).
Tale azione, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore e al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige necessariamente la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e del possesso di essa da parte del convenuto (cfr. Cass., n. 7162/1991).
L'azione di rivendicazione va distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio.
Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni,
l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione di natura contrattuale (ad es.: locazione,
comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poiché l'attore, di regola, può
limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (ad es. scadenza del termine prefissato).
La rivendica è azione di natura personale e ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita. Con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve fornire alcuna prova, ma tende ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, onde si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (vedi Cass., n. 808/1997).
Sulla distinzione tra le due azioni sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che con la nota sentenza n. 7305 del 28.03.2014, hanno stabilito che va qualificata come “azione di rivendicazione” e non di “restituzione” quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva e illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico giustificativo della consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e il medesimo convenuto.
In sintesi, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione che,
diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (cfr. da ultimo, Cass. n. 18050/2023).
A tali conclusioni si giunge laddove si tenga conto che le due azioni, pur tendendo al medesimo risultato pratico - consistente nel recupero della materiale disponibilità del bene - e, dunque, al medesimo petitum, hanno natura, presupposti e causa petendi, nonché un relativo onere probatorio,
differenti.
Rapportando tali principi alla fattispecie sottoposta ad attenzione, non vi sono dubbi che la domanda attorea sia da qualificarsi come azione di rivendicazione, in quanto non è fondata sul venir meno di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e il convenuto medesimo.
In ragione di tale qualificazione ed applicando i principi su richiamati, con riferimento all'onere probatorio, l'attore in rivendica deve dimostrare, non solo il proprio titolo di acquisto, ma anche quello del proprio dante causa, fino ad arrivare all'acquisto a titolo originario del primo dante causa,
ovvero, deve dimostrare di aver acquistato per usucapione (cd. probatio diabolica).
La c.d. probatio diabolica può ritenersi raggiunta qualora la parte istante dia prova di un acquisto a titolo originario, ovvero, di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo.
Cristallizzato in tali termini il thema decidendum, occorre verificare se gli attori hanno assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra chiariti.
Ebbene, e , al fine di comprovare la loro titolarità del bene Parte_1 Parte_2
oggetto di controversia hanno depositato in giudizio l'atto di compravendita del terreno alienato da del 19.10.1992 per TA (Rep. N. 4798/Racc. n. 1723), nonché Persona_3 Persona_8
sentenza di acquisto ad usucapionem del detto terreno in favore di (Sent. n. Persona_3
188/1991 del 12.12.1991 emessa dal Pretore – ex sez. distaccata di PI ES (CE)).
Tale documentazione è prova sufficiente e idonea a dimostrare la titolarità loro del bene oggetto di causa, laddove si consideri che gli istanti hanno correttamente fornito il titolo di acquisto a titolo derivativo che risale ad un acquisto a titolo originario rappresentato, appunto, dall'acquisto ad
usucapione del 1991. Giova, per vero, evidenziare che prive di pregio si appalesano le doglianze dei convenuti in merito a tale titolo originario, in quanto - sebbene gli stessi abbiano sostenuto che il
Pretore abbia errato nel riportare nella sentenza che , dante causa degli attori, Persona_3
avrebbe usucapito i diritti pari all'intero (e non invece pari ad ½ , come – essi deducono – avrebbe dovuto correttamente fare, sulla scorta della perizia tecnica di parte a firma dell'ing. prof.
- la decisione, non essendo stata impugnata, risulta allo stato pienamente valida ed Persona_9
efficace ai sensi di legge.
Vi è più, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che ”In tema di azione di rivendicazione,
ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso
"ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.” (Cass. n. 28865 del 2021; Cass. n. 8215 del 2016).
In definitiva, deve dichiararsi la esclusiva proprietà in capo a e Parte_1 Parte_2
del terreno con fabbricato rurale sito in San Gregorio ES (CE), di are sei e centiare
[...]
settanta, confinante con eredi di , e ed identificati in Persona_5 Persona_6 Persona_7
Catasto al Folio 22, partita 1848, particelle 223,224 – 465 e, conseguentemente, i convenuti vanno condannati a rilasciare il suddetto bene libero e nella piena disponibilità degli istanti
Quanto alla domanda di risarcimento danni formulata dagli attori nei confronti della convenuta
Per_
ed eredi, essa va disattesa, per carenza assoluta di prova in merito ai dedotti danni, sia all'an
che al quantum, precisando che non si può provvedere nemmeno ad una liquidazione degli stessi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., poiché, per costante giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa “presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente
eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel
suo preciso ammontare in relazione al caso concreto"(Cass. n. 2831/2021), presupposti non rinvenibili nel caso di specie.
Passando alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta, la stessa deve essere disattesa per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, giova evidenziare che l'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale che deriva dal possesso indisturbato del bene protratto per un lasso di tempo determinato dalla legge.
Secondo ormai pacifica giurisprudenza, “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione,
tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. n.
12984/2002).
Pertanto, deve essere fornita una rigorosa prova dell'esistenza di un possesso il quale, oltre a protrarsi per oltre vent'anni, deve altresì essere pacifico, continuo, non interrotto, pubblico ed espressione di specifica manifestazione di dominio sulla res, dovendo rivelare l'intenzione del possessore di comportarsi come il titolare del diritto reale, esercitando le corrispondenti facoltà (c.d.
animus).
Ebbene, parte convenuta ( e, successivamente, i di lei eredi) non ha assolto al proprio Persona_1
onere probatorio, in quanto in specie non risultano dimostrati gli elementi necessari ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione dell'immobile in parola. Giova brevemente rammentare, in punto di diritto, che l'acquisto di proprietà (ovvero, di un diritto reale di godimento)
per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata, continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa per il tempo necessario stabilito dalla legge (Cass. n. 1530/2000)
In particolare, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti allo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico, accompagnato, sul piano psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è
esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria.
La pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con precipuo riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il contenuto delle sue facoltà di godimento.
Nel caso che ci occupa, parte convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto in specie non risultano dimostrati in maniera sufficiente gli elementi necessari ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione dell'immobile in parola, né in via documentale - attesa la valenza limitata e “di parte” della documentazione da essa depositata - né in via orale - stante la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi -. Né tampoco risulta dimostrato, nel caso di specie ed alla luce della documentazione versata in atti, il possesso per un lasso di tempo
(ventennio) utile ad usucapionem da parte di convenuti.
La domanda di restituzione del prezzo pagato in relazione alla parte vantata dalla convenuta Caso e quella di danni, proposte dagli attori nei confronti del chiamato e, Persona_3
successivamente, dei di lui eredi, restano assorbita dal reietto della riconvenzionale di usucapione.
Infine, tenuto conto del principio della “ragione più liquida” - che, in aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza necessariamente esaminare le altre - sono da ritenersi assorbite o disattese tutte le ulteriori questioni.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'esito del giudizio che vede il parziale accoglimento delle domande attore e della peculiarità del caso in esame, per compensare interamente le spese di lite tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da e Parte_1
, nei confronti di , e , nella Parte_2 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di nonché di nella qualità di erede di Persona_1 Controparte_2 [...]
, ogni altra e diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa e/o assorbita, così Per_3
provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
, quali eredi;
CP_6 Persona_4
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la esclusiva proprietà in capo a e del terreno con fabbricato rurale sito in San Gregorio Parte_1 Parte_2 ES (CE), di are sei e centiare settanta, confinante con eredi di , Persona_5 [...]
e ed identificati in Catasto al Folio 22, partita 1848, particelle Per_6 Persona_7
223,224 e 465, con conseguente condanna dei convenuti a lasciare il suddetto bene libero e nella piena disponibilità degli istanti;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da , Controparte_8 Parte_3
e e, di conseguenza, dichiara assorbite le domande formulate nei
[...] Parte_4
confronti dei terzi chiamati;
4) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa
Così deciso in S. Maria C.V., lì 8.05.2025
Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3232 del R.G. dell'anno 2017, avente ad oggetto: “proprietà”,
riservata in decisione all'udienza del 22.01.2025 con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche e vertente
TRA
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Benedetto Maria C.F._2
Iannitti ed elettivamente domiciliati in PI ES (CE), alla P.zza Roma, n. 31
(attori)
E
(c.f.: , (c.f.: Controparte_1 C.F._3 Parte_3
) e (c.f.: , nella qualità di eredi di C.F._4 Parte_4 C.F._5
rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Pannone ed Persona_1
elettivamente domiciliati in PI ES (CE), alla via Epitaffio – Pal. Per_2
(convenuti)
NONCHE' (c.f.: ), quale erede di , rapp.to e Controparte_2 C.F._6 Persona_3
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppe Mallardo ed elettivamente domiciliato in
PI ES (CE), alla P.zza Antonio Gaetani, n. 7
(terzo chiamato)
E
, , , quali eredi Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Per_4
[...]
(terzi chiamati-contumaci)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti, verbali e scritti conclusionali depositati in procedura.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge 18.6.09 n. 69.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione regolarmente notificato, e – sulla premessa di essere proprietari di un Parte_1 Parte_2
terreno con fabbricato rurale sito in San Gregorio ES (CE), di are sei e centiare settanta,
confinante con eredi di , e , identificati al Catasto al Persona_5 Persona_6 Persona_7
Folio 22, partita 1848, particelle 223/224 – 465, in forza di atto di compravendita del 19.10.1992
per Notaio - convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Persona_8 [...]
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare, dichiarare e Per_1
statuire che gli attori hanno diritto di proprietà sulla res sopra indicata in modo unico ed
esclusivo nei confronti di ogni altro e che non vi esistono diritti concorrenti sulla medesima
res di terzi, né servitù, o altri diritti reali di godimento. - Accertare, dichiarare e statuire
che la convenuta non ha diritto alcuno sulla res e pertanto condannarla a lasciare immediatamente il bene libero da persone e cose e nella piena disponibilità degli attori.
Condannare la convenuta al risarcimento del danno nella misura di € 15.600,00 ovvero in
quella di € 13.258,65, ovvero nella misura che emergerà all'esito dell'eventuale istruttoria
o, ancora, in quella ritenuta di giustizia, a determinarsi anche in via equit ativa,
sussistendone i presupposti di legge.
4. Con espressa riserva di altra, diversa e separata
azione per i profili non espressamente attivati nel presente giudizio.”
Con comparsa di costituzione contenente domanda riconvenzionale del 12.6.2017, si costituiva la quale, impugnando e contestando integralmente la domanda attorea, così Persona_1
concludeva: “ - In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda attorea, per non
esser stato preliminarmente esperito il tentativo obbligatorio di mediazione;
- In via principale,
previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo,
per oltre vent'anni da parte di dell'immobile controverso, rigettare Persona_1
integralmente le domande attoree, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
- In via
riconvenzionale, dichiarare l'acquisto dell'immobile de quo in favore dei convenuti, ai sensi
dell'art. 1158 c.c., ordinando la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei registri
immobiliari di competenza;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda attorea, condannare al pagamento, in favore dei convenuti, l'aumento di valore CP_7
apportato all'immobile, nell'ammontare che verrà accertato in corso di causa, con rivalutazione
alla data di liquidazione, interessi e maggior danno;
− In via subordinata rigettare qualsivoglia
domanda di risarcimento danno in quanto infondata in fatto e in diritto, nella misura apodittica di
euro 15.600,00; − Con vittoria di spese ed onorari di causa con distrazione.”
Alla prima udienza, l'istruttore dell'epoca, rilevato che la controversia, in ragione dell'oggetto,
rientrava tra quelle per le quali la mediazione è prevista a pena di improcedibilità della domanda e che nel caso di specie essa non era stata esperita, rinviava la causa, assegnando alle parti un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, nonché autorizzava la chiamata in causa di
, richiesta dalla parte istante a seguito della costituzione della convenuta. Persona_3 La mediazione si concludeva con esito negativo. Parte istante provvedeva ad eseguire la chiamata in causa di . Persona_3
Nel corso del giudizio, venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e -
all'esito - ammessa ed espletata prova orale;
di poi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Per_ Il processo nel suo iter registrava il decesso della convenuta e del chiamato Persona_3
e proseguiva nei confronti degli eredi di essi. Si costituivano, pertanto, i germani in CP_1
epigrafe riportati, quali eredi di a ministero dell'avv. Pannone e il solo Persona_1 [...]
quale erede di , a ministero dell'avv. Mallardo. CP_2 Persona_3
Dopo qualche rinvio e mutamento della persona fisica del giudice istruttore, la presente controversia, smistata sul ruolo della scrivente, all'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali e di repliche.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...]
, quali eredi , i CP_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 Persona_4
quali - sebbene ritualmente evocati in giudizio - non si sono costituiti.
Nel merito, in primo luogo, occorre qualificare la domanda attorea, premettendo che le azioni vanno determinate dal giudice in base al contenuto effettivo della domanda, inteso come scopo a cui tende e le ragioni addotte per perseguirlo, spettando tale compito al giudice che, pur vincolato ai fatti allegati ed alla pretesa concretamente formulata, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., è tuttavia investito del potere-dovere di dare ad essa l'idoneo inquadramento giuridico per procedere alla pronuncia richiestagli.
Ebbene, nel caso di specie la domanda formulata da parte attrice va qualificata quale azione di rivendicazione.
Sul punto giova evidenziare che per ottenere la restituzione di un bene da altri indebitamente detenuto e/o posseduto, il proprietario ha diritto di agire con l'azione di rivendicazione, ovvero con l'azione di restituzione. L'azione di rivendicazione è la più ampia espressione della signoria del
dominus sulla res; la situazione di fatto presuppone che il proprietario non sia in possesso del bene.
Detta azione si articola nell'accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo all'attore e conseguentemente nella condanna al rilascio del bene;
la finalità risiede nel ricongiungere la proprietà al possesso. Detta azione consente al proprietario di ottenere la restituzione, previa dimostrazione del titolo di proprietà sul bene posseduto da altri.
In tema di rivendicazione, pertanto, la prima e fondamentale indagine che il giudice di merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dagli attori a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dagli attori (cd.
probatio diabolica) e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche di ufficio.
In merito poi alla natura giuridica, poiché l'azione di rivendica tende a far conseguire il bene indebitamente posseduto da altri, è tipicamente un'azione di condanna, in cui l'accertamento della proprietà ha funzione di fondamento della condanna al rilascio della cosa (cfr. Cass., n. 4824/1983).
Tale azione, tendendo al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore e al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, esige necessariamente la prova della proprietà della cosa da parte dell'attore e del possesso di essa da parte del convenuto (cfr. Cass., n. 7162/1991).
L'azione di rivendicazione va distinta dall'azione, di natura personale, di restituzione o rilascio.
Invero, al di là dell'effetto recuperatorio del possesso del bene che è comune ad entrambe le azioni,
l'azione di rilascio trova fondamento in una obbligazione di natura contrattuale (ad es.: locazione,
comodato, deposito) e segue un regime probatorio assai snello poiché l'attore, di regola, può
limitarsi a dimostrare il rapporto contrattuale con la controparte ed il conseguente diritto alla restituzione del bene (ad es. scadenza del termine prefissato).
La rivendica è azione di natura personale e ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita. Con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà, del quale non deve fornire alcuna prova, ma tende ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, onde si può limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (vedi Cass., n. 808/1997).
Sulla distinzione tra le due azioni sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione, che con la nota sentenza n. 7305 del 28.03.2014, hanno stabilito che va qualificata come “azione di rivendicazione” e non di “restituzione” quella con cui l'attore chieda di dichiarare abusiva e illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico giustificativo della consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e il medesimo convenuto.
In sintesi, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione che,
diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa (cfr. da ultimo, Cass. n. 18050/2023).
A tali conclusioni si giunge laddove si tenga conto che le due azioni, pur tendendo al medesimo risultato pratico - consistente nel recupero della materiale disponibilità del bene - e, dunque, al medesimo petitum, hanno natura, presupposti e causa petendi, nonché un relativo onere probatorio,
differenti.
Rapportando tali principi alla fattispecie sottoposta ad attenzione, non vi sono dubbi che la domanda attorea sia da qualificarsi come azione di rivendicazione, in quanto non è fondata sul venir meno di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e il convenuto medesimo.
In ragione di tale qualificazione ed applicando i principi su richiamati, con riferimento all'onere probatorio, l'attore in rivendica deve dimostrare, non solo il proprio titolo di acquisto, ma anche quello del proprio dante causa, fino ad arrivare all'acquisto a titolo originario del primo dante causa,
ovvero, deve dimostrare di aver acquistato per usucapione (cd. probatio diabolica).
La c.d. probatio diabolica può ritenersi raggiunta qualora la parte istante dia prova di un acquisto a titolo originario, ovvero, di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo.
Cristallizzato in tali termini il thema decidendum, occorre verificare se gli attori hanno assolto al proprio onere probatorio nei termini sopra chiariti.
Ebbene, e , al fine di comprovare la loro titolarità del bene Parte_1 Parte_2
oggetto di controversia hanno depositato in giudizio l'atto di compravendita del terreno alienato da del 19.10.1992 per TA (Rep. N. 4798/Racc. n. 1723), nonché Persona_3 Persona_8
sentenza di acquisto ad usucapionem del detto terreno in favore di (Sent. n. Persona_3
188/1991 del 12.12.1991 emessa dal Pretore – ex sez. distaccata di PI ES (CE)).
Tale documentazione è prova sufficiente e idonea a dimostrare la titolarità loro del bene oggetto di causa, laddove si consideri che gli istanti hanno correttamente fornito il titolo di acquisto a titolo derivativo che risale ad un acquisto a titolo originario rappresentato, appunto, dall'acquisto ad
usucapione del 1991. Giova, per vero, evidenziare che prive di pregio si appalesano le doglianze dei convenuti in merito a tale titolo originario, in quanto - sebbene gli stessi abbiano sostenuto che il
Pretore abbia errato nel riportare nella sentenza che , dante causa degli attori, Persona_3
avrebbe usucapito i diritti pari all'intero (e non invece pari ad ½ , come – essi deducono – avrebbe dovuto correttamente fare, sulla scorta della perizia tecnica di parte a firma dell'ing. prof.
- la decisione, non essendo stata impugnata, risulta allo stato pienamente valida ed Persona_9
efficace ai sensi di legge.
Vi è più, la giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che ”In tema di azione di rivendicazione,
ove il convenuto spieghi una domanda ovvero un'eccezione riconvenzionale, invocando un possesso
"ad usucapionem" iniziato successivamente al perfezionarsi dell'acquisto ad opera dell'attore in rivendica (o del suo dante causa), l'onere probatorio gravante su quest'ultimo si riduce alla prova del suo titolo d'acquisto, nonché della mancanza di un successivo titolo di acquisto per usucapione da parte del convenuto, attenendo il "thema disputandum" all'appartenenza attuale del bene al convenuto in forza dell'invocata usucapione e non già all'acquisto del bene medesimo da parte dell'attore.” (Cass. n. 28865 del 2021; Cass. n. 8215 del 2016).
In definitiva, deve dichiararsi la esclusiva proprietà in capo a e Parte_1 Parte_2
del terreno con fabbricato rurale sito in San Gregorio ES (CE), di are sei e centiare
[...]
settanta, confinante con eredi di , e ed identificati in Persona_5 Persona_6 Persona_7
Catasto al Folio 22, partita 1848, particelle 223,224 – 465 e, conseguentemente, i convenuti vanno condannati a rilasciare il suddetto bene libero e nella piena disponibilità degli istanti
Quanto alla domanda di risarcimento danni formulata dagli attori nei confronti della convenuta
Per_
ed eredi, essa va disattesa, per carenza assoluta di prova in merito ai dedotti danni, sia all'an
che al quantum, precisando che non si può provvedere nemmeno ad una liquidazione degli stessi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., poiché, per costante giurisprudenza di legittimità, la liquidazione equitativa “presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente
eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel
suo preciso ammontare in relazione al caso concreto"(Cass. n. 2831/2021), presupposti non rinvenibili nel caso di specie.
Passando alla domanda riconvenzionale di usucapione proposta da parte convenuta, la stessa deve essere disattesa per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, giova evidenziare che l'usucapione, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è un modo di acquisto della proprietà o di altro diritto reale che deriva dal possesso indisturbato del bene protratto per un lasso di tempo determinato dalla legge.
Secondo ormai pacifica giurisprudenza, “colui che agisce per l'accertamento della proprietà su di un bene a titolo originario ha l'onere di dimostrare i requisiti del possesso necessari per l'usucapione,
tra i quali anche la durata del possesso medesimo per il periodo prescritto dalla legge, in applicazione della regola generale sull'onere probatorio fissata dall'art. 2697 c.c., in base al quale chi intende far valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi di esso” (Cass. n.
12984/2002).
Pertanto, deve essere fornita una rigorosa prova dell'esistenza di un possesso il quale, oltre a protrarsi per oltre vent'anni, deve altresì essere pacifico, continuo, non interrotto, pubblico ed espressione di specifica manifestazione di dominio sulla res, dovendo rivelare l'intenzione del possessore di comportarsi come il titolare del diritto reale, esercitando le corrispondenti facoltà (c.d.
animus).
Ebbene, parte convenuta ( e, successivamente, i di lei eredi) non ha assolto al proprio Persona_1
onere probatorio, in quanto in specie non risultano dimostrati gli elementi necessari ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione dell'immobile in parola. Giova brevemente rammentare, in punto di diritto, che l'acquisto di proprietà (ovvero, di un diritto reale di godimento)
per usucapione su beni immobili rinviene il suo fondamento e la ratio giustificatrice in una situazione di fatto caratterizzata dal mancato esercizio del diritto da parte del proprietario e dalla prolungata, continua e non interrotta signoria di fatto sulla cosa da parte di chi si sostituisca a lui nell'utilizzazione della stessa per il tempo necessario stabilito dalla legge (Cass. n. 1530/2000)
In particolare, il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti allo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico, accompagnato, sul piano psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è
esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità proprietaria.
La pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione condotta non già in astratto, bensì con precipuo riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il contenuto delle sue facoltà di godimento.
Nel caso che ci occupa, parte convenuta non ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto in specie non risultano dimostrati in maniera sufficiente gli elementi necessari ai fini del riconoscimento dell'intervenuta usucapione dell'immobile in parola, né in via documentale - attesa la valenza limitata e “di parte” della documentazione da essa depositata - né in via orale - stante la genericità delle dichiarazioni rese dai testi escussi -. Né tampoco risulta dimostrato, nel caso di specie ed alla luce della documentazione versata in atti, il possesso per un lasso di tempo
(ventennio) utile ad usucapionem da parte di convenuti.
La domanda di restituzione del prezzo pagato in relazione alla parte vantata dalla convenuta Caso e quella di danni, proposte dagli attori nei confronti del chiamato e, Persona_3
successivamente, dei di lui eredi, restano assorbita dal reietto della riconvenzionale di usucapione.
Infine, tenuto conto del principio della “ragione più liquida” - che, in aderenza alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza necessariamente esaminare le altre - sono da ritenersi assorbite o disattese tutte le ulteriori questioni.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'esito del giudizio che vede il parziale accoglimento delle domande attore e della peculiarità del caso in esame, per compensare interamente le spese di lite tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa
Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da e Parte_1
, nei confronti di , e , nella Parte_2 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di nonché di nella qualità di erede di Persona_1 Controparte_2 [...]
, ogni altra e diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa e/o assorbita, così Per_3
provvede:
1) Dichiara la contumacia di Controparte_3 CP_4 CP_5 [...]
, quali eredi;
CP_6 Persona_4
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara la esclusiva proprietà in capo a e del terreno con fabbricato rurale sito in San Gregorio Parte_1 Parte_2 ES (CE), di are sei e centiare settanta, confinante con eredi di , Persona_5 [...]
e ed identificati in Catasto al Folio 22, partita 1848, particelle Per_6 Persona_7
223,224 e 465, con conseguente condanna dei convenuti a lasciare il suddetto bene libero e nella piena disponibilità degli istanti;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dagli attori;
3) rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata da , Controparte_8 Parte_3
e e, di conseguenza, dichiara assorbite le domande formulate nei
[...] Parte_4
confronti dei terzi chiamati;
4) compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa
Così deciso in S. Maria C.V., lì 8.05.2025
Il OP
(dott.ssa Maddalena Natale)