Sentenza 6 ottobre 2023
Ordinanza collegiale 6 giugno 2025
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00269/2026REG.PROV.COLL.
N. 02982/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2982 del 2024, proposto da
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AI – AD AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via in Arcione n. 71;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta,n. 14795/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della AI – AD AL S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione della difesa erariale del 26.5.2025;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Cons. UD NI e udito per la parte appellata l’avvocato Francesco Pignatiello in sostituzione dell'avvocato Stefano D'Ercole;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (in breve “Mimit”), già Ministero dello Sviluppo Economico (in breve “Mise”) chiede la riforma parziale della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sezione Quarta, n. 14759/2023 che ha dichiarato in parte inammissibile e in parte ha accolto il ricorso proposto da AI - AD AL PA (in breve “Rai”) per l’annullamento della nota prot. 4856 del 22.1.16 dell’allora Mise con la quale si richiedeva a Rai il versamento della somma di euro 302.271,50 a titolo di contributi annui per i collegamenti in ponte radio per l'anno 2016, dovuti dagli operatori nazionali di rete in tecnica digitale terrestre nonché della circolare del Mise del 22.12.15 acclusa alla nota del 26.1.16 ad oggetto: “ Diritti Amministrativi dovuti dagli operatori di rete televisiva in tecnica digitale e contributi annui per i collegamenti in ponte radio. Applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115 (Legge europea 2014) ”.
2. Con la gravata nota del 22.01.2016 il Mise aveva chiesto alla Rai, concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 177/2000, come modificato dalla L. n. 220/2015, e assegnataria di diritti d’uso in forza del DM 28.6.2012, il pagamento dei “ contributi annui per i collegamenti in ponte radio dovuti dagli operatori di rete in tecnica digitale terrestre ”, da effettuare entro il 31.1.2016, pari a euro 302.271,50 per l'anno 2016. La richiesta veniva motivata ai sensi dell'art. 2-bis dell'Allegato n. 10 al D.lgs. n. 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche, nella versione all’epoca vigente, per come introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. b, 1. n. 115/2015 (Legge europea 2014), che prevedeva “ Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz; b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz; c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 1 O G Hz e un valore pari o superiore a 6 GHz; d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz.) ”. Nella medesima nota il Ministero specificava, altresì, che “ Per i diritti amministrativi dovuti per gli anni 2014 e 2015 sarà cura dell'Amministrazione inviare in tempo, una nota riassuntiva dei pagamenti da effettuare entro il 30 aprile 2016 ”.
2.1. Nel termine indicato dal Mise la Rai provvedeva al pagamento richiesto specificando in causale che il pagamento era tuttavia effettuato con riserva di ripetizione degli importi eventualmente non dovuti.
3. Considerando l’atto impositivo illegittimo e lesivo, la Rai lo impugnava dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in seguito trasposto davanti al T.a.r. Lazio, chiedendone l’annullamento sulla base di due motivi di ricorso. Il primo per denunciare la violazione dell’art. 2-bis dell’art. 10 del CCE e dell’art. 23, co. 5 del contratto di servizio e il secondo per contestare la previsione, nella suddetta nota, dell’obbligo di corresponsione dei contributi anche per gli anni 2014 e 2015, quindi con effetto retroattivo rispetto all’entrata in vigore della normativa citata nel provvedimento.
4. Ad esito del giudizio, il T.a.r. Lazio con l’impugnata sentenza, dopo aver confermato la giurisdizione amministrativa in materia e giudicato inammissibile, per carenza di interesse, il secondo motivo di ricorso, ha accolto parzialmente il ricorso (quanto al primo motivo) disponendo l’annullamento del provvedimento relativo alla richiesta per l’anno 2016, sul presupposto che l’art. 2bis Allegato n. 10 del D.lgs. 259/2003 (intitolato: “ contributi per i collegamenti in ponte radio ”) fondi una prestazione patrimoniale imposta (art. 23 Cost.), come tale non applicabile alla Rai in quanto la stessa non si configura come “ impresa titolare di autorizzazione generale per l’attività di operatore ”, essendo “ concessionaria del servizio pubblico ” sulla base di specifici contratti di servizio e perché non risulta essere stata fornita la prova che gli oneri per ponti radio non siano già compresi nel contratto di servizio regolante la concessione in capo a Rai ex art. 45 comma 1 D.lgs. 177/2005 la quale concessione all’art. 23, co. 3 prevede l’uso dei collegamenti mobili “ senza pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre a quello di concessione ”.
5. La sentenza veniva appellata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con ricorso affidato a due motivi con cui deduceva: “ Violazione dell’art. 2bis Allegato n. 10 D.lgs 259/2003, vigente ratione temporis, dell’art. 23 Cost., dell’art.34 DLGS 259/2003 vigente ratione temporis, dell’art. 5, comma 1, lett. b) della legge 115/2017 ” nonché “ Motivazione insufficiente e comunque illogica ”.
5.1. Nel ricorso il Ministero contestava il carattere “latamente tributario” dell’art. 2 bis cit. e deduceva ulteriormente che: (i) il pagamento dei diritti d’uso è correlato alla assegnazione ottenuta da Rai con DM 28.6.2012 che prevede tale obbligo ex art. 34 D.lgs. 259/2003; (ii) Rai svolge la propria attività oltre che ai sensi del contratto di servizio anche sulla base del diritto d’uso rilasciato su tutto il territorio nazionale; (iii) l’esclusione dal pagamento configurerebbe un illegittimo aiuto di Stato essendo ultroneo rispetto alle compensazioni previste per il pubblico servizio; (iv) Rai paga senza obiezioni i diritti amministrativi e i contributi per la concessione di diritto d’uso dello spettro radio; (v) la conferma della circostanza che Rai sia tenuta al pagamento di canoni si evince anche dal comma 5 dell’art. 4 del DPCM 28 aprile 2017; (vi) Rai è stata equiparata agli altri operatori di rete anche ai fini della procedura di assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva in ambito nazionale (ex art. 1, comma 1031bis della L. 205/2017 e delibera Agcom 564/2020/CONS) e per l’accesso alle misure compensative (di cui all’art. 1, comma 1039, lett. a) della L. 205/2017) per costi di adeguamento degli impianti di trasmissione degli operatori di rete in ambito nazionale a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre e, ove si rendeva necessario, dagli operatori delle frequenze di spettro 3,6 - 3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz; (vii) durante il previgente sistema analogico, Rai ha versato, a titolo di canone di concessione, importi quasi il triplo di quelli che sono stati richiesti dopo l’avvento del digitale terrestre per diritti amministrativi (ex art. 34 del d.lgs. 259/2003), nonché per l’utilizzo dei ponti di collegamento (art. 2 bis all.to 10 al d.lgs. 259/2003), e per l’utilizzo delle frequenze di cui al diritto d’uso (D.M. 4 agosto 2016); si tratta di importi che cambiano di anno in anno, in base proprio alle frequenze per ponti di collegamento attivate o dismesse dall’operatore e che complessivamente rappresentano meno della metà di quanto versava prima ex art. 27, comma 9 e 10 della legge 488/1999 e D.M. del 23 ottobre 2000.
6. Si costituiva in giudizio, in data 7 giugno 2024, Rai S.p.A. opponendosi all’accoglimento dell’appello principale. Contestualmente proponeva appello incidentale avverso la medesima sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il secondo motivo originario, affidandolo alla seguente censura: “ Error in iudicando e in procedendo. Erroneità, ingiustizia e illegittimità della Sentenza in parte qua per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost; dell’art. 11 delle preleggi; degli artt. 4, 13, 35 del d.lgs. 259/2003, nonché dell’art. 2-bis dell’Allegato 10 al d.lgs. n. 259/2003; dell’art. 5 della L. n. 115/2015 e dell’art. 35 c.p.a. ”.
6.1. Rai riproponeva anche ai sensi dell’art. 101 c.p.a. tutte le difese di primo grado e chiedeva il rigetto dell’appello principale appellandosi all’art. 23, co. 3 del contratto di servizio e all’art. 15 del contratto nuovo che, in ragione della specificità della missione del servizio pubblico, prevedono che la concessionaria possa utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi per collegamenti mobili oltre a quello di concessione. Proprio per questo motivo Rai anche in passato non sarebbe mai stata chiamata a versare alcun contributo per i collegamenti di ponte radio.
6.2. Evidenziava inoltre come il legislatore all’art. 2bis cit. ha definito in modo tassativo i soggetti obbligati al pagamento del nuovo contributo che operano ai sensi dell’autorizzazione generale, tra cui non rientra Rai. A nulla rileverebbe la determina di assegnazione del diritto d’uso definitivo in quanto si pone nel solco della disciplina dell’attività della Rai di cui al contratto di servizio.
7. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Con ordinanza collegiale n. 4922 del 6 giugno 2025, la Sezione ha chiesto alle parti di confrontarsi sull’art. 2bis dell'allegato 10 del D.lgs. n. 259/2003 CCE, nella versione da ultimo modificata dal D.lgs. 24 marzo 2024, n. 48 (recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11dicembre 2018), il quale recita: “ Le imprese titolari di autorizzazione generale (o alle quali sono stati concessi diritti di uso) per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz … ”, e sul tema, se la nuova specifica riferita proprio alle concessioni di diritto d’uso abbia valenza interpretativa/ricognitiva, e dunque efficacia retroattiva, oppure portata innovativa rispetto alla disciplina vigente all’epoca dei fatti di causa.
9. Con le memorie depositate in data 3 e 5.8.2025 le parti hanno adempiuto alla richiesta di chiarimenti.
10. All’odierna udienza pubblica, in seguito a rituale scambio di memorie e repliche ex art. 73 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.
1.1. Con la prima doglianza l’Amministrazione in estrema sintesi si duole della erroneità della pronuncia di accoglimento del primo motivo del ricorso originario con cui la ricorrente Rai aveva dedotto l’illegittimità della richiesta di pagamento del contributo annuo per collegamenti in ponte radio per violazione dell’art. 2bis, Allegato n. 10 del D.lgs. 259/2003 il quale - in conformità alla riserva di legge prevista dall’art. 23 Cost. – imporrebbe questo onere soltanto alle imprese titolari di autorizzazione generale per l’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre tra le quali non sarebbe annoverabile Rai in quanto titolare di “contratto di servizio” e soggetta alle regole specifiche nello stesso pattuite.
1.2. Con il secondo motivo il Ministero ha dedotto l’illogicità della motivazione laddove in sentenza si afferma che Rai non sarebbe titolare di un’autorizzazione generale. A tale fine l’appellante evidenzia che il suddetto titolo è assorbito dai titoli abilitativi della concessionaria pubblica e del diritto d’uso che la abilitano a svolgere attività di operatore di rete televisiva in tecnologia terrestre e ad utilizzare le frequenze radioelettriche anche per i collegamenti in ponte radio ad essa assegnati, alla pari degli altri operatori di rete a livello nazionale.
Prima di entrare nel merito delle censure si rende necessario svolgere alcune considerazioni.
La Rai S.p.A. è concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (oggi ai sensi dell’art. 59, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, recante “ Testo unico dei servizi di media audiovisivi ”', al momento del ricorso introduttivo ex art. 49 del d.lgs. n. 177/2005, “TU”, come modificato dalla L. n. 220/2015).
Rai garantisce il servizio pubblico radiotelevisivo mediante la scelta editoriale e la diffusione di trasmissioni radiotelevisive nel rispetto dei limiti imposti e con la realizzazione in proprio delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale.
Per questa ragione Rai, per legge, svolge sia l'attività di fornitore di servizi di media (art. 2, co. 1, lett. d, TU, oggi art. 3) sia quella di operatore di rete (art. 2, co. 1, lett. d, TU, oggi lett. f).
Il servizio pubblico si svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio, stipulato con il Ministero che ai sensi del T.U. individua diritti e obblighi della società concessionaria, in precedenza approvato con D.M. del 27 aprile 2011, e, dopo l’entrata in vigore della legge 220/2015, dalla convenzione approvata con D.P.C.M. del 28 aprile 2017.
Durante il pregresso regime televisivo analogico, il concessionario, sia pubblico che privato, era tenuto soltanto al pagamento annuale del “canone di concessione” per l’esercizio della radiodiffusione televisiva, ai sensi dell’art. 27, comma 9, della legge 488/1999 e del DM 23 ottobre 2000, che era determinato nella misura dell’1% del fatturato relativo all’anno precedente e assorbiva anche l’utilizzo dei ponti di collegamento, ai sensi dell’art. 5 della legge 223/1990 (che prevedeva: “ La concessione di cui all’art. 16 ovvero la concessione per servizio pubblico costituiscono titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione necessari a coprire l’area […] ”). Per la Rai questo obbligo era previsto all’art. 33 del “contratto nazionale di servizio” di cui al D.M. del 27 aprile 2011 – doc. 3 allegato al ricorso introduttivo).
Stando alle affermazioni del Mimit, non contestate dalla controparte, durante questo regime Rai ha versato, a titolo di canone di concessione, gli importi annui specificamente elencati nel ricorso e che erano quasi il triplo di quelli che le vengono richiesti ora sulla base dell’assegnazione del 2012.
Per effetto dell’avvento della nuova tecnologia digitale terrestre e dei principi introdotti dalle direttive comunitarie, recepite dal D.LGS. 259/2003, la figura un tempo del concessionario (sia pubblico che privato) è stata sostituita da due figure separate: l’operatore di rete responsabile dell’utilizzo delle frequenze e il fornitore di servizi media. A tali figure corrispondono due distinte attività: il primo è responsabile dell’utilizzo delle frequenze e delle reti trasmissive per il trasporto dei programmi e il secondo è responsabile editoriale della scelta del contenuto del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione.
Il regime dell’operatore di rete introdotto dal CCE prevede che tale attività sia svolta sulla base di due distinti titoli abilitativi, ovvero “l’autorizzazione generale” e il “provvedimento di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze”.
Il citato Codice dispone che gli operatori di rete sono tenuti al pagamento dei diritti amministrativi (art. 34) e dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze (art. 35).
Il Testo Unico ha prolungato il regime concessorio (pubblico e privato) e la relativa contribuzione in quota percentuale sul fatturato (previsto dall’art. 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal DM 23 ottobre 2000) fino alla cessazione della diffusione televisiva analogica che originariamente era prevista il 4 luglio 2012 ma che, poi, con vari provvedimenti dell’AGCOM (art. 21, comma 1, delibera 353/11/CONS, circolare esplicativa - delibera 350/12/CONS e successiva delibera 568/13/CONS) è stato ulteriormente prorogato in attesa della definitiva cessazione delle trasmissioni analogiche.
Il contestato art. 2bis dell’allegato n. 10 al CCE, relativo al nuovo regime che prevede i due distinti titoli abilitativi di cui sopra, sul quale si fonda la richiesta del Ministero alla Rai per l’anno 2016 è riferito all’attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio che all’epoca dei fatti stabiliva: “ Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz; b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz; c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 1 O G Hz e un valore pari o superiore a 6 GHz; d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz) ”.
1.4. Passando all’esame delle censure il Collegio, anzitutto, considera fondato il rilievo sulla natura non “impositiva/tributaria” della previsione contenuta nell’art. 2bis dell’allegato 10 del D.lgs. 259/2003. A tale riguardo si ritiene pertinente la decisione assunta dalle SS.UU. nell’ordinanza n. 25755/2023 che fa richiamo alla sentenza di questa Sezione n. 1623/2023, nell’escludere la natura tributaria sia dei contributi per la concessione dei diritti d’uso sia per i diritti amministrativi.
Come ha evidenziato la stessa parte appellata nella memoria di costituzione, i contributi per i diritti d’uso sono finalizzati a sostenere i costi del Ministero competente per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale e gli obblighi di cui all’art. 28 del CCE. Si tratta di somme da corrispondere in conseguenza del rapporto creatosi con l’assegnazione dei diritti d’uso e pertanto si è in presenza di una relazione di tipo sinallagmatico tra la prestazione della parte privata e quella della parte pubblica.
Per questa ragione i contributi di cui all’art. 2bis cit. non assumono natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell’art. 23 Cost., mancando all’uopo gli elementi ritenuti dalla giurisprudenza indefettibili ma soprattutto manca lo spirito prevalentemente impositivo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 1623/2023 “ Si tratta, quindi, di somme da corrispondere in conseguenza del rapporto creatosi col rilascio dell’autorizzazione generale a trasmettere o della concessione dei diritti d’uso. Vi è, dunque, una relazione sinallagmatica tra la prestazione della parte privata e quella della parte pubblica e, inoltre, l’importo dovuto non è commisurato alla capacità contributiva del solvens, ma costituisce il corrispettivo della concessione di una risorsa scarsa, quanto alle somme di cui all’art. 35 citato, ovvero una mera compartecipazione ai costi sostenuti dal Ministero “per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 28, comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, ed in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione ”).
1.5. In secondo luogo, si ritiene fondato l’assunto dell’amministrazione secondo cui il pagamento dei contributi in questione (al pari dei diritti amministrativi) sia correlato non soltanto alla titolarità dell’autorizzazione generale ma anche alla attribuzione del diritto d’uso, nella specie ottenuta da AI con DM 28.6.2012 in vista del passaggio al nuovo regime.
Emerge dagli atti che Rai svolge la propria attività, oltre che ai sensi della Convenzione e del Contratto di servizio, anche in regime di libera concorrenza sulla base del diritto d’uso definitivo, rilasciato dal Ministero in data 28 giugno 2012, su tutto il territorio nazionale in concorrenza con gli altri operatori di rete. Nel provvedimento di assegnazione dei diritti d’uso è sancito all’art. 6 (“contributi e diritti amministrativi”) l’obbligo per il titolare di corrispondere i contributi e i diritti amministrativi con la seguente previsione: “ Il titolare del presente provvedimento che fornisce reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o al quale è stato concesso il diritto d’uso, è tenuto a corrispondere i diritti amministrativi secondo la normativa vigente ”.
La clausola del contratto di servizio (art. 23 comma 3) richiamata dall’appellata, che esonera il concessionario dal pagamento e che recita: “… la Rai, inoltre, può utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di cui al seguente art. 25, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello di concession e” si riferisce, a tutta evidenza, soltanto all’utilizzo dei collegamenti mobili necessari ai fini dello svolgimento del servizio pubblico ma non può valere anche per l’attività diversa svolta in regime privatistico (ovvero di libera concorrenza), per la quale la Rai è tenuta a corrispondere i contributi al pari di tutti gli altri operatori di rete nazionali e locali.
La diversità di regime tra pubblico servizio e attività svolta in regime di concorrenza dalla Rai si desume anche dal tenore del contratto di servizio (art. 21 nuovo contratto) laddove prevede che “ in conformità a quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del TUSMAR, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, e coerentemente a quanto previsto dall’articolo 14 della Convenzione, la Rai predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell’anno solare precedente per la fornitura del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale rispetto ai ricavi delle attività svolte in regime di concorrenza, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati”.
Sempre nella stessa ottica, già nel precedente contratto nazionale di servizio era previsto all’art. 27, punto 4 altresì che “ La Rai, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del Testo Unico, può svolgere, nell'ambito del proprio mercato di riferimento, comprendente l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale e le connesse attività strumentali e accessorie, attività commerciali inclusa l'offerta a pagamento in regime di concorrenza, assicurando che le stesse attività siano sviluppate direttamente o attraverso società controllate e comunque con modalità organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche ”.
Ha quindi ragione il Ministero laddove fa presente che l’esclusione della concessionaria dal pagamento del contributo anche per quanto attiene allo svolgimento dell’attività in regime di libera concorrenza configurerebbe un illegittimo aiuto di Stato, in quanto ultroneo rispetto alle compensazioni previste per il pubblico servizio, e sarebbe quindi lesivo della concorrenza stessa.
Sulla base delle considerazioni appena svolte, il Collegio ritiene di poter affermare che ai fini dell’art. 2bis dell’Allegato al D.lgs. 259/2003, anche nella versione all’epoca vigente, rileva non tanto il nome del titolo (autorizzazione generale) ma l’aspetto sostanziale dato dal legittimo esercizio dell’attività di operatore di rete a livello nazionale in virtù di un titolo amministrativo.
Pertanto, la specifica sulle concessioni di diritto d’uso, introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. e), n. 4), del D.lgs. 24 marzo 2024, n. 48, non sembra avere portata davvero innovativa, come ritenuto dalla difesa della ricorrente, ma è ricognitiva di un obbligo che già ineriva alla attribuzione dei diritti d’uso definitivo e che trovava il suo fondamento tanto nel provvedimento di assegnazione sopra richiamato quanto nella logica del sistema, al lume di un’interpretazione comunitariamente orientata.
Conclusivamente il Collegio considera legittima la nota impugnata che parifica la Rai alla stregua di un titolare di un’autorizzazione generale per il fatto che il suddetto titolo generale è assorbito dai titoli che sono propri della concessionaria pubblica e da quelli concernenti i diritti d’uso mediante i quali, al pari degli altri operatori, la concessionaria può operare su tutto il territorio nazionale, anche in regime di libera concorrenza.
Va quindi accolto l’appello principale e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata deve essere respinto anche il primo motivo del ricorso introduttivo.
2. Segue lo scrutinio dell’appello incidentale proposto dalla società AI S.p.A.
Con l’appello incidentale Rai ha censurato il capo della sentenza nel quale è stato dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il secondo motivo del ricorso introduttivo. Con la censura originaria la ricorrente aveva impugnato la nota del 22.1.2016, nella parte in cui la medesima stabiliva che “ Per i diritti amministrativi dovuti per gli anni 2014 e 2015 sarà cura dell'Amministrazione inviare in tempo, una nota riassuntiva dei pagamenti da effettuare entro il 30 aprile 2016 ”.
L’appellante incidentale ritiene errato il giudizio sulla natura non precettiva e non immediatamente lesiva della suddetta comunicazione, per il fatto che in tale passaggio il Ministero ha accertato e prescritto l’obbligo del pagamento (e quindi l’ an ) per gli anni 2014 e 2015 riservandosi soltanto il diritto alla esatta quantificazione riassuntiva dei contributi. Diversamente da quanto sostenuto in Sentenza, già con la nota del 22.1.2016 il Ministero avrebbe leso la posizione della Società, avendo espressamente previsto e considerato che i contributi per i collegamenti in ponte radio ai sensi dell’art. 5, L. n. 115/2015, fossero “dovuti” da AI anche con riferimento agli anni antecedenti all’entrata in vigore della predetta norma, avvenuta il 18.8.2015, sulla scorta di un’efficacia retroattiva dell’art. 5 L. 115/2012. Rai insiste pertanto nella illegittimità della decisione del Ministero per violazione dell’art. 11, disp. Prel. c.c. che non è suscettibile di deroga per opera di una fonte gerarchicamente subordinata.
2.1. La censura è infondata, per quanto di seguito precisato.
Il Collegio condivide la pronuncia di inammissibilità per il fatto che la nota del 2016 nel passaggio sopra riportato ha, invero, carattere soltanto endoprocedimentale in quanto con essa si anticipa ovvero si preannuncia che l’amministrazione anche per gli anni 2014 e 2015 provvederà ad inviare una specifica nota di pagamento, la quale sarà autonomamente impugnabile. La comunicazione, cui ad oggi, per quanto consta, non ha fatto seguito alcuna richiesta in senso stretto, aveva un contenuto meramente informativo, come tale non immediatamente lesivo con la conseguenza che dev’essere respinto l’appello incidentale.
3. Sussistono in considerazione della particolarità della questione giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
- accoglie l’appello principale del Ministero e rigetta l’appello incidentale di AI, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta il primo motivo del ricorso introduttivo concernente l’impugnata nota del 21.1.2016 relativa al periodo 2016;
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AD SI, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
UD NI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD NI | AD SI |
IL SEGRETARIO