TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/07/2025, n. 3153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3153 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1841/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, ha depositato all'esito delle note sostitutive d'udienza del 14/07/2025, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1841/2025 R.G. vertente
TRA nato a [...] l'[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
Todisco e dell'Avv. Francesco Criscitiello con i quali elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato istanza per l'inserimento in graduatoria nella terza fascia per il personale Ata per il triennio 2021/2024 per la provincia di Napoli per il profilo di collaboratore scolastico e di aver stipulato con l'Istituto statale “G. Marconi di Afragola (NA)” contratto di collaborazione a tempo determinato con decorrenza dal 11/10/2021 al 30/12/2021 poi prorogato con successivo contratto dall'01.01.2022 al 31.03.2022; successivamente con provvedimento prot. N 1908, il dirigente scolastico dell'Istituto “G. Marconi” di Afragola disponeva la rettifica del punteggio in peius, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro in data 18/03/2022, per delle incongruenze sul servizio prestato presso una scuola materna paritaria in quanto risultava non coperto da contribuzione;
ritendo l'illegittimità di detto provvedimento adiva codesta AG CP_3
chiedendo disporsi la rettifica del punteggio vantato nelle graduatorie di circolo del personale
Ata di III fascia con riconoscimento del servizio prestato presso la scuola materna paritari e con sentenza n 295/2023 pubblicata il 23/01/2023 il Tribunale di Napoli Nord sez. lavoro
“accertava e dichiarava il diritto del ricorrente ad essere inserito in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA della provincia di Napoli per gli anni
2021/2024 con il punteggio attribuito in precedenza pari a 22,50 e per l'effetto ordina all'amministrazione scolastica convenuta di reinserire il ricorrente in graduatoria nella posizione originaria;
….condanna le Amministrazioni scolastiche al riconoscimento ai fini giuridici del periodo di servizio prestato..”; detto comportamento gli generava un ingente danno sotto l'aspetto retributivo e contributivo, avendo perso irreparabilmente tutti gli elementi retributivi, contributivi e stipendiali spettanti, sotto l'aspetto del punteggio, determinando l'impossibilità di accumulare punteggio funzionale all'immissione in ruolo.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento del punteggio di ulteriori punti 6.00 punti per ciascun anno scolastico per il quale ha perso la chance di essere convocato ovvero nella quantificazione maggiore o minore ritenuta di giustizia nonché accertarsi e dichiararsi il diritto al risarcimento del danno a seguito dell'illegittimità della condotta del resistente e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire la somma CP_1
di Euro 27.682,70 pari a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del Controparte_1
ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 14.07.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
Ciò premesso la controversia in esame attiene al risarcimento del danno conseguente al mancato tempestivo riconoscimento del punteggio relativo al riconoscimento del servizio prestato presso scuole paritarie. Il ricorrente inseriva tale punteggio nella domanda di inserimento nella terza fascia del personale ATA triennio 2021/2024 e, stante il mancato riconoscimento, proponeva ricorso giudiziario all'esito del quale otteneva sentenza n 295/2023 con la quale il veniva condannato ad inserirlo nella III fascia delle graduatorie di CP_1
circolo e d'istituto del personale ATA della provincia di Napoli per gli anni 2021/2024 con il punteggio attribuito in precedenza pari a 22,50 e dunque a inserirlo in graduatoria nella posizione originaria.
Nell'odierno giudizio rivendica il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alla erronea mancata attribuzione del punteggio.
Evidenzia che l'Amministrazione Scolastica aveva stipulato contratti a tempo conferimento di incarichi di servizio a collaboratori scolastici aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente presso gli istituti scolastici ove il sig era inserito in graduatoria di terza fascia Parte_1
del personale Ata.
Rilevava, pertanto, che, ove le fosse stato tempestivamente riconosciuto il punteggio spettante, avrebbe ottenuto il conferimento di tali incarichi, stante il suo maggior punteggio, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Siamo, dunque, in presenza di una domanda risarcitoria strettamente connessa alla domanda proposta con il primo ricorso giudiziario, all'esito del quale veniva emessa la sentenza n.
295/2023 pubblicata il 23/01/2023.
Ciò premesso e con riferimento alla suddetta sentenza, è pacifico che, al momento dell'instaurazione del primo giudizio (con ricorso depositato in data 09.09.2022), il danno oggi lamentato si era già verificato, e tanto con riferimento alle annualità 2021/22 e 2022/2023.
Ed è noto che, in tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto di lavoro, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni, è configurabile un abusivo frazionamento della domanda, in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, qualora vi sia la proposizione di un'azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali successivamente a quella per il risarcimento dei danni patrimoniali, salvo che risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cassazione civile sez. VI,
15/10/2019, n.26089). Il principio di diritto innanzi riportato trova applicazione anche alla fattispecie in esame, posto che nella specie non si ravvisa alcuno specifico interesse alla proposizione frazionata dell'azione posto che l'azione di risarcimento del danno ben poteva essere attivata unitamente all'azione proposta per il riconoscimento del punteggio, dal momento che alla data di proposizione del ricorso detto danno era già maturato.
Ne consegue che la domanda dev'essere rigettata stante l'abusivo frazionamento. Quanto alla domanda risarcitoria relativa alle annualità successive, invero, parte resistente ha documentato che nel triennio 2024/2027, l'istante ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie della provincia di Avellino.
La scuola Polo che ha gestito la sua domanda è l' Controparte_4
, giusto decreto prot.n. 10796 del 15\11\2024, dal quale si evince che la scuola ha
[...]
tenuto conto del decreto di reinserimento, così come previsto dalla su richiamata sentenza.
Il Sig. pur avendo punti 25,00 ad oggi non sta lavorando, in quanto pur essendo Parte_1
convocato dalle scuole di Avellino non si è mai presentato.
La domanda non può, pertanto, essere accolta, atteso che il danno individuato dal ricorrente non è eziologicamente dipendente dalla condotta dell'Amministrazione, non potendosi ritenere che la decurtazione del punteggio abbia determinato l'inoccupazione del medesimo per i periodi indicati in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore del delle spese CP_1
processuali che liquida in complessivi €1.886 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi.
Aversa, 16.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida Ponticelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, ha depositato all'esito delle note sostitutive d'udienza del 14/07/2025, ex art. 127 ter
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1841/2025 R.G. vertente
TRA nato a [...] l'[...] rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Parte_1
Todisco e dell'Avv. Francesco Criscitiello con i quali elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona del p.t. Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato istanza per l'inserimento in graduatoria nella terza fascia per il personale Ata per il triennio 2021/2024 per la provincia di Napoli per il profilo di collaboratore scolastico e di aver stipulato con l'Istituto statale “G. Marconi di Afragola (NA)” contratto di collaborazione a tempo determinato con decorrenza dal 11/10/2021 al 30/12/2021 poi prorogato con successivo contratto dall'01.01.2022 al 31.03.2022; successivamente con provvedimento prot. N 1908, il dirigente scolastico dell'Istituto “G. Marconi” di Afragola disponeva la rettifica del punteggio in peius, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro in data 18/03/2022, per delle incongruenze sul servizio prestato presso una scuola materna paritaria in quanto risultava non coperto da contribuzione;
ritendo l'illegittimità di detto provvedimento adiva codesta AG CP_3
chiedendo disporsi la rettifica del punteggio vantato nelle graduatorie di circolo del personale
Ata di III fascia con riconoscimento del servizio prestato presso la scuola materna paritari e con sentenza n 295/2023 pubblicata il 23/01/2023 il Tribunale di Napoli Nord sez. lavoro
“accertava e dichiarava il diritto del ricorrente ad essere inserito in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale ATA della provincia di Napoli per gli anni
2021/2024 con il punteggio attribuito in precedenza pari a 22,50 e per l'effetto ordina all'amministrazione scolastica convenuta di reinserire il ricorrente in graduatoria nella posizione originaria;
….condanna le Amministrazioni scolastiche al riconoscimento ai fini giuridici del periodo di servizio prestato..”; detto comportamento gli generava un ingente danno sotto l'aspetto retributivo e contributivo, avendo perso irreparabilmente tutti gli elementi retributivi, contributivi e stipendiali spettanti, sotto l'aspetto del punteggio, determinando l'impossibilità di accumulare punteggio funzionale all'immissione in ruolo.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto al riconoscimento del punteggio di ulteriori punti 6.00 punti per ciascun anno scolastico per il quale ha perso la chance di essere convocato ovvero nella quantificazione maggiore o minore ritenuta di giustizia nonché accertarsi e dichiararsi il diritto al risarcimento del danno a seguito dell'illegittimità della condotta del resistente e per l'effetto condannare lo stesso a risarcire la somma CP_1
di Euro 27.682,70 pari a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto.
Il si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto del Controparte_1
ricorso.
Verificata la rituale comunicazione del decreto di sostituzione dell'udienza del 14.07.2025, ex art. 127 ter c.p.c., lette le relative note, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, il
Giudicante vi provvede con sentenza.
Ciò premesso la controversia in esame attiene al risarcimento del danno conseguente al mancato tempestivo riconoscimento del punteggio relativo al riconoscimento del servizio prestato presso scuole paritarie. Il ricorrente inseriva tale punteggio nella domanda di inserimento nella terza fascia del personale ATA triennio 2021/2024 e, stante il mancato riconoscimento, proponeva ricorso giudiziario all'esito del quale otteneva sentenza n 295/2023 con la quale il veniva condannato ad inserirlo nella III fascia delle graduatorie di CP_1
circolo e d'istituto del personale ATA della provincia di Napoli per gli anni 2021/2024 con il punteggio attribuito in precedenza pari a 22,50 e dunque a inserirlo in graduatoria nella posizione originaria.
Nell'odierno giudizio rivendica il proprio diritto al risarcimento del danno conseguente alla erronea mancata attribuzione del punteggio.
Evidenzia che l'Amministrazione Scolastica aveva stipulato contratti a tempo conferimento di incarichi di servizio a collaboratori scolastici aventi punteggio inferiore a quello del ricorrente presso gli istituti scolastici ove il sig era inserito in graduatoria di terza fascia Parte_1
del personale Ata.
Rilevava, pertanto, che, ove le fosse stato tempestivamente riconosciuto il punteggio spettante, avrebbe ottenuto il conferimento di tali incarichi, stante il suo maggior punteggio, con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Siamo, dunque, in presenza di una domanda risarcitoria strettamente connessa alla domanda proposta con il primo ricorso giudiziario, all'esito del quale veniva emessa la sentenza n.
295/2023 pubblicata il 23/01/2023.
Ciò premesso e con riferimento alla suddetta sentenza, è pacifico che, al momento dell'instaurazione del primo giudizio (con ricorso depositato in data 09.09.2022), il danno oggi lamentato si era già verificato, e tanto con riferimento alle annualità 2021/22 e 2022/2023.
Ed è noto che, in tema di plurime obbligazioni pecuniarie relative al medesimo rapporto di lavoro, a fronte di un unitario fatto illecito produttivo di danni, è configurabile un abusivo frazionamento della domanda, in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, qualora vi sia la proposizione di un'azione per il risarcimento dei danni non patrimoniali successivamente a quella per il risarcimento dei danni patrimoniali, salvo che risulti un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (Cassazione civile sez. VI,
15/10/2019, n.26089). Il principio di diritto innanzi riportato trova applicazione anche alla fattispecie in esame, posto che nella specie non si ravvisa alcuno specifico interesse alla proposizione frazionata dell'azione posto che l'azione di risarcimento del danno ben poteva essere attivata unitamente all'azione proposta per il riconoscimento del punteggio, dal momento che alla data di proposizione del ricorso detto danno era già maturato.
Ne consegue che la domanda dev'essere rigettata stante l'abusivo frazionamento. Quanto alla domanda risarcitoria relativa alle annualità successive, invero, parte resistente ha documentato che nel triennio 2024/2027, l'istante ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie della provincia di Avellino.
La scuola Polo che ha gestito la sua domanda è l' Controparte_4
, giusto decreto prot.n. 10796 del 15\11\2024, dal quale si evince che la scuola ha
[...]
tenuto conto del decreto di reinserimento, così come previsto dalla su richiamata sentenza.
Il Sig. pur avendo punti 25,00 ad oggi non sta lavorando, in quanto pur essendo Parte_1
convocato dalle scuole di Avellino non si è mai presentato.
La domanda non può, pertanto, essere accolta, atteso che il danno individuato dal ricorrente non è eziologicamente dipendente dalla condotta dell'Amministrazione, non potendosi ritenere che la decurtazione del punteggio abbia determinato l'inoccupazione del medesimo per i periodi indicati in ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale, ridotte del 30% per assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente al pagamento in favore del delle spese CP_1
processuali che liquida in complessivi €1.886 oltre rimb.forf. 15%, IVA e CPA.
Si comunichi.
Aversa, 16.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ida Ponticelli