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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
REALE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 209/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0101668 REGISTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con atto notificato il 26.1.2025, depositato in pari data, il dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione di sanzioni n. 2022/001/ OR/000001959/0/001 (avente num. Prot. 101668.23-10-2024), datato 23.10.2024 - notificato il 3.12.2024 - dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa, avente ad oggetto il pagamento di € 200,00 - oltre € 8,75 accessori - per imposta relativa alla registrazione dell'ordinanza n. 000001959/2022 del 30.9.2022 emessa dal Tribunale di Ragusa.
Parte ricorrente lamentava la nullità dell'avviso per un vizio di delega del funzionario sottoscrittore, in subordine per violazione dell'art. 54 d. p. r. 131/86.
Chiedeva che l'atto impugnato venisse dichiarato nullo, con vittoria di spese e dichiarazione di responsabilità aggravata dell'ente impositore per avere agito con dolo o colpa grave.
L'ente impositore si costituiva con controdeduzioni in data 26.3.2025, replicando alle deduzioni di parte ricorrente, specificando che, per mero errore, il numero dell'ordinanza del Tribunale di Ragusa oggetto di tassazione avesse n. 1956, anziché n. 1959 (riportato nell'avviso di liquidazione dell'imposta). Replicava, altresì, alle doglianze relative al difetto di sottoscrizione e alla violazione della normativa specifica in materia di imposta di registro.
Dava atto di avere proceduto, comunque, all'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato al fine di procedere alla correzione dell'errore del numero del provvedimento del Tribunale di Ragusa per il quale si chiedeva il pagamento dell'imposta di registro. Chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
In data 23.12.2025 parte ricorrente depositava memorie difensiva e, associandosi alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, alla luce dell'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, chiedeva la condanna alle spese.
In data 15.1.2026 la controversia veniva discussa in pubblica udienza e, quindi, posta in decisione. Il dispositivo veniva pubblicato il 23.1.2026.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La documentazione prodotta dalla parte resistente dimostra l'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione dell'imposta impugnato.
Il giudice prende atto della stessa e dichiara l'estinzione del giudizio, con riferimento all'atto avverso il quale
è stato presentato il ricorso, per cessata materia del contendere.
Le spese possono essere compensate, alla luce dei principi di soccombenza virtuale, tenuto conto del carattere materiale dell'errore in cui è incorsa l'amministrazione resistente, della fondatezza della pretesa dell'ente impositore, alla luce del tributo dovuto in relazione alla registrazione del provvedimento del Tribunale di Ragusa indicato nell'avviso stesso, della facile individuazione dal medesimo atto del giudizio per il quale andava corrisposto il tributo (come può desumersi dal cognome della controparte e dalla data del provvedimento giudiziario, ossia 30.9.2022).
Le considerazioni sopra esposte in materia di spese consentono di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità aggravata in capo all'ente resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Ragusa,
15.1.2026 Il giudice monocratico
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
REALE ANDREA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sul ricorso n. 209/2025 depositato il 26/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0101668 REGISTRO 2022
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con atto notificato il 26.1.2025, depositato in pari data, il dott. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione di sanzioni n. 2022/001/ OR/000001959/0/001 (avente num. Prot. 101668.23-10-2024), datato 23.10.2024 - notificato il 3.12.2024 - dell'Agenzia delle Entrate di Ragusa, avente ad oggetto il pagamento di € 200,00 - oltre € 8,75 accessori - per imposta relativa alla registrazione dell'ordinanza n. 000001959/2022 del 30.9.2022 emessa dal Tribunale di Ragusa.
Parte ricorrente lamentava la nullità dell'avviso per un vizio di delega del funzionario sottoscrittore, in subordine per violazione dell'art. 54 d. p. r. 131/86.
Chiedeva che l'atto impugnato venisse dichiarato nullo, con vittoria di spese e dichiarazione di responsabilità aggravata dell'ente impositore per avere agito con dolo o colpa grave.
L'ente impositore si costituiva con controdeduzioni in data 26.3.2025, replicando alle deduzioni di parte ricorrente, specificando che, per mero errore, il numero dell'ordinanza del Tribunale di Ragusa oggetto di tassazione avesse n. 1956, anziché n. 1959 (riportato nell'avviso di liquidazione dell'imposta). Replicava, altresì, alle doglianze relative al difetto di sottoscrizione e alla violazione della normativa specifica in materia di imposta di registro.
Dava atto di avere proceduto, comunque, all'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato al fine di procedere alla correzione dell'errore del numero del provvedimento del Tribunale di Ragusa per il quale si chiedeva il pagamento dell'imposta di registro. Chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e la compensazione delle spese.
In data 23.12.2025 parte ricorrente depositava memorie difensiva e, associandosi alla richiesta di declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, alla luce dell'annullamento in autotutela dell'avviso impugnato, chiedeva la condanna alle spese.
In data 15.1.2026 la controversia veniva discussa in pubblica udienza e, quindi, posta in decisione. Il dispositivo veniva pubblicato il 23.1.2026.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La documentazione prodotta dalla parte resistente dimostra l'annullamento in autotutela dell'avviso di liquidazione dell'imposta impugnato.
Il giudice prende atto della stessa e dichiara l'estinzione del giudizio, con riferimento all'atto avverso il quale
è stato presentato il ricorso, per cessata materia del contendere.
Le spese possono essere compensate, alla luce dei principi di soccombenza virtuale, tenuto conto del carattere materiale dell'errore in cui è incorsa l'amministrazione resistente, della fondatezza della pretesa dell'ente impositore, alla luce del tributo dovuto in relazione alla registrazione del provvedimento del Tribunale di Ragusa indicato nell'avviso stesso, della facile individuazione dal medesimo atto del giudizio per il quale andava corrisposto il tributo (come può desumersi dal cognome della controparte e dalla data del provvedimento giudiziario, ossia 30.9.2022).
Le considerazioni sopra esposte in materia di spese consentono di escludere qualsivoglia profilo di responsabilità aggravata in capo all'ente resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate. Ragusa,
15.1.2026 Il giudice monocratico