CA
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
C.F. ), appellante, con sede in Milano (20146 - MI) Piazza Parte_1 P.IVA_1 Napoli n. 30/5, in persona dell'Amministratore dott.ssa elettivamente Controparte_1 domiciliato in Milano, via Sulmona 11/2, presso lo studio dell' avv. Marco Antonio Mariani (C.F.
del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore Rag. con studio in Milano, Via Grancini n. 6, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Blegi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Fontana n. 5;
APPELLATO
OGGETTO: mandato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli di PC ritualmente depositati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1 10144/2024, pubblicata il 21.11.2024, con la quale il Tribunale di Milano, accogliendo le domande formulate in primo grado dal attore, l'ha condannato a corrispondere la somma € CP_2 3.894,29 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale, nonchè a
1 consegnare immediatamente al la documentazione in suo possesso dalla gestione CP_2 2013/14 alla gestione 2015/16, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Occorre brevemente premettere che il di Milano ha agito in Controparte_2 giudizio nei confronti di quale precedente amministratore, deducendone Parte_1 l'inadempimento contrattuale e chiedendo che il Tribunale gli ordinasse di rendere il conto del cd.
“fondo locazioni” per complessivi € 14.091,47. Ne ha chiesto quindi la condanna, all'esito, al pagamento delle somme eventualmente dovute, indicandole nella complessiva somma di € 14.091,47 o in quella diversa misura risultante in corso di causa anche ad altro titolo;
nonché al risarcimento del danno da determinarsi “in via equitativa”. Infine, ha chiesto al Tribunale di ordinare a la consegna di tutta la documentazione Parte_1 condominiale in suo possesso a decorrere dal 2013 e non consegnata all'atto della cessazione dell'incarico. Nel corso del giudizio di primo grado veniva disattesa l'istanza di sospensione del processo, stante la sopravvenienza di nuova delibera assembleare di ratifica del mandato conferito all'amministratore per il presente giudizio, e veniva ordinato alla convenuta di rendere il conto, con assegnazione di un termine allo scopo. Parte convenuta presentava il conto che non veniva, però, accettato da parte attrice;
la causa veniva quindi istruita dal Tribunale mediante espletamento di CTU contabile e, all'esito, venivano rigettate le richieste di acquisizione di un ulteriore documento e di integrazione delle operazioni peritali in forza di detto documento formulate dall'attore e la causa veniva decisa con la pronuncia qui impugnata.
2. Il Tribunale ha preliminarmente e nuovamente disatteso l'istanza dell'attore di acquisire la bozza del rendiconto consuntivo del 2019/2020 redatto dallo e conseguentemente disporsi Parte_1 l'integrazione della CTU “richiamando le motivazioni già espresse nella ordinanza di rigetto della stessa, non avendo parte convenuta addotto elementi ulteriori a sostegno della sua richiesta rispetto a quelli già disattesi con detta ordinanza. Se è vero difatti che in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice può acquisire ulteriori documenti ove lo ritenesse, egli deve comunque attenersi alla osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti prevista anche nell'esperimento delle relazioni peritali, nonché tenersi nei limiti delle indagini commessegli (Corte di Cassazione SS. UU. sentenza n. 3086/2022). Invece nel caso in esame, fino al momento delle osservazioni del Consulente tecnico di parte attrice alla bozza di relazione, mai era stato allegato in atti il documento di cui parte attrice oggi chiede l'esame, in violazione del principio del contraddittorio;
mentre, per quanto in atti il consulente si è attenuto espressamente al quesito assegnatogli esaminando tutti i documenti allegati dalle parti fino a quel momento”. Quando al merito della domanda svolta dal di accertamento della mala gestio del CP_2 convenuto, ha osservato il giudice, in punto di diritto, che “come da ultimo ricordato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. 2^ sezione, Ordinanza 19436/2021), al termine del suo incarico l'amministratore è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c. (norma applicabile per l'assimilabilità dell'amministratore al mandatario con rappresentanza: cfr. Cass. Sez. 2, 16/08/2000, n. 10815) a rendere il conto della sua gestione ed a rimettere ai condomini tutto ciò che abbia ricevuto per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio al quale le somme si riferiscono, atteso che, una volta revocato, il mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato somministrato dal mandante (arg. da Cass. Sez. 3, 11/08/2000, n. 10739)”. Ha rilevato il primo giudice che “l'amministratore non confermato, dovendo rendere il conto del suo operato, è chiamato a giustificare in che modo abbia svolto la sua opera, attraverso i necessari documenti afferenti le operazioni effettuate nel corso del mandato, dando la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico sia stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione.
2 Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez.VI ord. 17 gennaio 2019 n. 1186) ha specificato che, costituendo il rendiconto la principale fonte di prova di ogni rapporto mandato, ad esso deve farsi essenzialmente capo per accertare quanto l'amministratore abbia incassato e debba perciò restituire alla cessazione dell'incarico, dovendosi intendere che l'obbligo di rendiconto è comunque legittimamente adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (cfr. Cass. Sez. 1, 23/04/1998, n. 4203; Cass. Sez. 3, 14/11/2012, n. 19991)”. Ciò premesso il Tribunale ha accolto la domanda del attore, sia pure in misura minore CP_2 rispetto all'importo richiesto in citazione, sulla scorta degli esiti della CTU contabile espletata in corso di causa. Ha, nello specifico, così motivato il primo giudice “è pacifico in atti che il convenuto ha amministrato il attore nel periodo che va dalla gestione 2013/14 al 18/06/209 ed è provato che ha CP_2 provveduto al passaggio delle consegne successivamente a tale data dapprima, il 10/09/2019, con consegna della documentazione condominiale relativa alle gestioni 2018/19 e 2019/20 (doc. 2) e, successivamente, il 3/10/2019, con la consegna della documentazione relativa alle gestioni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (doc. 3) nonchè dello “Stato Finanziario 31.03.20019 – 10.09.2019” all'interno del quale risultava, tra le altre voci, il cd. Fondo Locazioni al 31.3.2018 per
€.14.091,47 (doc. 4). Il conto finale della gestione condominiale è stato poi presentato solo nel corso del giudizio, in adempimento dell'ordine giudiziale e parte attrice non lo ha accettato sul presupposto che in esso il convenuto avrebbe semplicemente descritto le entrate del fondo locazioni senza indicare le uscite, così da essere incompleto. Di contro il convenuto ha sostenuto che: la voce “fondo locazioni” non compare più a bilancio nelle gestioni contabili successive al 2017- 2018 poiché la locazione è terminata nel mese di gennaio 2018; cosicché non vi sarebbe più stata la esigenza di evidenziare l'andamento contabile di tale rapporto che non avrebbe subito più alcuna modificazione rispetto al conto relativo all'ultimo consuntivo approvato dalla assemblea e relativo alla gestione 2017- 2018; con la conseguenza che la contabilità relativa a tale fondo non sarebbe più variata da allora fino al momento del passaggio delle consegne. Dagli accertamenti compiuti dal CTU, ai quali si rinvia integralmente, risulta confermato che nel rendiconto consuntivo 2017/2018 manca lo “stato patrimoniale” e che, invece, nel rendiconto preventivo 2018/2019 è presente lo “stato patrimoniale” ma non compare la voce “fondo locazioni”, mentre tale voce viene esposta extra-contabilmente; né detta voce compare nel rendiconto preventivo 2019/2020 comparendo invece nello “stato finanziario” riferito al periodo 31/3/2019-30/9/2019 con saldo riferito al 31.03.2018”. Il Tribunale ha, ancora, richiamato quanto ulteriormente emerso dall'esame contabile, ovvero che “le somme incassate sono confluite nel c/c bancario del Condominio e che lo stesso è stato utilizzato, in decurtazione, nei seguenti importi: euro 1.980,00 per la fattura 15 della ditta Tesama Edile;
euro 1.538,30 per spese legali per sfratto. A seguito di tali decurtazioni, il nuovo saldo del fondo ammontava a euro 14.091,17” al momento della conclusione della gestione 207/2018”; ha dato atto di quanto rilevato da CTU, ovvero “che, nello “stato finanziario” 10.09.2019 compare l'importo di
€.4.203,81 afferente “omissione competenze onorario amministratore” non documentate però da parcelle, fatture, richieste”, riportando le conclusioni del perito: “detto importo esposto nell'attivo dello “stato finanziario” del , risulta essere “la risultante della mera differenza CP_2 contabile delle altre poste di bilancio, tale da portare al relativo pareggio. Non esistono documenti a supporto di tale valore che è comunque un credito del Condominio (e quindi una posta di Debito per lo Studio Chiesa)”.
3 Il Tribunale ha quindi richiamato i principi in materia di inadempimento contrattuale e ha ritenuto in conclusione che “in mancanza di diversa prova che incombeva a carico dell'attore: - l'importo del
“fondo locazioni” confluito nel conto corrente condominiale, in mancanza di riparto a favore dei condomini nel corso degli anni oggetto di esame, abbia contribuito a coprire le spese condominiali;
- in mancanza di diversa prova che incombeva al convenuto, l'importo di €.4.203,81 sopra richiamato costituisce una posta attiva a favore del che doveva essere esposta nel conto CP_2 finale e restituita al dall'ex amministratore al momento del passaggio delle consegne. CP_2 Detto importo va decurtato però dell'importo di euro 309,52 relativo a una fattura della ditta Ferraris che non risultava ancora pagata al momento del passaggio delle consegne. In definitiva quindi non emergendo altre incongruenze nei dati indicati nel rendiconto finanziario al 10 settembre 2019 ma solo lo sbilancio tra attività e passività condominiali alla data di passaggio di consegne pari a euro 3.894,29 (euro 4.203,81-309,52), detta somma dovrà essere restituita al Condominio dall'ex amministratore. Conseguentemente risulta anche accertato che il convenuto non ha reso correttamente il conto della sua gestione non avendo esposto esattamente quanto residuava delle somme transitate in totale sul conto corrente condominiale, al netto delle spese, documentate, sostenute. Dunque deve ritenersi provata la mala gestio della convenuta sia sul punto della mancata esposizione nei documenti condominiali delle suddette somme;
che nella gestione delle somme affidate dai condomini al convenuto nell'esecuzione del suo mandato per gli esercizi condominiali della sua amministrazione;
che nella restituzione del saldo tra le stesse e le spese effettuate, giustificate ed approvate;
che, infine, nel rendimento del conto. Atteso l'inadempimento contrattuale della convenuta e la conseguente diminuzione patrimoniale subita dal in conseguenza dalla mancata restituzione delle somme anzidette, la stessa CP_2 va condannato a restituire al il suddetto importo di €.3.894,29 a titolo di risarcimento CP_2 del danno patrimoniale subito dall'attore”. Infine il Tribunale ha ritenuto provato in atti che la convenuta non avesse mai consegnato all'attore la documentazione condominiale in suo possesso dalla gestione 2013/14 alla gestione 2015/16, com'era suo onere;
né la stessa aveva contestato di non averla consegnata o aveva provato che l'inadempimento o il ritardo fossero dovuti a causa a lei non imputabile (v. p. 8 della sentenza impugnata “risulta dunque provato l'inadempimento della convenuta al suo obbligo di consegna di detti documenti e ne consegue che la stessa va condannata alla loro consegna al attore, CP_2 immediatamente”.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello con atto di citazione regolarmente Parte_1 notificato articolando tre motivi di censura di cui il Condominio attore ha chiesto il rigetto per infondatezza. All'udienza del 9.12.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello va accolto nei limiti di seguito esposti.
Con il primo motivo di censura deduce l'assenza di responsabilità per mala gestio Parte_1 lamentando “l'ingiustizia” della condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale. Rileva in proposito che all'atto del passaggio di consegne al nuovo amministratore, avvenuto il 18.6.2019, tutti i preventivi e consuntivi delle precedenti gestioni erano stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale senza alcuna contestazione. Sarebbe quindi pretestuosa la richiesta del Condominio di “rendere il conto, già reso ed approvato con l'adesione delle varie assemblee condominiali ai consuntivi di gestione, e di produrre contabilità condominiale nei confronti dello in riferimento a gestioni definite, chiuse ed Parte_1 approvate senza riserve”.
4 Altrettanto ingiusta sarebbe la sentenza impugnata con riferimento al capo di condanna alla consegna immediata della documentazione condominiale delle gestioni 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016: afferma l'appellante che “La disponibilità di tale documentazione in capo al è provata CP_2 dalla stessa produzione documentale svolta da parte attrice in primo grado, la quale, infatti, produce i rendiconti consuntivi e riparti proprio di quelle gestioni … Infondata è, altresì, la asserzione di mala gestio contenuta nella sentenza, così come la condanna al risarcimento che viene pronunciata, la quale, in ogni caso, non potrebbe conseguire in automatico in assenza dell'accertamento di un concreto danno subito dal ”. Parte_2 Lamenta la genericità delle doglianze sollevate in primo grado dal e sostiene, ancora, CP_2 che i “rendiconti approvati e non impugnati acquistano carattere di definitività in ordine alla contabilità in essi riportata”. Il motivo è infondato. Occorre premettere che in primo grado il attore, rappresentato dall'amministratore CP_2 subentrato a , ha chiesto al Tribunale di ordinare alla convenuta di rendere il conto del Parte_1
“fondo locazioni” per complessivi € 14.091,47 e, all'esito della sua verifica, mancanza o contestazione del rendiconto stesso, di disporsi “l'ordine ovvero la condanna al pagamento delle somme che risulteranno dovute al Condominio … eventualmente anche ad altro titolo”. Contrariamente all'assunto dell'appellante, inoltre, le contestazioni svolte dal in primo CP_2 grado erano tutt'altro che generiche, avendo l'attore agito sulla scorta delle deduzioni svolte dal proprio consulente di parte, Dott. nella perizia depositata sub. doc. n. 19: il perito, Persona_1 in particolare, aveva riscontrato numerose incongruenze contabili e omissioni operate dal precedente amministratore ivi meglio elencate. Proprio in forza di quanto riscontrato dal perito di parte – che, tra l'altro, aveva analizzato lo stato finanziario del periodo 31.3.2019 – 30.9.2019 dove compariva l'importo di euro 4.203,81 afferente
“omissioni competenze onorario amministrazione le quali però non risultano documentate né a parcelle o fatture, né da richieste scritte” - il Tribunale ha ritenuto di disporre CTU contabile volta ad accertare, in aderenza alla domanda dell'attore, se vi fosse un disavanzo di cassa a danno del per la somma indicata e relativa al cd. “fondo locazioni” o per una diversa somma CP_2 eventualmente risultante all'esito della perizia anche ad altro titolo. Ne deriva che, come correttamente osservato da parte appellata, in primo grado il non si CP_2 è limitato a chiedere il conto del fondo locazioni bensì dell'intera precedente gestione condominiale, sulla scorta delle numerose ed analitiche contestazioni mosse dal proprio CTP poi analizzate nell'ambito della disposta consulenza tecnica contabile. Priva di pregio è poi l'affermazione dell'appellante, che censura la sentenza di primo grado per averne ravvisato la mala gestio nonostante i preventivi e consuntivi di tutte le gestioni condominiali precedenti la cessazione dell'incarico fossero stati regolarmente approvati dall'assemblea. Si tratta, invero, di profili diversi e non sovrapponibili: il Tribunale ha correttamente applicato al caso di specie, e all'esito di quanto riscontrato dal CTU, le norme in materia di mandato con rappresentanza, atteso che, pacificamente e secondo i principi affermati dalla Suprema Corte,
“l'amministratore condominiale che sia cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso ed afferente alla gestione condominiale, mediante riconsegna all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione - spiegando la relativa delibera di nomina efficacia anche nei confronti dei terzi, ai fini della rappresentanza sostanziale del - ovvero al singolo condomino che gliene faccia richiesta, nel caso di CP_2 mancata nomina del nuovo amministratore, non legittimando siffatta evenienza uno "ius retinendi" rispetto a detta documentazione, né un esonero dal rendiconto, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e ciascuno dei condomini…” (v. Cass., ord. n. 18185/2021 e, nello stesso senso, ord. n. 19436/2021 citata anche dal primo giudice
“l'amministratore del condominio, che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rendere il conto della sua gestione e a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in
5 cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, ancorché non operi, in tal caso, alcuna "perpetuatio" o "prorogatio" di poteri in capo ad esso, non essendo ravvisabile una presunta volontà conforme dei condomini in tal senso ed essendo anzi la revoca espressione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione”. Ne deriva che è del tutto irrilevante l'approvazione dei preventivi e consuntivi condominiali da parte dell'assemblea, ben potendo emergere, nonostante la regolare approvazione dei bilanci, un disavanzo tra attività e passività condominiali all'atto della cessazione dell'incarico dell'amministratore tenuto ex art. 1713 c.c. a rendere il conto, e potendo conseguentemente quest'ultimo risponderne in via contrattuale, in applicazione delle norme che regolano il contratto di mandato, nei confronti della collettività condominiale. Infine, è infondata la censura – peraltro generica – di erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato alla consegna della documentazione contabile relativa Parte_1 ad alcune annualità di gestione, in quanto in primo grado il attore ha provato, sulla scorta CP_2 dei documenti (nn. 2 e 3) attestanti i passaggi di consegne e firmati in calce dal convenuto, quale documentazione avesse consegnato l'odierno appellante al momento della cessazione dell'incarico e quale invece fosse mancante, quella appunto relativa alle gestioni dal 2013 al 2016. Né ha mai provato, o anche solo allegato in modo circostanziato, di aver consegnato la Parte_1 documentazione mancante, che, come correttamente sottolineato da parte appellata, non si esaurisce con il rendiconto consuntivo ma comprende, per ogni singolo anno di gestione, numerosi altri documenti giustificativi, quali fatture, pagamenti, estratti conti, modelli F24, pagamenti, ritenute d'accolto, contratti di fornitura (si veda anche quanto previsto dagli artt. 1129 comma 8 e 1130 bis comma 1 c.c.). Il primo motivo di appello va in definitiva rigettato.
Con il secondo motivo di appello è dedotta l'erronea lettura della CTU da parte del Tribunale. L'appellante, in sostanza, non contesta le modalità attraverso le quali il consulente è pervenuto a quantificare quale ammanco la somma poi oggetto di condanna in primo grado, ma sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che tale somma dovesse essere “restituita” al CP_2 trattandosi di “importo mai avuto, nè mai ricevuto” da . Parte_1
Anche tale doglianza non è fondata. E' vero infatti che il CTU non ha riscontrato irregolarità con riferimento al “fondo locazioni” oggetto di quesito, avendo accertato che le relative somme, incassate dall'amministratore, erano confluite nel c/c bancario del Condominio e che lo stesso era stato utilizzato, in decurtazione, per il pagamento degli importi indicati a p. 13 della relazione di perizia (fatture e altre spese); è tuttavia altrettanto indubbio che il consulente, sulla scorta delle deduzioni del CT del e procedendo quindi CP_2 ad esaminare il doc. n. 4 di parte attrice (ovvero lo stato finanziario dal 30.3.2019 al 10.9.2019), ha verificato l'esatta corrispondenza dei valori ivi esposti proprio al fine di definire l'eventuale presenza o meno di uno sbilancio tra attività e passività alla data di passaggio di consegne, nell'ambito del quesito formulato dal Tribunale e della domanda di parte. All'esito di tale verifica il CTU ha riferito che, nello “stato finanziario” 10.09.2019, compariva l'importo di € 4.203,81 afferente “omissione competenze onorario amministratore” non documentate però da parcelle, fatture, richieste;
ha quindi concluso evidenziando che detto importo esposto nell'attivo dello “stato finanziario” del risultava essere “la risultante della mera CP_2 differenza contabile delle altre poste di bilancio, tale da portare al relativo pareggio. Non esistono documenti a supporto di tale valore che è comunque un credito del Condominio (e quindi una posta di Debito per lo Studio Chiesa)”. E' bene evidenziare che le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono state quasi integralmente recepite dal CT della convenuta, con la sola eccezione di quanto esposto a p. 22 della perizia in atti, dove il perito del giudice ha motivatamente disatteso le controdeduzioni del Dott. ritenendole Per_2 non corrette (“quanto esposto dal CTP non è corretto. Come ampliamente esposto nel corso della
6 perizia, il valore indicato è una voce di credito per il Condominio e non per l'amministratore. E' in effetti lo stesso CTP che scrive “…posto che è corretto evidenziare al la voce attiva di CP_2 credito…” a ulteriore conferma di quanto indicato nella bozza di relazione. Non risultano pertanto necessarie ulteriori precisazioni”). Il CTU ha invece parzialmente accolto le ulteriori osservazioni del CTP riportate a p. 23 della relazione, modificando conseguentemente le proprie conclusioni, e di ciò il Tribunale ha tenuto conto evidenziando che “in mancanza di diversa prova che incombeva al convenuto, l'importo di €.4.203,81 sopra richiamato costituisce una posta attiva a favore del che doveva essere esposta nel CP_2 conto finale e restituita al dall'ex amministratore al momento del passaggio delle CP_2 consegne. Detto importo va decurtato però dell'importo di euro 309,52 relativo a una fattura della ditta Ferraris che non risultava ancora pagata al momento del passaggio delle consegne”. Fermo restando, quindi, che gli esiti cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili, è del tutto evidente che la somma di euro 3.894,29 oggetto di condanna da parte del Tribunale – definita solo in modo atecnico quale importo oggetto di “restituzione” da parte di – corrisponde Parte_1 all'ammontare del danno patrimoniale subito dal in conseguenza di tale, seppur minimo, CP_2 accertato sbilancio tra attività e passività condominiali alla data di passaggio di consegne da Pt_1 al nuovo amministratore.
[...] Vertendosi come detto in materia di responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali propri di un rapporto di mandato con rappresentanza, la pronuncia di primo grado va confermata anche sul punto, perché la somma di euro 3.894,29 rappresenta, appunto, la diminuzione patrimoniale subita dal a causa dell'inottemperanza da parte dell'odierna appellante dell'obbligo di CP_2 rendere correttamente il conto della propria gestione e di rimettere nelle casse condominiali ogni somma corrispondente ad una posta attiva per la collettività condominiale. Anche il secondo motivo di gravame va quindi disatteso.
Va invece accolto il terzo motivo di gravame avente ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, avendo il Tribunale applicato uno scaglione di valore non corretto perché determinato
“in considerazione del valore della domanda” nonostante, a fronte di una richiesta dell'attore di condanna della convenuta per complessivi € 14.091,47, all'esito del giudizio la Parte_1 domanda sia stata accolta dal giudice solo per il minor importo di euro 3.894,29. Le spese del giudizio di primo grado, correttamente poste a carico del convenuto soccombente, vanno quindi liquidate in considerazione del valore del decisum, applicando i parametri medi per tutte le fasi svolte tenuto conto dello scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 a euro 5.200,00. Conseguentemente, come richiesto da parte appellante che ha prodotto sul punto documentazione (doc. n. 5 del fascicolo d'appello di ), il va condannato Parte_1 Controparte_2 alla restituzione in favore di di quanto ricevuto, a titolo di spese di lite in eccedenza Parte_1 rispetto a tale somma, in esecuzione della sentenza di primo grado.
5. Le spese del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento di uno dei tre motivi di gravame formulati da , vanno compensate nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico Parte_1 dell'appellante. Le spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come sopra stabilito in base al decisum, e con applicazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruzione non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10144/2024, pubblicata il 21.11.2024, Parte_1 così provvede: a) in PARZIALE accoglimento dell'appello proposto e in conseguente PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata, liquida le spese del giudizio di primo grado, oggetto di condanna a carico di e in favore del Parte_1 Controparte_2
[...
di Milano, in complessivi euro 2.552,00, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e c.p.a. come per legge, e, conseguentemente, condanna il alla restituzione Controparte_2 in favore di di quanto ricevuto, a titolo di spese di lite in eccedenza rispetto a Parte_1 tale somma, in esecuzione della sentenza di primo grado;
b) CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
c) DICHIARA compensate le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/3, e condanna l'appellante a rimborsare al Parte_1 Controparte_2
[...
di Milano i restanti 2/3, liquidati in complessivi € 1.613,00, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore Avv. Luca Blegi dichiaratosi anticipatario.
Così deciso, in Milano il 9.12.2025 Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Il consigliere relatore Dott.ssa Alessandra Del Corvo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
C.F. ), appellante, con sede in Milano (20146 - MI) Piazza Parte_1 P.IVA_1 Napoli n. 30/5, in persona dell'Amministratore dott.ssa elettivamente Controparte_1 domiciliato in Milano, via Sulmona 11/2, presso lo studio dell' avv. Marco Antonio Mariani (C.F.
del Foro di Milano, che lo rappresenta e difende;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore pro-tempore Rag. con studio in Milano, Via Grancini n. 6, Controparte_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Blegi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Fontana n. 5;
APPELLATO
OGGETTO: mandato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da fogli di PC ritualmente depositati
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza n. Parte_1 10144/2024, pubblicata il 21.11.2024, con la quale il Tribunale di Milano, accogliendo le domande formulate in primo grado dal attore, l'ha condannato a corrispondere la somma € CP_2 3.894,29 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento contrattuale, nonchè a
1 consegnare immediatamente al la documentazione in suo possesso dalla gestione CP_2 2013/14 alla gestione 2015/16, con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite e di CTU.
Occorre brevemente premettere che il di Milano ha agito in Controparte_2 giudizio nei confronti di quale precedente amministratore, deducendone Parte_1 l'inadempimento contrattuale e chiedendo che il Tribunale gli ordinasse di rendere il conto del cd.
“fondo locazioni” per complessivi € 14.091,47. Ne ha chiesto quindi la condanna, all'esito, al pagamento delle somme eventualmente dovute, indicandole nella complessiva somma di € 14.091,47 o in quella diversa misura risultante in corso di causa anche ad altro titolo;
nonché al risarcimento del danno da determinarsi “in via equitativa”. Infine, ha chiesto al Tribunale di ordinare a la consegna di tutta la documentazione Parte_1 condominiale in suo possesso a decorrere dal 2013 e non consegnata all'atto della cessazione dell'incarico. Nel corso del giudizio di primo grado veniva disattesa l'istanza di sospensione del processo, stante la sopravvenienza di nuova delibera assembleare di ratifica del mandato conferito all'amministratore per il presente giudizio, e veniva ordinato alla convenuta di rendere il conto, con assegnazione di un termine allo scopo. Parte convenuta presentava il conto che non veniva, però, accettato da parte attrice;
la causa veniva quindi istruita dal Tribunale mediante espletamento di CTU contabile e, all'esito, venivano rigettate le richieste di acquisizione di un ulteriore documento e di integrazione delle operazioni peritali in forza di detto documento formulate dall'attore e la causa veniva decisa con la pronuncia qui impugnata.
2. Il Tribunale ha preliminarmente e nuovamente disatteso l'istanza dell'attore di acquisire la bozza del rendiconto consuntivo del 2019/2020 redatto dallo e conseguentemente disporsi Parte_1 l'integrazione della CTU “richiamando le motivazioni già espresse nella ordinanza di rigetto della stessa, non avendo parte convenuta addotto elementi ulteriori a sostegno della sua richiesta rispetto a quelli già disattesi con detta ordinanza. Se è vero difatti che in materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice può acquisire ulteriori documenti ove lo ritenesse, egli deve comunque attenersi alla osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti prevista anche nell'esperimento delle relazioni peritali, nonché tenersi nei limiti delle indagini commessegli (Corte di Cassazione SS. UU. sentenza n. 3086/2022). Invece nel caso in esame, fino al momento delle osservazioni del Consulente tecnico di parte attrice alla bozza di relazione, mai era stato allegato in atti il documento di cui parte attrice oggi chiede l'esame, in violazione del principio del contraddittorio;
mentre, per quanto in atti il consulente si è attenuto espressamente al quesito assegnatogli esaminando tutti i documenti allegati dalle parti fino a quel momento”. Quando al merito della domanda svolta dal di accertamento della mala gestio del CP_2 convenuto, ha osservato il giudice, in punto di diritto, che “come da ultimo ricordato dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. 2^ sezione, Ordinanza 19436/2021), al termine del suo incarico l'amministratore è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c. (norma applicabile per l'assimilabilità dell'amministratore al mandatario con rappresentanza: cfr. Cass. Sez. 2, 16/08/2000, n. 10815) a rendere il conto della sua gestione ed a rimettere ai condomini tutto ciò che abbia ricevuto per conto del condominio, vale a dire tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio al quale le somme si riferiscono, atteso che, una volta revocato, il mandatario non ha più titolo per trattenere quanto gli è stato somministrato dal mandante (arg. da Cass. Sez. 3, 11/08/2000, n. 10739)”. Ha rilevato il primo giudice che “l'amministratore non confermato, dovendo rendere il conto del suo operato, è chiamato a giustificare in che modo abbia svolto la sua opera, attraverso i necessari documenti afferenti le operazioni effettuate nel corso del mandato, dando la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico sia stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato conforme ai criteri di buona amministrazione.
2 Sul punto la giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. Civ. sez.VI ord. 17 gennaio 2019 n. 1186) ha specificato che, costituendo il rendiconto la principale fonte di prova di ogni rapporto mandato, ad esso deve farsi essenzialmente capo per accertare quanto l'amministratore abbia incassato e debba perciò restituire alla cessazione dell'incarico, dovendosi intendere che l'obbligo di rendiconto è comunque legittimamente adempiuto quando il mandatario abbia fornito la relativa prova attraverso i necessari documenti giustificativi non soltanto delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto funzionali alla individuazione ed al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire (anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti) se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (cfr. Cass. Sez. 1, 23/04/1998, n. 4203; Cass. Sez. 3, 14/11/2012, n. 19991)”. Ciò premesso il Tribunale ha accolto la domanda del attore, sia pure in misura minore CP_2 rispetto all'importo richiesto in citazione, sulla scorta degli esiti della CTU contabile espletata in corso di causa. Ha, nello specifico, così motivato il primo giudice “è pacifico in atti che il convenuto ha amministrato il attore nel periodo che va dalla gestione 2013/14 al 18/06/209 ed è provato che ha CP_2 provveduto al passaggio delle consegne successivamente a tale data dapprima, il 10/09/2019, con consegna della documentazione condominiale relativa alle gestioni 2018/19 e 2019/20 (doc. 2) e, successivamente, il 3/10/2019, con la consegna della documentazione relativa alle gestioni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 (doc. 3) nonchè dello “Stato Finanziario 31.03.20019 – 10.09.2019” all'interno del quale risultava, tra le altre voci, il cd. Fondo Locazioni al 31.3.2018 per
€.14.091,47 (doc. 4). Il conto finale della gestione condominiale è stato poi presentato solo nel corso del giudizio, in adempimento dell'ordine giudiziale e parte attrice non lo ha accettato sul presupposto che in esso il convenuto avrebbe semplicemente descritto le entrate del fondo locazioni senza indicare le uscite, così da essere incompleto. Di contro il convenuto ha sostenuto che: la voce “fondo locazioni” non compare più a bilancio nelle gestioni contabili successive al 2017- 2018 poiché la locazione è terminata nel mese di gennaio 2018; cosicché non vi sarebbe più stata la esigenza di evidenziare l'andamento contabile di tale rapporto che non avrebbe subito più alcuna modificazione rispetto al conto relativo all'ultimo consuntivo approvato dalla assemblea e relativo alla gestione 2017- 2018; con la conseguenza che la contabilità relativa a tale fondo non sarebbe più variata da allora fino al momento del passaggio delle consegne. Dagli accertamenti compiuti dal CTU, ai quali si rinvia integralmente, risulta confermato che nel rendiconto consuntivo 2017/2018 manca lo “stato patrimoniale” e che, invece, nel rendiconto preventivo 2018/2019 è presente lo “stato patrimoniale” ma non compare la voce “fondo locazioni”, mentre tale voce viene esposta extra-contabilmente; né detta voce compare nel rendiconto preventivo 2019/2020 comparendo invece nello “stato finanziario” riferito al periodo 31/3/2019-30/9/2019 con saldo riferito al 31.03.2018”. Il Tribunale ha, ancora, richiamato quanto ulteriormente emerso dall'esame contabile, ovvero che “le somme incassate sono confluite nel c/c bancario del Condominio e che lo stesso è stato utilizzato, in decurtazione, nei seguenti importi: euro 1.980,00 per la fattura 15 della ditta Tesama Edile;
euro 1.538,30 per spese legali per sfratto. A seguito di tali decurtazioni, il nuovo saldo del fondo ammontava a euro 14.091,17” al momento della conclusione della gestione 207/2018”; ha dato atto di quanto rilevato da CTU, ovvero “che, nello “stato finanziario” 10.09.2019 compare l'importo di
€.4.203,81 afferente “omissione competenze onorario amministratore” non documentate però da parcelle, fatture, richieste”, riportando le conclusioni del perito: “detto importo esposto nell'attivo dello “stato finanziario” del , risulta essere “la risultante della mera differenza CP_2 contabile delle altre poste di bilancio, tale da portare al relativo pareggio. Non esistono documenti a supporto di tale valore che è comunque un credito del Condominio (e quindi una posta di Debito per lo Studio Chiesa)”.
3 Il Tribunale ha quindi richiamato i principi in materia di inadempimento contrattuale e ha ritenuto in conclusione che “in mancanza di diversa prova che incombeva a carico dell'attore: - l'importo del
“fondo locazioni” confluito nel conto corrente condominiale, in mancanza di riparto a favore dei condomini nel corso degli anni oggetto di esame, abbia contribuito a coprire le spese condominiali;
- in mancanza di diversa prova che incombeva al convenuto, l'importo di €.4.203,81 sopra richiamato costituisce una posta attiva a favore del che doveva essere esposta nel conto CP_2 finale e restituita al dall'ex amministratore al momento del passaggio delle consegne. CP_2 Detto importo va decurtato però dell'importo di euro 309,52 relativo a una fattura della ditta Ferraris che non risultava ancora pagata al momento del passaggio delle consegne. In definitiva quindi non emergendo altre incongruenze nei dati indicati nel rendiconto finanziario al 10 settembre 2019 ma solo lo sbilancio tra attività e passività condominiali alla data di passaggio di consegne pari a euro 3.894,29 (euro 4.203,81-309,52), detta somma dovrà essere restituita al Condominio dall'ex amministratore. Conseguentemente risulta anche accertato che il convenuto non ha reso correttamente il conto della sua gestione non avendo esposto esattamente quanto residuava delle somme transitate in totale sul conto corrente condominiale, al netto delle spese, documentate, sostenute. Dunque deve ritenersi provata la mala gestio della convenuta sia sul punto della mancata esposizione nei documenti condominiali delle suddette somme;
che nella gestione delle somme affidate dai condomini al convenuto nell'esecuzione del suo mandato per gli esercizi condominiali della sua amministrazione;
che nella restituzione del saldo tra le stesse e le spese effettuate, giustificate ed approvate;
che, infine, nel rendimento del conto. Atteso l'inadempimento contrattuale della convenuta e la conseguente diminuzione patrimoniale subita dal in conseguenza dalla mancata restituzione delle somme anzidette, la stessa CP_2 va condannato a restituire al il suddetto importo di €.3.894,29 a titolo di risarcimento CP_2 del danno patrimoniale subito dall'attore”. Infine il Tribunale ha ritenuto provato in atti che la convenuta non avesse mai consegnato all'attore la documentazione condominiale in suo possesso dalla gestione 2013/14 alla gestione 2015/16, com'era suo onere;
né la stessa aveva contestato di non averla consegnata o aveva provato che l'inadempimento o il ritardo fossero dovuti a causa a lei non imputabile (v. p. 8 della sentenza impugnata “risulta dunque provato l'inadempimento della convenuta al suo obbligo di consegna di detti documenti e ne consegue che la stessa va condannata alla loro consegna al attore, CP_2 immediatamente”.
3. Avverso tale pronuncia ha proposto appello con atto di citazione regolarmente Parte_1 notificato articolando tre motivi di censura di cui il Condominio attore ha chiesto il rigetto per infondatezza. All'udienza del 9.12.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'appello va accolto nei limiti di seguito esposti.
Con il primo motivo di censura deduce l'assenza di responsabilità per mala gestio Parte_1 lamentando “l'ingiustizia” della condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale. Rileva in proposito che all'atto del passaggio di consegne al nuovo amministratore, avvenuto il 18.6.2019, tutti i preventivi e consuntivi delle precedenti gestioni erano stati regolarmente approvati dall'assemblea condominiale senza alcuna contestazione. Sarebbe quindi pretestuosa la richiesta del Condominio di “rendere il conto, già reso ed approvato con l'adesione delle varie assemblee condominiali ai consuntivi di gestione, e di produrre contabilità condominiale nei confronti dello in riferimento a gestioni definite, chiuse ed Parte_1 approvate senza riserve”.
4 Altrettanto ingiusta sarebbe la sentenza impugnata con riferimento al capo di condanna alla consegna immediata della documentazione condominiale delle gestioni 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016: afferma l'appellante che “La disponibilità di tale documentazione in capo al è provata CP_2 dalla stessa produzione documentale svolta da parte attrice in primo grado, la quale, infatti, produce i rendiconti consuntivi e riparti proprio di quelle gestioni … Infondata è, altresì, la asserzione di mala gestio contenuta nella sentenza, così come la condanna al risarcimento che viene pronunciata, la quale, in ogni caso, non potrebbe conseguire in automatico in assenza dell'accertamento di un concreto danno subito dal ”. Parte_2 Lamenta la genericità delle doglianze sollevate in primo grado dal e sostiene, ancora, CP_2 che i “rendiconti approvati e non impugnati acquistano carattere di definitività in ordine alla contabilità in essi riportata”. Il motivo è infondato. Occorre premettere che in primo grado il attore, rappresentato dall'amministratore CP_2 subentrato a , ha chiesto al Tribunale di ordinare alla convenuta di rendere il conto del Parte_1
“fondo locazioni” per complessivi € 14.091,47 e, all'esito della sua verifica, mancanza o contestazione del rendiconto stesso, di disporsi “l'ordine ovvero la condanna al pagamento delle somme che risulteranno dovute al Condominio … eventualmente anche ad altro titolo”. Contrariamente all'assunto dell'appellante, inoltre, le contestazioni svolte dal in primo CP_2 grado erano tutt'altro che generiche, avendo l'attore agito sulla scorta delle deduzioni svolte dal proprio consulente di parte, Dott. nella perizia depositata sub. doc. n. 19: il perito, Persona_1 in particolare, aveva riscontrato numerose incongruenze contabili e omissioni operate dal precedente amministratore ivi meglio elencate. Proprio in forza di quanto riscontrato dal perito di parte – che, tra l'altro, aveva analizzato lo stato finanziario del periodo 31.3.2019 – 30.9.2019 dove compariva l'importo di euro 4.203,81 afferente
“omissioni competenze onorario amministrazione le quali però non risultano documentate né a parcelle o fatture, né da richieste scritte” - il Tribunale ha ritenuto di disporre CTU contabile volta ad accertare, in aderenza alla domanda dell'attore, se vi fosse un disavanzo di cassa a danno del per la somma indicata e relativa al cd. “fondo locazioni” o per una diversa somma CP_2 eventualmente risultante all'esito della perizia anche ad altro titolo. Ne deriva che, come correttamente osservato da parte appellata, in primo grado il non si CP_2 è limitato a chiedere il conto del fondo locazioni bensì dell'intera precedente gestione condominiale, sulla scorta delle numerose ed analitiche contestazioni mosse dal proprio CTP poi analizzate nell'ambito della disposta consulenza tecnica contabile. Priva di pregio è poi l'affermazione dell'appellante, che censura la sentenza di primo grado per averne ravvisato la mala gestio nonostante i preventivi e consuntivi di tutte le gestioni condominiali precedenti la cessazione dell'incarico fossero stati regolarmente approvati dall'assemblea. Si tratta, invero, di profili diversi e non sovrapponibili: il Tribunale ha correttamente applicato al caso di specie, e all'esito di quanto riscontrato dal CTU, le norme in materia di mandato con rappresentanza, atteso che, pacificamente e secondo i principi affermati dalla Suprema Corte,
“l'amministratore condominiale che sia cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso ed afferente alla gestione condominiale, mediante riconsegna all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione - spiegando la relativa delibera di nomina efficacia anche nei confronti dei terzi, ai fini della rappresentanza sostanziale del - ovvero al singolo condomino che gliene faccia richiesta, nel caso di CP_2 mancata nomina del nuovo amministratore, non legittimando siffatta evenienza uno "ius retinendi" rispetto a detta documentazione, né un esonero dal rendiconto, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e ciascuno dei condomini…” (v. Cass., ord. n. 18185/2021 e, nello stesso senso, ord. n. 19436/2021 citata anche dal primo giudice
“l'amministratore del condominio, che sia stato revocato dall'autorità giudiziaria, è tenuto, ai sensi dell'art. 1713 c.c., a rendere il conto della sua gestione e a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in
5 cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, ancorché non operi, in tal caso, alcuna "perpetuatio" o "prorogatio" di poteri in capo ad esso, non essendo ravvisabile una presunta volontà conforme dei condomini in tal senso ed essendo anzi la revoca espressione di una volontà contraria alla conservazione dei poteri di gestione”. Ne deriva che è del tutto irrilevante l'approvazione dei preventivi e consuntivi condominiali da parte dell'assemblea, ben potendo emergere, nonostante la regolare approvazione dei bilanci, un disavanzo tra attività e passività condominiali all'atto della cessazione dell'incarico dell'amministratore tenuto ex art. 1713 c.c. a rendere il conto, e potendo conseguentemente quest'ultimo risponderne in via contrattuale, in applicazione delle norme che regolano il contratto di mandato, nei confronti della collettività condominiale. Infine, è infondata la censura – peraltro generica – di erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha condannato alla consegna della documentazione contabile relativa Parte_1 ad alcune annualità di gestione, in quanto in primo grado il attore ha provato, sulla scorta CP_2 dei documenti (nn. 2 e 3) attestanti i passaggi di consegne e firmati in calce dal convenuto, quale documentazione avesse consegnato l'odierno appellante al momento della cessazione dell'incarico e quale invece fosse mancante, quella appunto relativa alle gestioni dal 2013 al 2016. Né ha mai provato, o anche solo allegato in modo circostanziato, di aver consegnato la Parte_1 documentazione mancante, che, come correttamente sottolineato da parte appellata, non si esaurisce con il rendiconto consuntivo ma comprende, per ogni singolo anno di gestione, numerosi altri documenti giustificativi, quali fatture, pagamenti, estratti conti, modelli F24, pagamenti, ritenute d'accolto, contratti di fornitura (si veda anche quanto previsto dagli artt. 1129 comma 8 e 1130 bis comma 1 c.c.). Il primo motivo di appello va in definitiva rigettato.
Con il secondo motivo di appello è dedotta l'erronea lettura della CTU da parte del Tribunale. L'appellante, in sostanza, non contesta le modalità attraverso le quali il consulente è pervenuto a quantificare quale ammanco la somma poi oggetto di condanna in primo grado, ma sostiene che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che tale somma dovesse essere “restituita” al CP_2 trattandosi di “importo mai avuto, nè mai ricevuto” da . Parte_1
Anche tale doglianza non è fondata. E' vero infatti che il CTU non ha riscontrato irregolarità con riferimento al “fondo locazioni” oggetto di quesito, avendo accertato che le relative somme, incassate dall'amministratore, erano confluite nel c/c bancario del Condominio e che lo stesso era stato utilizzato, in decurtazione, per il pagamento degli importi indicati a p. 13 della relazione di perizia (fatture e altre spese); è tuttavia altrettanto indubbio che il consulente, sulla scorta delle deduzioni del CT del e procedendo quindi CP_2 ad esaminare il doc. n. 4 di parte attrice (ovvero lo stato finanziario dal 30.3.2019 al 10.9.2019), ha verificato l'esatta corrispondenza dei valori ivi esposti proprio al fine di definire l'eventuale presenza o meno di uno sbilancio tra attività e passività alla data di passaggio di consegne, nell'ambito del quesito formulato dal Tribunale e della domanda di parte. All'esito di tale verifica il CTU ha riferito che, nello “stato finanziario” 10.09.2019, compariva l'importo di € 4.203,81 afferente “omissione competenze onorario amministratore” non documentate però da parcelle, fatture, richieste;
ha quindi concluso evidenziando che detto importo esposto nell'attivo dello “stato finanziario” del risultava essere “la risultante della mera CP_2 differenza contabile delle altre poste di bilancio, tale da portare al relativo pareggio. Non esistono documenti a supporto di tale valore che è comunque un credito del Condominio (e quindi una posta di Debito per lo Studio Chiesa)”. E' bene evidenziare che le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono state quasi integralmente recepite dal CT della convenuta, con la sola eccezione di quanto esposto a p. 22 della perizia in atti, dove il perito del giudice ha motivatamente disatteso le controdeduzioni del Dott. ritenendole Per_2 non corrette (“quanto esposto dal CTP non è corretto. Come ampliamente esposto nel corso della
6 perizia, il valore indicato è una voce di credito per il Condominio e non per l'amministratore. E' in effetti lo stesso CTP che scrive “…posto che è corretto evidenziare al la voce attiva di CP_2 credito…” a ulteriore conferma di quanto indicato nella bozza di relazione. Non risultano pertanto necessarie ulteriori precisazioni”). Il CTU ha invece parzialmente accolto le ulteriori osservazioni del CTP riportate a p. 23 della relazione, modificando conseguentemente le proprie conclusioni, e di ciò il Tribunale ha tenuto conto evidenziando che “in mancanza di diversa prova che incombeva al convenuto, l'importo di €.4.203,81 sopra richiamato costituisce una posta attiva a favore del che doveva essere esposta nel CP_2 conto finale e restituita al dall'ex amministratore al momento del passaggio delle CP_2 consegne. Detto importo va decurtato però dell'importo di euro 309,52 relativo a una fattura della ditta Ferraris che non risultava ancora pagata al momento del passaggio delle consegne”. Fermo restando, quindi, che gli esiti cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili, è del tutto evidente che la somma di euro 3.894,29 oggetto di condanna da parte del Tribunale – definita solo in modo atecnico quale importo oggetto di “restituzione” da parte di – corrisponde Parte_1 all'ammontare del danno patrimoniale subito dal in conseguenza di tale, seppur minimo, CP_2 accertato sbilancio tra attività e passività condominiali alla data di passaggio di consegne da Pt_1 al nuovo amministratore.
[...] Vertendosi come detto in materia di responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali propri di un rapporto di mandato con rappresentanza, la pronuncia di primo grado va confermata anche sul punto, perché la somma di euro 3.894,29 rappresenta, appunto, la diminuzione patrimoniale subita dal a causa dell'inottemperanza da parte dell'odierna appellante dell'obbligo di CP_2 rendere correttamente il conto della propria gestione e di rimettere nelle casse condominiali ogni somma corrispondente ad una posta attiva per la collettività condominiale. Anche il secondo motivo di gravame va quindi disatteso.
Va invece accolto il terzo motivo di gravame avente ad oggetto la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, avendo il Tribunale applicato uno scaglione di valore non corretto perché determinato
“in considerazione del valore della domanda” nonostante, a fronte di una richiesta dell'attore di condanna della convenuta per complessivi € 14.091,47, all'esito del giudizio la Parte_1 domanda sia stata accolta dal giudice solo per il minor importo di euro 3.894,29. Le spese del giudizio di primo grado, correttamente poste a carico del convenuto soccombente, vanno quindi liquidate in considerazione del valore del decisum, applicando i parametri medi per tutte le fasi svolte tenuto conto dello scaglione di valore compreso tra euro 1.101,00 a euro 5.200,00. Conseguentemente, come richiesto da parte appellante che ha prodotto sul punto documentazione (doc. n. 5 del fascicolo d'appello di ), il va condannato Parte_1 Controparte_2 alla restituzione in favore di di quanto ricevuto, a titolo di spese di lite in eccedenza Parte_1 rispetto a tale somma, in esecuzione della sentenza di primo grado.
5. Le spese del presente grado di giudizio, stante l'accoglimento di uno dei tre motivi di gravame formulati da , vanno compensate nella misura di 1/3, ponendo i restanti 2/3 a carico Parte_1 dell'appellante. Le spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia come sopra stabilito in base al decisum, e con applicazione dei valori medi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e dei valori minimi per la fase di trattazione/istruzione non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10144/2024, pubblicata il 21.11.2024, Parte_1 così provvede: a) in PARZIALE accoglimento dell'appello proposto e in conseguente PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata, liquida le spese del giudizio di primo grado, oggetto di condanna a carico di e in favore del Parte_1 Controparte_2
[...
di Milano, in complessivi euro 2.552,00, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e c.p.a. come per legge, e, conseguentemente, condanna il alla restituzione Controparte_2 in favore di di quanto ricevuto, a titolo di spese di lite in eccedenza rispetto a Parte_1 tale somma, in esecuzione della sentenza di primo grado;
b) CONFERMA nel resto la sentenza impugnata;
c) DICHIARA compensate le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/3, e condanna l'appellante a rimborsare al Parte_1 Controparte_2
[...
di Milano i restanti 2/3, liquidati in complessivi € 1.613,00, oltre rimborso spese forfettarie, Iva e c.p.a., con distrazione in favore del procuratore Avv. Luca Blegi dichiaratosi anticipatario.
Così deciso, in Milano il 9.12.2025 Il Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Il consigliere relatore Dott.ssa Alessandra Del Corvo
8