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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/02/2024, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira MALTESE Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 482/2021 R.G. promossa da
(c.f.: Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappre- P.IVA_1
sentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone;
appellante contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...](c.f.: CP_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bongiovanni;
C.F._1
appellata
La causa veniva posta in decisione in data 1 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 944 del 27 ottobre 2020, il tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell , CP_2
riconosceva – all'esito di istruttoria orale e di CTU medico-legale – il diritto di CP_1 , operaio specializzato alle dipendenze della alla rivaluta-
[...] Organizzazione_1
zione contributiva di cui all'art. 13, ottavo comma, L. n. 257/1992, siccome modificato dal D.L. n. 269/2003, con il coefficiente di 1,25 fissato dall'art. 47, comma 1, citato
D.L., convertito in L. n. 326/2003, per essere il lavoratore stato esposto all'inalazione di fibre di amianto per un periodo complessivo di 12 anni, 11 mesi e 2 settimane, dal
10 luglio 1974 all'11 giugno 1987; conseguentemente, condannava l all'adegua- Pt_1
mento della posizione contributiva e pensionistica con l'applicazione del predetto co- efficiente per il periodo di esposizione indicato. Rigettava – perché genericamente for- mulata – la richiesta di risarcimento danni. Spese compensate.
Appellava la sentenza l con atto depositato il 24 aprile 2021. Pt_1
Instava per il rigetto del gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza dell'1 febbraio
2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, l appellante impugna parzialmente la sentenza Pt_1
del tribunale di Siracusa nella parte in cui ha disposto la condanna dell'ente all'ade- guamento pensionistico, nonostante il ricorrente non avesse inoltrato domanda ammi- nistrativa per la ricostituzione contributiva se non dopo l'instaurazione del giudizio in primo grado (19 aprile 2018) e non potesse quindi richiedere il pagamento dei ratei arretrati della prestazione pensionistica.
Deduce che la presentazione della domanda amministrativa è condizione di ammis- sibilità di quella giudiziaria, sicché l'azione intrapresa senza il predetto adempimento comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.
2. Siccome formulata in appello, la censura è infondata.
2.1. Osserva il collegio che la domanda, avanzata dall'odierno appellato con il ricorso introduttivo, mirava espressamente al riconoscimento dell'esposizione a fibre di amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa, con conseguente riconoscimento del diritto all'adeguamento della posizione contributiva – secondo il coefficiente, ac- certato dal nominato CTU nella misura dell'1,25 – e con la condanna dell'ente previ- denziale al riconoscimento dello stesso diritto “al fine di permettere al lavoratore di godere del trattamento di pensione anticipato o di quanto altro previsto dalla legge”
(v. pagg. 11 e 12).
Nessuna richiesta diretta di condanna alla corresponsione del trattamento pensio- nistico e, quindi, dei ratei di pensione maggiorati dei benefici di cui alla L. n. 257/1992
(come assume parte appellante) appare contenuta in ricorso, né in tal senso statuisce la gravata sentenza, laddove – riconosciuto il diritto di all'adeguamento CP_1
contributivo – conformemente alla domanda svolta così statuisce: “L' in perso- Pt_1
na del legale rappresentante pro tempore, va pertanto condannato all'adeguamento della posizione contributiva del ricorrente ai fini del quantum della prestazione con
l'applicazione del suddetto coefficiente di rivalutazione per i periodi di esposizione suindicati”.
Deve, quindi, desumersi, come correttamente rileva parte appellata in memoria di costituzione (v. pag. 2), che la locuzione “e pensionistica”, aggiunta – nel dispositivo della sentenza – al capo di condanna dell (unico elemento su cui si fonda il Pt_1
presente gravame: “il tribunale ha infatti errato nel condannare l'ente all'adegua- mento pensionistico, che sottintende una pronuncia costitutiva … dovendo invece la sentenza limitarsi a una pronuncia dichiarativa” – v. appello), è all'evidenza frutto di una svista o di un mero refuso, non suscettibile di impugnazione bensì emendabile con l'esperimento del relativo procedimento di correzione.
2.3. E invero, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione deve essere fatto valere mediante impugnazione, mentre “tale insanabilità deve tuttavia escluder- si quando – come nel caso di specie – sussista una parziale coerenza tra dispositi- vo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inol- tre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga;
in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione” (Cass. n. 21618/2019).
3. In definitiva, l'appello è inammissibile.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 482/2021 R.G.: dichiara l'appello inammissibile.
Condanna l al pagamento in favore di delle spese processuali del Pt_1 CP_1
presente grado, che liquida in €. 4.996,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA e IVA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'ente appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito del-
l'udienza dell'1 febbraio 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Elvira MALTESE Presidente
Dott. Valeria DI STEFANO Consigliere
Avv. Paolo PERGOLIZZI Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 482/2021 R.G. promossa da
(c.f.: Parte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappre- P.IVA_1
sentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone;
appellante contro
, nato a [...] il [...] e residente in [...](c.f.: CP_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Bongiovanni;
C.F._1
appellata
La causa veniva posta in decisione in data 1 febbraio 2024 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 944 del 27 ottobre 2020, il tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, dichiarato preliminarmente il difetto di legittimazione passiva dell , CP_2
riconosceva – all'esito di istruttoria orale e di CTU medico-legale – il diritto di CP_1 , operaio specializzato alle dipendenze della alla rivaluta-
[...] Organizzazione_1
zione contributiva di cui all'art. 13, ottavo comma, L. n. 257/1992, siccome modificato dal D.L. n. 269/2003, con il coefficiente di 1,25 fissato dall'art. 47, comma 1, citato
D.L., convertito in L. n. 326/2003, per essere il lavoratore stato esposto all'inalazione di fibre di amianto per un periodo complessivo di 12 anni, 11 mesi e 2 settimane, dal
10 luglio 1974 all'11 giugno 1987; conseguentemente, condannava l all'adegua- Pt_1
mento della posizione contributiva e pensionistica con l'applicazione del predetto co- efficiente per il periodo di esposizione indicato. Rigettava – perché genericamente for- mulata – la richiesta di risarcimento danni. Spese compensate.
Appellava la sentenza l con atto depositato il 24 aprile 2021. Pt_1
Instava per il rigetto del gravame. CP_1
Indi, compiuti i termini assegnati per il deposito di note, all'udienza dell'1 febbraio
2024, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo di gravame, l appellante impugna parzialmente la sentenza Pt_1
del tribunale di Siracusa nella parte in cui ha disposto la condanna dell'ente all'ade- guamento pensionistico, nonostante il ricorrente non avesse inoltrato domanda ammi- nistrativa per la ricostituzione contributiva se non dopo l'instaurazione del giudizio in primo grado (19 aprile 2018) e non potesse quindi richiedere il pagamento dei ratei arretrati della prestazione pensionistica.
Deduce che la presentazione della domanda amministrativa è condizione di ammis- sibilità di quella giudiziaria, sicché l'azione intrapresa senza il predetto adempimento comporta l'improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile in ogni stato e grado di giudizio.
2. Siccome formulata in appello, la censura è infondata.
2.1. Osserva il collegio che la domanda, avanzata dall'odierno appellato con il ricorso introduttivo, mirava espressamente al riconoscimento dell'esposizione a fibre di amianto nello svolgimento dell'attività lavorativa, con conseguente riconoscimento del diritto all'adeguamento della posizione contributiva – secondo il coefficiente, ac- certato dal nominato CTU nella misura dell'1,25 – e con la condanna dell'ente previ- denziale al riconoscimento dello stesso diritto “al fine di permettere al lavoratore di godere del trattamento di pensione anticipato o di quanto altro previsto dalla legge”
(v. pagg. 11 e 12).
Nessuna richiesta diretta di condanna alla corresponsione del trattamento pensio- nistico e, quindi, dei ratei di pensione maggiorati dei benefici di cui alla L. n. 257/1992
(come assume parte appellante) appare contenuta in ricorso, né in tal senso statuisce la gravata sentenza, laddove – riconosciuto il diritto di all'adeguamento CP_1
contributivo – conformemente alla domanda svolta così statuisce: “L' in perso- Pt_1
na del legale rappresentante pro tempore, va pertanto condannato all'adeguamento della posizione contributiva del ricorrente ai fini del quantum della prestazione con
l'applicazione del suddetto coefficiente di rivalutazione per i periodi di esposizione suindicati”.
Deve, quindi, desumersi, come correttamente rileva parte appellata in memoria di costituzione (v. pag. 2), che la locuzione “e pensionistica”, aggiunta – nel dispositivo della sentenza – al capo di condanna dell (unico elemento su cui si fonda il Pt_1
presente gravame: “il tribunale ha infatti errato nel condannare l'ente all'adegua- mento pensionistico, che sottintende una pronuncia costitutiva … dovendo invece la sentenza limitarsi a una pronuncia dichiarativa” – v. appello), è all'evidenza frutto di una svista o di un mero refuso, non suscettibile di impugnazione bensì emendabile con l'esperimento del relativo procedimento di correzione.
2.3. E invero, solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione deve essere fatto valere mediante impugnazione, mentre “tale insanabilità deve tuttavia escluder- si quando – come nel caso di specie – sussista una parziale coerenza tra dispositi- vo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inol- tre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga;
in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tra dispositivo e motivazione” (Cass. n. 21618/2019).
3. In definitiva, l'appello è inammissibile.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 482/2021 R.G.: dichiara l'appello inammissibile.
Condanna l al pagamento in favore di delle spese processuali del Pt_1 CP_1
presente grado, che liquida in €. 4.996,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA e IVA da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'ente appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito del-
l'udienza dell'1 febbraio 2024.
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Paolo Pergolizzi dott. Elvira Maltese