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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5362/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 434/C/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4189/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'atto, notificato in data 30 agosto 2024, con il quale il Dipartimento delle Finanze - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia ha irrogato la sanzione di € 5.864,00, intimandone il pagamento, a fronte del mancato versamento del
Contributo unificato di € 2.932,00 dovuto per il ricorso presso la Corte di Cassazione (RGNR 12770/14) deciso con provv. n. 26005/22 e già richiesto con invito n. 355/C/2023 (notificato in data 21/08/2023).
Il ricorrente, relativamente all'atto di irrogazione delle sanzioni, eccepisce quanto segue:
- il difetto di motivazione dell'atto;
- la nullità dell'atto per mancata motivazione con specifico riguardo agli interessi;
- la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
- la mancata sottoscrizione dell'atto;
- la mancanza di sottoscrizione dell'atto;
- la relata di notifica dell'atto apposta sul frontespizio;
- la decadenza dell'Agente della Riscossione.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto di irrogazione delle sanzioni in questione, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, costituitasi in giudizio con comparsa in data 27 novembre 2024 gennaio 2018, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive del ricorrente.
In particolare, analizza le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente ritenendole del tutto infondate, tanto da invocare la lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D.Lgs. 546/1992; di condannare la parte istante ex art. 96 c.p.c.
Alla pubblica udienza dell'11 novembre 2025 è presente il solo rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente.
Occorre, anzitutto, rilevare che quest'ultimo non muove alcuna contestazione in merito al pagamento del contributo unificato e alla sua quantificazione. Solleva una serie di eccezioni riferite esclusivamente all'atto di irrogazione sanzioni da ultimo notificatogli per non aver versato, nonostante l'invito ricevuto, il medesimo contributo unificato.
Si rileva, anzitutto, che l'atto di cui qui si discute risulta adeguatamente motivato, riportando tutte le indicazioni utili al contribuente per comprendere i motivi sottesi all'azione promossa da parte del Ministero.
Quanto agli interessi, tale aspetto è regolato dall'art. 16, comma 1, del Testo Unico Spese di Giustizia che espressamente prevede che “In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.” Nessun ulteriore chiarimento è dovuto riferendosi la norma agli interessi legali stabiliti per legge.
L'atto di irrogazione sanzioni indica che “il responsabile del procedimento ex art 5 l. 241/1990 è la dr.ssa Nominativo_1.”. In calce all'atto è riportata la sottoscrizione digitale del responsabile del procedimento. Anche sotto tale profilo non si ravvisano le criticità contestate dalla difesa del contribuente.
L'atto è stato regolarmente notificato al ricorrente il quale ha regolarmente impugnato il medesimo atto nei termini di legge.
Il contribuente eccepisce, infine, la decadenza da parte del Ministero a richiedere il pagamento delle sanzioni, senza tuttavia chiarire il termine che il Ministero stesso non avrebbe rispettato.
È opportuno, a tal fine, chiarire che l'atto di irrogazione sanzioni oggetto del presente giudizio è la conseguenza della scadenza infruttuosa del termine, pari a 30 giorni, per il pagamento dell'invito di pagamento n. 355/C/2023, emesso in data 21 agosto 2023, per il recupero della somma dovuta a titolo di contributo unificato tributario ex art. 16, comma 1 bis, del Testo Unico Spese di Giustizia. Non si ravvisa, quindi, alcuna decadenza del diritto fatto valere dal Ministero.
Quanto alla richiesta formulata dal Ministero di condanna del contribuente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., si ritiene che, nel caso di specie, il Ministero stesso non abbia provato i presupposti sottesi a tale norma: l'elemento soggettivo della condotta del ricorrente (mala fede o colpa grave) e la sussistenza del danno subito riconducibile alla condotta colpevole del contribuente. In assenza di tali presupposti la domanda del Ministero non può essere accolta.
In ragione di quanto sopra, la Corte respinge il ricorso.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che vengono liquidate in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in € 1.000,00.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
LU De SA IO ER
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 8, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ERCOLANI GIORGIO, Presidente
DE ROSA LUISA, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5362/2024 depositato il 31/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 434/C/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO
TRIBUTARIO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4189/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha presentato ricorso avverso l'atto, notificato in data 30 agosto 2024, con il quale il Dipartimento delle Finanze - Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia ha irrogato la sanzione di € 5.864,00, intimandone il pagamento, a fronte del mancato versamento del
Contributo unificato di € 2.932,00 dovuto per il ricorso presso la Corte di Cassazione (RGNR 12770/14) deciso con provv. n. 26005/22 e già richiesto con invito n. 355/C/2023 (notificato in data 21/08/2023).
Il ricorrente, relativamente all'atto di irrogazione delle sanzioni, eccepisce quanto segue:
- il difetto di motivazione dell'atto;
- la nullità dell'atto per mancata motivazione con specifico riguardo agli interessi;
- la mancata indicazione del responsabile del procedimento;
- la mancata sottoscrizione dell'atto;
- la mancanza di sottoscrizione dell'atto;
- la relata di notifica dell'atto apposta sul frontespizio;
- la decadenza dell'Agente della Riscossione.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'atto di irrogazione delle sanzioni in questione, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Giustizia Tributaria – Ufficio di Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, costituitasi in giudizio con comparsa in data 27 novembre 2024 gennaio 2018, nel confermare la correttezza del proprio operato, contesta le argomentazioni difensive del ricorrente.
In particolare, analizza le eccezioni sollevate dalla difesa del contribuente ritenendole del tutto infondate, tanto da invocare la lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Chiede, pertanto, di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e onorari di giudizio ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, del D.Lgs. 546/1992; di condannare la parte istante ex art. 96 c.p.c.
Alla pubblica udienza dell'11 novembre 2025 è presente il solo rappresentante dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati gli atti e la documentazione prodotta, ritiene di non poter accogliere il ricorso presentato dal contribuente.
Occorre, anzitutto, rilevare che quest'ultimo non muove alcuna contestazione in merito al pagamento del contributo unificato e alla sua quantificazione. Solleva una serie di eccezioni riferite esclusivamente all'atto di irrogazione sanzioni da ultimo notificatogli per non aver versato, nonostante l'invito ricevuto, il medesimo contributo unificato.
Si rileva, anzitutto, che l'atto di cui qui si discute risulta adeguatamente motivato, riportando tutte le indicazioni utili al contribuente per comprendere i motivi sottesi all'azione promossa da parte del Ministero.
Quanto agli interessi, tale aspetto è regolato dall'art. 16, comma 1, del Testo Unico Spese di Giustizia che espressamente prevede che “In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII, del presente testo unico e nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.” Nessun ulteriore chiarimento è dovuto riferendosi la norma agli interessi legali stabiliti per legge.
L'atto di irrogazione sanzioni indica che “il responsabile del procedimento ex art 5 l. 241/1990 è la dr.ssa Nominativo_1.”. In calce all'atto è riportata la sottoscrizione digitale del responsabile del procedimento. Anche sotto tale profilo non si ravvisano le criticità contestate dalla difesa del contribuente.
L'atto è stato regolarmente notificato al ricorrente il quale ha regolarmente impugnato il medesimo atto nei termini di legge.
Il contribuente eccepisce, infine, la decadenza da parte del Ministero a richiedere il pagamento delle sanzioni, senza tuttavia chiarire il termine che il Ministero stesso non avrebbe rispettato.
È opportuno, a tal fine, chiarire che l'atto di irrogazione sanzioni oggetto del presente giudizio è la conseguenza della scadenza infruttuosa del termine, pari a 30 giorni, per il pagamento dell'invito di pagamento n. 355/C/2023, emesso in data 21 agosto 2023, per il recupero della somma dovuta a titolo di contributo unificato tributario ex art. 16, comma 1 bis, del Testo Unico Spese di Giustizia. Non si ravvisa, quindi, alcuna decadenza del diritto fatto valere dal Ministero.
Quanto alla richiesta formulata dal Ministero di condanna del contribuente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., si ritiene che, nel caso di specie, il Ministero stesso non abbia provato i presupposti sottesi a tale norma: l'elemento soggettivo della condotta del ricorrente (mala fede o colpa grave) e la sussistenza del danno subito riconducibile alla condotta colpevole del contribuente. In assenza di tali presupposti la domanda del Ministero non può essere accolta.
In ragione di quanto sopra, la Corte respinge il ricorso.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che vengono liquidate in € 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in € 1.000,00.
Così deciso in Camera di consiglio
Milano, lì 11 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
LU De SA IO ER