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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2202 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13914/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 39202/2020 resa il 03.11.2020 dal Giudice di Pace di Napoli all'esito dei giudizi riuniti recanti R.G. nr. 9472/2016 e nr. 83345/2016 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 24.11.2020”, e vertente
TRA
, in persona dei procuratori speciali e legali rappresentanti Parte_1
e , P. IVA , rappresentato e difeso Parte_2 Pt_3 P.IVA_1
dall'Avv. GALLI GIORGIA presso cui domicilia, con pec come da procura in atti;
Email_1
E
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_4
; nato a [...] il C.F._1 Parte_5
31/08/1979, COD. FISC. , entrambi rappresentati e C.F._2
difesi dall'Avv. D'ORLANDO ANGELO presso cui domiciliano, con pec come da procura in atti;
Email_2
NONCHE'
, nato a [...] il [...], COD. FISC. CP_1 ; nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
03/08/1974, COD. FISC. , parti contumaci. C.F._4
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Napoli ha accolto la domanda promossa da
[...]
e per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli di Parte_4 Parte_5
rispettiva proprietà in occasione del sinistro verificatosi il 01/04/2013, alle ore 19,00 circa, in Napoli al Viale Traiano.
Il sinistro, secondo la deduzione delle parti attoree del primo grado, sarebbe stato causato dal conducente dall'autocarro tg. CB 824 RB, di proprietà di e , che non avvedendosi di un rallentamento Controparte_2 CP_1
veicolare e non arrestando per tempo utile la propria corsa, andava a tamponare la Volkswagen Golf tg. DH 952 ER (di che, per Parte_5
l'effetto, veniva sospinta in avanti e collideva la Mercedes Classe A tg. CC 432
TT (di che la precedeva nella marcia, entrambe ferme Parte_4
incolonnate nel traffico.
Gli attori altresì deducevano che:
- <a seguito dell'evento, l'autoveicolo Volkswagen Golf tg. DH 952 ER riportava danni alla carrozzeria di natura diretta nella parte posteriore e di natura indiretta nella parte anteriore>>;
- <a seguito dell'evento, l'autoveicolo Mercedes Classe A tg. CC 432 TT riportava danni alla carrozzeria nella parte posteriore>>.
e in primo grado, promuovevano due Parte_4 Parte_5 diversi giudizi innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli recanti, rispettivamente, R.G. nr. 9472/2016 e nr. 83345/2016. Tali procedimenti, poi, venivano riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Si costituiva, in entrambi giudizi, la che impugnava le domande Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Riunite le cause, assunti i mezzi istruttori ed espletata la CTU tecnica, il primo
Giudice accoglieva la domanda degli attori con la motivazione che segue:
<Passando, a questo punto al merito, va dichiarato che, in fatto e diritto, entrambe le domande attoree sono risultate fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione, dando atto che provate documentalmente, per mezzo di idonee certificazioni, risultano la legittimazione degli attori e dei convenuti presunti R.C., mentre quella della invece, può dirsi pacifica in quanto Pt_1
non espressamente contestata.
Si impongono le seguenti brevi osservazioni, precisando che può agevolmente e senza dubbio alcuno concludersi, esaminato il complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare della deposizione del teste escusso, della cui attendibilità non vi è particolare motivo di dubitare, che risultano sostanzialmente confermati i fatti, le modalità e le circostanze del sinistro.
Quest'ultimo, infatti, presente nel luogo al momento del fatto e in posizione privilegiata rispetto all'impatto, in quanto a piedi e nelle immediate vicinanze dell'occorso, ha riferito con sufficiente precisione la dinamica del sinistro, il posizionamento dei mezzi coinvolti e i danni da questi subiti alla carrozzeria, riconosciuti anche sulle foto mostrate, riferendo, infine, che l'autocarro provocava l'impatto urtando improvvisamente l'auto che lo precedeva (Golf) che la precedeva, sospingendola, poi, contro quella posizionata ancora più in avanti (Mercedes). Concludeva, infine, precisando che entrambi gli autoveicoli oggetto del primo tamponamento e dei sospingimento successivo erano, in quel momento, fermi a causa del traffico.
Può, quindi, concludersi affermando che sia il fatto storico che le conseguenze di esso possono dirsi idoneamente provate ed accertate, dichiarando ampiamente sussistente la responsabilità del conducente dell'autocarro tg. CB824RD, di proprietà dei convenuti e , sia nella produzione del sinistro che CP_1 CP_2
per i danni conseguenzialmente cagionati ai veicoli attorei ai quali nulla può essere addebitato, anche per non aver parte convenuta alcunché provato a contraris. D'altronde, il nominato CTU nella depositata relazione peritale conferma la compatibilità del sinistro, pur riconducendo solo una parte dei lamentati danni al duplice impatto. Ne consegue il diritto per entrambi ad ottenere il chiesto risarcimento sulla base di quanto in appresso meglio precisato, secondo le risultanze della relazione peritale a firma dell'ing.
: Persona_1
• , proprietario della VW Golf tg. DH9S2ER Parte_5
Va innanzitutto osservato che i danni, come in istruttoria provato e come riconosciuto dal . teste mediante foto, hanno riguardato la sola carrozzeria con strisciature, deformazioni e rottura di alcuni particolari, senza alcun interessamento delle parti meccaniche. in ordine alla ricostruzione dinamica del sinistro e alla quantificazione il CTU, come detto, ha contribuito a fornire utili elementi. La predetta ricostruzione ha indotto il CTU a ritenere verosimile il sinistro e, sulla scorta della descritta dinamica, compatibili una parte dei danni dei quali stima l'entità e il costo per il relativo ripristino. Sulla scorta delle considerazioni offerte dal consulente d'ufficio può concludersi con la integrale condivisione delle conclusioni formulate da quest'ultimo. Infatti, il CTU, valutate dinamica, circostanze, prezzi e ogni altro utile elemento offertogli, è pervenuto, secondo la perizia estimotecnica a sua firma nonché secondo gli allegati relativi, alla quantificazione complessiva di € 1959.83
(millenovecentocinguantanove/83), cui il sottoscritto giudice intende attenersi.
Detta somma, non incrementata di iva, mancando fatture in atti, va considerata già valutata all'attualità, secondo il principio che, essendo il credito da risarcimento un credito di valore (Cass. n° 907/1987), si rende necessario che la somma liquidata sia adeguata alla svalutazione monetaria: principio esercitabile, tuttavia, anche mediante liquidazione in moneta al valore attuale che, commisurato al momento della liquidazione, rende così con esso assorbita ogni domanda di rivalutazione. Sussiste, altresì, il diritto alla corresponsione degli interessi legali, facendo decorrere mediamente gli stessi a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo.
• proprietario dell'autoveicolo Mercedes A tg. Parte_4
CC432TT
Richiamate le medesime considerazioni di cui sopra, si quantifica la misura del risarcimento in € 835.34 (ottocentotrentacinque/34), parimenti al netto di iva, valutato già all'attualità e con interessi legali a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione, a questo punto, può restare assorbita e non merita, pertanto, esame ulteriore>>.
Avverso tale sentenza proponeva appello la lamentando Parte_1
l'errata valutazione del primo giudice in ordine alle risultanze istruttorie, ed in particolare, dell'omesso esame della CTU integrativa, espletata in primo grado, con cui il consulente affermava la non compatibilità tra i danni subiti dai veicoli attorei e la dinamica del sinistro come prospettata. Si sono costituiti gli appellanti, e che Parte_4 Parte_5
hanno impugnato l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Eccependo, in particolar modo, l'omessa produzione in giudizio della procura speciale conferita ai rappresentanti legali dell'appellata compagnia.
Restavano contumaci e , sebbene CP_1 Controparte_2
regolarmente citati.
Pregiudizialmente, va rigettata l'eccezione di mancata produzione in giudizio della procura speciale, essendo sanata tale omissione dall'appellata che, ottemperando all'ordine del giudice con provvedimento del 18/10/2024, la depositava in atti il 23/10/2024.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di difetto di rappresentanza dei procuratori speciali dell'appellante.
Invero, come si evince dalla stessa documentazione prodotta dall'appellante, la fusione tra la e ha Controparte_3 Parte_1
spiegato i propri effetti a partire dal I° luglio 2023 e, dunque, dopo l'instaurazione del presente giudizio che veniva iscritto al ruolo generale il
27/05/2021.
Pertanto, non sussite alcun difetto di rappresentanza in capo ai procuratori speciali che rivestivano tale qualità al momento dell'instaurazione del presente giudizio.
Per quanto attiene, invece, ai rapporti giuridici della società incorporata
( , l'art. 2504 bis c.c., al co. 1, dispone testualmente che <La Parte_1
società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione>>. Vi è, quindi, una successione universale dei diritti e dei rapporti giuridici dell'incorporata ( nell'incorporante che, con riguardo ai Parte_1 CP_3
rapporti originariamente facenti capo alla prima, è legittimata passiva a subire e a difendersi in giudizio avverso le altrui pretese (in tal senso, cfr. Cass. Civ.
SS.UU. n. 21970/2021).
Parimenti per la nuova denominazione in della società nata Parte_1
all'esito della fusione per incorporazione tra la (incorporata) e Parte_1
la (incorporante). Controparte_3
Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, va rilevato l'omessa valutazione del primo giudice del materiale istruttorio fornito in primo grado.
Il GDp, ha del tutto omesso di considerare le conclusioni a cui era pervenuto il
CTU, nominato in primo grado, riguardo l'incompatibilità del nesso eziologico tra i danni subiti dai veicoli attorei e l'evento di sinistro come dagli stessi narrato, senza motivare se ritenesse di conformarsi o di non condividere tali conclusioni e sulla base di quali elementi.
Segnatamente, la consulenza tecnica non è vincolante per il giudice che, può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass. Civ. n. 36638/2021).
Dunque, nel caso di specie, certamente il primo giudice non era vincolato alle risultanze della CTU disposta ma, avrebbe dovuto precisare i motivi per cui ha intesto discostarsene.
Invero la relazione integrativa alla CTU, esperita nel corso del primo giudizio, deve considerarsi essenziale ai fini della decisione, il consulente d'ufficio, previamente dando atto che <l'autocarro del convenuto non è stato mai possibile visionarlo né esistono foto agli atti che ne evidenziano i danni>> e che
<l'auto Golf dell'attore non è stata visionata in quanto Parte_5
all'estero ma esistono le foto>>, ed esperito l'incarico mediante l'utilizzo di autoveicoli similari, ha concluso escludendo che <i danni sulla Golf e sulla
Mercedes (veicoli attorei) possano essere ricondotti al sinistro di cui è causa>>.
Il CTU, ha oltretutto riferito che : <Premesso, inoltre, che le auto degli attori, come detto, erano ferme in fila come anche affermato da testimoni e pertanto ad una distanza tra loro non superiore ai due metri. Da ciò deriva che lo scontro non può avere causato spostamenti laterali o di beccheggio tra le auto i coinvolte. Come si evince dalle foto e dai dati tecnici il cosiddetto autocarro caddi non più in produzione e oggi chiamato “furgone Caddi” Volkswagen è un mezzo simile alle auto degli attori sia per dimensioni che per peso. Premesso ancora che dalla perizia di parte di solo il 20% dei danni sono stati dovuti Pt_6
all'urto diretto sul posteriore mentre l'80% è stato causato dall'urto indiretto contro l'auto Mercedes. Tali danni avrebbero riguardato il paraurti, la griglia del radiatore, il cofano, il parafanghi, il rivestimento frontale e i proiettori. E pertanto da circa 30 cm dal livello stradale fino a oltre 80(ottanta) cm. Il tutto senza causare alcuna lesione alla carrozzeria della Mercedes ma solo piccoli graffi tra l'altro non per tutta l'altezza dei danni sulla Golf>>.
Ebbene, esaminata la morfologia e l'entità dei danni, considerato che quest'ultimi si collocano ad un'altezza non coerente con le dimensioni dei veicoli coinvolti nel sinistro e i rispettivi punti d'impatto, valutato che l'urto avveniva quando le auto erano in posizione statica, così come riferito dal testimone, vanno senz'altro condivise le conclusioni del CTU che appaiono scevre da vizi logici e scientifici.
Va pure precisato, come anche riferito dal consulente, che dall'esame dei rilevi fotografici in atti, i danni riportati anteriormente dalla Volkswagen Golf e quelli presenti sul lato posteriore della Mercedes, non sono coerenti con la dinamica del sinistro emersa all'esito dell'istruttoria.
Difatti, i danni riportati alla parte posteriore della Mercedes sono troppo poco significativi (trattandosi esclusivamente di “piccoli graffi”) rispetto ai danni presenti alla parte anteriore della Volkswagen Golf, che tamponava il primo veicolo.
Le conclusioni del CTU neppure possono essere poste in dubbio alla luce delle dichiarazioni rese dal teste che, al contrario, non sono attendibili riguardo i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
Il teste, infatti, riferiva che la Mercedes presentava danni alla parte posteriore consistenti “in ammaccature e spaccature”, ma al contrario, il CTU rilevava che il veicolo riportava esclusivamente “piccoli graffi” e nessuna “lesione alla carrozzeria”.
Sul punto, è pure anomala la circostanza che l'unico teste, , Testimone_1
sentito all'udienza del 20/10/2017, ha riferito che i veicoli attorei riportavano
“spaccature” ed “ammaccature”, riconoscendo e firmando i rilievi fotografici in atti, quando dall'esame dagli stessi tali danni non riescono a scorgersi.
Viceversa, trattandosi di fatti successivi al sinistro che ci occupa, è priva di rilievo la circostanza, dedotta dall'appellante, che la Mercedes attorea sia rimasta vittima di un ulteriore incidente dal quale ne sono conseguiti i medesimi danni lamentati in questa sede.
In definitiva, posto tutto quanto precede, esaminate le risultanze istruttore e considerati i decisivi accertamenti eseguiti dal CTU, l'appello è fondato e va accolto con la riforma della sentenza di primo grado nel senso del rigetto della domanda attorea.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della CTU, espletata in primo grado, si pongono definitivamente a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza di primo grado, rigetta la domanda attorea di primo grado e condanna e Parte_4
, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_5
complessivamente:
- per il primo grado di giudizio, in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado di giudizio, in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) pone definitivamente le spese della CTU esperita in primo grado, in solido,
a carico degli appellati soccombenti.
Così deciso in Napoli il 03.3.25
Il Giudice
Angela Arena
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SESTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, Angela Arena, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13914/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: “appello avverso la sentenza nr. 39202/2020 resa il 03.11.2020 dal Giudice di Pace di Napoli all'esito dei giudizi riuniti recanti R.G. nr. 9472/2016 e nr. 83345/2016 e pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 24.11.2020”, e vertente
TRA
, in persona dei procuratori speciali e legali rappresentanti Parte_1
e , P. IVA , rappresentato e difeso Parte_2 Pt_3 P.IVA_1
dall'Avv. GALLI GIORGIA presso cui domicilia, con pec come da procura in atti;
Email_1
E
, nato a [...] il [...], COD. FISC. Parte_4
; nato a [...] il C.F._1 Parte_5
31/08/1979, COD. FISC. , entrambi rappresentati e C.F._2
difesi dall'Avv. D'ORLANDO ANGELO presso cui domiciliano, con pec come da procura in atti;
Email_2
NONCHE'
, nato a [...] il [...], COD. FISC. CP_1 ; nato a [...] il C.F._3 Controparte_2
03/08/1974, COD. FISC. , parti contumaci. C.F._4
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Napoli ha accolto la domanda promossa da
[...]
e per il risarcimento dei danni subiti dai veicoli di Parte_4 Parte_5
rispettiva proprietà in occasione del sinistro verificatosi il 01/04/2013, alle ore 19,00 circa, in Napoli al Viale Traiano.
Il sinistro, secondo la deduzione delle parti attoree del primo grado, sarebbe stato causato dal conducente dall'autocarro tg. CB 824 RB, di proprietà di e , che non avvedendosi di un rallentamento Controparte_2 CP_1
veicolare e non arrestando per tempo utile la propria corsa, andava a tamponare la Volkswagen Golf tg. DH 952 ER (di che, per Parte_5
l'effetto, veniva sospinta in avanti e collideva la Mercedes Classe A tg. CC 432
TT (di che la precedeva nella marcia, entrambe ferme Parte_4
incolonnate nel traffico.
Gli attori altresì deducevano che:
- <a seguito dell'evento, l'autoveicolo Volkswagen Golf tg. DH 952 ER riportava danni alla carrozzeria di natura diretta nella parte posteriore e di natura indiretta nella parte anteriore>>;
- <a seguito dell'evento, l'autoveicolo Mercedes Classe A tg. CC 432 TT riportava danni alla carrozzeria nella parte posteriore>>.
e in primo grado, promuovevano due Parte_4 Parte_5 diversi giudizi innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli recanti, rispettivamente, R.G. nr. 9472/2016 e nr. 83345/2016. Tali procedimenti, poi, venivano riuniti per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Si costituiva, in entrambi giudizi, la che impugnava le domande Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.
Riunite le cause, assunti i mezzi istruttori ed espletata la CTU tecnica, il primo
Giudice accoglieva la domanda degli attori con la motivazione che segue:
<Passando, a questo punto al merito, va dichiarato che, in fatto e diritto, entrambe le domande attoree sono risultate fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione, dando atto che provate documentalmente, per mezzo di idonee certificazioni, risultano la legittimazione degli attori e dei convenuti presunti R.C., mentre quella della invece, può dirsi pacifica in quanto Pt_1
non espressamente contestata.
Si impongono le seguenti brevi osservazioni, precisando che può agevolmente e senza dubbio alcuno concludersi, esaminato il complesso delle risultanze istruttorie ed in particolare della deposizione del teste escusso, della cui attendibilità non vi è particolare motivo di dubitare, che risultano sostanzialmente confermati i fatti, le modalità e le circostanze del sinistro.
Quest'ultimo, infatti, presente nel luogo al momento del fatto e in posizione privilegiata rispetto all'impatto, in quanto a piedi e nelle immediate vicinanze dell'occorso, ha riferito con sufficiente precisione la dinamica del sinistro, il posizionamento dei mezzi coinvolti e i danni da questi subiti alla carrozzeria, riconosciuti anche sulle foto mostrate, riferendo, infine, che l'autocarro provocava l'impatto urtando improvvisamente l'auto che lo precedeva (Golf) che la precedeva, sospingendola, poi, contro quella posizionata ancora più in avanti (Mercedes). Concludeva, infine, precisando che entrambi gli autoveicoli oggetto del primo tamponamento e dei sospingimento successivo erano, in quel momento, fermi a causa del traffico.
Può, quindi, concludersi affermando che sia il fatto storico che le conseguenze di esso possono dirsi idoneamente provate ed accertate, dichiarando ampiamente sussistente la responsabilità del conducente dell'autocarro tg. CB824RD, di proprietà dei convenuti e , sia nella produzione del sinistro che CP_1 CP_2
per i danni conseguenzialmente cagionati ai veicoli attorei ai quali nulla può essere addebitato, anche per non aver parte convenuta alcunché provato a contraris. D'altronde, il nominato CTU nella depositata relazione peritale conferma la compatibilità del sinistro, pur riconducendo solo una parte dei lamentati danni al duplice impatto. Ne consegue il diritto per entrambi ad ottenere il chiesto risarcimento sulla base di quanto in appresso meglio precisato, secondo le risultanze della relazione peritale a firma dell'ing.
: Persona_1
• , proprietario della VW Golf tg. DH9S2ER Parte_5
Va innanzitutto osservato che i danni, come in istruttoria provato e come riconosciuto dal . teste mediante foto, hanno riguardato la sola carrozzeria con strisciature, deformazioni e rottura di alcuni particolari, senza alcun interessamento delle parti meccaniche. in ordine alla ricostruzione dinamica del sinistro e alla quantificazione il CTU, come detto, ha contribuito a fornire utili elementi. La predetta ricostruzione ha indotto il CTU a ritenere verosimile il sinistro e, sulla scorta della descritta dinamica, compatibili una parte dei danni dei quali stima l'entità e il costo per il relativo ripristino. Sulla scorta delle considerazioni offerte dal consulente d'ufficio può concludersi con la integrale condivisione delle conclusioni formulate da quest'ultimo. Infatti, il CTU, valutate dinamica, circostanze, prezzi e ogni altro utile elemento offertogli, è pervenuto, secondo la perizia estimotecnica a sua firma nonché secondo gli allegati relativi, alla quantificazione complessiva di € 1959.83
(millenovecentocinguantanove/83), cui il sottoscritto giudice intende attenersi.
Detta somma, non incrementata di iva, mancando fatture in atti, va considerata già valutata all'attualità, secondo il principio che, essendo il credito da risarcimento un credito di valore (Cass. n° 907/1987), si rende necessario che la somma liquidata sia adeguata alla svalutazione monetaria: principio esercitabile, tuttavia, anche mediante liquidazione in moneta al valore attuale che, commisurato al momento della liquidazione, rende così con esso assorbita ogni domanda di rivalutazione. Sussiste, altresì, il diritto alla corresponsione degli interessi legali, facendo decorrere mediamente gli stessi a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo.
• proprietario dell'autoveicolo Mercedes A tg. Parte_4
CC432TT
Richiamate le medesime considerazioni di cui sopra, si quantifica la misura del risarcimento in € 835.34 (ottocentotrentacinque/34), parimenti al netto di iva, valutato già all'attualità e con interessi legali a far data dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo.
Ogni altra questione, a questo punto, può restare assorbita e non merita, pertanto, esame ulteriore>>.
Avverso tale sentenza proponeva appello la lamentando Parte_1
l'errata valutazione del primo giudice in ordine alle risultanze istruttorie, ed in particolare, dell'omesso esame della CTU integrativa, espletata in primo grado, con cui il consulente affermava la non compatibilità tra i danni subiti dai veicoli attorei e la dinamica del sinistro come prospettata. Si sono costituiti gli appellanti, e che Parte_4 Parte_5
hanno impugnato l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. Eccependo, in particolar modo, l'omessa produzione in giudizio della procura speciale conferita ai rappresentanti legali dell'appellata compagnia.
Restavano contumaci e , sebbene CP_1 Controparte_2
regolarmente citati.
Pregiudizialmente, va rigettata l'eccezione di mancata produzione in giudizio della procura speciale, essendo sanata tale omissione dall'appellata che, ottemperando all'ordine del giudice con provvedimento del 18/10/2024, la depositava in atti il 23/10/2024.
Parimenti, va rigettata l'eccezione di difetto di rappresentanza dei procuratori speciali dell'appellante.
Invero, come si evince dalla stessa documentazione prodotta dall'appellante, la fusione tra la e ha Controparte_3 Parte_1
spiegato i propri effetti a partire dal I° luglio 2023 e, dunque, dopo l'instaurazione del presente giudizio che veniva iscritto al ruolo generale il
27/05/2021.
Pertanto, non sussite alcun difetto di rappresentanza in capo ai procuratori speciali che rivestivano tale qualità al momento dell'instaurazione del presente giudizio.
Per quanto attiene, invece, ai rapporti giuridici della società incorporata
( , l'art. 2504 bis c.c., al co. 1, dispone testualmente che <La Parte_1
società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione>>. Vi è, quindi, una successione universale dei diritti e dei rapporti giuridici dell'incorporata ( nell'incorporante che, con riguardo ai Parte_1 CP_3
rapporti originariamente facenti capo alla prima, è legittimata passiva a subire e a difendersi in giudizio avverso le altrui pretese (in tal senso, cfr. Cass. Civ.
SS.UU. n. 21970/2021).
Parimenti per la nuova denominazione in della società nata Parte_1
all'esito della fusione per incorporazione tra la (incorporata) e Parte_1
la (incorporante). Controparte_3
Nel merito, l'appello è fondato e meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Preliminarmente, va rilevato l'omessa valutazione del primo giudice del materiale istruttorio fornito in primo grado.
Il GDp, ha del tutto omesso di considerare le conclusioni a cui era pervenuto il
CTU, nominato in primo grado, riguardo l'incompatibilità del nesso eziologico tra i danni subiti dai veicoli attorei e l'evento di sinistro come dagli stessi narrato, senza motivare se ritenesse di conformarsi o di non condividere tali conclusioni e sulla base di quali elementi.
Segnatamente, la consulenza tecnica non è vincolante per il giudice che, può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. Cass. Civ. n. 36638/2021).
Dunque, nel caso di specie, certamente il primo giudice non era vincolato alle risultanze della CTU disposta ma, avrebbe dovuto precisare i motivi per cui ha intesto discostarsene.
Invero la relazione integrativa alla CTU, esperita nel corso del primo giudizio, deve considerarsi essenziale ai fini della decisione, il consulente d'ufficio, previamente dando atto che <l'autocarro del convenuto non è stato mai possibile visionarlo né esistono foto agli atti che ne evidenziano i danni>> e che
<l'auto Golf dell'attore non è stata visionata in quanto Parte_5
all'estero ma esistono le foto>>, ed esperito l'incarico mediante l'utilizzo di autoveicoli similari, ha concluso escludendo che <i danni sulla Golf e sulla
Mercedes (veicoli attorei) possano essere ricondotti al sinistro di cui è causa>>.
Il CTU, ha oltretutto riferito che : <Premesso, inoltre, che le auto degli attori, come detto, erano ferme in fila come anche affermato da testimoni e pertanto ad una distanza tra loro non superiore ai due metri. Da ciò deriva che lo scontro non può avere causato spostamenti laterali o di beccheggio tra le auto i coinvolte. Come si evince dalle foto e dai dati tecnici il cosiddetto autocarro caddi non più in produzione e oggi chiamato “furgone Caddi” Volkswagen è un mezzo simile alle auto degli attori sia per dimensioni che per peso. Premesso ancora che dalla perizia di parte di solo il 20% dei danni sono stati dovuti Pt_6
all'urto diretto sul posteriore mentre l'80% è stato causato dall'urto indiretto contro l'auto Mercedes. Tali danni avrebbero riguardato il paraurti, la griglia del radiatore, il cofano, il parafanghi, il rivestimento frontale e i proiettori. E pertanto da circa 30 cm dal livello stradale fino a oltre 80(ottanta) cm. Il tutto senza causare alcuna lesione alla carrozzeria della Mercedes ma solo piccoli graffi tra l'altro non per tutta l'altezza dei danni sulla Golf>>.
Ebbene, esaminata la morfologia e l'entità dei danni, considerato che quest'ultimi si collocano ad un'altezza non coerente con le dimensioni dei veicoli coinvolti nel sinistro e i rispettivi punti d'impatto, valutato che l'urto avveniva quando le auto erano in posizione statica, così come riferito dal testimone, vanno senz'altro condivise le conclusioni del CTU che appaiono scevre da vizi logici e scientifici.
Va pure precisato, come anche riferito dal consulente, che dall'esame dei rilevi fotografici in atti, i danni riportati anteriormente dalla Volkswagen Golf e quelli presenti sul lato posteriore della Mercedes, non sono coerenti con la dinamica del sinistro emersa all'esito dell'istruttoria.
Difatti, i danni riportati alla parte posteriore della Mercedes sono troppo poco significativi (trattandosi esclusivamente di “piccoli graffi”) rispetto ai danni presenti alla parte anteriore della Volkswagen Golf, che tamponava il primo veicolo.
Le conclusioni del CTU neppure possono essere poste in dubbio alla luce delle dichiarazioni rese dal teste che, al contrario, non sono attendibili riguardo i danni riportati dai veicoli coinvolti nel sinistro.
Il teste, infatti, riferiva che la Mercedes presentava danni alla parte posteriore consistenti “in ammaccature e spaccature”, ma al contrario, il CTU rilevava che il veicolo riportava esclusivamente “piccoli graffi” e nessuna “lesione alla carrozzeria”.
Sul punto, è pure anomala la circostanza che l'unico teste, , Testimone_1
sentito all'udienza del 20/10/2017, ha riferito che i veicoli attorei riportavano
“spaccature” ed “ammaccature”, riconoscendo e firmando i rilievi fotografici in atti, quando dall'esame dagli stessi tali danni non riescono a scorgersi.
Viceversa, trattandosi di fatti successivi al sinistro che ci occupa, è priva di rilievo la circostanza, dedotta dall'appellante, che la Mercedes attorea sia rimasta vittima di un ulteriore incidente dal quale ne sono conseguiti i medesimi danni lamentati in questa sede.
In definitiva, posto tutto quanto precede, esaminate le risultanze istruttore e considerati i decisivi accertamenti eseguiti dal CTU, l'appello è fondato e va accolto con la riforma della sentenza di primo grado nel senso del rigetto della domanda attorea.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Le spese della CTU, espletata in primo grado, si pongono definitivamente a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice,
Angela Arena, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) accoglie l'appello e, per l'effetto, riformando la sentenza di primo grado, rigetta la domanda attorea di primo grado e condanna e Parte_4
, in solido, al pagamento delle spese di lite che si liquidano Parte_5
complessivamente:
- per il primo grado di giudizio, in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il secondo grado di giudizio, in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
b) pone definitivamente le spese della CTU esperita in primo grado, in solido,
a carico degli appellati soccombenti.
Così deciso in Napoli il 03.3.25
Il Giudice
Angela Arena