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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 22/01/2026, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 288/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2498/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C3A00385/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4672/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, la SpA Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento di maggior IRAP risultata dovuta per l'anno d'imposta 2018 - in relazione al trasferimento, attuato nella forma della scissione parziale, del proprio ramo Corporate Investment & Banking (d'ora in poi, breviter, CIB) alla SpA Banca Akros, appartenente al medesimo gruppo Banca_1 - e ciò a seguito di una verifica fiscale eseguita da funzionari dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Lombardia i cui esiti erano confluiti in un processo verbale di constatazione che aveva dato luogo alla predisposizione di uno Schema d'atto, oggetto di successive controdeduzioni da parte della contribuente.
Con l'avviso impugnato l'Ufficio, pur ritenendo applicabile all'operazione di specie il principio contabile IFRS 5 adottato da Ricorrente_1 – così modificando la posizione in proposito assunta nella fase di avvio del contraddittorio obbligatorio – censurava la mancata inclusione nella base imponibile Irap delle singole voci di Conto Economico imputabili al ramo d'azienda ceduto, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del
D.L.vo n. 446/97, e procedeva alla rideterminazione di detta base in complessivi € 16.160.045,70 con una maggiore imposta per l'effetto dovuta pari a € 899.474,00 oltre sanzioni.
Contestava tali rilievi la ricorrente che, a sostegno dell'impugnazione mossa, deduceva in via preliminare la violazione dell'obbligo di contraddittorio perpetrata dalla DRE - la quale aveva fondato l'avviso di accertamento su ragioni mai trasfuse nello Schema d'atto, in specifica relazione al quale Ricorrente_1 aveva formulato le proprie controdeduzioni - con susseguente lesione del proprio diritto di difesa.
L'avviso impugnato si profilava altresì illegittimo, secondo la contribuente, in quanto fondato su di una motivazione solo apparente poiché basata su di un duplice ordine di argomentazioni tra di loro contrastanti, di cui Ricorrente_1 contestava in ogni caso la fondatezza sotto plurimi aspetti.
Per tutte tali ragioni la ricorrente - che si doleva anche delle sanzioni irrogate - instava per il conclusivo annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva nel giudizio così radicato la DRE eccependo l'infondatezza delle avverse doglianze e confermando la correttezza del proprio operato;
concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Indi, depositata memoria di replica da parte della ricorrente, all'udienza del 101-2-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come il ricorso possa trovare accoglimento.
Deve infatti rilevarsi - in via preliminare ed assorbente la disamina di ogni altra questione controversa in giudizio - la fondatezza delle eccezioni svolte dalla ricorrente in tema di violazione del contraddittorio obbligatorio, segnatamente sotto l'aspetto del mancato rispetto dell'iter procedimentale previsto dall'art.
6- bis della Legge n. 212/00.
Va invero premesso che Ricorrente_1, nel trasferire il proprio ramo CIB alla Banca_2, per la relativa contabilizzazione ha applicato il principio internazionale IFRS 5, per effetto del quale ha iscritto alla voce
Conto Economico 290 del bilancio separato il risultato netto della gestione di detto ramo nel corso dell'esercizio 2018.
Ciò posto, il rilievo in proposito formulato dalla DRE nello Schema d'atto predisposto in esito alle risultanze del p.v.c. redatto a seguito della verifica dai propri funzionari svolta – e cioè la mancata inclusione da parte della contribuente delle voci di Conto Economico imputabili al ramo CIB nel calcolo della base imponibile
Irap 2018 – scaturisce dalle criticità rilevate dal medesimo Ufficio circa la possibilità di applicare il predetto principio IFRS 5 nella fattispecie, non apparendo “in grado di riflettere la sostanza economica dell'operazione in argomento, in quanto in esso non sono riscontrabili elementi riconducibili ad una compravendita” (cfr.
Schema d'atto depositato in giudizio, pag. 10).
Il confronto con ciò instaurato con la contribuente risultava pertanto incentrato sulla dirimente questione dell'applicabilità o meno del citato principio internazionale al trasferimento in questione, ed in effetti dalla trattazione di questo argomento appaiono improntate le controdeduzioni opposte da Ricorrente_1, prodotte in giudizio (se ne vedano le pagg. 6 e seguenti).
Orbene, la circostanza che, in sede di emissione dell'atto impositivo, la DRE - in sostanziale recepimento di dette obbiezioni - abbia ritenuto applicabile all'operazione di specie il principio IFRS 5 (pur se “in via analogica sulla base dello IAS 8”: cfr. pag. 20 dell'avviso in atti, accertando comunque l'errata contabilizzazione dell'imponibile Irap di specie) concreta una rilevante difformità fra il contenuto dell'avviso di accertamento e quello del processo verbale di constatazione nonchè del susseguente Schema d'atto, tale da incidere significativamente non solo sull'iter procedimentale del contraddittorio obbligatorio di cui all'art.
6-bis della Legge n. 212/00, ma anche sul rispetto delle garanzie del contribuente che vi sono sottese.
Le indicazioni di carattere temporale e contenutistico ricavabili dall'art.
6-bis citato delineano invero le fasi di un procedimento destinato – dal punto di vista della conclusione - a confluire nell'atto impositivo finale;
ne consegue che in tanto un iter siffatto può ritenersi rispettoso del diritto del contribuente ad un contraddittorio effettivo ed informato, in quanto consenta a quest'ultimo di parteciparvi in termini difensivi nel corso delle varie fasi in cui esso si articola.
Nella fattispecie, è indubbio che il divario riscontrabile fra la motivazione posta a base dello Schema d'atto e quella dell'accertamento sostanzi un'oggettiva alterazione dell'iter procedimentale predetto, suscettibile di riverberarsi negativamente sull'esercizio del diritto di difesa della parte privata rispetto alle argomentazioni di volta in volta poste a base del rilievo fiscale.
Ne conseguiva la necessità per l'Ufficio di avviare un'ulteriore interlocuzione – che la DRE ha pacificamente omesso di attuare nella specie – tesa a consentire a Ricorrente_1 di formulare proprie osservazioni sulle ragioni di ripresa come venutesi a modificare dopo la predisposizione dello Schema d'atto (che - questo sì
- si ricollegava alle criticità emerse dalla verifica fiscale eseguita).
Del resto, il principio del contraddittorio endoprocedimentale configura espressione del “principio del giusto processo” - di rilievo costituzionale: cfr. Corte Cost., sentenza n. 71/2015 – anche sotto l'aspetto delle garanzie di trasparenza, collaborazione e buona fede dell'A.F. che vi sono correlate.
Si impone pertanto un'interpretazione della portata della norma di cui all'art.
6-bis Legge n. 212/00 (la quale
è frutto dell'elaborazione delle disposizioni in materia articolatasi nel corso degli anni a far tempo anche dalla pronuncia della nota decisione nella causa C-349/07 Sopropè della Corte di Giustizia UE) in senso rigorosamente ispirato alla tutela dei diritti del contribuente che ne è alla base, con la conseguenza che, qualora l'atto emesso all'esito del contraddittorio preventivo risulti irrispettoso di tali diritti, non potrà che derivarne l'annullabilità sancita dall'art.
6-bis citato.
E l'avviso di accertamento oggetto d'impugnazione si palesa per l'appunto annullabile, non risultando esso preceduto dal necessario confronto dell'Ufficio con Ricorrente_1 sulle (nuove) motivazioni poste a base della ripresa fiscale, le quali sono state portate a conoscenza della contribuente solo con l'emissione dell'atto impositivo.
Infatti, nel momento in cui la DRE ha ritenuto di suffragare l'accertamento di maggiore Irap dovuta per il
2018 con un rilievo che prescindeva dall'inapplicabilità del principio IFRS 5 ravvisata nello Schema d'atto, ha operato una cesura nell'iter procedimentale del contraddittorio che aveva preceduto l'emissione dell'atto impositivo tale da escludere la correlazione di quest'ultimo alla fase preventiva di confronto con la contribuente.
A tutto ciò consegue la violazione delle disposizioni in tema di contraddittorio obbligatorio perpetrata dalla
DRE nella fattispecie, con susseguente annullamento dell'accertamento dalla stessa emesso.
Il ricorso va pertanto accolto mentre le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione esaminata e della natura interpretativa delle valutazioni che precedono, possono interamente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Il Presidente est.
VI TU
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2498/2025 depositato il 28/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C3A00385/2024 IRAP 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4672/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, la SpA Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento di maggior IRAP risultata dovuta per l'anno d'imposta 2018 - in relazione al trasferimento, attuato nella forma della scissione parziale, del proprio ramo Corporate Investment & Banking (d'ora in poi, breviter, CIB) alla SpA Banca Akros, appartenente al medesimo gruppo Banca_1 - e ciò a seguito di una verifica fiscale eseguita da funzionari dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Lombardia i cui esiti erano confluiti in un processo verbale di constatazione che aveva dato luogo alla predisposizione di uno Schema d'atto, oggetto di successive controdeduzioni da parte della contribuente.
Con l'avviso impugnato l'Ufficio, pur ritenendo applicabile all'operazione di specie il principio contabile IFRS 5 adottato da Ricorrente_1 – così modificando la posizione in proposito assunta nella fase di avvio del contraddittorio obbligatorio – censurava la mancata inclusione nella base imponibile Irap delle singole voci di Conto Economico imputabili al ramo d'azienda ceduto, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 del
D.L.vo n. 446/97, e procedeva alla rideterminazione di detta base in complessivi € 16.160.045,70 con una maggiore imposta per l'effetto dovuta pari a € 899.474,00 oltre sanzioni.
Contestava tali rilievi la ricorrente che, a sostegno dell'impugnazione mossa, deduceva in via preliminare la violazione dell'obbligo di contraddittorio perpetrata dalla DRE - la quale aveva fondato l'avviso di accertamento su ragioni mai trasfuse nello Schema d'atto, in specifica relazione al quale Ricorrente_1 aveva formulato le proprie controdeduzioni - con susseguente lesione del proprio diritto di difesa.
L'avviso impugnato si profilava altresì illegittimo, secondo la contribuente, in quanto fondato su di una motivazione solo apparente poiché basata su di un duplice ordine di argomentazioni tra di loro contrastanti, di cui Ricorrente_1 contestava in ogni caso la fondatezza sotto plurimi aspetti.
Per tutte tali ragioni la ricorrente - che si doleva anche delle sanzioni irrogate - instava per il conclusivo annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva nel giudizio così radicato la DRE eccependo l'infondatezza delle avverse doglianze e confermando la correttezza del proprio operato;
concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Indi, depositata memoria di replica da parte della ricorrente, all'udienza del 101-2-2025 la causa era riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'odierna pubblica trattazione, osserva la Corte come il ricorso possa trovare accoglimento.
Deve infatti rilevarsi - in via preliminare ed assorbente la disamina di ogni altra questione controversa in giudizio - la fondatezza delle eccezioni svolte dalla ricorrente in tema di violazione del contraddittorio obbligatorio, segnatamente sotto l'aspetto del mancato rispetto dell'iter procedimentale previsto dall'art.
6- bis della Legge n. 212/00.
Va invero premesso che Ricorrente_1, nel trasferire il proprio ramo CIB alla Banca_2, per la relativa contabilizzazione ha applicato il principio internazionale IFRS 5, per effetto del quale ha iscritto alla voce
Conto Economico 290 del bilancio separato il risultato netto della gestione di detto ramo nel corso dell'esercizio 2018.
Ciò posto, il rilievo in proposito formulato dalla DRE nello Schema d'atto predisposto in esito alle risultanze del p.v.c. redatto a seguito della verifica dai propri funzionari svolta – e cioè la mancata inclusione da parte della contribuente delle voci di Conto Economico imputabili al ramo CIB nel calcolo della base imponibile
Irap 2018 – scaturisce dalle criticità rilevate dal medesimo Ufficio circa la possibilità di applicare il predetto principio IFRS 5 nella fattispecie, non apparendo “in grado di riflettere la sostanza economica dell'operazione in argomento, in quanto in esso non sono riscontrabili elementi riconducibili ad una compravendita” (cfr.
Schema d'atto depositato in giudizio, pag. 10).
Il confronto con ciò instaurato con la contribuente risultava pertanto incentrato sulla dirimente questione dell'applicabilità o meno del citato principio internazionale al trasferimento in questione, ed in effetti dalla trattazione di questo argomento appaiono improntate le controdeduzioni opposte da Ricorrente_1, prodotte in giudizio (se ne vedano le pagg. 6 e seguenti).
Orbene, la circostanza che, in sede di emissione dell'atto impositivo, la DRE - in sostanziale recepimento di dette obbiezioni - abbia ritenuto applicabile all'operazione di specie il principio IFRS 5 (pur se “in via analogica sulla base dello IAS 8”: cfr. pag. 20 dell'avviso in atti, accertando comunque l'errata contabilizzazione dell'imponibile Irap di specie) concreta una rilevante difformità fra il contenuto dell'avviso di accertamento e quello del processo verbale di constatazione nonchè del susseguente Schema d'atto, tale da incidere significativamente non solo sull'iter procedimentale del contraddittorio obbligatorio di cui all'art.
6-bis della Legge n. 212/00, ma anche sul rispetto delle garanzie del contribuente che vi sono sottese.
Le indicazioni di carattere temporale e contenutistico ricavabili dall'art.
6-bis citato delineano invero le fasi di un procedimento destinato – dal punto di vista della conclusione - a confluire nell'atto impositivo finale;
ne consegue che in tanto un iter siffatto può ritenersi rispettoso del diritto del contribuente ad un contraddittorio effettivo ed informato, in quanto consenta a quest'ultimo di parteciparvi in termini difensivi nel corso delle varie fasi in cui esso si articola.
Nella fattispecie, è indubbio che il divario riscontrabile fra la motivazione posta a base dello Schema d'atto e quella dell'accertamento sostanzi un'oggettiva alterazione dell'iter procedimentale predetto, suscettibile di riverberarsi negativamente sull'esercizio del diritto di difesa della parte privata rispetto alle argomentazioni di volta in volta poste a base del rilievo fiscale.
Ne conseguiva la necessità per l'Ufficio di avviare un'ulteriore interlocuzione – che la DRE ha pacificamente omesso di attuare nella specie – tesa a consentire a Ricorrente_1 di formulare proprie osservazioni sulle ragioni di ripresa come venutesi a modificare dopo la predisposizione dello Schema d'atto (che - questo sì
- si ricollegava alle criticità emerse dalla verifica fiscale eseguita).
Del resto, il principio del contraddittorio endoprocedimentale configura espressione del “principio del giusto processo” - di rilievo costituzionale: cfr. Corte Cost., sentenza n. 71/2015 – anche sotto l'aspetto delle garanzie di trasparenza, collaborazione e buona fede dell'A.F. che vi sono correlate.
Si impone pertanto un'interpretazione della portata della norma di cui all'art.
6-bis Legge n. 212/00 (la quale
è frutto dell'elaborazione delle disposizioni in materia articolatasi nel corso degli anni a far tempo anche dalla pronuncia della nota decisione nella causa C-349/07 Sopropè della Corte di Giustizia UE) in senso rigorosamente ispirato alla tutela dei diritti del contribuente che ne è alla base, con la conseguenza che, qualora l'atto emesso all'esito del contraddittorio preventivo risulti irrispettoso di tali diritti, non potrà che derivarne l'annullabilità sancita dall'art.
6-bis citato.
E l'avviso di accertamento oggetto d'impugnazione si palesa per l'appunto annullabile, non risultando esso preceduto dal necessario confronto dell'Ufficio con Ricorrente_1 sulle (nuove) motivazioni poste a base della ripresa fiscale, le quali sono state portate a conoscenza della contribuente solo con l'emissione dell'atto impositivo.
Infatti, nel momento in cui la DRE ha ritenuto di suffragare l'accertamento di maggiore Irap dovuta per il
2018 con un rilievo che prescindeva dall'inapplicabilità del principio IFRS 5 ravvisata nello Schema d'atto, ha operato una cesura nell'iter procedimentale del contraddittorio che aveva preceduto l'emissione dell'atto impositivo tale da escludere la correlazione di quest'ultimo alla fase preventiva di confronto con la contribuente.
A tutto ciò consegue la violazione delle disposizioni in tema di contraddittorio obbligatorio perpetrata dalla
DRE nella fattispecie, con susseguente annullamento dell'accertamento dalla stessa emesso.
Il ricorso va pertanto accolto mentre le spese di lite, in considerazione della particolarità della questione esaminata e della natura interpretativa delle valutazioni che precedono, possono interamente compensarsi fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Spese compensate.
Il Presidente est.
VI TU