TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1947 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/04/2024 ed iscritto al n 1947 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Lucia Natale (C.F. ), presso il suo C.F._2 studio elettivamente domiciliato in Palmi via Gramsci n. 51, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in MA, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
MA (repertorio 37875 – raccolta 7313);
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 16.04.2024 il ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001655386, relativa ad atto di accertamento n. 6700.01/03/2019.0082378, che gli è stata CP_2 notificata in data 20.03.2024, di € 619,37, oltre spese di notifica, irrogata dall' , con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione CP_2 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2016, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983,
n. 463, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art. 23 del decreto legge del 4.05.2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3.07.2023 n. 85.
Precisa che dal 18.07.2009 al 30.06.2018 è stato titolare di un'azienda agricola, per l'anno 2016 ha avuto alle proprie dipendenze n.2 lavoratrici per n.51 e n.5 giornate lavorative.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_2 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente all'anno 2016. La stessa è stata preceduta dalla notifica avvenuta in data 12.03.2019 dell' atto di accertamento prot. n.
.6700.01/03/2019.0082378. CP_2
La notifica del provvedimento è avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Con il primo motivo di ricorso l'opponente eccepisce che, non avendo l' curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è CP_1 verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone, pena l'estinzione dell'obbligazione, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano.
Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024).
Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze
2 temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre
1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_2 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per l'anno 2016, considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi, è palesemente tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo CP_2 in data 12.03.2019. Né può valere in senso contrario l'argomentazione difensiva dell' che si diffonde sulle difficoltà organizzative dell'ente CP_2 nel gestire la lavorazione massiva degli illeciti depenalizzati.
Pertanto risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, come in dispositivo liquidate ex DM 55/2014 ridotte al minimo tabellare in considerazione del valore della causa e della semplicità delle questioni, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata l'Ordinanza
Ingiunzione n. OI-001655386, notificata in data 20.03.2024 dalla sede CP_2 di Reggio Calabria, e dichiara estinta la relativa sanzione;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 339,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Lucia Natale dichiaratasi procuratore antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 13/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 13.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 1947 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 16/04/2024 ed iscritto al n 1947 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Lucia Natale (C.F. ), presso il suo C.F._2 studio elettivamente domiciliato in Palmi via Gramsci n. 51, giusta procura in atti;
-ricorrente-
Contro
(C.F. Controparte_1
– P.IVA ), con sede in MA, in persona del P.IVA_1 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo (CF
- PEC t) e C.F._3 Email_1 dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
MA (repertorio 37875 – raccolta 7313);
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 16.04.2024 il ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-001655386, relativa ad atto di accertamento n. 6700.01/03/2019.0082378, che gli è stata CP_2 notificata in data 20.03.2024, di € 619,37, oltre spese di notifica, irrogata dall' , con la quale gli è stato intimato di pagare la sanzione CP_2 amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali per l'annualità 2016, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983,
n. 463, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e novellato dall'art. 23 del decreto legge del 4.05.2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3.07.2023 n. 85.
Precisa che dal 18.07.2009 al 30.06.2018 è stato titolare di un'azienda agricola, per l'anno 2016 ha avuto alle proprie dipendenze n.2 lavoratrici per n.51 e n.5 giornate lavorative.
Parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'O.I. per una pluralità di profili.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_2 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che con l'ordinanza-ingiunzione opposta viene contestato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relativamente all'anno 2016. La stessa è stata preceduta dalla notifica avvenuta in data 12.03.2019 dell' atto di accertamento prot. n.
.6700.01/03/2019.0082378. CP_2
La notifica del provvedimento è avvenuta nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. Con il primo motivo di ricorso l'opponente eccepisce che, non avendo l' curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è CP_1 verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone, pena l'estinzione dell'obbligazione, di notificare gli estremi della violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano.
Tale motivo, che deve essere trattato per primo secondo l'ordine logico- giuridico dei motivi di opposizione, risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della “ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024).
Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_2 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze
2 temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre
1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_2 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Trattandosi di contributi per l'anno 2016, considerato il termine di scadenza per il pagamento dei contributi, è palesemente tardiva la notificazione dell'atto di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo CP_2 in data 12.03.2019. Né può valere in senso contrario l'argomentazione difensiva dell' che si diffonde sulle difficoltà organizzative dell'ente CP_2 nel gestire la lavorazione massiva degli illeciti depenalizzati.
Pertanto risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza di ingiunzione impugnata, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, come in dispositivo liquidate ex DM 55/2014 ridotte al minimo tabellare in considerazione del valore della causa e della semplicità delle questioni, distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratasi antistataria.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'impugnata l'Ordinanza
Ingiunzione n. OI-001655386, notificata in data 20.03.2024 dalla sede CP_2 di Reggio Calabria, e dichiara estinta la relativa sanzione;
- condanna l' , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 339,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Lucia Natale dichiaratasi procuratore antistataria.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 13/05/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3