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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 18/02/2026, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2797/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER CE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16884/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210018373626502 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2656/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 071 2021 00183736 26 502, notificata il 5 settembre 2025 a mezzo servizio postale per l'ammontare di €uro 719,67, relativa a TARI anno 2014.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria ed in ogni caso la inapplicabilità delle sanzioni applicate essendo il ricorrente legittimato passivo nella sola qualità di erede dell'effettivo titolare del debito tributario.
Si è costituita ADER che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e la regolarità dell'attività di sua competenza.
Resta contumace il Comune di Napoli.
Il ricorrente depositava memorie illustrative con cui ribadiva l'eccezione inerente l'intrasmissibilità agli eredi per le sanzioni tributarie e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione alla TARI anno 2014, soggetta al termine quinquennale.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via principale ed assorbente dei restanti motivi di ricorso, va accolta l'eccezione di prescrizione del credito vantato dal Comune di Napoli inerente a TARI anno 2014 sollevata dal ricorrente.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta la cartella n. . 071 2021 00183736 26 502, notificata il 5 settembre 2025 dall'Agente di Riscossione ed oggetto di impugnativa.
La mancata costituzione in giudizio da parte del Comune di Napoli, benché regolarmente convenuto in giudizio, non consente di verificare né la regolarità né la tempestività dell'avviso di accertamento presupposto, né la sussistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica della cartella impugnata.
Il diritto di credito inerente la TARI è soggetto indubbiamente al termine di prescrizione quinquennale come stabilito dall'articolo 1, comma 161, della Legge Finanziaria 296/2006, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Tale termine si applica sia per gli avvisi di pagamento emessi dal Comune sia alle successive cartelle esattoriali.
Nel caso di specie a fronte di TARI inerente l'anno d'imposta 2014, la cartella n. 071 2021 00183736 26
502, notificata il 5 settembre 2025, risulta emessa in assenza del titolo presupposto e comunque per un credito nelle more inesorabilmente prescritto e come tale va annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese dil lite che liquida in euro
232,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE ER CE, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16884/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210018373626502 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2656/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1, in qualità di erede del sig. Nominativo_1, impugnava la cartella di pagamento n. 071 2021 00183736 26 502, notificata il 5 settembre 2025 a mezzo servizio postale per l'ammontare di €uro 719,67, relativa a TARI anno 2014.
Eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria ed in ogni caso la inapplicabilità delle sanzioni applicate essendo il ricorrente legittimato passivo nella sola qualità di erede dell'effettivo titolare del debito tributario.
Si è costituita ADER che eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e la regolarità dell'attività di sua competenza.
Resta contumace il Comune di Napoli.
Il ricorrente depositava memorie illustrative con cui ribadiva l'eccezione inerente l'intrasmissibilità agli eredi per le sanzioni tributarie e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione alla TARI anno 2014, soggetta al termine quinquennale.
All'udienza del 11.2.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via principale ed assorbente dei restanti motivi di ricorso, va accolta l'eccezione di prescrizione del credito vantato dal Comune di Napoli inerente a TARI anno 2014 sollevata dal ricorrente.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da ADER risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione risulta la cartella n. . 071 2021 00183736 26 502, notificata il 5 settembre 2025 dall'Agente di Riscossione ed oggetto di impugnativa.
La mancata costituzione in giudizio da parte del Comune di Napoli, benché regolarmente convenuto in giudizio, non consente di verificare né la regolarità né la tempestività dell'avviso di accertamento presupposto, né la sussistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione antecedenti alla notifica della cartella impugnata.
Il diritto di credito inerente la TARI è soggetto indubbiamente al termine di prescrizione quinquennale come stabilito dall'articolo 1, comma 161, della Legge Finanziaria 296/2006, decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Tale termine si applica sia per gli avvisi di pagamento emessi dal Comune sia alle successive cartelle esattoriali.
Nel caso di specie a fronte di TARI inerente l'anno d'imposta 2014, la cartella n. 071 2021 00183736 26
502, notificata il 5 settembre 2025, risulta emessa in assenza del titolo presupposto e comunque per un credito nelle more inesorabilmente prescritto e come tale va annullata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti al pagamento delle spese dil lite che liquida in euro
232,00 oltre accessori di legge se dovuti da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.