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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/04/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1465/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1465/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Marina Notaristefano e dall'Avv. Fabrizio Mioletti, presso i quali ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1 dall'Avv. Marco Andrighetti Formaggini e dall'Avv. Nicoletta Lazzari, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Andrighetti Formaggini
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, pagina 1 di 10 confermare in via definitiva le statuizioni del provvedimento provvisorio ed urgente pronunciato dal Giudice in data 25 novembre 2024 (pur auspicando la rimodulazione degli orari dei fine settimana di competenza paterna nella fascia 9-16 anziché 10-18 per le motivazioni suesposte).
Con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.”
Per il convenuto:
“Voglia il Tribunale adito
- contrariis rejectis
- previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito o di legge
- sentite le parti ed i rispettivi difensori
- previo espletamento del tentativo di conciliazione e formulazione di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis.21, III comma, c.p.c.
- previa assunzione di sommarie informazioni dai testi indicati alla prima udienza
- previa emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
- previo ordine di integrazione della documentazione ex art. 473 bis.2, II comma, c.p.c.
- previa emissione degli ordini di esibizione ex art. 210 e 473 bis.21, II comma, c.p.c. della documentazione che riterrà opportuno acquisire ai fini della decisione
- previa disposizione ex art. 210 e 473 bis.21, II comma, c.p.c. di indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita della madre, dei suoi genitori e di sua sorella valendosi anche della polizia tributaria
- previa nomina, su istanza congiunta delle parti, di un esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c.
- previo espletamento, su istanza congiunta delle parti, della mediazione familiare ex art. 473 bis
10 c.p.c.
- previa ammissione di prova per interrogatorio e testi sui capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti e deducendi
- previa ammissione delle CTU richieste a) disporre l'affidamento della minore nata a [...], il [...], congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione principale (e non esclusiva) e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Tarantasca, Via Circonvallazione n. 8
b) disporre che il padre possa tenere con sè la figlia, salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori, secondo il seguente calendario:
- sino al 25/02/2025 (vale a dire tre mesi decorrenti dal 25/11/2024 data dell'emissione dei provvedimenti provvisori):
pagina 2 di 10 - a week-end alterni, il sabato e la domenica alternativamente dalle ore 9,30 alle ore 13,30 o dalle ore 14,00 alle ore 18,00
- una sera infrasettimanale, indicativamente il venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 21,00 nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna
- dal 26/02/2025 sino al 02/09/2025 (data del compimento del II anno della figlia):
- a week-end alterni il sabato e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 18,30
-una sera infrasettimanale, indicativamente il venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 21,00 nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna
- in corrispondenza del compleanno del padre (27/ 02/2025) dalle 18,30 del 27/02/2025
(o del 28/02/2025) alle ore 21,00 del medesimo giorno
- per le vacanze pasquali 2025, il giorno di Pasqua o, alternativamente, il Lunedì dell'Angelo, a scelta del padre, dalle ore 9,30 alle ore 18.30.
- per le vacanze estive 2025 (giugno - settembre 2025) gg. 15, anche non consecutivi, dal mattino alle ore 9,30 alla sera alle ore 18.30
- per le altre festività dell'anno 2025 anteriori al 03.09.2025 (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
Ferragosto) a festività alternate con la madre, dalle ore 9,30 alle ore 18,30 del giorno festivo sua competenza
- dal 03/09/2025 in poi:
- a week-end alterni con pernottamento dalle ore 9,30 del sabato alle ore 18,30 della domenica
- una notte infrasettimanale, indicativamente dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 9,30 del sabato mattina nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna
- per due giorni ed una notte nelle vacanze natalizie, alternando annualmente il Natale e Santo
FA (indicativamente un anno dalle ore 9,30 del 24/12 alle ore 21.00 del 25/12 e l'anno successivo dalle ore 9,30 del 26/12 alle ore 21,00 del 27/12.
- per un altro giorno ed una notte, sempre nelle vacanze natalizie, in corrispondenza del
Capodanno, (indicativamente un anno dalle ore 18,30 del 30/12 alle ore 18,30 del 31/12 e l'anno successivo dalle ore 18,30 del 31/12 alle ore 18,30 del 01/01)
- per un ulteriore giorno ed una notte ulteriori, sempre nelle vacanze natalizie, in corrispondenza dell' AN (indicativamente un anno dalle ore 18,30 del 05/01 alle ore 18,30 del 06/01 e l'anno successivo in altro giorno (ed una notte) scelti dal padre dalle ore 18,30 della sera alle ore
18,30 del giorno successivo.
pagina 3 di 10 - per due giorni ed una notte nelle vacanze pasquali, alternando annualmente la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo (indicativamente un anno dalle ore 9,30 del Sabato che precede la Pasqua alle ore 18,30 del giorno di Pasqua e l'anno successivo dalle ore 18,30 del giorno di Pasqua alle ore
18,30 del Lunedì dell'Angelo
- per 15 giorni, anche non consecutivi, con pernottamento durante le vacanze estive (giugno- settembre) con invito rivolto ad entrambi i genitori a comunicarsi reciprocamente entro il 31/05 di ogni anno all'altro genitore le proprie preferenze in ordine ai rispettivi periodi di vacanza ed a risolvere concordemente eventuali sovrapposizioni di periodo.
- un giorno ed una notte in corrispondenza del compleanno della figlia (indicativamente un anno dalle ore 18,30 del 01/09 alle ore 18,30 del 02/01 e l'anno successivo dalle ore 18,30 del 02/09 alle ore 18,30 del 03/09
- un giorno ed una notte nel periodo di Carnevale a scelta del padre, dalle ore 18,30 alle ore 21,30 del giorno successivo
- un giorno ed una notte, in occasione della festa del Papà, dalle ore 18,30 della sera antecedente la festività sino alle ore 18,30 del giorno di festa
- una sera in corrispondenza del compleanno del padre (27/02) dalle 18,30 del 27/02 alle ore
21,00 del medesimo giorno
- quanto alle altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre, 1 novembre etc. etc.) un giorno dalle ore 18,30 del giorno precedente la festività alle ore 18,30 del giorno festivo, alternando le festività con la madre
- 7 giorni (diversi da quelli estivi) anche non consecutivi, per ferie (o permessi) da prendersi durante l'anno dalle ore 18.30 del giorno precedente l'inizio delle ferie (o del permesso), sino alle ore 18,30 dell'ultimo giorno di ferie (o del permesso) previa comunicazione alla madre delle giornate di ferie (o permesso) scelte con preavviso di almeno 7 giorni
- Disporre che, in ogni caso, le visite del padre avvengano sempre:
- con prelievo e riaccompagnamento della figlia presso la casa della madre a cura del padre
- con sospensione nei sopraindicati giorni, orari o periodi dei diritti di visita della madre
- Disporre che, in ogni caso, il padre possa recuperare i giorni e/o le notti perse per causa a lui non imputabile in giorni e/o notti di sua scelta, previa comunicazione alla madre dei giorni e/o notti scelti con preavviso di almeno 7 giorni c) regolamentare il diritto di visita dei nonni paterni prevedendo che gli stessi possano tenere con sé la nipote un pomeriggio ogni 15 gg., preferibilmente il martedì, dalle ore 15,00 alle ore pagina 4 di 10 19,00 con ritiro c/o l'abitazione materna e riaccompagnamento a cura dei nonni paterni e/o del padre, nonché su loro specifica richiesta, altre due volte al mese in giorni ed orari da concordare.
d) disporre che l'assegno unico spetti ad entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno come previsto per legge con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo (25.06.2024) compensando parzialmente le somme reciprocamente dovute a titolo di assegno di mantenimento e di assegno unico decorrenti dalla data dell'introduzione del giudizio
(25/06/2024).
e) disporre che eventuali altre detrazioni o agevolazioni fiscali spettino ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in quella diversa inferiore o superiore misura prevista dalla legge f) disporre, che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, alternativamente
1) qualora l'assegno unico venga versato dall'Inps e/o comunque assegnato dal Giudice ad entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno, € 300,00 da aggiornarsi annualmente (in aumento o diminuzione) secondo gli indici ISTAT
2) qualora l'assegno unico venga versato dall'Inps e/o comunque assegnato interamente alla madre, € 200,00 da aggiornarsi annualmente (in aumento o diminuzione) secondo gli indici
ISTAT
g) disporre che il padre versi alla madre il 50% delle spese straordinarie secondo i criteri e le indicazioni fornite dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvato dal CNF in data 29/11/2017 (e successivi eventuali aggiornamenti) prodotto come doc. 60 da ritenersi parte integrante delle condizioni h) con espressa riserva di far valere in separata sede, i diritti del padre in ordine:
- alle somme prelevate dalla madre dal conto corrente cointestato ad entrambi i genitori acceso presso la BCC di Caraglio e della Riviera dei Fiori Filiale di Busca
- alle somme indebitamente percepite dalla madre a titolo di assegno unico anteriormente alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio
- alle somme dovute dalla madre a titolo di saldo dei rapporti di dare/avere anteriori al
25/06/2024
i) dichiarare tenuta e condannare la madre a corrispondere al padre le spese e competenze di causa, ivi comprese quelle di CTU e CTP
pagina 5 di 10 l) dichiarare tenuta e condannare la madre a corrispondere al padre ex art. 96, I comma e/o III comma c.p.c., oltre alle spese, anche il risarcimento dei danni e/o di una somma equitativamente determinata da liquidarsi, anche d'ufficio nella sentenza nella misura che riterrà adeguata e congrua nel caso di specie m) condannare la madre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, IV comma, c.p.c. al pagamento in favore della di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non Parte_2 superiore ad € 5.000,00.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si disponga secondo proposta conciliativa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 27.6.2024, ha chiesto al Tribunale di regolamentare le condizioni Parte_1 di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione more Per_1 uxorio con La ricorrente, allegando che il padre non avrebbe acquisito CP_1 dimestichezza con la bambina, ancora in tenera età, ha domandato l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé, incontri con il padre per un'ora il venerdì a settimane alterne nella casa materna e un contributo al mantenimento di 400,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito, aderendo alla domanda di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, ma chiedendo di poter tenere la figlia presso la propria abitazione per tempi più ampi di quelli proposti dalla ricorrente, comprensivi anche del pernottamento. Dal punto di vista economico, si è reso disponibile a versare un contributo di 200,00 euro mensili, nel caso di riparto dell'assegno unico tra i genitori, e di 100,00 euro mensili, nel caso di attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre.
All'udienza del 29.10.2024, il Giudice istruttore delegato ha sentito le parti e ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva l'affidamento condiviso, un progressivo ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre e un contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo di
300,00 euro mensili, assegnando un termine per la valutazione della proposta. Il convenuto ha dichiarato di accettare la proposta, pur con qualche precisazione sugli orari di visita, mentre la ricorrente ha ritenuto di non accettare. Sono stati dunque adottati i provvedimenti provvisori, sostanzialmente coincidenti con la proposta conciliativa, ed è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 12.2.2025. Nelle more, la ricorrente si è costituita con un nuovo difensore e ha a sua volta dichiarato di accettare la pagina 6 di 10 proposta conciliativa. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo disporsi come da proposta.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere l'ordinanza del 25.11.2024 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti i mezzi istruttori dedotti. Il sostanziale accordo delle parti sulle condizioni di affidamento e mantenimento rende del resto superfluo qualsiasi ulteriore accertamento.
3. L'affidamento condiviso della minore non è mai stato messo in discussione, nonostante le reciproche accuse di inadeguatezze genitoriali. La ricorrente si è infatti limitata ad allegare, senza peraltro dedurre mezzi istruttori sul punto, una difficoltà del padre nella gestione della minore, peraltro del tutto comprensibile se si considera che prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori gli ha consentito di vedere la bambina saltuariamente, per massimo un'ora al giorno e in sua presenza. Il convenuto a sua volta adombra un eccessivo attaccamento della madre alla minore, per poi chiederne l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente proprio presso la madre. Proprio in virtù della condivisione dell'affidamento, che presuppone una costante collaborazione, i genitori dovranno evitare di continuare a porre in essere condotte pregiudizievoli per la minore quali firmarla e coinvolgere le proprie famiglie di origine durante i momenti di scambio.
3. Non è in contestazione nemmeno il fatto che la minore debba mantenere la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, non essendo al momento ipotizzabili soluzioni alternative, in considerazione della tenerissima età della bambina.
Quanto al regime di frequentazione con il padre, le parti hanno sostanzialmente aderito, salve alcune precisazioni sugli orari, a quanto stabilito nei provvedimenti provvisori. Si tratta di regime che può essere confermato anche in via definitiva, in quanto tiene conto, da un lato, dell'esigenza della bambina di costruire un rapporto con il padre senza l'influenza materna e, dall'altro lato, di garantire la necessaria gradualità. Era stato prevista in quella sede un'iniziale fase di tre mesi in cui il padre avrebbe potuto tenere con sé la minore per periodi massimi di quattro ore consecutive, ma essendo tali tre mesi ormai decorsi può trovare direttamente applicazione il regime previsto per la seconda fase. Sino al compimento del secondo anno di età, il padre potrà dunque tenere con sé a weekend alternati, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00 e Per_1 il venerdì, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, dalle 18.30 alle 21.00. Dopo i due anni, potranno essere introdotti i pernottamenti sia nel weekend che al pagina 7 di 10 venerdì, con riaccompagnamento presso la casa della madre entro le 9.00 del mattino successivo.
Entrambe le parti, nelle conclusioni definitive, hanno proposto una modifica degli orari (dalle
9.00 alle 16.00 per la madre e dalle 9.30 alle 18.30 per il padre), ma in assenza di precise indicazioni su quale sia la routine della bambina (pasti, sonno, ecc.) può trovare conferma l'orario precedentemente disposto. Viste le problematiche descritte dal convenuto, va stabilito che, in caso di oggettivo impedimento della minore o del padre, quest'ultimo possa recuperare la visita nella settimana immediatamente successiva alla cessazione dell'impedimento.
Resta da regolare il regime di visita durante le vacanze, in quanto il Giudice delegato si era limitato a disporre per l'imminente periodo natalizio, rinviando al definitivo la decisione sui periodi successivi. Sul punto la ricorrente non si è espressa, mentre il convenuto ha proposto un calendario estremamente dettagliato. Va però rilevato che il compito del Tribunale è quello di stabilire una regolamentazione di massima e non quello di sostituirsi integralmente ai genitori nella gestione della prole. Può dunque essere previsto che, prima dei due anni, il padre possa tenere la figlia, sempre dalle 10.00 alle 18.00, il giorno di Pasqua, per quindici giorni anche non consecutivi in estate e, alternativamente con la madre, nei giorni delle ulteriori festività nazionali.
Dopo il compimento dei due anni, la terrà invece per tre giorni nelle vacanze pasquali con alternanza di Pasqua e Pasquetta, per sette giorni nelle vacanze natalizie, con alternanza del
Natale e del Capodanno, per due settimane anche non consecutive in estate, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, e, alternativamente, nelle altre festività.
Si ritiene di non prevedere una specifica regolamentazione del regime di frequentazione con i nonni paterni, come invece richiesto dal convenuto, in quanto la bambina ben potrà incontrarli quando si trova con il padre. Sarà poi onere dei nonni, laddove non dovesse essere garantito il loro diritto di avere un rapporto significativo con la nipote, presentare apposito ricorso ai sensi dell'art. 317 bis. c.c.
4. Venendo infine agli aspetti economici, le parti hanno concordemente accettato la proposta del
Giudice delegato, pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con riparto dell'assegno unico a metà tra i genitori come per legge. Tale importo era stato ritenuto congruo, tenuto conto, oltre che dell'età della minore e dei tempi di permanenza presso il padre, del fatto che la ricorrente collabora con un artista nella realizzazione di opere e percepisce una retribuzione di 1.200,00/1.400,00 euro con redditi lordi per circa 19.000,00 euro annui e vive in abitazione di sua proprietà, mentre il lavora come elettricista operaio e percepisce una CP_1 retribuzione dichiarata di 1.500,00 euro (1.950,00 secondo quanto indicato in ricorso) con pagina 8 di 10 redditi lordi per circa 34.000,00 euro annui e sostiene spese per euro 545,00 mensili per il mutuo relativo all'immobile in cui risiede e per euro 316,00 mensili per la rata del finanziamento acceso per l'acquisto della propria autovettura.
5. Le spese di lite vengono compensate per la metà, considerato che entrambe le parti, nelle conclusioni definitive, hanno aderito, salvo che per aspetti marginali, alla proposta conciliativa.
Le spese per la restante metà, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, vengono poste a carico della ricorrente. Si deve infatti ritenere che la stessa, proponendo nel ricorso un regime di visita eccessivamente ridotto e non aderendo, a differenza del convenuto, alla proposta conciliativa formulata in prima udienza, abbia determinato il prolungamento della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Pt_3 Per_2 collocazione prevalente presso la madre,
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia, sino al compimento dei due anni,
- a weekend alternati, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00,
- nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza della madre, il venerdì dalle
18.30 alle 21.00,
- il giorno di Pasqua dalle 10.00 alle 18.00,
- per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio, dalle
10.00 alle 18.00,
-alternativamente con la madre, nei giorni delle altre festività nazionali dalle 10.00 alle 18.00,
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia successivamente al compimento dei due anni:
- a weekend alternati dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 18.00,
- nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, dal venerdì alle 18.30 al sabato alle 9.00,
- per tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'angelo,
- per sette giorni nelle vacanze natalizie, alternando con la madre il Natale e il Capodanno,
- per due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
pagina 9 di 10 - alternativamente con la madre, negli altri giorni di festività nazionale,
DISPONE che in caso di oggettivo impedimento della minore o del padre, quest'ultimo possa recuperare gli incontri non effettuati nella settimana immediatamente successiva alla cessazione dell'impedimento,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese e con CP_1 Parte_1 decorrenza dall'introduzione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, con riparto dell'assegno unico a metà tra i genitori come per legge,
COMPENSA le spese di giudizio tra le parti nella misura della metà,
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio per l'altra metà che Parte_1 CP_1 si liquida in euro 1.904,50 (di cui 425,50 per fase di studio, 301,00 per fase introduttiva, 451,50 per fase di trattazione e 726,50 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente dott.ssa Elisa Einaudi Giudice Relatore dott.ssa Giusy Ciampa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 1465/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa in forza di procura in atti Parte_1 dall'Avv. Marina Notaristefano e dall'Avv. Fabrizio Mioletti, presso i quali ha eletto domicilio,
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di procura in atti CP_1 dall'Avv. Marco Andrighetti Formaggini e dall'Avv. Nicoletta Lazzari, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Andrighetti Formaggini
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale CONCLUSIONI DELLE PARTI Per la ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, pagina 1 di 10 confermare in via definitiva le statuizioni del provvedimento provvisorio ed urgente pronunciato dal Giudice in data 25 novembre 2024 (pur auspicando la rimodulazione degli orari dei fine settimana di competenza paterna nella fascia 9-16 anziché 10-18 per le motivazioni suesposte).
Con integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.”
Per il convenuto:
“Voglia il Tribunale adito
- contrariis rejectis
- previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito o di legge
- sentite le parti ed i rispettivi difensori
- previo espletamento del tentativo di conciliazione e formulazione di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 473 bis.21, III comma, c.p.c.
- previa assunzione di sommarie informazioni dai testi indicati alla prima udienza
- previa emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
- previo ordine di integrazione della documentazione ex art. 473 bis.2, II comma, c.p.c.
- previa emissione degli ordini di esibizione ex art. 210 e 473 bis.21, II comma, c.p.c. della documentazione che riterrà opportuno acquisire ai fini della decisione
- previa disposizione ex art. 210 e 473 bis.21, II comma, c.p.c. di indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita della madre, dei suoi genitori e di sua sorella valendosi anche della polizia tributaria
- previa nomina, su istanza congiunta delle parti, di un esperto ex art. 473 bis.26 c.p.c.
- previo espletamento, su istanza congiunta delle parti, della mediazione familiare ex art. 473 bis
10 c.p.c.
- previa ammissione di prova per interrogatorio e testi sui capitoli di prova per interrogatorio e testi dedotti e deducendi
- previa ammissione delle CTU richieste a) disporre l'affidamento della minore nata a [...], il [...], congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, con collocazione principale (e non esclusiva) e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre in Tarantasca, Via Circonvallazione n. 8
b) disporre che il padre possa tenere con sè la figlia, salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori, secondo il seguente calendario:
- sino al 25/02/2025 (vale a dire tre mesi decorrenti dal 25/11/2024 data dell'emissione dei provvedimenti provvisori):
pagina 2 di 10 - a week-end alterni, il sabato e la domenica alternativamente dalle ore 9,30 alle ore 13,30 o dalle ore 14,00 alle ore 18,00
- una sera infrasettimanale, indicativamente il venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 21,00 nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna
- dal 26/02/2025 sino al 02/09/2025 (data del compimento del II anno della figlia):
- a week-end alterni il sabato e la domenica dalle ore 9,30 alle ore 18,30
-una sera infrasettimanale, indicativamente il venerdì, dalle ore 18,30 alle ore 21,00 nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna
- in corrispondenza del compleanno del padre (27/ 02/2025) dalle 18,30 del 27/02/2025
(o del 28/02/2025) alle ore 21,00 del medesimo giorno
- per le vacanze pasquali 2025, il giorno di Pasqua o, alternativamente, il Lunedì dell'Angelo, a scelta del padre, dalle ore 9,30 alle ore 18.30.
- per le vacanze estive 2025 (giugno - settembre 2025) gg. 15, anche non consecutivi, dal mattino alle ore 9,30 alla sera alle ore 18.30
- per le altre festività dell'anno 2025 anteriori al 03.09.2025 (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
Ferragosto) a festività alternate con la madre, dalle ore 9,30 alle ore 18,30 del giorno festivo sua competenza
- dal 03/09/2025 in poi:
- a week-end alterni con pernottamento dalle ore 9,30 del sabato alle ore 18,30 della domenica
- una notte infrasettimanale, indicativamente dalle ore 18,30 del venerdì alle ore 9,30 del sabato mattina nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna
- per due giorni ed una notte nelle vacanze natalizie, alternando annualmente il Natale e Santo
FA (indicativamente un anno dalle ore 9,30 del 24/12 alle ore 21.00 del 25/12 e l'anno successivo dalle ore 9,30 del 26/12 alle ore 21,00 del 27/12.
- per un altro giorno ed una notte, sempre nelle vacanze natalizie, in corrispondenza del
Capodanno, (indicativamente un anno dalle ore 18,30 del 30/12 alle ore 18,30 del 31/12 e l'anno successivo dalle ore 18,30 del 31/12 alle ore 18,30 del 01/01)
- per un ulteriore giorno ed una notte ulteriori, sempre nelle vacanze natalizie, in corrispondenza dell' AN (indicativamente un anno dalle ore 18,30 del 05/01 alle ore 18,30 del 06/01 e l'anno successivo in altro giorno (ed una notte) scelti dal padre dalle ore 18,30 della sera alle ore
18,30 del giorno successivo.
pagina 3 di 10 - per due giorni ed una notte nelle vacanze pasquali, alternando annualmente la Pasqua ed il
Lunedì dell'Angelo (indicativamente un anno dalle ore 9,30 del Sabato che precede la Pasqua alle ore 18,30 del giorno di Pasqua e l'anno successivo dalle ore 18,30 del giorno di Pasqua alle ore
18,30 del Lunedì dell'Angelo
- per 15 giorni, anche non consecutivi, con pernottamento durante le vacanze estive (giugno- settembre) con invito rivolto ad entrambi i genitori a comunicarsi reciprocamente entro il 31/05 di ogni anno all'altro genitore le proprie preferenze in ordine ai rispettivi periodi di vacanza ed a risolvere concordemente eventuali sovrapposizioni di periodo.
- un giorno ed una notte in corrispondenza del compleanno della figlia (indicativamente un anno dalle ore 18,30 del 01/09 alle ore 18,30 del 02/01 e l'anno successivo dalle ore 18,30 del 02/09 alle ore 18,30 del 03/09
- un giorno ed una notte nel periodo di Carnevale a scelta del padre, dalle ore 18,30 alle ore 21,30 del giorno successivo
- un giorno ed una notte, in occasione della festa del Papà, dalle ore 18,30 della sera antecedente la festività sino alle ore 18,30 del giorno di festa
- una sera in corrispondenza del compleanno del padre (27/02) dalle 18,30 del 27/02 alle ore
21,00 del medesimo giorno
- quanto alle altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 8 dicembre, 1 novembre etc. etc.) un giorno dalle ore 18,30 del giorno precedente la festività alle ore 18,30 del giorno festivo, alternando le festività con la madre
- 7 giorni (diversi da quelli estivi) anche non consecutivi, per ferie (o permessi) da prendersi durante l'anno dalle ore 18.30 del giorno precedente l'inizio delle ferie (o del permesso), sino alle ore 18,30 dell'ultimo giorno di ferie (o del permesso) previa comunicazione alla madre delle giornate di ferie (o permesso) scelte con preavviso di almeno 7 giorni
- Disporre che, in ogni caso, le visite del padre avvengano sempre:
- con prelievo e riaccompagnamento della figlia presso la casa della madre a cura del padre
- con sospensione nei sopraindicati giorni, orari o periodi dei diritti di visita della madre
- Disporre che, in ogni caso, il padre possa recuperare i giorni e/o le notti perse per causa a lui non imputabile in giorni e/o notti di sua scelta, previa comunicazione alla madre dei giorni e/o notti scelti con preavviso di almeno 7 giorni c) regolamentare il diritto di visita dei nonni paterni prevedendo che gli stessi possano tenere con sé la nipote un pomeriggio ogni 15 gg., preferibilmente il martedì, dalle ore 15,00 alle ore pagina 4 di 10 19,00 con ritiro c/o l'abitazione materna e riaccompagnamento a cura dei nonni paterni e/o del padre, nonché su loro specifica richiesta, altre due volte al mese in giorni ed orari da concordare.
d) disporre che l'assegno unico spetti ad entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno come previsto per legge con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo (25.06.2024) compensando parzialmente le somme reciprocamente dovute a titolo di assegno di mantenimento e di assegno unico decorrenti dalla data dell'introduzione del giudizio
(25/06/2024).
e) disporre che eventuali altre detrazioni o agevolazioni fiscali spettino ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in quella diversa inferiore o superiore misura prevista dalla legge f) disporre, che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia entro il 5 di ogni mese, alternativamente
1) qualora l'assegno unico venga versato dall'Inps e/o comunque assegnato dal Giudice ad entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno, € 300,00 da aggiornarsi annualmente (in aumento o diminuzione) secondo gli indici ISTAT
2) qualora l'assegno unico venga versato dall'Inps e/o comunque assegnato interamente alla madre, € 200,00 da aggiornarsi annualmente (in aumento o diminuzione) secondo gli indici
ISTAT
g) disporre che il padre versi alla madre il 50% delle spese straordinarie secondo i criteri e le indicazioni fornite dalle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare approvato dal CNF in data 29/11/2017 (e successivi eventuali aggiornamenti) prodotto come doc. 60 da ritenersi parte integrante delle condizioni h) con espressa riserva di far valere in separata sede, i diritti del padre in ordine:
- alle somme prelevate dalla madre dal conto corrente cointestato ad entrambi i genitori acceso presso la BCC di Caraglio e della Riviera dei Fiori Filiale di Busca
- alle somme indebitamente percepite dalla madre a titolo di assegno unico anteriormente alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio
- alle somme dovute dalla madre a titolo di saldo dei rapporti di dare/avere anteriori al
25/06/2024
i) dichiarare tenuta e condannare la madre a corrispondere al padre le spese e competenze di causa, ivi comprese quelle di CTU e CTP
pagina 5 di 10 l) dichiarare tenuta e condannare la madre a corrispondere al padre ex art. 96, I comma e/o III comma c.p.c., oltre alle spese, anche il risarcimento dei danni e/o di una somma equitativamente determinata da liquidarsi, anche d'ufficio nella sentenza nella misura che riterrà adeguata e congrua nel caso di specie m) condannare la madre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, IV comma, c.p.c. al pagamento in favore della di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non Parte_2 superiore ad € 5.000,00.”
Per il Pubblico Ministero:
“Si disponga secondo proposta conciliativa”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 27.6.2024, ha chiesto al Tribunale di regolamentare le condizioni Parte_1 di affidamento e mantenimento della figlia minore nata il [...] dalla relazione more Per_1 uxorio con La ricorrente, allegando che il padre non avrebbe acquisito CP_1 dimestichezza con la bambina, ancora in tenera età, ha domandato l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé, incontri con il padre per un'ora il venerdì a settimane alterne nella casa materna e un contributo al mantenimento di 400,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico.
Il convenuto si è costituito, aderendo alla domanda di affidamento condiviso con collocazione prevalente presso la madre, ma chiedendo di poter tenere la figlia presso la propria abitazione per tempi più ampi di quelli proposti dalla ricorrente, comprensivi anche del pernottamento. Dal punto di vista economico, si è reso disponibile a versare un contributo di 200,00 euro mensili, nel caso di riparto dell'assegno unico tra i genitori, e di 100,00 euro mensili, nel caso di attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre.
All'udienza del 29.10.2024, il Giudice istruttore delegato ha sentito le parti e ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva l'affidamento condiviso, un progressivo ampliamento dei tempi di permanenza presso il padre e un contributo al mantenimento a carico di quest'ultimo di
300,00 euro mensili, assegnando un termine per la valutazione della proposta. Il convenuto ha dichiarato di accettare la proposta, pur con qualche precisazione sugli orari di visita, mentre la ricorrente ha ritenuto di non accettare. Sono stati dunque adottati i provvedimenti provvisori, sostanzialmente coincidenti con la proposta conciliativa, ed è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa l'udienza del 12.2.2025. Nelle more, la ricorrente si è costituita con un nuovo difensore e ha a sua volta dichiarato di accettare la pagina 6 di 10 proposta conciliativa. Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio, chiedendo disporsi come da proposta.
2. Preliminarmente, il Collegio dà atto che la controversia può essere decisa sulla base delle dichiarazioni delle parti e della documentazione in atti, dovendosi integralmente condividere l'ordinanza del 25.11.2024 con cui il Giudice Istruttore ha dichiarato inammissibili o irrilevanti i mezzi istruttori dedotti. Il sostanziale accordo delle parti sulle condizioni di affidamento e mantenimento rende del resto superfluo qualsiasi ulteriore accertamento.
3. L'affidamento condiviso della minore non è mai stato messo in discussione, nonostante le reciproche accuse di inadeguatezze genitoriali. La ricorrente si è infatti limitata ad allegare, senza peraltro dedurre mezzi istruttori sul punto, una difficoltà del padre nella gestione della minore, peraltro del tutto comprensibile se si considera che prima dell'adozione dei provvedimenti provvisori gli ha consentito di vedere la bambina saltuariamente, per massimo un'ora al giorno e in sua presenza. Il convenuto a sua volta adombra un eccessivo attaccamento della madre alla minore, per poi chiederne l'affidamento condiviso e la collocazione prevalente proprio presso la madre. Proprio in virtù della condivisione dell'affidamento, che presuppone una costante collaborazione, i genitori dovranno evitare di continuare a porre in essere condotte pregiudizievoli per la minore quali firmarla e coinvolgere le proprie famiglie di origine durante i momenti di scambio.
3. Non è in contestazione nemmeno il fatto che la minore debba mantenere la residenza anagrafica e la collocazione prevalente presso la madre, non essendo al momento ipotizzabili soluzioni alternative, in considerazione della tenerissima età della bambina.
Quanto al regime di frequentazione con il padre, le parti hanno sostanzialmente aderito, salve alcune precisazioni sugli orari, a quanto stabilito nei provvedimenti provvisori. Si tratta di regime che può essere confermato anche in via definitiva, in quanto tiene conto, da un lato, dell'esigenza della bambina di costruire un rapporto con il padre senza l'influenza materna e, dall'altro lato, di garantire la necessaria gradualità. Era stato prevista in quella sede un'iniziale fase di tre mesi in cui il padre avrebbe potuto tenere con sé la minore per periodi massimi di quattro ore consecutive, ma essendo tali tre mesi ormai decorsi può trovare direttamente applicazione il regime previsto per la seconda fase. Sino al compimento del secondo anno di età, il padre potrà dunque tenere con sé a weekend alternati, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00 e Per_1 il venerdì, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, dalle 18.30 alle 21.00. Dopo i due anni, potranno essere introdotti i pernottamenti sia nel weekend che al pagina 7 di 10 venerdì, con riaccompagnamento presso la casa della madre entro le 9.00 del mattino successivo.
Entrambe le parti, nelle conclusioni definitive, hanno proposto una modifica degli orari (dalle
9.00 alle 16.00 per la madre e dalle 9.30 alle 18.30 per il padre), ma in assenza di precise indicazioni su quale sia la routine della bambina (pasti, sonno, ecc.) può trovare conferma l'orario precedentemente disposto. Viste le problematiche descritte dal convenuto, va stabilito che, in caso di oggettivo impedimento della minore o del padre, quest'ultimo possa recuperare la visita nella settimana immediatamente successiva alla cessazione dell'impedimento.
Resta da regolare il regime di visita durante le vacanze, in quanto il Giudice delegato si era limitato a disporre per l'imminente periodo natalizio, rinviando al definitivo la decisione sui periodi successivi. Sul punto la ricorrente non si è espressa, mentre il convenuto ha proposto un calendario estremamente dettagliato. Va però rilevato che il compito del Tribunale è quello di stabilire una regolamentazione di massima e non quello di sostituirsi integralmente ai genitori nella gestione della prole. Può dunque essere previsto che, prima dei due anni, il padre possa tenere la figlia, sempre dalle 10.00 alle 18.00, il giorno di Pasqua, per quindici giorni anche non consecutivi in estate e, alternativamente con la madre, nei giorni delle ulteriori festività nazionali.
Dopo il compimento dei due anni, la terrà invece per tre giorni nelle vacanze pasquali con alternanza di Pasqua e Pasquetta, per sette giorni nelle vacanze natalizie, con alternanza del
Natale e del Capodanno, per due settimane anche non consecutive in estate, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno, e, alternativamente, nelle altre festività.
Si ritiene di non prevedere una specifica regolamentazione del regime di frequentazione con i nonni paterni, come invece richiesto dal convenuto, in quanto la bambina ben potrà incontrarli quando si trova con il padre. Sarà poi onere dei nonni, laddove non dovesse essere garantito il loro diritto di avere un rapporto significativo con la nipote, presentare apposito ricorso ai sensi dell'art. 317 bis. c.c.
4. Venendo infine agli aspetti economici, le parti hanno concordemente accettato la proposta del
Giudice delegato, pari a 300,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con riparto dell'assegno unico a metà tra i genitori come per legge. Tale importo era stato ritenuto congruo, tenuto conto, oltre che dell'età della minore e dei tempi di permanenza presso il padre, del fatto che la ricorrente collabora con un artista nella realizzazione di opere e percepisce una retribuzione di 1.200,00/1.400,00 euro con redditi lordi per circa 19.000,00 euro annui e vive in abitazione di sua proprietà, mentre il lavora come elettricista operaio e percepisce una CP_1 retribuzione dichiarata di 1.500,00 euro (1.950,00 secondo quanto indicato in ricorso) con pagina 8 di 10 redditi lordi per circa 34.000,00 euro annui e sostiene spese per euro 545,00 mensili per il mutuo relativo all'immobile in cui risiede e per euro 316,00 mensili per la rata del finanziamento acceso per l'acquisto della propria autovettura.
5. Le spese di lite vengono compensate per la metà, considerato che entrambe le parti, nelle conclusioni definitive, hanno aderito, salvo che per aspetti marginali, alla proposta conciliativa.
Le spese per la restante metà, liquidate così come in dispositivo sulla base dei valori minimi previsti dal d.m. 147/2022 per le controversie di valore indeterminato, tenuto conto della ridotta complessità della causa, vengono poste a carico della ricorrente. Si deve infatti ritenere che la stessa, proponendo nel ricorso un regime di visita eccessivamente ridotto e non aderendo, a differenza del convenuto, alla proposta conciliativa formulata in prima udienza, abbia determinato il prolungamento della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita,
la figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e Pt_3 Per_2 collocazione prevalente presso la madre,
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia, sino al compimento dei due anni,
- a weekend alternati, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 18.00,
- nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza della madre, il venerdì dalle
18.30 alle 21.00,
- il giorno di Pasqua dalle 10.00 alle 18.00,
- per quindici giorni anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio, dalle
10.00 alle 18.00,
-alternativamente con la madre, nei giorni delle altre festività nazionali dalle 10.00 alle 18.00,
DISPONE che il padre possa tenere con sé la figlia successivamente al compimento dei due anni:
- a weekend alternati dal sabato alle 10.00 alla domenica alle 18.00,
- nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna, dal venerdì alle 18.30 al sabato alle 9.00,
- per tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando con la madre la Pasqua e il Lunedì dell'angelo,
- per sette giorni nelle vacanze natalizie, alternando con la madre il Natale e il Capodanno,
- per due settimane anche non consecutive in estate, in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno,
pagina 9 di 10 - alternativamente con la madre, negli altri giorni di festività nazionale,
DISPONE che in caso di oggettivo impedimento della minore o del padre, quest'ultimo possa recuperare gli incontri non effettuati nella settimana immediatamente successiva alla cessazione dell'impedimento,
DISPONE che versi a , entro il giorno 5 di ogni mese e con CP_1 Parte_1 decorrenza dall'introduzione del presente giudizio, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, la somma di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, con riparto dell'assegno unico a metà tra i genitori come per legge,
COMPENSA le spese di giudizio tra le parti nella misura della metà,
CONDANNA a rifondere a le spese di giudizio per l'altra metà che Parte_1 CP_1 si liquida in euro 1.904,50 (di cui 425,50 per fase di studio, 301,00 per fase introduttiva, 451,50 per fase di trattazione e 726,50 per fase decisionale), oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cuneo nella Camera di Consiglio del 20.3.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elisa Einaudi
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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