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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 518/2024 R.G.L. promossa
d a
n.q. di tutore di , rappresentato Parte_1 Parte_2
e difeso dall' Avv.to Vincenzo Inglima ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, in Via Nicolò Turrisi n. 13, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
dott. Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in via Laurana 59;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe n.q. conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e CP_1 non riscossi dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità riconosciuti con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G. n. 2048/2022 emesso dal Tribunale civile di Termini Imerese in data 06.09.2023. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo la cessazione della materia di lite stante l'avvenuto adempimento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite. Con note sostitutive d'udienza del 01.03.2025, il ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more, l' aveva provveduto a pagare, insistendo altresì nella vittoria delle spese di lite, CP_1 stante la tardività del pagamento avvenuto dopo la notifica del ricorso. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.03.2025 per il deposito di note.
*** Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio in data 02.04.2024 (cfr. cedolino in atti fascicolo parte resistente). Le spese di lite vanno integralmente compensate, in quanto la liquidazione è avvenuta prima della notifica del ricorso (01.08.2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 25.03.2025 IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 518/2024 R.G.L. promossa
d a
n.q. di tutore di , rappresentato Parte_1 Parte_2
e difeso dall' Avv.to Vincenzo Inglima ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo, in Via Nicolò Turrisi n. 13, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dal CP_1
dott. Giancarlo Gagliano ed elettivamente domiciliato in Palermo in via Laurana 59;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.02.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe n.q. conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e CP_1 non riscossi dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità riconosciuti con decreto di omologa relativo al procedimento portante R.G. n. 2048/2022 emesso dal Tribunale civile di Termini Imerese in data 06.09.2023. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente chiedendo la cessazione della materia di lite stante l'avvenuto adempimento della prestazione richiesta, con compensazione delle spese di lite. Con note sostitutive d'udienza del 01.03.2025, il ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che, nelle more, l' aveva provveduto a pagare, insistendo altresì nella vittoria delle spese di lite, CP_1 stante la tardività del pagamento avvenuto dopo la notifica del ricorso. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 04.03.2025 per il deposito di note.
*** Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio in data 02.04.2024 (cfr. cedolino in atti fascicolo parte resistente). Le spese di lite vanno integralmente compensate, in quanto la liquidazione è avvenuta prima della notifica del ricorso (01.08.2024).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, il 25.03.2025 IL GIUDICE Giorgia Marcatajo