Decreto presidenziale 15 maggio 2024
Ordinanza cautelare 28 giugno 2024
Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1880 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01880/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01337/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1337 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Fianchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto Di Grande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- ed -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Giorgio Iapichella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale CA, domiciliataria ex lege in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del permesso di costruire convenzionato n. -OMISSIS- assentito in favore delle controinteressate nella parte in cui il titolo è stato rilasciato in assenza della convenzione urbanistica in violazione dell’art. 35.8, sottoparagrafo 2.8 delle n.t.a. e dell'art. 28 bis del DPR 380/2001;
- ove occorra, della nota comunale prot. n. 24827 del 21-6-2021 nella parte in cui il Comune, a seguito della diffida della ricorrente, ha invitato le controinteressate alla stipula di un atto unilaterale d’obbligo, in luogo della dovuta convenzione, sostituendo il vincolo di destinazione per i parcheggi privati in vincolo di natura pubblicistica;
- ove occorra, dell’art. 35.8, sottoparagrafo 2.10, delle n.t.a. comunali laddove la stipula della convenzione possa intendersi sostituita da un atto unilaterale d’obbligo;
- ove occorra, della delibera di C.C. n. 107 del 30-6-2014 e del successivo D.D.G. n. 209 del 23-12-2016 con i quali l’area delle controinteressate originariamente destinata a “parcheggi di progetto” è stata ritipizzata in zona B, sottozona B8, ritenendo erroneamente espropriativo e non conformativo il vincolo a parcheggio preesistente.
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 4/11/2021:
- della determinazione n. 404 del 3-9-2021, iscritta al registro generale al n. 1166 del 6-9-2021 e pubblicata in pari data;
- dell’allegata convenzione nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento anche allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, di -OMISSIS-, di -OMISSIS- e dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Urbanistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 16.7.2021 e depositato il 16.8.2021, la sig.ra -OMISSIS-, quale proprietaria di un’unità abitativa nel Comune di -OMISSIS- (catastalmente distinta al foglio -OMISSIS-), ha impugnato il permesso di costruire convenzionato n. -OMISSIS- assentito in favore delle parti controinteressate, da lei conosciuto tramite accesso agli atti, avente ad oggetto l’edificazione di un complesso immobiliare di quattro corpi di fabbrica, per complessive trenta unità abitative, nel lotto distinto al medesimo foglio -OMISSIS- nonché gli altri atti meglio specificati in epigrafe.
Espone in fatto la ricorrente che:
- l’intervento edilizio ha interessato un’area limitrofa a quella di sua proprietà, con allegato pregiudizio nella fruizione di visuale, aria e luce e con “ straordinario impatto urbanistico ”;
- l’Amministrazione comunale aveva originariamente vincolato il fondo delle controinteressate a parcheggi di progetto (art. 7 N.T.A., art. 4 lett. b) L. 847/1964); quindi, ritenendo il predetto vincolo come espropriativo ed ormai cessato, ha approvato una variante urbanistica (art. 3 L.R. 71/1978) istituendo la sottozona B8 con specifiche previsioni per i parcheggi (art. 35 B.8 N.T.A., paragrafo 2.8);
- la norma urbanistica (richiamando l’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 1444/1968) prevede, in particolare, la cessione al Comune di stalli pubblici in misura non inferiore al 50% delle unità abitative (quindici nel caso specifico). Di questi, nove previsti sul confine ovest risulterebbero irrealizzabili per insufficiente larghezza del sedime a motivo dell’avanzamento del fronte dell’intervento edilizio;
- dall’accesso agli atti è emersa l’assenza della convenzione per la realizzazione dei parcheggi pubblici, prescritta dal sottoparagrafo 2.10 dell'art. 35.B8 delle N.T.A. e dall’art. 28 bis del DPR 380/2001; constando, invece, un atto d’obbligo relativo ai parcheggi privati (L. 122/1989).
A fondamento del gravame sono rassegnati i seguenti motivi:
I. Violazione ed errata applicazione dell’art. 28 bis del d.p.r. 380/2001. Violazione ed errata applicazione dell’art. 35.b.8, sottoparagrafo 2.10, delle n.t.a. mancanza della convenzione quale atto prodromico e presupposto al rilascio legittimo del titolo edilizio convenzionato : Il rilascio del permesso di costruire in assenza della prescritta convenzione ad esso prodromica inficerebbe il titolo per mancanza di un elemento costitutivo fondamentale, non surrogabile attraverso l’atto d’obbligo relativo ai parcheggi privati (ex L. 122/1989) né integrabile ex post .
II. Violazione ed errata applicazione dell’art. 3, co. 2, lett. D) del d.m. 1444/1968. Violazione ed errata applicazione dell’art. 35.8 sottoparagrafo 2.8 delle n.t.a. Irrealizzabilita’ dei parcheggi pubblici rispetto alle aree relitte da cedere : L’avanzamento fuori misura dell’edificato sul confine ovest precluderebbe la realizzazione degli stalli pubblici previsti in progetto, per insufficienza del sedime, in violazione delle prescrizioni urbanistiche; con conseguente illegittimità delle volumetrie assentite. L’apertura di un varco carrabile privato sull’area destinata a parcheggio pubblico contravverrebbe, inoltre, al disposto dell'art. 35.B.8, sottoparagrafo 2.8, delle N.T.A.
III. Violazione ed errata applicazione dell’art. 18 della l. 765/67 modificativa dell’art. 41 sexies della l. 1150/1942. Eccesso di potere per eclatante travisamento dei presupposti di legge : L’invito del Comune alle controinteressate a cedere gratuitamente una superficie pari a 268 mq. per destinare a parcheggio pubblico aree già indicate come parcheggio privato (ex L. 122/1989), darebbe luogo a un’indebita commistione tra le due tipologie di stalli, in violazione dei rispettivi standard minimi che, in quanto inderogabili, sono solo cumulabili e non fungibili tra loro. Ciò che determinerebbe del pari l’illegittimità del titolo.
IV. Violazione ed errata applicazione del sottoparagrafo 2.3 dell’art. 35.8 delle n.t.a. eccesso di potere per difetto di istruttoria : L’altezza del fronte dell’edificio prospiciente lo spazio pubblico da cedere per opere di urbanizzazione supererebbe il limite massimo consentito (1,5 volte la larghezza dello spazio pubblico), in violazione delle N.T.A.
V. Errata qualificazione del vincolo precedentemente impresso sulle aree ed eccesso di potere per difetto dei presupposti : La preesistente destinazione urbanistica dell’area a "parcheggi di progetto" (z.t.o. FP) costituirebbe un vincolo conformativo. La diversa qualificazione da parte del Comune come vincolo espropriativo (destituito di efficacia per scadenza dei termini), che ha consentito di modificare la destinazione di zona, vizierebbe ab origine il permesso di costruire.
Si è costituto l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Hanno resistito in giudizio anche il Comune di -OMISSIS- e le società -OMISSIS- che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di un interesse connotato dei necessari tratti di personalità, concretezza e attualità. Le parti controinteressate hanno, inoltre, più diffusamente contestato nel merito le superiori ragioni di doglianza, documentando in particolare l’intervenuto perfezionamento il 6.9.2021 della convenzione urbanistica originariamente mancante, che, secondo prospettazione difensiva, sarebbe conforme alle tavole progettuali e alle prescrizioni urbanistiche.
Alla camera di consiglio del 4.11.2021, parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare per intervenuta sospensione dei lavori disposta dall’Ufficio del Genio Civile.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato lo stesso 4.11.2021, la sig.ra -OMISSIS-ha impugnato la determinazione n. 404 del 3.9.2021, iscritta al registro generale al n. 1166 del 6.9.2021 e pubblicata in pari data, con cui il Comune ha approvato lo schema di convenzione urbanistica, per i seguenti motivi:
I. Violazione ed errata applicazione dell’art. 35.8, sottoparagrafo 2.8 delle NTA, e violazione del D.M. 5 novembre 2001 per irrealizzabilità dei parcheggi pubblici : Gli elaborati progettuali sui parcheggi pubblici violerebbero le NTA e il D.M. 5 novembre 2001 (laddove prescrive che la carreggiata non dev’essere inferiore a 5,50 mt). L’area destinata a tale scopo sarebbe, infatti, inadeguata in termini di dimensioni (larghezza del sedime e dei singoli stalli), non consentendo l’effettiva sosta e manovra dei veicoli. Sarebbe perciò compromesso il rapporto tra volumi edificati e aree di parcheggio pubblico da cedere.
II. Violazione ed errata applicazione dell’art. 35.8, sottoparagrafo 2.8 delle NTA e dell’art. 28 bis del DPR 380/2001 sotto altro profilo (omessa convenzione o sua tardiva stipula) : Il sopravvenuto perfezionamento della convenzione urbanistica non basterebbe alla sanatoria del titolo.
Quindi con atto notificato il 3.5.2024 e depositato il 3.6.2024, parte ricorrente ha reiterato istanza di misura cautelare collegiale che questo T.A.R. ha respinto con ordinanza n. -OMISSIS- del 28.6.2024.
A seguito di interruzione e riassunzione del processo, le parti resistenti hanno depositato memorie in controdeduzione ai motivi aggiunti.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 21.11.2024, emessa all’esito di udienza ex art. 87 comma 4 bis cod. proc. amm., è stata posta ai sensi dell’art. 73 comma 3 del codice di rito la questione dell’irricevibilità del ricorso ed è stata ordinata la produzione in atti della comunicazione di inizio lavori con data certa.
In adempimento dell’incombente istruttorio le parti resistenti hanno depositato:
- richiesta di proroga di inizio lavori ex art. 6, comma 2, L.R. n.16/2016, trasmessa con pec del 10.12.2019, acquisita in pari data al protocollo del Comune di -OMISSIS- al n. 40465;
- comunicazione di inizio lavori, fissata per il 04.03.2020, trasmessa con pec del 24.02.2020 e protocollata il giorno successivo al n. 6972.
Le imprese controinteressate hanno, quindi, eccepito con memoria l’irricevibilità del ricorso introduttivo.
In replica la ricorrente ha opposto l’ininfluenza della cronologia di avvio dei lavori (4.3.2020) sulla tempestività del ricorso deducendo che, a causa delle restrizioni alla libertà di circolazione imposte dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, nel quadro delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da covid 19, le controparti non avrebbero potuto allestire il cantiere nel vigore di quelle norme. Sotto altro profilo ha rilevato che, ad eccezione del quinto motivo del ricorso introduttivo (attinente alla natura del vincolo originariamente imposto sull’area), le ulteriori censure si appunterebbero tutte sul quomodo e non sull’an dell’intervento edilizio.
All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) Tenuto conto che le censure mosse dalla ricorrente attengono a scelte che ricadono in capo all’Amministrazione comunale, preliminarmente, secondo eccezione della parte interessata, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente poiché estraneo alla materia del contendere.
B) Deve quindi vagliarsi l’eccezione d’irricevibilità del ricorso introduttivo, che è parzialmente fondata nei termini che seguono.
Come emerge dai fatti di causa:
- il titolo edilizio convenzionato è stato rilasciato nel 2018;
- in seguito a proroga, l’inizio dei lavori è stato fissato per il 4.3.2020;
- secondo deduzione della ricorrente “ solo agli inizi del 2021 veniva approntato il cantiere ” (memoria del 13.1.2025);
- nell’istanza di accesso agli atti del 6.4.2021 la stessa dava atto che “ la Ditta -OMISSIS- ha avviato lavori edili per la realizzazione di un complesso residenziale formato da quattro corpi di fabbrica giusta permesso di costruire n. -OMISSIS- ” (doc. 2 della produzione attorea);
- il ricorso è stato notificato il 16.7.2021.
Ciò posto, per costante e condiviso indirizzo (di recente ribadito da Cons. Stato, sez. II, 24.3.2025 n. 2444; che di seguito si riporta anche nei richiami ad altri precedenti) in tema di decorrenza del termine di impugnazione di un titolo edilizio, “ la piena conoscenza dell'atto, individuata dall'art. 41, comma 2, c.p.a., quale momento da cui decorre il termine per impugnare, richiede non la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da rendere riconoscibile per il ricorrente l'attualità dell'interesse ad agire ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 3075 del 2018; id. n. 2292 del 2020).
La “ piena conoscenza ” non postula necessariamente l’acquisizione di tutti gli elementi, essendo sufficiente quella degli elementi essenziali -autorità emanante, data, contenuto dispositivo e suo effetto lesivo- in quanto idonei a rendere il legittimato all’impugnativa consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, rilevante solo per la proposizione di motivi aggiunti (cfr. Cons. Stato, n. 3583 del 2011).
Sicché il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso per l’annullamento dei permessi di costruire deve essere individuato nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area, ovvero laddove si contesti la violazione delle distanze; viceversa, esso decorre dal completamento dei lavori o dal loro grado di sviluppo, ove si contesti il dimensionamento, la consistenza o ancora la finalità dell’erigendo manufatto (Cons. Stato, n. 962 del 2020).
Tanto osservato in termini generali, le censure svolte nel ricorso introduttivo attingono, seguendo l’ordine di radicalità del vizio dedotto:
- il ritenuto errore in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nella qualificazione del vincolo a parcheggi di progetto, originariamente impresso sull’area interessata dall’intervento edilizio, come espropriativo (e non più in vigore), anziché conformativo (V motivo);
- la mancanza di una convenzione urbanistica a monte del titolo convenzionato (I motivo);
- l’inidoneità del pianificato atto di cessione di aree a surrogare quella mancanza per la non interscambiabilità tra parcheggi privati e pubblici (III motivo);
- l’irrealizzabilità di nove dei quindici parcheggi prescritti, per insufficienza dell’area di sedime individuata, a causa dell’avanzamento del fronte dell’edificato sul confine ovest, con conseguente illegittimità delle volumetrie assentite (prima sottocensura del II motivo di ricorso);
- l’apertura, in tesi non consentita, di un varco carrabile (seconda sottocensura del II motivo di ricorso);
- la violazione dei limiti all’altezza degli edifici (IV motivo).
Orbene, la stessa ricorrente ha ammesso sia nell’atto introduttivo del giudizio (pag. 13) sia nella memoria del 13.1.2025 (pag. 2) che il quinto mezzo di gravame attiene ai presupposti per l’avvio dell’attività edificatoria di cui si censura l’illegittimità ab origine .
Contrariamente a quanto sostenuto nella stessa memoria e nelle successive repliche, tuttavia, anche con il primo e terzo motivo si stigmatizzano vizi genetici del permesso convenzionato. Per loro tramite, infatti, la ricorrente lamenta l’emissione del titolo nonostante il difetto dell’atto (e cioè la convenzione) necessario a perfezionare lo strumento urbanistico attuativo e la non surrogabilità dello stesso tramite l’atto d’obbligo, anche in ragione della non fungibilità dei parcheggi pubblici con quelli privati. Del resto è proprio la deducente a riconoscere, nell’atto introduttivo del giudizio, l’incidenza di tali vizi sulla realizzabilità a monte delle opere allorché afferma che “ la suddetta sottoscrizione [della convenzione] rappresenta, dunque, presupposto necessario per il rilascio del permesso di costruire, giacché è solo dopo la stipula che sorge in capo al privato una posizione giuridica che lo legittima alla realizzazione dell’ambito intervento edilizio ” (pag. 9 del ricorso) e, ancora, che “ Gli standard minimi per i parcheggi pubblici devono sommarsi a quelli privati ” (pag. 12).
Quanto, poi, alla prima sottocensura del secondo motivo di ricorso, questa, pur non incidendo sul regime delle distanze legali degli edifici, trae fondamento comunque dall’ubicazione e posizionamento delle opere e, più in particolare, dalla perimetrazione del complesso rispetto al confine ovest: tale da restringere, in tesi, lo spazio minimo per le manovre di entrata e uscita dagli stalli, che si rivelerebbero, perciò, di fatto inadeguati al soddisfacimento delle prescrizioni urbanistiche sui parcheggi e del parametro di cui al D.M. 5 novembre 2001. Talché, conformemente alla ratio dell’indirizzo innanzi richiamato, anche la decorrenza del termine per la proposizione di tale ragione di doglianza deve farsi risalire al momento dell’inizio dei lavori.
Di conseguenza, stante l’inizio dei lavori fissato alla data del 4.3.2020, le doglianze in parola sono irricevibili per tardiva notifica del ricorso, intervenuta solo alla data del 16.7.2021.
La conclusione non è infirmata dal richiamo di parte ricorrente alle limitazioni imposte dal D.P.C.M. 8 marzo 2020.
In disparte il rilievo che la sospensione delle attività produttive su tutto il territorio nazionale (ivi inclusa l’edilizia privata, ma con salvezza dell’ingegneria civile) è stata stabilita con il successivo D.P.C.M. 22 marzo 2020 -con fissazione di termine per provvedere alla data del 25 marzo 2020-; nondimeno anche ad aderire all’inquadramento temporale prospettato dalla ricorrente, il ricorso si palesa comunque tardivo. La deducente colloca, infatti, l’approntamento del cantiere “ agli inizi del 2021 ” (memoria del 13.1.2025 cit.) ed inoltre nell’istanza di accesso agli atti del 6.4.2021 la stessa dava atto della “ realizzazione di un complesso residenziale formato da quattro corpi di fabbrica giusta permesso di costruire n. -OMISSIS- ” (doc. 2 della produzione attorea cit.); così dimostrando di conoscere già per quella data la consistenza e collocazione delle opere; tenuto conto, peraltro, della chiara visibilità dei segni di perimetrazione del lotto, emergente anche dalla relazione dalla stessa versata in atti (cfr. il documento depositato il 24.6.2024, pag. 9). Sicché, anche assumendo come riferimento cronologico la predetta data del 6.4.2021, la notifica del ricorso introduttivo risulta comunque tardiva.
Non rileva neppure la circostanza del richiesto accesso alla documentazione procedimentale giacché, per fermo insegnamento giurisprudenziale, la richiesta di accesso non è idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso, perché se, da un lato, deve essere assicurata al vicino la tutela in sede giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo, dall’altro lato, deve parimenti essere salvaguardato l’interesse del titolare del permesso di costruire a che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche, contraria ai principi ordinamentali (così Cons. Stato, sez. II, 24.3.2025 n. 2444 cit. che, sul punto, cita T.A.R. Campania - Salerno n. 334/2021).
C) Sfuggono all’eccezione d’irricevibilità (siccome attinenti a modalità di esecuzione delle opere non immediatamente percepibili fin dall’inizio dei lavori) l’ultima parte del secondo motivo e il quarto mezzo del ricorso introduttivo.
Di questi, la prima doglianza è inammissibile (come eccepito dalle parti resistenti) per carenza d’interesse, non ravvisandosi alcun nesso di strumentalità tra la deduzione in esame e l’allegato pregiudizio alla fruizione di visuale, aria e luce.
La giurisprudenza sull’impugnazione dei titoli edilizi richiede che il ricorrente dimostri un interesse attuale e concreto, ulteriore rispetto al requisito della vicinitas . L’interesse ben può correlarsi a un pregiudizio concretantesi nel possibile deprezzamento dell’immobile confinante, nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 6130/2021), ma lo stesso deve comunque potersi ricavare dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso e deve assumere consistenza seria ed effettiva.
La doglianza in parola non palesa, di contro, alcuna strumentalità rispetto all’interesse allegato. Né a radicare un valido interesse può soccorrere l’ulteriore prospettazione relativa all’impatto urbanistico dell’opera giacché, per la sua genericità, essa non si correla a un risultato di vantaggio riconducibile in via specifica e diretta alla ricorrente, coincidendo piuttosto con il mero interesse alla legalità dell’azione amministrativa; incompatibile con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa.
Del resto il motivo è infondato alla luce dell’elaborato progettuale depositato dalle controinteressate dal quale emerge che, in corrispondenza dell’accesso carrabile in parola, la sequenza di stalli pubblici risulta interrotta (doc. 2 delle controinteressate, quadrante destro della tavola).
D) Delibabile nel merito, ma ugualmente infondato è, infine, il quarto motivo di ricorso.
Per incontestata ricostruzione fattuale, l’altezza dei fronti del complesso edilizio prospicienti gli spazi pubblici è pari ml. 8,85. Essa rispetta pertanto il limite massimo di 9,50 metri fissato dalla medesima norma tecnica (art. 35.B.8) di cui la ricorrente deduce la violazione.
E) Dal giudizio di parziale irricevibilità e parziale infondatezza del ricorso introduttivo consegue l’improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti; non essendo prospettabile al riguardo un residuo interesse alla decisione atteso che le doglianze ivi spiegate (concernenti la determina di approvazione dello schema di convenzione urbanistica) si correlano alla censura di carenza dell’atto presupposto al rilascio del titolo, già dichiarata tardiva.
F) In definitiva, posto il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione regionale:
- il ricorso introduttivo è in parte irricevibile e, per il resto infondato;
- il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Data l’annosità della vicenda, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio; restando a carico della ricorrente il versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di CA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente;
- dichiara il ricorso introduttivo in parte irricevibile e per il resto lo respinge;
- dichiara improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spese di lite compensate; restando a carico della ricorrente il versamento del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la ricorrente e le parti controinteressate.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.