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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2102/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2102/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLARI Parte_1 C.F._1 SABRINA, elettivamente domiciliato in VIALE E. BERLINGUER 54 48124 RAVENNA presso il difensore avv. CAVALLARI SABRINA APPELLANTE
contro
C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio degli avv.ti COTTIGNOLA PIETRO, MORGAGNI LUCA C.F._3 ( e MASCIOLI GUIDO ( , elettivamente domiciliati C.F._4 C.F._5 in VIA SANTO STEFANO 30 BOLOGNA presso il difensore avv. MASCIOLI GUIDO
APPELLATI
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 642 del Tribunale di Ravenna pubblicata in data
10.08.2009.
pagina 1 di 8 Assegnata a decisione con ordinanza del 12.04.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate telematicamente il 10.03.2025;
Per CP_1 Controparte_2
come da note depositate telematicamente il 10.03.2025 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con testamento olografo redatto il 29.08.1996 e pubblicato il 05.02.1999, - Persona_1
deceduto in data 11.01.1999 - aveva istituito eredi la moglie odierna appellante, e Parte_1
assegnato ai due nipoti e figli della sorella deceduta del e CP_2 Controparte_1 Per_1
odierni appellati, l'intera quota sulla casa della famiglia di origine del de cuius, della quale egli era comproprietario al 50%, oltre a Lire 400.000.000 (in contanti o in titoli obbligazionari). La
disposizione testamentaria precisava che il totale dell'eredità a favore dei due nipoti non avrebbe dovuto superare il 40% dell'intero patrimonio lasciato agli eredi tutti.
2. Con atto di citazione notificato in data 09.12.2003, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Parte_1
Ravenna il riconoscimento della qualità di eredi dei due nipoti, assumendo che il tenore letterale del testamento palesava che tanto la quota dell'immobile della casa familiare del de cuius, quanto il danaro, erano stati considerati frazione del patrimonio del marito deceduto, e che l'institutio ex re certa
era compatibile con la delazione a titolo universale. Accertata la qualità di eredi universali dei nipoti del marito, e non di legatari, la sig.ra chiedeva la ripetizione dai nipoti di quanto da lei Parte_1
pagato per la ristrutturazione dell'immobile della casa di famiglia del de cuius, per le spese di onoranze funebri del per le imposte di successione e per altre spese documentate insistenti sull'asse Per_1
pagina 2 di 8 ereditario, da dividersi in parti eguali pari alla percentuale del 38,45%, corrispondente alla quota ereditaria spettante ai nipoti del defunto sig. calcolata sull'ammontare netto dei debiti Per_1
ereditari.
3. Con sentenza del 10.08.2009 n. 642, qualificati i nipoti come legatari secondo le intenzioni del testatore, il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda di restituzione di complessivi € 3.216,96 e condannava l'attrice alle spese.
4. Proponeva appello presso la Corte d'Appello di Bologna, concludendo per il Parte_1
riconoscimento della qualità di eredi dei due nipoti e chiedendo il rimborso pro quota dei debiti ereditari da lei anticipati.
Si costituivano i due nipoti i quali eccepivano la loro qualità di legatari e proponevano CP_2
appello incidentale condizionato chiedendo l'accertamento dell'esatto ammontare dell'asse ereditario:
ritenendo che la avesse ricevuto il 61,65% di tale asse, chiedevano la ripetizione pro quota Parte_1
per ciascuno di essi dell'importo ricevuto in più dalla Parte_1
5. Con sentenza n. 821 pubblicata il 29.03.2017, la Corte d'Appello di Bologna rigettava appello,
condannando l'attrice alle spese.
Osservava la Corte:
- secondo la giurisprudenza di legittimità, prescindendo dalle espressioni utilizzate dal testatore, ai fini dell'attribuzione della qualità di erede ovvero di legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. (institutio ex re
certa) il giudice deve compiere sia un'indagine di tipo oggettivo, riferita al contenuto dell'atto, sia un'indagine di tipo soggettivo, riferita all'intenzione del testatore, al fine di stabilire se il testatore avesse inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte determinata di essi, così
riconoscendogli la qualità di erede;
o se invece avesse inteso conferirgli singoli beni individuati, così
riconoscendogli la qualità di legatario;
- dall'indagine oggettiva e soggettiva sulla disposizione testamentaria deduceva la Corte la volontà del testatore di voler legare ai due nipoti quel bene immobile determinato (la quota del 50% sulla casa di pagina 3 di 8 famiglia, avendo sorella e nipoti del de cuius rinunciato alla loro quota al momento della morte del capostipite, per evitare il frazionamento della proprietà), e quella cifra specifica (Lire 400.000.000);
- il limite massimo del 40% non è limite sul patrimonio interamente considerato, ma limite massimo dell'attribuzione, identificato dal de cuius come tetto massimo di diminuzione dell'asse ereditario per non pregiudicare la consorte superstite.
6. Avverso la decisione della Corte d'Appello proponeva ricorso per Cassazione Parte_1
lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex artt. 588 e 743 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. In particolare, denunciava la ricorrente l'errata qualificazione giuridica del fatto sotteso alla domanda: la volontà del testatore, così come accertata dalla corte di merito, non può essere sussunta nell'ambito del comma 1 dell'art. 588 cod. civ. come disposizione a titolo particolare, ma deve essere ricollegata al comma 2 della stessa norma, poiché i beni indicati dal testatore non sono concepibili come beni a sé stanti, e per il valore che essi possiedono indipendentemente dal patrimonio relitto, bensì proprio in relazione a questo, tanto che non dovevano superare il 40% di esso e, pertanto, rappresentano una disposizione a titolo universale.
Resistevano e per i quali il 40% rappresenta una previsione negoziale CP_2 Controparte_1
destinata ad operare alla stessa maniera della percentuale di legittima, per salvaguardare il coniuge superstite oltre il limite di questa e fino al 60%.
All'esito del giudizio di legittimità, la Seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.
28259/2022 pubblicata il 28 settembre 2022, accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La Corte reputava fondata la censura rivolta dalla ricorrente avverso la sentenza di appello,
evidenziando l'essenzialità, ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione mortis
causa, della possibilità di una partecipazione anche dell'erede istituito ex re all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse pagina 4 di 8 (Cass. 2 civ., 31.12.2021, n. 42121). Solo se non vi è quell'attitudine, e l'acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, è considerato legatario.
Rilevava la Suprema Corte come il giudice d'appello avesse male inteso il senso di tale insegnamento giurisprudenziale, avendo deciso la controversia senza considerare la portata della indicazione della percentuale del patrimonio assegnato gli eredi resistenti e la rilevanza di questo dato alla luce del senso dato dalla giurisprudenza alla normativa.
Precisava dunque che, in sede di rinvio, il nuovo Collegio doveva considerare tali principi, scrutinando rispetto ad essi - e alle applicazioni in concreto date dalla giurisprudenza - il dettato della scheda testamentaria.
7.- Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il procedimento dinanzi a questa Parte_1
Corte d'Appello, riproponendo le domande e le eccezioni già oggetto del procedimento di secondo grado, onde ottenere, previa dichiarazione della qualità di eredi testamentari dei convenuti CP_2
e la relativa condanna al rimborso della rispettiva quota dei debiti ereditari dalla Controparte_1
stessa pagati, per un importo complessivo di €. 3.216,96, oltre interessi legali dalle singole date di maturazione al saldo.
Ha inoltre domandato la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto dalla stessa corrisposto a titolo di spese legali liquidate nei primi due gradi di giudizio, nei quali era risultata soccombente (pari ad €. 7.292,67 per il primo grado ed €. 2.626,42 per il secondo grado).
8.- Si sono costituiti nel giudizio di rinvio i resistenti in riassunzione, chiedendo il rigetto dell'appello.
9.- In ossequio ai principi statuiti dalla Suprema Corte, sopra riportati, questo Collegio è chiamato a rivalutare la portata della indicazione della percentuale del patrimonio assegnato gli eredi resistenti
(non superiore al 40% dell'intero patrimonio lasciato agli eredi tutti) dal de cuius Persona_2
nel testamento olografo del 28.09.1996, sulla base del principio ribadito in sentenza per cui, qualora vi sia la possibilità di una partecipazione dell'istituito ex re all'acquisto di altri beni e quindi la sua pagina 5 di 8 attitudine a raccoglierli in proporzione della quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse, deve riconoscersi alla disposizione carattere universale (Cass. 2 civ., 31.12.2021, n. 42121).
Nella sentenza cassata la Corte d'appello aveva infatti attribuito a tale indicazione l'unico significato dirimente di non voler pregiudicare la posizione economica della consorte superstite, senza tuttavia valutare se detta precisazione fosse, invece, espressione di un rapporto proporzionale tra i singoli lasciti assegnati ai coeredi.
Ebbene, in ossequio ai principi richiamati dalla Suprema Corte deve ritenersi che, tramite la limitazione percentuale della quota di patrimonio attribuita ai nipoti, il de cuius abbia inteso istituirli eredi ex re
certa. Depongono in tal senso gli ulteriori elementi contenuti nella scheda testamentaria, la cui rilevanza in seno alla presente indagine è stata evidenziata nella sentenza di cassazione: il testatore aveva infatti ipotizzato l'eventualità della vendita della sua quota di fabbricato successivamente alla disposizione testamentaria, quantificando con chiarezza la quota (40%) della delazione rispetto all'intero suo patrimonio.
Tale eventuale vendita della quota della casa della famiglia avrebbe stravolto l'assetto voluto Per_1
dal de cuius, cancellando quel bene determinato che, secondo la sentenza cassata della Corte d'appello,
rappresentava oggetto di legato;
sarebbe, invece, rimasto solo il limite di lascito del 40% dell'intero patrimonio da liquidarsi sul prezzo di vendita, tenendo conto anche dell'ulteriore attribuzione di liquidità.
D'altro canto, neppure può ritenersi che l'attribuzione della liquidità di Lire 400.000.000 costituisse un'assegnazione di beni determinati, poiché anch'essa è stata posta in alternativa tra contanti e titoli obbligazionari, e soprattutto è stata inclusa dal testatore nel totale dell'eredità a favore dei nipoti, così
rappresentando l'attribuzione di un'intera categoria di beni ereditari, in proporzione al lascito della coerede Parte_1
A fronte di tali circostanze, che la stessa Suprema Corte indica come decisive, non può dubitarsi della pagina 6 di 8 natura universale della disposizione testamentaria oggetto di causa, con cui si è istituito un rapporto proporzionale tra i singoli lasciti, considerati non tanto in sé e per sé ma piuttosto per il valore che possiedono in relazione al complessivo patrimonio del testatore, risultato pari al 38,45% (percentuale non oggetto di contestazione).
Deve pertanto essere esaminata la domanda di condanna degli odierni appellati al rimborso pro quota
dei debiti ereditari pagati dall'appellante.
E' certamente dovuto quanto richiesto da quest'ultima a titolo di spese per onoranze funebri, il cui esborso è documentalmente provato (doc. 6 fasc. primo grado); non risulta, d'altro canto, che la abbia usufruito per tali esborsi di detrazioni fiscali. Parte_1
Non vi è prova, invece, della debenza dell'ulteriore somma di cui è chiesto il rimborso, che l'appellante afferma di aver corrisposto quale ultima rata del corrispettivo previsto nella scrittura privata del
27.10.1997, stipulata dal de cuius e altri con l'arch. , con cui veniva affidato a Persona_3
quest'ultimo l'incarico di redigere un progetto di recupero dell'immobile di via Ercolani a Ravenna
(doc. 28 fasc. primo grado): la documentazione prodotta a sostegno della domanda è, infatti, inidonea a dimostrare il dedotto pagamento, non essendo univocamente attribuibili ad esso le matrici degli assegni depositate, con la firma di soggetto che non è il creditore, né le copie degli assegni intestati dalla a sé medesima (docc. 10 e 31). Parte_1
La prova testimoniale formulata sul punto nella memoria ex art. 184 c.p.c. del 29.09.2005, d'altro canto appare assolutamente generica e dunque inidonea a dimostrare l'esborso e la relativa causale.
In conclusione, la somma dovuta all'appellante ammonta complessivamente ad €. 1.231,18, oltre interessi legali dalla domanda (9.12.2003, data della notifica dell'atto di citazione in primo grado) al saldo.
Dalla riforma delle sentenze di primo e secondo grado discende l'obbligo di restituzione di quanto percepito dagli odierni appellati a titolo di spese legali, come richiesto dall'appellante che ha dimostrato i relativi pagamenti, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo (Cass.
pagina 7 di 8 Sentenza n. 24821 del 08/10/2008 ).
In considerazione della consistente riduzione della somma accertata come dovuta rispetto a quella domandata, già ab origine esigua se rapportata alla rilevanza e complessità delle questioni trattate e alla durata del processo, le spese legali di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di cassazione, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da così provvede: Parte_1
- dichiara e eredi testamentari di in virtù del CP_1 Controparte_2 Persona_2
testamento olografo redatto il 29.8.1996 e pubblicato a Ravenna a ministero del Notaio Dr. Persona_4
il 5.2.1999;
[...]
- li condanna in solido a corrispondere a a titolo di rimborso pro-quota dei debiti Parte_1
ereditari, la somma complessiva di euro 1.231,18, oltre interessi legali dalla domanda (9.12.2003) al saldo;
- li condanna in solido alla ripetizione delle somme ricevute dall'attrice a titolo di spese legali liquidate dal Tribunale di Ravenna con sentenza n. 642/2009, pari ad euro 7.292,67, e dalla Corte d'Appello di
Bologna con sentenza n. 821/ 2017, pari ad euro 2626,42, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 21
luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2102/2022 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLARI Parte_1 C.F._1 SABRINA, elettivamente domiciliato in VIALE E. BERLINGUER 54 48124 RAVENNA presso il difensore avv. CAVALLARI SABRINA APPELLANTE
contro
C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, con il patrocinio degli avv.ti COTTIGNOLA PIETRO, MORGAGNI LUCA C.F._3 ( e MASCIOLI GUIDO ( , elettivamente domiciliati C.F._4 C.F._5 in VIA SANTO STEFANO 30 BOLOGNA presso il difensore avv. MASCIOLI GUIDO
APPELLATI
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 642 del Tribunale di Ravenna pubblicata in data
10.08.2009.
pagina 1 di 8 Assegnata a decisione con ordinanza del 12.04.2025, all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI Per Parte_1
come da note depositate telematicamente il 10.03.2025;
Per CP_1 Controparte_2
come da note depositate telematicamente il 10.03.2025 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con testamento olografo redatto il 29.08.1996 e pubblicato il 05.02.1999, - Persona_1
deceduto in data 11.01.1999 - aveva istituito eredi la moglie odierna appellante, e Parte_1
assegnato ai due nipoti e figli della sorella deceduta del e CP_2 Controparte_1 Per_1
odierni appellati, l'intera quota sulla casa della famiglia di origine del de cuius, della quale egli era comproprietario al 50%, oltre a Lire 400.000.000 (in contanti o in titoli obbligazionari). La
disposizione testamentaria precisava che il totale dell'eredità a favore dei due nipoti non avrebbe dovuto superare il 40% dell'intero patrimonio lasciato agli eredi tutti.
2. Con atto di citazione notificato in data 09.12.2003, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Parte_1
Ravenna il riconoscimento della qualità di eredi dei due nipoti, assumendo che il tenore letterale del testamento palesava che tanto la quota dell'immobile della casa familiare del de cuius, quanto il danaro, erano stati considerati frazione del patrimonio del marito deceduto, e che l'institutio ex re certa
era compatibile con la delazione a titolo universale. Accertata la qualità di eredi universali dei nipoti del marito, e non di legatari, la sig.ra chiedeva la ripetizione dai nipoti di quanto da lei Parte_1
pagato per la ristrutturazione dell'immobile della casa di famiglia del de cuius, per le spese di onoranze funebri del per le imposte di successione e per altre spese documentate insistenti sull'asse Per_1
pagina 2 di 8 ereditario, da dividersi in parti eguali pari alla percentuale del 38,45%, corrispondente alla quota ereditaria spettante ai nipoti del defunto sig. calcolata sull'ammontare netto dei debiti Per_1
ereditari.
3. Con sentenza del 10.08.2009 n. 642, qualificati i nipoti come legatari secondo le intenzioni del testatore, il Tribunale di Ravenna rigettava la domanda di restituzione di complessivi € 3.216,96 e condannava l'attrice alle spese.
4. Proponeva appello presso la Corte d'Appello di Bologna, concludendo per il Parte_1
riconoscimento della qualità di eredi dei due nipoti e chiedendo il rimborso pro quota dei debiti ereditari da lei anticipati.
Si costituivano i due nipoti i quali eccepivano la loro qualità di legatari e proponevano CP_2
appello incidentale condizionato chiedendo l'accertamento dell'esatto ammontare dell'asse ereditario:
ritenendo che la avesse ricevuto il 61,65% di tale asse, chiedevano la ripetizione pro quota Parte_1
per ciascuno di essi dell'importo ricevuto in più dalla Parte_1
5. Con sentenza n. 821 pubblicata il 29.03.2017, la Corte d'Appello di Bologna rigettava appello,
condannando l'attrice alle spese.
Osservava la Corte:
- secondo la giurisprudenza di legittimità, prescindendo dalle espressioni utilizzate dal testatore, ai fini dell'attribuzione della qualità di erede ovvero di legatario ai sensi dell'art. 588 cod. civ. (institutio ex re
certa) il giudice deve compiere sia un'indagine di tipo oggettivo, riferita al contenuto dell'atto, sia un'indagine di tipo soggettivo, riferita all'intenzione del testatore, al fine di stabilire se il testatore avesse inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte determinata di essi, così
riconoscendogli la qualità di erede;
o se invece avesse inteso conferirgli singoli beni individuati, così
riconoscendogli la qualità di legatario;
- dall'indagine oggettiva e soggettiva sulla disposizione testamentaria deduceva la Corte la volontà del testatore di voler legare ai due nipoti quel bene immobile determinato (la quota del 50% sulla casa di pagina 3 di 8 famiglia, avendo sorella e nipoti del de cuius rinunciato alla loro quota al momento della morte del capostipite, per evitare il frazionamento della proprietà), e quella cifra specifica (Lire 400.000.000);
- il limite massimo del 40% non è limite sul patrimonio interamente considerato, ma limite massimo dell'attribuzione, identificato dal de cuius come tetto massimo di diminuzione dell'asse ereditario per non pregiudicare la consorte superstite.
6. Avverso la decisione della Corte d'Appello proponeva ricorso per Cassazione Parte_1
lamentando la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex artt. 588 e 743 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. In particolare, denunciava la ricorrente l'errata qualificazione giuridica del fatto sotteso alla domanda: la volontà del testatore, così come accertata dalla corte di merito, non può essere sussunta nell'ambito del comma 1 dell'art. 588 cod. civ. come disposizione a titolo particolare, ma deve essere ricollegata al comma 2 della stessa norma, poiché i beni indicati dal testatore non sono concepibili come beni a sé stanti, e per il valore che essi possiedono indipendentemente dal patrimonio relitto, bensì proprio in relazione a questo, tanto che non dovevano superare il 40% di esso e, pertanto, rappresentano una disposizione a titolo universale.
Resistevano e per i quali il 40% rappresenta una previsione negoziale CP_2 Controparte_1
destinata ad operare alla stessa maniera della percentuale di legittima, per salvaguardare il coniuge superstite oltre il limite di questa e fino al 60%.
All'esito del giudizio di legittimità, la Seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n.
28259/2022 pubblicata il 28 settembre 2022, accoglieva il ricorso cassando la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La Corte reputava fondata la censura rivolta dalla ricorrente avverso la sentenza di appello,
evidenziando l'essenzialità, ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione mortis
causa, della possibilità di una partecipazione anche dell'erede istituito ex re all'acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse pagina 4 di 8 (Cass. 2 civ., 31.12.2021, n. 42121). Solo se non vi è quell'attitudine, e l'acquisto è limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, è considerato legatario.
Rilevava la Suprema Corte come il giudice d'appello avesse male inteso il senso di tale insegnamento giurisprudenziale, avendo deciso la controversia senza considerare la portata della indicazione della percentuale del patrimonio assegnato gli eredi resistenti e la rilevanza di questo dato alla luce del senso dato dalla giurisprudenza alla normativa.
Precisava dunque che, in sede di rinvio, il nuovo Collegio doveva considerare tali principi, scrutinando rispetto ad essi - e alle applicazioni in concreto date dalla giurisprudenza - il dettato della scheda testamentaria.
7.- Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c. ha riassunto il procedimento dinanzi a questa Parte_1
Corte d'Appello, riproponendo le domande e le eccezioni già oggetto del procedimento di secondo grado, onde ottenere, previa dichiarazione della qualità di eredi testamentari dei convenuti CP_2
e la relativa condanna al rimborso della rispettiva quota dei debiti ereditari dalla Controparte_1
stessa pagati, per un importo complessivo di €. 3.216,96, oltre interessi legali dalle singole date di maturazione al saldo.
Ha inoltre domandato la condanna dei convenuti alla restituzione di quanto dalla stessa corrisposto a titolo di spese legali liquidate nei primi due gradi di giudizio, nei quali era risultata soccombente (pari ad €. 7.292,67 per il primo grado ed €. 2.626,42 per il secondo grado).
8.- Si sono costituiti nel giudizio di rinvio i resistenti in riassunzione, chiedendo il rigetto dell'appello.
9.- In ossequio ai principi statuiti dalla Suprema Corte, sopra riportati, questo Collegio è chiamato a rivalutare la portata della indicazione della percentuale del patrimonio assegnato gli eredi resistenti
(non superiore al 40% dell'intero patrimonio lasciato agli eredi tutti) dal de cuius Persona_2
nel testamento olografo del 28.09.1996, sulla base del principio ribadito in sentenza per cui, qualora vi sia la possibilità di una partecipazione dell'istituito ex re all'acquisto di altri beni e quindi la sua pagina 5 di 8 attitudine a raccoglierli in proporzione della quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell'intero asse, deve riconoscersi alla disposizione carattere universale (Cass. 2 civ., 31.12.2021, n. 42121).
Nella sentenza cassata la Corte d'appello aveva infatti attribuito a tale indicazione l'unico significato dirimente di non voler pregiudicare la posizione economica della consorte superstite, senza tuttavia valutare se detta precisazione fosse, invece, espressione di un rapporto proporzionale tra i singoli lasciti assegnati ai coeredi.
Ebbene, in ossequio ai principi richiamati dalla Suprema Corte deve ritenersi che, tramite la limitazione percentuale della quota di patrimonio attribuita ai nipoti, il de cuius abbia inteso istituirli eredi ex re
certa. Depongono in tal senso gli ulteriori elementi contenuti nella scheda testamentaria, la cui rilevanza in seno alla presente indagine è stata evidenziata nella sentenza di cassazione: il testatore aveva infatti ipotizzato l'eventualità della vendita della sua quota di fabbricato successivamente alla disposizione testamentaria, quantificando con chiarezza la quota (40%) della delazione rispetto all'intero suo patrimonio.
Tale eventuale vendita della quota della casa della famiglia avrebbe stravolto l'assetto voluto Per_1
dal de cuius, cancellando quel bene determinato che, secondo la sentenza cassata della Corte d'appello,
rappresentava oggetto di legato;
sarebbe, invece, rimasto solo il limite di lascito del 40% dell'intero patrimonio da liquidarsi sul prezzo di vendita, tenendo conto anche dell'ulteriore attribuzione di liquidità.
D'altro canto, neppure può ritenersi che l'attribuzione della liquidità di Lire 400.000.000 costituisse un'assegnazione di beni determinati, poiché anch'essa è stata posta in alternativa tra contanti e titoli obbligazionari, e soprattutto è stata inclusa dal testatore nel totale dell'eredità a favore dei nipoti, così
rappresentando l'attribuzione di un'intera categoria di beni ereditari, in proporzione al lascito della coerede Parte_1
A fronte di tali circostanze, che la stessa Suprema Corte indica come decisive, non può dubitarsi della pagina 6 di 8 natura universale della disposizione testamentaria oggetto di causa, con cui si è istituito un rapporto proporzionale tra i singoli lasciti, considerati non tanto in sé e per sé ma piuttosto per il valore che possiedono in relazione al complessivo patrimonio del testatore, risultato pari al 38,45% (percentuale non oggetto di contestazione).
Deve pertanto essere esaminata la domanda di condanna degli odierni appellati al rimborso pro quota
dei debiti ereditari pagati dall'appellante.
E' certamente dovuto quanto richiesto da quest'ultima a titolo di spese per onoranze funebri, il cui esborso è documentalmente provato (doc. 6 fasc. primo grado); non risulta, d'altro canto, che la abbia usufruito per tali esborsi di detrazioni fiscali. Parte_1
Non vi è prova, invece, della debenza dell'ulteriore somma di cui è chiesto il rimborso, che l'appellante afferma di aver corrisposto quale ultima rata del corrispettivo previsto nella scrittura privata del
27.10.1997, stipulata dal de cuius e altri con l'arch. , con cui veniva affidato a Persona_3
quest'ultimo l'incarico di redigere un progetto di recupero dell'immobile di via Ercolani a Ravenna
(doc. 28 fasc. primo grado): la documentazione prodotta a sostegno della domanda è, infatti, inidonea a dimostrare il dedotto pagamento, non essendo univocamente attribuibili ad esso le matrici degli assegni depositate, con la firma di soggetto che non è il creditore, né le copie degli assegni intestati dalla a sé medesima (docc. 10 e 31). Parte_1
La prova testimoniale formulata sul punto nella memoria ex art. 184 c.p.c. del 29.09.2005, d'altro canto appare assolutamente generica e dunque inidonea a dimostrare l'esborso e la relativa causale.
In conclusione, la somma dovuta all'appellante ammonta complessivamente ad €. 1.231,18, oltre interessi legali dalla domanda (9.12.2003, data della notifica dell'atto di citazione in primo grado) al saldo.
Dalla riforma delle sentenze di primo e secondo grado discende l'obbligo di restituzione di quanto percepito dagli odierni appellati a titolo di spese legali, come richiesto dall'appellante che ha dimostrato i relativi pagamenti, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo (Cass.
pagina 7 di 8 Sentenza n. 24821 del 08/10/2008 ).
In considerazione della consistente riduzione della somma accertata come dovuta rispetto a quella domandata, già ab origine esigua se rapportata alla rilevanza e complessità delle questioni trattate e alla durata del processo, le spese legali di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di cassazione, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'appello proposto da così provvede: Parte_1
- dichiara e eredi testamentari di in virtù del CP_1 Controparte_2 Persona_2
testamento olografo redatto il 29.8.1996 e pubblicato a Ravenna a ministero del Notaio Dr. Persona_4
il 5.2.1999;
[...]
- li condanna in solido a corrispondere a a titolo di rimborso pro-quota dei debiti Parte_1
ereditari, la somma complessiva di euro 1.231,18, oltre interessi legali dalla domanda (9.12.2003) al saldo;
- li condanna in solido alla ripetizione delle somme ricevute dall'attrice a titolo di spese legali liquidate dal Tribunale di Ravenna con sentenza n. 642/2009, pari ad euro 7.292,67, e dalla Corte d'Appello di
Bologna con sentenza n. 821/ 2017, pari ad euro 2626,42, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo;
- compensa integralmente tra le parti le spese legali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 21
luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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