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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 2310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2310 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5338/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG. 5338/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio ELl'avv. Elvira Campana C.F._1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento EL Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione effetti civili EL matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “dichiarare: ai sensi ELl'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario celebrato in data 02.03.1980, in TO EL GA trascritto al n. 12 Serie A, parte 2, contratto tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Pt_1
;
[...]
confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale, con Decreto n. 10576/2012 EL 02/11/2012 che omologava la separazione consensuale dei coniugi”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento ELla domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 09.05.2022 premesso che in data 02.03.1980 a TO Parte_1
EL GA (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con e che Controparte_1 dall'unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, Per_1 Per_2
rappresentava che con decreto n. 10576/2012 EL 02.11.2012 il Tribunale di Brescia aveva omologato la separazione personale e chiedeva la declaratoria di cessazione degli effetti civili EL matrimonio e contestuale conferma ELle statuizioni di cui alla separazione.
All'udienza presidenziale EL 27.09.2022, assente il convenuto, il giudice rinviava la causa su richiesta di parte ricorrente che dava atto di trattative in corso. Alla successiva udienza EL 31.01.2023 il Presidente ELegato, ritenuto non dover assumere provvedimenti provvisori ed urgenti, rimetteva la causa in istruttoria.
All'udienza cartolare EL 22.11.2023 il GOP, letti gli atti di causa e vista la documentazione prodotta, lette le note scritte e rilevata la regolarità ELla notifica ELl'ordinanza presidenziale, dichiarava la contumacia EL resistente e trasmetteva gli atti al Giudice togato per le determinazioni conseguenti.
Dopo una serie di rinvii volti ad accertare la regolarità ELla notifica, stante l'avvenuto deposito in precedenza soltanto EL report di spedizione di e non anche ELla cartolina di CP_2
ricevimento, il Giudice con decreto EL 25.09.2024 scioglieva la riserva e definitivamente dichiarata la contumacia di parte ricorrente tratteneva la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce ELle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale ELlo Stato civile EL Comune di TO EL GA
(Bs) di procedere all'annotazione ELla sentenza a margine ELl'atto di matrimonio.
Altresì ritiene codesto Tribunale che non vi è motivo per non accogliere la domanda di conferma ELle statuizioni di cui alla separazione dei coniugi.
Nulla sulle spese atteso che il Tribunale statuisce sulla domanda sul solo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in data 02.03.1980 in TO EL GA (BS);
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato civile EL Comune di TO EL GA (BS) di procedere alla relativa annotazione ELla sentenza a margine ELl'atto di matrimonio (n. 12, Parte II, serie A, anno 1980);
- nulla sulle spese. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio EL 29.5.2025.
Il Presidente Relatore
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Costanza Teti Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG. 5338/2022 promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: Parte_1
) con il patrocinio ELl'avv. Elvira Campana C.F._1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] (CF: Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento EL Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione effetti civili EL matrimonio
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “dichiarare: ai sensi ELl'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili EL matrimonio concordatario celebrato in data 02.03.1980, in TO EL GA trascritto al n. 12 Serie A, parte 2, contratto tra il Sig. e la Sig.ra Controparte_1 Pt_1
;
[...]
confermare: i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale, con Decreto n. 10576/2012 EL 02/11/2012 che omologava la separazione consensuale dei coniugi”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento ELla domanda.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 09.05.2022 premesso che in data 02.03.1980 a TO Parte_1
EL GA (BS) aveva contratto matrimonio concordatario con e che Controparte_1 dall'unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, Per_1 Per_2
rappresentava che con decreto n. 10576/2012 EL 02.11.2012 il Tribunale di Brescia aveva omologato la separazione personale e chiedeva la declaratoria di cessazione degli effetti civili EL matrimonio e contestuale conferma ELle statuizioni di cui alla separazione.
All'udienza presidenziale EL 27.09.2022, assente il convenuto, il giudice rinviava la causa su richiesta di parte ricorrente che dava atto di trattative in corso. Alla successiva udienza EL 31.01.2023 il Presidente ELegato, ritenuto non dover assumere provvedimenti provvisori ed urgenti, rimetteva la causa in istruttoria.
All'udienza cartolare EL 22.11.2023 il GOP, letti gli atti di causa e vista la documentazione prodotta, lette le note scritte e rilevata la regolarità ELla notifica ELl'ordinanza presidenziale, dichiarava la contumacia EL resistente e trasmetteva gli atti al Giudice togato per le determinazioni conseguenti.
Dopo una serie di rinvii volti ad accertare la regolarità ELla notifica, stante l'avvenuto deposito in precedenza soltanto EL report di spedizione di e non anche ELla cartolina di CP_2
ricevimento, il Giudice con decreto EL 25.09.2024 scioglieva la riserva e definitivamente dichiarata la contumacia di parte ricorrente tratteneva la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili EL matrimonio deve essere accolta;
infatti, essendo trascorso un tempo superiore a sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/1970, così come modificato dall'art. 1, legge n. 55/2015, deve ritenersi, alla luce ELle deduzioni di cui al ricorso introduttivo, che la comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
Da tale statuizione deriva l'ordine all'Ufficiale ELlo Stato civile EL Comune di TO EL GA
(Bs) di procedere all'annotazione ELla sentenza a margine ELl'atto di matrimonio.
Altresì ritiene codesto Tribunale che non vi è motivo per non accogliere la domanda di conferma ELle statuizioni di cui alla separazione dei coniugi.
Nulla sulle spese atteso che il Tribunale statuisce sulla domanda sul solo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la cessazione degli effetti civili EL matrimonio celebrato tra e Parte_1 CP_1
in data 02.03.1980 in TO EL GA (BS);
[...]
- ordina all'Ufficiale di Stato civile EL Comune di TO EL GA (BS) di procedere alla relativa annotazione ELla sentenza a margine ELl'atto di matrimonio (n. 12, Parte II, serie A, anno 1980);
- nulla sulle spese. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio EL 29.5.2025.
Il Presidente Relatore
Costanza Teti