Rigetto
Sentenza 21 luglio 2025
Ordinanza collegiale 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 6414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6414 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06414/2025REG.PROV.COLL.
N. 08513/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8513 del 2023, proposto da Green Sensation Società Agricola Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bastianini, Umberto Richiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Richiello in Roma, via Mirabello, 18.
contro
Comune di Scarlino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Vaselli, Lucianina Rubegni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 769 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scarlino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Green Sensation Società Agricola Semplice, proprietaria di alcuni terreni agricoli ubicati nel Comune di Scarlino, Località Canonica, e ricadenti in area vincolata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 42/2004, ha impugnato la sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 796 del 2023, che ha respinto l’originario ricorso di primo grado dalla stessa proposto nei confronti del Comune di Scarlino per l’annullamento della nota prot. 15396 del 27 ottobre 2022, con la quale l’amministrazione comunale inibiva l’esecuzione dell’intervento di delimitazione dell’area di proprietà dell’appellante mediante installazione di una recinzione, archiviando conseguentemente la S.C.I.A. relativa a tale intervento presentata dalla società in data 19 settembre 2022.
L’appellante deduceva la sufficienza della sola segnalazione per la realizzazione dell’intervento delimitativo, essendo venuta meno nell’area di interesse la copertura boschiva - e il conseguente vincolo paesaggistico - a seguito delle operazioni di ripulitura e rimessa in coltura, realizzate dalla società secondo l’autorizzazione forestale n. 746, rilasciata il 26 maggio 2022 dall’Unione Comuni Montana “Colline Metallifere”, e l’autorizzazione paesaggistica n. 252 del 25 agosto 2022 ,rilasciata dal Comune di Scarlino.
2. Il T.a.r. ha ritenuto infondato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento impugnato per la mancata acquisizione da parte dell’appellante dell’autorizzazione paesaggistica – prevista dal procedimento semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017 – necessaria per conferire efficacia alla S.C.I.A. in parola stante la sussistenza del vincolo paesaggistico sopracitato per la presenza di area boschiva.
3. Parte appellante ha quindi impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
1. Sul punto della sentenza che rigetta il secondo motivo di ricorso: sussiste la violazione degli artt. 5 e 42 della L.R.T. n.ro 39 del 2000. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e difetto assoluto di motivazione
La sentenza del T.a.r. viene contestata nella parte in cui ha erroneamente ritenuto sussistente una zona boscata nell’area di proprietà dell’appellante, sulla base delle prescrizioni di preservazione del bosco contenute nelle autorizzazioni (paesaggistica e forestale) rilasciate per il ripristino della attività agricola. Secondo l’appellante l’area boschiva sarebbe in realtà inesistente e, dunque, frutto di un errore di individuazione contenuto nel P.I.T.; perciò non risulta necessaria l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dell’intervento di delimitazione.
II. Sul punto della sentenza che rigetta il primo motivo di ricorso: sussiste la violazione dell’art. 19, comma 3 e 6bis, e dell’art. 21 nonies della legge n.ro 241/1990. Violazione del giusto procedimento .
L’appellante deduce l’erroneità della sentenza impugnata che ha respinto il primo motivo di ricorso, con cui si censurava l’adozione del provvedimento inibitorio del Comune oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 19, comma 6 bis della l. n. 241/1990, ritenuto infondato poiché in mancanza dell’autorizzazione paesaggistica tale termine non avrebbe mai iniziato a decorrere. Si ribadisce la tardività del provvedimento impugnato, in quanto comunicato 40 giorni dopo (31 ottobre 2022) la presentazione della S.C.I.A. (19 settembre 2022) da parte della società.
Il Comune di Scarlino si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con un primo motivo di appello, parte appellante sostiene che nell’area di sua proprietà, interessata dall’intervento, non ci sarebbe più alcuna area boschiva.
Sul punto va preliminarmente evidenziato che in relazione alla tutela paesaggistica di boschi e foreste, questa Sezione con sentenza n. 4728 del 2025 ha delineato il quadro normativo di riferimento.
In particolare, i “territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento” sono stati sottoposti a vincolo paesaggistico con l’art. 1, primo comma, lettera g), del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. legge Galasso).
Il vincolo stesso - poi trasfuso nell’art. 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), che ha abrogato e sostituito la legge Galasso - è ora contenuto all’art. 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), secondo cui “Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: [...] i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”, recante «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
4.1. La definizione di bosco originariamente contenuta nel citato art. 2 del d.lgs. n. 227 del 2001 è confluita ora nell’art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), il quale equipara i termini “bosco, foresta e selva” (comma 1) e distingue a seconda che la definizione stessa riguardi materie di competenza esclusiva dello Stato (comma 3) o delle Regioni (comma 4).
In relazione alle prime, sono definiti bosco “le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento” (comma 3).
Mentre per le seconde è facoltà delle Regioni adottare, “per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, [...] una definizione integrativa di bosco rispetto a quella dettata al comma 3, nonché definizioni integrative di aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita”(comma 4).
4.2. L’area interessata dall’intervento ricade in maniera incontestata in zona sottoposto a vincolo boschivo, come emerge dal P.I.T. con valenza di Piano paesaggistico.
Secondo parte appellante, l’area interessata avrebbe perso tale caratteristica come sarebbe anche dimostrato dall’autorizzazione forestale ottenuta dall’appellante per il “Ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea”.
Tale motivo di appello è infondato, perché si scontra con la classificazione contenuta nel P.I.T. che, avendo valore meramente ricognitivo, evidentemente attestava, al momento in cui il P.I.T. è stato emanato, l’esistenza di un’area boschiva. La circostanza che, allo stato, come sostiene l’appellante, non vi sia più un’area boschiva certamente potrebbe derivare dall’intervento dell’appellante di trasformazione di paesaggi agrari coinvolti da processi di forestazione e rimessa a coltura di terreni saldi per recupero produttivo di oliveti.
4.3. Come ben evidenziato dal Tar l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione forestale ottenute dall’appellante per il “Ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea” non hanno autorizzato l’intervento in modo indiscriminato né, tanto meno, la radicale e definitiva soppressione del bosco e del connesso vincolo; sono state infatti dettate prescrizioni puntuali, come il divieto di tagliare determinate essenze arboree, che avevano l’evidente scopo di consentire l’attività colturale della ricorrente e, al tempo stesso, di preservare l’area boschiva e le essenze più pregiate di essa.
Ne consegue, pertanto, che rileva la qualificazione di bosco come effettuate nel P.I.T. e che l’intervento dell’interessato non è idoneo a smentire tale dato specie se è in contrasto con le prescrizioni date.
4.4. Peraltro anche il richiamo, effettuato da parte appellante, al parere della Regione Toscana (cfr., documento n. 2) sconfessa la tesi di parte appellante, in quanto evidenzia che “ Per quanto riguarda la richiesta di deperimetrazione nel PIT/PPR dell’area boscata in questione si fa presente che l’art. 5 comma 4 della Disciplina dei beni paesaggistici (Elaborato 8B) dispone: “Gli enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, nell’ambito delle procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, possono proporre le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previste nelle direttive della specifica disciplina e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validate dal MiBACT e dalla Regione Toscana, nell’ambito delle suddette procedure, sono recepite negli elaborati del Piano, ai sensi dell’art. 21 della LR 65/2014.” Pertanto, nell’ambito delle procedure di adeguamento e/o conformazione dello strumento della pianificazione urbanistica comunale potrà essere elaborato un quadro conoscitivo di maggior dettaglio che, una volta validato dal MiBACT e dalla Regione Toscana, sarà recepito nelle rappresentazioni cartografiche del PIT/PPR ”.
Ne consegue che “la “deperimetrazione” di un vincolo che sorge per legge non può essere attuata attraverso il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica (ex art. 146 del Codice o ex DPR 31/2017), ma deve avvenire in sede di conferenza paesaggistica ex art. 21 della “Disciplina” del Piano Paesaggistico della Regione Toscana, come peraltro si legge nel parere negativo della Soprintendenza del 26/10/2022 prot. 15360.
5. Con il secondo motivo di appello, parte appellante contesta l’illegittimità del provvedimento inibitorio per superamento del termine perentorio di 30 giorni previsto dall’art. 19, comma 6 bis , legge 241 del 1990, termine che decorrerebbe, comunque, dalla presentazione della Scia, essendo ininfluente la circostanza che era necessaria l’autorizzazione paesaggistica.
Anche tale motivo di appello è infondato, in quanto per conferire efficacia alla S.c.i.a. presentata per l’intervento di recinzione dell’area, doveva essere acquisita e prodotta l’autorizzazione paesaggistica rilasciata all’esito del procedimento semplificato di cui al d.P.R. n. 31/2017, come affermato dal Comune nel provvedimento impugnato.
Ai sensi dell’art. 23, commi 3 del d.P.R. n. 380/2001 “Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis [vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali], qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso”.
Ai sensi dell’art. 23, comma 4 del d.P.R. n. 380 del 2001 “Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza”, convocata ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Ne consegue, dunque, che il termine di trenta giorni di cui al citato art. 19, comma 6 bis , non è comunque iniziato a decorrere, in assenza dell’esito della conferenza di servizi, che, peraltro, non è mai stata convocata.
L’appello è, pertanto, infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Scarlino che liquida in complessivi € 5.000,00 (seimila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO