Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2727 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3674 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno
02/05/2025 e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv.to
[...] C.F._2
Nicola Staniscia in virtù di procura rilasciata a margine all'atto di appello ed elettivamente domiciliati lo studio di detto difensore in Roma, via
Crescenzio n. 20;
APPELLANTI
E
1
dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Valeri, Francesco Sementilli e Simone Attianese in virtù di procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detti difensori in Roma, viale Giuseppe Mazzini n.11;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 18323/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 21/12/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice chiamava a comparire innanzi a questo Tribunale la società in epigrafe indicata, cosi proponendo opposizione all'atto di precetto con cui il convenuto aveva intimato ad egli attore il pagamento della somma di € 23.389,17, oltre interessi e spese, sulla scorta della sentenza n.
18496/016 emessa dal Tribunale di Roma in data 6.10.2026, munita di formula esecutiva in data 17.2.2017. A fondamento dell'opposizione, eccepiva la carenza di legittimazione passiva in capo ad essi attori in quanto i debiti della società, anche se cancellata dal registro delle imprese, non si estenderebbero al patrimonio dei singoli soci. Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità dell'opposto precetto e, quindi, l'inesistenza del diritto del convenuto di procedere ad esecuzione forzata con il favore delle spese e competenze di causa. Si costituiva il convenuto che, in via preliminare, eccepiva una sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo a parte attrice in quanto il precetto aveva perso di efficacia non essendo stata iniziata l'esecuzione nel termine di cui all'art. 481 c.p.c.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese.>>
2 § 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 18323/2020 così statuiva: << A) rigetta l'opposizione; B) condanna parte attrice al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro
4835,00 oltre spese generali e accessori come per legge.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Ciò premesso, va preliminarmente scrutinata l'eccezione relativa ad una sopravvenuta carenza di interesse ad agire. La stessa non è condivisibile. Parte attrice ha infatti richiesto l'accertamento della inesistenza del diritto di controparte ad agire esecutivamente per effetto di una asserita carenza di legittimazione passiva, domanda che prescinde dai profili di regolarità e/o di inefficacia dell'atto di precetto, ma attiene alla stessa titolarità, dal lato passivo del diritto di credito scaturente dal titolo esecutivo. Ora, se l'opposizione ex art. 617 c.p.c. afferisce alla regolarità formale dei singoli atti o di un singolo atto del processo esecutivo o degli atti che lo preannunciano, oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è la contestazione dell'esistenza originaria o sopravvenuta del titolo esecutivo ovvero del credito. Invero, l'opposizione regolata dall'art. 615 c.p.c. postula l'accertamento della insussistenza attuale (originaria o sopravenuta) del diritto di procedere in via esecutiva sulla base del titolo azionato il cui accoglimento implica l'impossibilità di proseguire il processo esecutivo ovvero di intraprenderne uno identico. L'opposizione agli atti esecutivi, invece, ha ad oggetto le doglianze sul "come" dell'esecuzione, ovvero il modo in cui la relativa azione sia esercitata, ed il relativo accoglimento non incide sulla reiterabilità di un'analoga esecuzione. In sostanza, la conclusione cui giunge parte opposta sarebbe condivisibile allorché il mancato rispetto del termine di cui all'art. 481 c.p.c. implicasse il venir meno del diritto di procedere ad esecuzione forzata escludendo la possibilità di reiterare un'analoga esecuzione. Sotto quest'ultimo profilo, è evidente che la perenzione non preclude la rinotifica di un precetto di identico tenore,
3 circostanza nella specie verificatasi, a differenza dell'accertamento della non titolarità, dal lato passivo, del diritto di credito consacrato nel titolo in esame.
Ed allora, persiste, l'interesse dell'opponente ad ottenere l'accertamento della inesistenza del diritto di controparte ad agire esecutivamente per effetto dell'avvenuta prescrizione del credito portato dal precetto, in quanto una tale statuizione eliderebbe anche la possibilità di controparte di intraprendere, sulla base del medesimo titolo, un identico procedimento esecutivo. È intuitivo, infatti, che, nonostante la perenzione, sussiste ancora l'esigenza per l'opponente di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, in quanto la declaratoria di accoglimento della domanda non si tradurrebbe, nella specie, nell'emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. n.
5702/2001). Ciò nondimeno, la proposta opposizione è infondata. Ed invero,
l'opponente dimentica che costituisce infatti jus receptum, a mente dell'art. 2495 c.c. come riscritto con la riforma del diritto societario (D.lgs. n.
6/2003), che la cancellazione della società dal registro delle imprese, determina l'estinzione dell'ente. In continuità logica con quanto esposto, deve osservarsi che l'estinzione della società di capitali in difetto di bilancio finale di liquidazione non osta alla proposizione/prosecuzione della causa nei confronti dei soci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2495 c.c., comma
II. Ed invero sono (soltanto) i soci legittimati passivi della domanda, a prescindere dalla circostanza che sia stato accertato se e quanto hanno ricevuto in conseguenza della liquidazione della società. È stato autorevolmente sostenuto, infatti, che se l'esistenza dell'ente collettivo e l'autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della
4 società costituivano il sostrato personale. Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società,
s'instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione."
(Cass. SS.UU. n. 6070/2013). In altri termini, la circostanza che i soci rispondano solo intra vires dei debiti non impedisce il verificarsi del predetto fenomeno successorio. Sarebbe poi stato onere dell'attore provare la circostanza della mancanza di liquidazione di somme dalla società agli ex soci, prova neanche latamente allegata nella specie. Di qui l'infondatezza della spiegata opposizione. Spese di lite secondo soccombenza da liquidarsi nella misura di cui al dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014.>>
§ 4. – Hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
formulando un motivo di gravame, di seguito illustrato. Rassegnavano le seguenti conclusioni:<< annullare il precetto per carenza di legittimazione passiva di entrambi gli istanti. Spese rifuse del doppio grado da distrarsi.>>
§ 4. 1– Si costituiva per eccepire l'inammissibilità e Controparte_1
comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame, per proporre appello incidentale;
rassegnava le seguenti conclusioni: << a) accogliere il presente appello incidentale per i profili esposti in diritto sub I;
e, per l'effetto, riformare la Sentenza Trib. Civ. Roma Sez. IV n. 18323/20 e dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione di I grado;
b) dichiarare inammissibile l'appello dei IGg.ri e per i Pt_1 Parte_2
profili esposti in diritto sub II;
e comunque infondato, per i profili esposti in diritto sub III. Conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.>>
5 § 4. 2– All'udienza di prima comparizione del 26 novembre 2021 la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita da ultimo all'udienza del 18 aprile 2025.
Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note. Hanno depositato note i difensori delle parti.
La causa veniva quindi differita all'udienza del 2 maggio 2025 per i medesimi incombenti.
All'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano brevemente la causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c. (aggiunto dall'art.3 d. lgs.
n.149/2022 e reso applicabile ai processi in corso dall'art.7 comma 3 d. lgs.
n.164/2024).
§ 4. – il motivo di gravame proposto con l'appello principale
L'appello principale contiene un unico motivo, titolato < con riguardo all'art. 2697 e 2495 cc;
artt. 115 e 116 cpc. Erroneità della motivazione per omessa valutazione di una circostanza determinante>> con cui viene censurata la sentenza nella parte in cui il primo Giudice aveva posto a carico di essi opponenti l'onere della prova della produzione in giudizio del bilancio di liquidazione negativo e nella parte in cui aveva ritenuto che detta prova non sarebbe stata fornita.
Sostenevano che, al contrario, per eseguire contro il socio il titolo esecutivo ottenuto nei confronti della società cancellata o estinta fosse necessaria la prova che nel bilancio finale il socio avesse percepito delle somme e che, comunque, la responsabilità del socio venisse contenuta fino alla concorrenza di quanto da questi riscosso in base al bilancio, trattandosi di società a responsabilità limitata. Sostenevano che tale criterio ermeneutico era stato 6 disatteso dal primo giudice. Inoltre, censuravano la decisione nella parte in cui aveva omesso di valutare che già nelle note ex art 183, secondo termine,
c.p.c. essi appellanti avevano allegato il verbale di assemblea del 20/12/2014 dal quale risultava che il patrimonio della Parte_3
era azzerato e non presentava alcun attivo da ripartire tra i soci.
[...]
IGnificavano che, anche ove essi opponenti non avessero prodotto alcunché in ordine allo stato patrimoniale della società, la sentenza sarebbe stata ugualmente errata nella parte in cui, come detto, aveva posto a loro carico l'onere di provare un bilancio finale di liquidazione negativo. Sostenevano che l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo tra i soci era posto a carico del presunto creditore, prova mai fornita nel corso del giudizio di primo grado.
§ 5 – i motivi proposti con l'appello incidentale
L'appello incidentale contiene un solo motivo, titolato: << violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 479, 480 e 481 c.p.c. Carenza ed erroneità della motivazione. Omessa valutazione e travisamento dei fatti. Inammissibilità
e/o improcedibilità dell'opposizione di I grado per carenza di interesse. >>
impugna il capo di sentenza con cui il Tribunale ha Controparte_1
rigettato l'eccezione da essa proposta di carenza di interesse ad agire in capo agli opponenti. IGnificava che all'atto di precetto notificato ed opposto non aveva fatto seguito l'esecuzione del pignoramento nel termine di efficacia di cui all'art. 481 co. 1 c.p.c. in quanto le successive iniziative erano state indirizzate esclusivamente nei confronti della coobbligata Controparte_2
alla quale veniva notificato un secondo atto di precetto e con la quale era stata raggiunto un accordo transattivo in esito al quale venivano corrisposte da le somme riportate nella sentenza n. 18469/2016 e la procedura CP_2
esecutiva contro veniva dichiarata estinta, con pronuncia assunta in CP_2
data 7 maggio 2018, per effetto di rinuncia da parte del creditore soddisfatto.
Lamentava l'erroneità della statuizione di rigetto dell'eccezione posto che,
7 così pronunciando, il tribunale aveva violato il principio secondo il quale l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e, con riguardo all'opposizione all'esecuzione, l'opponente che intenda contestare il diritto a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, deve essere attinto dalla minaccia attuale di proposizione di atti esecutivi nei suoi confronti, situazione che non ricorreva nel caso di specie, posto che il precetto loro notificato nel marzo 2017 non era mai stato posto in esecuzione, era così divenuto inefficace e, nelle more, essa parte creditrice aveva soddisfatto integralmente il proprio credito. Rappresentava che il tribunale aveva omesso di considerare tali motivi sopravvenuti, decisivi ai fini della pronuncia di inammissibilità e/o improcedibilità sopravvenuta dell'opposizione.
§ 6 – L'analisi dei motivi
Giova premettere che il titolo posto a base del precetto è la sentenza del
Tribunale di Roma n. 18496/2016, emessa in data 6 ottobre 2016 e munita di formula esecutiva in data 17 febbraio 2017, con la quale venivano accolte le domande formulate da e, per l'effetto, Controparte_1 [...]
e la IG.ra venivano Parte_4 Controparte_2
condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 12.988,87, oltre spese di lite ed accessori a titolo di risarcimento per i danni subiti dall'appartamento della in Controparte_1
Roma, Via degli Orsini n. 34 int. n. 3, a seguito dei lavori realizzati dalla nel sottostante appartamento di Parte_4
proprietà della IG.ra . CP_2
La sentenza suddetta risulta impugnata avanti alla Corte d'appello di Roma con giudizio iscritto al n. 2676/2017 e decisa con sentenza n. 1669/2020, pubblicata il 4 marzo 2020, con la quale la Corte, in esito alla dichiarazione delle parti che la causa risultava transatta ed avevano precisato le nuove
8 conclusioni chiedendo l'emissione di pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, pronunciava in conformità, così statuendo:<< in riforma della sentenza n. 18469/2016 del tribunale di Roma dichiara cessata la materia del contendere, con spese di lite compensate>>.
La notizia, nel giudizio di primo grado n. 22718/2018, della caducazione sopravvenuta del titolo giudiziale veniva comunicata e documentata (all. 8 del 4 settembre 2020) da nella comparsa conclusionale. Controparte_1
Invero, il giudizio di opposizione a precetto promosso da Parte_1
e risultava riservato per la decisione in esito all'udienza Parte_2
di precisazione delle conclusioni del 6 luglio 2020 con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c.
Osserva la Corte che il tribunale, reso edotto del fatto nuovo sopravvenuto del venir meno del titolo sulla cui base risultava emesso il precetto opposto, avrebbe dovuto emettere la pronuncia di cessazione della materia del contendere e valutare il merito, ovvero la fondatezza dell'opposizione, ai soli fini della pronuncia sulle spese di lite, dando applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
L'accertamento circa l'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva, invero, va compiuto anche d'ufficio e la notizia della caducazione di detto titolo risultava, come detto, acquisita al processo prima della decisione intervenuta il 21 dicembre 2020.
Come riconosciuto dalla Suprema Corte trattasi di indirizzo risalente e consolidato: << È stato affermato più volte - a dimostrazione di quanto sia decisiva la permanenza di un titolo esecutivo valido ed efficace per l'intera durata del processo di esecuzione - che il giudice dell'opposizione all'esecuzione è tenuto a compiere d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, la verifica sull'esistenza del titolo esecutivo, rilevandone l'eventuale sopravvenuta carenza (v., tra le altre, le
9 sentenze 29 novembre 2004, n. 22430, 19 maggio 2011, n. 11021, e 13 luglio
2011, n. 15363, nonché l'ordinanza 5 settembre 2017, n. 20789)>> ed ancor prima Sezioni Unite, sentenza 18 maggio 2000, n. 368 << esito decisorio
(…) che è quello che meglio si attaglia alla fattispecie in esame, perché dà conto del fatto che l'opposizione all'esecuzione viene a chiudersi in forza di un evento ad essa esterno, che si matura in una diversa sede, del quale il giudice dell'opposizione non può che prendere atto.>>
Il contrasto in giurisprudenza era sorto, infatti, con riguardo alla regolamentazione delle spese di lite ed il contrasto risulta composto con la pronuncia Cass. S.U. n. 25478/2021: <<«In caso di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un titolo giudiziale non definitivo, la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione (nella specie: ordinanza di convalida di sfratto successivamente annullata in grado di appello) determina che il giudizio di opposizione all'esecuzione si debba concludere non con l'accoglimento dell'opposizione, bensì con una pronuncia di cessazione della materia del contendere;
per cui il giudice di tale opposizione è tenuto a regolare le spese seguendo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare in relazione ai soli motivi originari di opposizione>>.
Nel caso in esame, il tribunale ha emesso pronuncia di rigetto dell'opposizione condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza, in applicazione dei principi sopra enunciati, va riformata con pronuncia che dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da e da avverso il precetto Parte_1 Parte_2
loro notificato il 13 marzo 2017 ad istanza di poiché Controparte_1
alla data della decisione – 21 dicembre 2020 – risultava già acquisita al processo la notizia della caducazione del titolo esecutivo giudiziale, avendo parte opposta allegato in data 4 settembre 2020, con la comparsa
10 conclusionale depositata nei termini autorizzati ex art. 190 c.p.c., la sentenza di questa Corte d'appello n. 1669/2020 pubblicata il 4 marzo 2020.
Il motivo di appello principale, che ripropone gli originari motivi di opposizione a precetto non accolta, va quindi esaminato ai soli fini della statuizione delle spese di lite, di primo e secondo grado, sulla base della soccombenza virtuale.
Osserva la Corte che con l'appello incidentale viene riproposta l'eccezione di carenza di interesse ad agire, avendo evidenziato che Controparte_1
il precetto, opposto da controparte, era divenuto inefficace ex art. 481 c.p.c. in quanto entro i novanta giorni dalla sua notificazione non era stata iniziata l'esecuzione.
Con l'opposizione e hanno eccepito il proprio difetto di Pt_1 Parte_2
legittimazione passiva in quanto i debiti della Parte_4
– in virtù del principio dell'autonomia patrimoniale perfetta
[...]
delle società di capitali – non si estendono al patrimonio dei soci della società pretesa debitrice;
hanno sostenuto che tale assunto non viene meno neanche se la società viene cancellata dal registro delle imprese e ciò in quanto il tenore degli artt. 2456 e 2495 cc prevede che la cancellazione della società dal registro delle imprese è condizione sufficiente per determinare l'immediata estinzione della stessa, indipendentemente dall'esistenza di crediti insoddisfatti o di rapporti non ancora definiti.
Indicavano quale legittimato passivo il liquidatore così argomentando: << se qualora vi fossero doglianze dei creditori nei confronti della società cancellata, le stesse dovrebbero essere azionate nei confronti del liquidatore e ciò con autonomo giudizio al fine di far acclarare fatti integranti il colpevole comportamento del liquidatore che abbia provocato pregiudizio alla garanzia patrimoniale di terzi oltre al rapporto di causalità tra detto comportamento e detto pregiudizio. Cfr. Cass. n. 10371/2017)>>, per 11 concludere: << non essendovi alcuna domanda nel presente giudizio nei confronti del liquidatore della dovrà Parte_4
in ogni caso essere rigettata la pretesa creditoria azionata dall'esecuzione in danno degli originari socie della .>> Parte_4
Formulavano un secondo motivo di opposizione rilevando che << indipendentemente da quanto sopra, ai sensi degli artt. 2456 e 2495 cc l'azione dei terzi nei confronti dei soci di una società cancellata dal registro delle imprese può essere svolta esclusivamente nei limiti delle somme liquiate ai soci originari di cui, però non vi è prova in atti ragion per cui il precetto difetta di titolo esecutivo nei confronti dei concludenti.>>
Entrambi i motivi sono infondati, pur dandosi atto che gli opponenti in primo grado si erano attivati e con la memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., depositata il
21 dicembre 2018 (secondo termine), avevano allegato il verbale di assemblea ordinaria dei soci del 20/12/14 della Parte_3
in cui viene dato atto che il patrimonio della società si è
[...]
completamente azzerato e che non presenta attivo da ripartire in capo ai soci.
Si osserva, in proposito, che il tribunale ha posto a base della pronuncia di rigetto dell'opposizione i principi di diritto enunciati da Cass. SU n.
6070/2013, per concludere che la circostanza che i soci rispondano solo intra vires dei debiti non impedisce il verificarsi del fenomeno successorio.
La statuizione - che qui va delibata solo ai fini della pronuncia sulle spese di lite - è conforme agli insegnamenti anche successivi della Suprema Corte;
da ultimo la Suprema Corte Sezioni Unite con l'arresto n. 3625/2025 al paragrafo 2.2. – dopo un ampio richiamo nel paragrafo 2.1 a Cass. SSUU,
12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072 - ha così argomentato: << § 2.2 Come affermato dalla assolutamente prevalente giurisprudenza successiva – con orientamento che va qui ulteriormente ribadito – a seguito dell'estinzione della società, il socio (ex-socio) è successore per il solo fatto di essere tale e 12 non perché abbia ricevuto quote di liquidazione;
ed il carattere universale della sua successione non è contraddetto dal fatto che egli risponda solo nei limiti di quanto percepito. (...) E ciò si spiega con il fatto che la legittimazione dell'ex socio quale soggetto responsabile per i debiti societari residui discende appunto, se non proprio dall'adempimento, quantomeno in conseguenza del rapporto sociale al quale egli diede volontariamente corso, posto che: “il dissolversi della struttura organizzativa su cui riposa la soggettività giuridica dell'ente collettivo fa naturalmente emergere il sostrato personale che, in qualche misura, ne è comunque alla base e rende perciò del tutto plausibile la ricostruzione del fenomeno in termini successori” (SU cit.). Si condivide e riafferma, dunque, quanto osservato da Cass. n. 9672 del
19 aprile 2018 (in fattispecie tributaria, ma sulla base di considerazioni di valenza generale) la quale, dichiaratamente discostandosi da alcune pronunce di segno contrario (Cass., 23 novembre 2016, n. 23916; Cass., 26 giugno 2015, n. 13259; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444) e ponendosi invece in linea con altre statuizioni più aderenti alle Sezioni Unite del 2013 (tra cui
Cass. 7 aprile 2017, n. 9094; Cass. 16 giugno 2017, n. 15035) ha escluso che gli ex soci possano ritenersi subentrati nella posizione debitoria solo se abbiano riscosso quote di liquidazione e, inoltre, che l'accertamento di tale circostanza costituisca presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità di successore e, correlativamente, della sua legittimazione ad causam ai fini della prosecuzione del processo. Sempre nel solco tracciato nel 2013, va poi qui ancora ribadito che il fatto consistente nella percezione di somme rinvenienti dal bilancio finale di liquidazione non funge soltanto da misura o tetto massimo dell'esposizione debitoria del socio (“fino alla concorrenza”, come si legge nell'art. 2495 cod. civ.), ma attiene, in effetti, anche ed in primo luogo ad una condizione dell'azione, come tale demandata alla prova della parte attrice: quella però non della legittimazione ma dell'interesse ad agire. E questa impostazione ha trovato anch'essa plurime conferme
13 successive (v. Cass.n.9094 del 7 aprile 2017 cit.; Cass. n. 2 del 4 gennaio
2022; Cass.n.22692 del 26 luglio 2023; Cass. n. 8633 del 2 aprile 2024 ed altre), in base alle quali il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 cod. civ. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali: “interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ad essi”. Così Cass. N. 15035 del 16 giugno 2017 cit., secondo cui: “La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l'interesse dell' a procurarsi un CP_3
titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti”; affermazione, quest'ultima, ripresa anche da Cass. SSUU n.26283 del
6 settembre 2022 in tema di impugnazione di estratto di ruolo e già ribadita, in sede di riparto di giurisdizione, anche da Cass. SSUU n.619 del 15 gennaio
2021. Le conclusioni sul punto appaiono dunque consolidate.>> (Cass. SU
3625/2025).
L'opposizione si palesava, quindi, manifestamente infondata in quanto, a fronte della cancellazione della società, la legittimazione passiva andava individuata nei soci e la prova fornita dagli stessi - con la produzione del bilancio dal quale emergeva che non vi era attivo da ripartire - non consentiva affatto di escludere l'interesse del creditore ad agire : << interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ad essi. >>, sul solco - all'epoca della
14 decisione di prime cure - dell'enunciato di Cass. n.15035 del 16 giugno 2017 ed ora di Cass. SU n. 3625/2025.
La palese infondatezza dei motivi di opposizione e del motivo di appello principale consente di delibare sulle spese di lite in ossequio al principio della ragione di più liquida e di ritenere così assorbita l'eccezione di carenza di interesse ad impugnare sollevata da . Controparte_1
§ 7. – In applicazione del criterio della soccombenza virtuale le spese di primo e secondo grado vanno poste a carico di e di Parte_1
, in solido tra loro. Esse vengono liquidate in dispositivo Parte_2
sulla base dello scaglione di valore della causa -che nelle cause di opposizione a precetto va determinato, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, cod. proc. civ., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza, che è il credito per cui esecutivamente si procede - (fino a €
26.000,00) nei valori medi fatta eccezione, nel presente grado, per la fase istruttoria- trattazione per la quale, avendo essa avuto minimo svolgimento, vanno liquidati i compensi medi dimidiati.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1
contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 18323/2020 pubblicata in data 21/12/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da e da Parte_1
avverso il precetto loro notificato il 13 marzo Parte_2
2017 ad istanza di Controparte_1
15 2. Condanna e da , in solido Parte_1 Parte_2
tra loro, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in favore di che liquida, quanto al primo Controparte_1
grado, in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge e quanto al presente grado in € 4.888,00 per compensi oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 02/05/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
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