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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 04/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 110/2024 promossa da (Avv. Alice PECA) contro l' Parte_1 CP_1
(avv. Leonardo Lucio MORETTI) avente ad oggetto: malattia professionale, osserva quanto segue:
-1-
Il ricorrente, premesso di esercitare l'attività di fabbro dal 1991 e di essere titolare dal 1995 dell'omonima ditta individuale - occupandosi della lavorazione del ferro e dell'alluminio per la realizzazione di porte, finestre, cancelli e recinti, del caricamento dei pezzi finiti su furgone e della fase di montaggio - lamentava che tali attività, cicliche e continue, svolte mediante l'utilizzo di attrezzi elettrici o a batteria, gli avevano imposto “movimenti ripetitivi e vibrazioni continue a carico di entrambe le mani” che avevano determinato una “sindrome del tunnel carpale bilaterale” la cui natura professionale era stata negata dall . Dedotto che l' gli aveva già CP_1 CP_2
riconosciuto pregresse menomazioni, valutate complessivamente nella misura del 10%, lo stesso concludeva chiedendo di “1. accertare in capo alla persona del ricorrente la natura professionale e quindi l'entità dei postumi a carattere permanente conseguenti alla patologia descritta in premessa;
2. condannare, pertanto, l' in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo e/o la rendita nella misura del 4% (da sommare al punteggio già riconosciuto al ricorrente) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero, comunque, a corrispondere il relativo trattamento economico secondo quanto risulterà dall'istruttoria e ciò dalla data di maturazione del diritto, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3. vittoria di spese e competenze di giudizio, aumentati degli accessori di legge con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dal ricorrente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter
c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
L'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il teste , conoscente del ricorrente da circa trent'anni che, Testimone_1
recandosi in officina una o due volte al mese per motivi di conoscenza o per aver commissionato dei lavori, ha avuto modo di vedere il sig. durante lo Parte_1 svolgimento dell'attività lavorativa, e che conosce la lavorazione del ferro e dell'alluminio - e i relativi attrezzi - occupandosene per hobby, ha confermato che il ricorrente: “esercita l'attività di fabbro dal 1991 e da circa 30 anni, ovvero dal 1995, è titolare dell'omonima ditta individuale;
si occupa della lavorazione del ferro e dell'alluminio per la realizzazione di porte, finestre, cancelli e recinti;
inizia con la lavorazione dei profilati di ferro o alluminio che necessitano di essere tagliati con la troncatrice, attrezzo che viene impugnato con una mano, per poi assemblare i vari pezzi ottenuti”, e ancora che: “in riferimento alla lavorazione del ferro, i pezzi vengono tra loro saldati e levigati, mentre per l'alluminio, essi vengono assemblati con l'utilizzo di avvitatori e trapani anche a percussione;
il ferro viene dapprima tagliato con la troncatrice, poi reso dritto con incudine e martello, laddove una mano regge il martello
e batte i colpi e l'altra regge il pezzo di ferro in lavorazione, poi i vari pezzi vengono assemblati e saldati ed infine il pezzo finito viene levigato con la mola, attrezzo che viene mantenuto con entrambe le mani;
l'alluminio viene tagliato con la troncatrice e poi forato con il trapano per poi essere assemblato mediante l'uso di avvitatori ed alcuni pezzi vengono anche avvitati a mano;
il pezzo finito viene caricato sul furgone dal ricorrente e portato a destinazione ove deve essere montato;
nella fase di montaggio spesso il sig. deve ricorrere all'uso del martello Parte_1
Pag. 2 di 5 pneumatico per la demolizione del cemento al fine di fissare il pezzo finito;
il ricorrente per il montaggio utilizza il tassellatore a percussione per bucare e, poi, l'avvitatore per avvitare;
in riferimento al tassellatore esso viene mantenuto con entrambe le mani e risulta altamente vibrante;
le attività su descritte sono cicliche e continue a seconda degli ordini dei clienti e sono tutte svolte mediante l'utilizzo di attrezzi elettrici o a batteria che comportano movimenti ripetitivi e vibrazioni continue a carico di entrambe le mani.”
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste Tes_2
figlio del ricorrente, con il quale collabora e lavora da quattro/cinque anni, ma
[...] che ha sempre visto il padre svolgere le attività descritte in ricorso essendo l'officina ubicata sotto l'abitazione.
Il C.T.U. ha reputato come “Alla luce della tipologia di lavoro che viene svolto prevalentemente con mezzi vibranti e con movimenti ripetitivi di avvitamento e svitamento si ritiene esistente il nesso causale tra la sindrome del tunnel carpale bilaterale e il lavoro svolto.”
Il CTU ha, dunque, accertato che “Il sig. è affetto Parte_1
da Tunnel carpale bilaterale. - la sindrome del tunnel carpale bilaterale è riconducibile al lavoro svolto. - La percentuale di menomazione accertata deve considerarsi pari al
3% (tre per cento) a decorrere dalla EMG del 07.04.2022 che accertava la sindrome del tunnel carpale bilaterale. Il sig. gode già di un riconoscimento Parte_1 pari al 10% da parte dell' . Procedendo all'unificazione della percentuale di CP_1
Sindrome del tunnel carpale bilaterale (3%) al danno già riconosciuto (10%) si valuta un complessivo danno del 13% (tredici per cento).”
Tale ultimo accertamento, avverso il quale non sono state formulate osservazioni dalle parti, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura
Pag. 3 di 5 corrispondente ad una invalidità permanente del 13%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro
43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, dichiara che è affetto da Tunnel carpale Parte_1 bilaterale di natura professionale e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13
D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del
13%, e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Pag. 4 di 5 Chieti, li 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 110/2024 promossa da (Avv. Alice PECA) contro l' Parte_1 CP_1
(avv. Leonardo Lucio MORETTI) avente ad oggetto: malattia professionale, osserva quanto segue:
-1-
Il ricorrente, premesso di esercitare l'attività di fabbro dal 1991 e di essere titolare dal 1995 dell'omonima ditta individuale - occupandosi della lavorazione del ferro e dell'alluminio per la realizzazione di porte, finestre, cancelli e recinti, del caricamento dei pezzi finiti su furgone e della fase di montaggio - lamentava che tali attività, cicliche e continue, svolte mediante l'utilizzo di attrezzi elettrici o a batteria, gli avevano imposto “movimenti ripetitivi e vibrazioni continue a carico di entrambe le mani” che avevano determinato una “sindrome del tunnel carpale bilaterale” la cui natura professionale era stata negata dall . Dedotto che l' gli aveva già CP_1 CP_2
riconosciuto pregresse menomazioni, valutate complessivamente nella misura del 10%, lo stesso concludeva chiedendo di “1. accertare in capo alla persona del ricorrente la natura professionale e quindi l'entità dei postumi a carattere permanente conseguenti alla patologia descritta in premessa;
2. condannare, pertanto, l' in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo e/o la rendita nella misura del 4% (da sommare al punteggio già riconosciuto al ricorrente) o nella diversa misura ritenuta di giustizia, ovvero, comunque, a corrispondere il relativo trattamento economico secondo quanto risulterà dall'istruttoria e ciò dalla data di maturazione del diritto, oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3. vittoria di spese e competenze di giudizio, aumentati degli accessori di legge con distrazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dal ricorrente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter
c.p.c.
-2-
Il ricorso è risultato fondato.
L'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il teste , conoscente del ricorrente da circa trent'anni che, Testimone_1
recandosi in officina una o due volte al mese per motivi di conoscenza o per aver commissionato dei lavori, ha avuto modo di vedere il sig. durante lo Parte_1 svolgimento dell'attività lavorativa, e che conosce la lavorazione del ferro e dell'alluminio - e i relativi attrezzi - occupandosene per hobby, ha confermato che il ricorrente: “esercita l'attività di fabbro dal 1991 e da circa 30 anni, ovvero dal 1995, è titolare dell'omonima ditta individuale;
si occupa della lavorazione del ferro e dell'alluminio per la realizzazione di porte, finestre, cancelli e recinti;
inizia con la lavorazione dei profilati di ferro o alluminio che necessitano di essere tagliati con la troncatrice, attrezzo che viene impugnato con una mano, per poi assemblare i vari pezzi ottenuti”, e ancora che: “in riferimento alla lavorazione del ferro, i pezzi vengono tra loro saldati e levigati, mentre per l'alluminio, essi vengono assemblati con l'utilizzo di avvitatori e trapani anche a percussione;
il ferro viene dapprima tagliato con la troncatrice, poi reso dritto con incudine e martello, laddove una mano regge il martello
e batte i colpi e l'altra regge il pezzo di ferro in lavorazione, poi i vari pezzi vengono assemblati e saldati ed infine il pezzo finito viene levigato con la mola, attrezzo che viene mantenuto con entrambe le mani;
l'alluminio viene tagliato con la troncatrice e poi forato con il trapano per poi essere assemblato mediante l'uso di avvitatori ed alcuni pezzi vengono anche avvitati a mano;
il pezzo finito viene caricato sul furgone dal ricorrente e portato a destinazione ove deve essere montato;
nella fase di montaggio spesso il sig. deve ricorrere all'uso del martello Parte_1
Pag. 2 di 5 pneumatico per la demolizione del cemento al fine di fissare il pezzo finito;
il ricorrente per il montaggio utilizza il tassellatore a percussione per bucare e, poi, l'avvitatore per avvitare;
in riferimento al tassellatore esso viene mantenuto con entrambe le mani e risulta altamente vibrante;
le attività su descritte sono cicliche e continue a seconda degli ordini dei clienti e sono tutte svolte mediante l'utilizzo di attrezzi elettrici o a batteria che comportano movimenti ripetitivi e vibrazioni continue a carico di entrambe le mani.”
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste Tes_2
figlio del ricorrente, con il quale collabora e lavora da quattro/cinque anni, ma
[...] che ha sempre visto il padre svolgere le attività descritte in ricorso essendo l'officina ubicata sotto l'abitazione.
Il C.T.U. ha reputato come “Alla luce della tipologia di lavoro che viene svolto prevalentemente con mezzi vibranti e con movimenti ripetitivi di avvitamento e svitamento si ritiene esistente il nesso causale tra la sindrome del tunnel carpale bilaterale e il lavoro svolto.”
Il CTU ha, dunque, accertato che “Il sig. è affetto Parte_1
da Tunnel carpale bilaterale. - la sindrome del tunnel carpale bilaterale è riconducibile al lavoro svolto. - La percentuale di menomazione accertata deve considerarsi pari al
3% (tre per cento) a decorrere dalla EMG del 07.04.2022 che accertava la sindrome del tunnel carpale bilaterale. Il sig. gode già di un riconoscimento Parte_1 pari al 10% da parte dell' . Procedendo all'unificazione della percentuale di CP_1
Sindrome del tunnel carpale bilaterale (3%) al danno già riconosciuto (10%) si valuta un complessivo danno del 13% (tredici per cento).”
Tale ultimo accertamento, avverso il quale non sono state formulate osservazioni dalle parti, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura
Pag. 3 di 5 corrispondente ad una invalidità permanente del 13%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
- 3 -
In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro
43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, dichiara che è affetto da Tunnel carpale Parte_1 bilaterale di natura professionale e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13
D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del
13%, e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, euro 43,00 per spese, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Pag. 4 di 5 Chieti, li 4 febbraio 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
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