CA
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 05/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. n. 29/25
Oggetto: appello In nome del popolo italiano avverso sentenza n.
187/24 del Tribunale L A C O R T E D' A P P E L L O D I P E R U G I A di Perugia;
ripetizione
indennità N.A.S.P.I.
- S E Z I O N E L A V O R O - ex art. 8 d.lgs. 22/15
composta dai magistrati:
Dr. Vincenzo Pio Baldi - Presidente
Dr.ssa Simonetta Liscio - Consigliera
Dr. Pierluigi Panariello - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 167 dell'anno 2024 Ruolo Gen. Contenzioso Lav.
Prev. Ass.
p r o m o s s a d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Castellini ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Bastia Umbra (PG), via Roma, n. 71, interno 19, come da procura in calce all'atto di appello, che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione all'indirizzo
PEC Email_1
- a p p e l l a n t e -
1 c o n t r o
con sede in Roma, Via Controparte_1
Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati
Stefania Di Cato, Roberto Annovazzi e Mirella Arlotta – in virtù di procura generale alle liti a rogito del dr notaio in Roma, del 23 gennaio 2023, repertorio n. 37590, raccolta n. 7131 – Persona_1
ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Perugia, Via Canali 1.
- a p p e l l a t o -
Oggetto: appello avverso sentenza n. 187/24 del Tribunale di Perugia;
ripetizione indennità
N.A.S.P.I. ex art. 8 d.lgs. 22/15
Causa decisa all'udienza collegiale del 26 febbraio 2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 14 novembre 2023 dinanzi al Tribunale del lavoro di Perugia,
chiese, nel contraddittorio ritualmente instaurato con l' in via principale, Parte_1 CP_1
che venisse accertata l'illegittimità della richiesta, avanzata dall' con provvedimento del 27 CP_1
aprile 2023, di restituzione integrale dell'indennità di anticipazione che gli era stata CP_2
liquidata nell'importo di € 8.328,38, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015; in via subordinata, chiese che gli venisse riconosciuto il diritto a percepire l'indennità N.A.S.p.I. decurtata soltanto del reddito percepito da lavoro dipendente accertato, pari ad € 312,44; in via ulteriormente subordinata, chiese che la somma da restituire a titolo di indennità venisse rideterminata al netto delle imposte nell'importo di € 5.175,82.
L' costituitosi in giudizio con memoria, contestò la fondatezza del ricorso, facendo espresso CP_1
richiamo al chiaro obbligo restitutorio statuito dall'art. 8, co. 4, del d.lgs. n. 22/2015, senza la
2 previsione di alcuna ipotesi derogatoria idonea a valorizzare la durata del rapporto di lavoro dipendente o l'importo della retribuzione percepita a tale titolo.
Il Tribunale del lavoro di Perugia, con sentenza n. 187/2024, pubblicata il 15 maggio 2024, respinse la domanda principale e la prima subordinata formulate dal ricorrente, accogliendo unicamente quella esperita in via ulteriormente subordinata, dichiarando così che l'importo dell'indennità di anticipazione da restituire all' dovesse essere quella determinata al netto delle CP_2 CP_1
imposte, pari ad € 5.157,82, con compensazione delle spese di lite.
Con atto depositato il 30 ottobre 2024 interpose appello avverso la decisione, e Parte_1
chiese, in riforma della stessa, l'accoglimento integrale delle domande come formulate in primo grado.
Con decreto presidenziale del 5 novembre 2024 è stata fissata per la discussione dinanzi al Collegio
l'udienza del 26 febbraio 2025.
L'appellato si è costituito in giudizio resistendo all'impugnazione avversaria di cui ha chiesto il rigetto.
La causa è stata decisa all'udienza fissata per la discussione.
Il dispositivo, letto in udienza e qui trascritto, è stato depositato in via telematica il giorno stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Attraverso i tre motivi di impugnazione formulati (rubricati “violazione di legge per erronea e/o
illegittima interpretazione e applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 194 del 14
ottobre 2021; violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., illegittima compensazione
delle spese”), che per ragioni di ordine sistematico e logico possono essere trattati insieme,
l'appellante censura la statuizione della sentenza di primo grado ove si afferma che la decisione della
Corte Costituzionale n. 194 del 20 ottobre 2021, pronunciandosi sulla questione di costituzionalità
3 sollevata con riferimento all'art. 8, co. 4, del d.lgs. n. 22/2015, ne avrebbe già dichiarato l'infondatezza.
In realtà, secondo l'appellante, la Consulta nel motivare la pronuncia, avrebbe rilevato che la rigidità
che caratterizza la norma implica comunque numerosi profili critici che, pur non assurgendo al vizio di manifesta irragionevolezza della disciplina censurata, suggeriscono l'introduzione di meccanismi di flessibilità per evitare che l'assoluta preclusione del lavoro subordinato in essa contenuta possa costituire un indiretto fattore disincentivante di genuine iniziative di autoimprenditorialità o di lavoro autonomo.
In sostanza, la Corte avrebbe rivolto al legislatore un monito, quello di intervenire per modulare l'obbligo restitutorio, e di introdurre, quindi, dei criteri che consentano di valorizzare determinate circostanze al fine di escluderne, in alcuni casi, la ricorrenza.
Nel caso di specie, lo svolgimento di sole quattro giornate lavorative in concomitanza con il periodo coperto dalla N.A.S.p.I. non avrebbe inciso sull'effettività dell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo per il cui avvio il aveva beneficiato della liquidazione della prestazione in un'unica Pt_1
soluzione.
Del resto, osserva l'appellante, anche la Corte Costituzionale, nella successiva sentenza n. 90 del
2024, aveva affermato che, qualora l'attività imprenditoriale fosse effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile lasso di tempo, la finalità antielusiva avrebbe dovuto ritenersi realizzata, dovendo reputarsi autentica l'iniziativa di intraprendere l'attività di lavoro autonomo o di impresa.
Pertanto, attesa l'inerzia del legislatore che non ha provveduto ad introdurre, come auspicato dalla
Consulta, criteri di flessibilità che permettano di adeguare la decisione al caso concreto, l'appellante ripropone anche nel presente grado la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 4, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per violazione dei principi di proporzionalità e di razionalità, nella misura in cui la suddetta disposizione impone la
4 restituzione integrale della N.A.S.p.I. erogata in via anticipata, senza alcun criterio di flessibilità che permetta di adeguare la decisione al caso concreto.
L'appellante propone impugnazione anche nei confronti del capo della sentenza che ha accolto la domanda subordinata, condizionandola al rigetto dell'impugnazione su quella respinta, al fine di evitare la formazione del giudicato sull'accertamento di un fatto incompatibile con quello posto a base della domanda principale.
Infine, l'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia relativa alla regolamentazione delle spese,
evidenziando l'assenza di alcuna motivazione in ordine alle “altre analoghe gravi ed eccezionali
ragioni”, idonee a giustificarne la compensazione stabilita dal giudice di primo grado, così come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018.
In ogni caso, l'appellante chiede che le spese del doppio grado siano poste a carico dell' in CP_1
conseguenza dell'auspicato accoglimento del gravame e, quindi, della soccombenza di quest'ultimo.
1.1.L'appello è infondato.
In punto di fatto, risulta pacificamente accertato quanto segue.
presentò all' domanda di indennità N.A.S.p.I., che venne accolta con Parte_1 CP_1
decorrenza dal 25 marzo 2021 per 599 giorni, corrispondenti alla metà delle settimane di contribuzione accreditate negli ultimi quattro anni. Successivamente, in data 17 febbraio 2022, chiese che il trattamento residuo gli venisse liquidato anticipatamente in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015. L'indennità, dell'importo netto di € 5.157,82, gli venne riconosciuta dall'Istituto per un totale di 276 giorni, fino alla data del 24 novembre 2022.
Il utilizzò effettivamente la somma ricevuta per avviare un'attività di lavoro autonomo, Pt_1
avente ad oggetto l'elaborazione elettronica di dati contabili, per la quale aveva aperto la partita Iva
n. iscrivendosi al Registro delle Imprese con la qualifica di piccolo imprenditore. P.IVA_1
Tuttavia, egli venne assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle
5 dipendenze della con decorrenza 21 novembre 2022 e, pertanto, svolse, per Controparte_3
appena quattro giorni (ovvero dal 21 al 24 novembre 2022), attività di lavoro subordinato in coincidenza con il periodo temporale di copertura dell'anticipazione N.A.S.p.I.
In ragione delle circostanze di fatto sopra evidenziate, il impugnò in via amministrativa il Pt_1
provvedimento datato 27 aprile 2023, con il quale l' gli aveva richiesto la restituzione CP_1
integrale dell'importo liquidato pari ad € 8.328,38, chiedendo che venisse accertato il suo diritto alla conservazione integrale dell'incentivo all'imprenditorialità.
L' respinse il ricorso, ritenendo inammissibile la richiesta ivi effettuata sulla base delle CP_1
affermazioni compiute dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 194 del 2021.
1.2. Ciò posto, l'art. 8 del d.lgs. n. 22 del 2015 stabilisce al comma 1 che: “il lavoratore avente diritto
alla corresponsione della può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, CP_2
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo
di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico
ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio”.
Qualora, però, il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della N.A.S.p.I., la norma al comma 4 prevede che: “Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo
per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della è tenuto a restituire per intero CP_2
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la
cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale”.
La disposizione, pertanto, stabilisce in modo esplicito che il lavoratore è tenuto a restituire «per
intero» l'anticipazione ottenuta, eccettuando la sola ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
6 1.3. L'appellante con il gravame insiste nel sostenere che la norma, laddove impone la restituzione integrale del contributo erogato in via anticipata, anche quando la limitata durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato non risulti aver compromesso la finalità dell'incentivo, sia costituzionalmente illegittima.
Secondo l'appellante, la Corte Costituzionale, pur non avendo dichiarato l'incostituzionalità della norma, con la sentenza n. 194 del 2021, l'avrebbe nella sostanza affermata, denunciando l'assenza di adeguati meccanismi di flessibilità in grado di valorizzare le peculiari circostanze caratterizzanti il caso concreto.
Sostiene, sotto il medesimo profilo, che la Consulta abbia confermato la necessità di differenziare i singoli casi concreti con la successiva sentenza n. 90 del 2024, ove ha affermato che, qualora l'attività
di lavoro autonomo o imprenditoriale sia iniziata e proseguita per un periodo di tempo apprezzabile,
la finalità antielusiva della norma debba considerarsi realizzata, cosicché l'obbligo di restituzione integrale dell'indennità dovrebbe ritenersi illegittimo.
1.4. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Collegio rileva che la Corte
Costituzionale, con la sentenza n. 90 del 2024, nella quale ha di nuovo vagliato la legittimità
costituzionale delle norma, al paragrafo 5.1., terzo capoverso, ha confermato quanto precedentemente affermato, sostenendo: “Si giustifica, quindi, la previsione della restituzione integrale dell'importo
dell'incentivo avendo questa Corte ricondotto tale obbligo alla «specifica finalità di contrasto del
possibile abuso da parte di chi chiede il beneficio senza poi intraprendere, in concreto, un'attività di
lavoro autonomo o di impresa», in quanto «[l']eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro
subordinato, proprio nel periodo in cui spetterebbe altrimenti la prestazione periodica, è un indice
rivelatore della mancanza di effettività e di autenticità dell'attività di lavoro autonomo o di impresa,
che giustifica la liquidazione anticipata della prestazione, altrimenti spettante con cadenza
periodica»”.
7 Nella sentenza n. 194 del 2021 la Corte Costituzionale ha, infatti, escluso il difetto di proporzionalità
dell'obbligo di restituzione per intero del contributo da parte del lavoratore che ne ha ottenuto l'erogazione in via anticipata, anche nell'ipotesi in cui abbia costituito un rapporto di lavoro subordinato tale, per la sua limitata durata, da non incidere negativamente sulla prosecuzione dell'attività autonoma o di impresa dello stesso, affermando, al paragrafo 5.2.1.:
“In primo luogo, dal bilanciamento compiuto dal legislatore ordinario, nell'esercizio della sua
discrezionalità, non emerge una “sproporzione” manifestamente irragionevole perché la
disposizione censurata ha un orizzonte temporale di durata limitata. Invero, il contemperamento con
l'eventuale interesse del beneficiario dell'incentivo all'autoimprenditorialità a rientrare nel mercato
del lavoro subordinato dopo aver effettivamente intrapreso, in ipotesi senza successo, un'attività
autonoma, imprenditoriale o in forma cooperativa, è realizzato dal legislatore con la previsione dello
stesso art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, che limita l'obbligo restitutorio all'ipotesi in cui il
lavoratore si sia rioccupato alle dipendenze altrui, con un rapporto subordinato vero e proprio,
prima della scadenza del periodo per il quale egli avrebbe avuto diritto alla percezione della
in forma periodica. Si tratta quindi di una condizionalità che sussiste per un limitato CP_2
periodo di tempo”.
Nella successiva sentenza n. 90 del 2024 la Corte ha, invece, ritenuto che innanzi ad un accadimento imprevisto che comporta l'impossibilità o la oggettiva insuperabile difficoltà della prosecuzione dell'attività di impresa, in concreto avviata, l'integralità dell'obbligo restitutorio difetti di proporzionalità.
Ed è per tale motivo che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
4 marzo 2015, n. 22 nella parte in cui la norma non limita l'obbligo restitutorio dell'anticipazione della per l'impiego (N.A.S.p.I.) nella misura corrispondente alla durata Controparte_4
del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
8 In sostanza, secondo la Consulta il rigore della regola, che impone la restituzione integrale con riferimento alla fattispecie generale, dev'essere temperato da una clausola di flessibilità che tenga conto delle ipotesi particolari in cui l'attività non è potuta proseguire per cause non imputabili al percettore, poiché in tali casi finisce con il violare il diritto al lavoro di coloro che hanno percepito l'indennità anticipata e che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l'attività imprenditoriale,
atteso che resterebbe loro preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la CP_2
Risulta, pertanto, evidente che l'obbligo di restituzione integrale, previsto dalla norma, dev'essere considerato conforme al dettato costituzionale, necessitando di essere riparametrato soltanto nei casi in cui la prosecuzione dell'attività autonoma o imprenditoriale risulti impossibile per cause non dipendenti dal percettore, che la stessa Consulta individua in condizioni di forza maggiore, quali le misure di contrasto della pandemia, con le relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubblici o in circostanze similari, quali eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell'uomo
(come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità).
1.5. Alla luce delle argomentazioni sopra svolte la questione di costituzionalità nuovamente prospettata nell'odierno giudizio dall'appellante, negli stessi termini di quella già sollevata in primo grado, non risulta fondata, essendo già stata scrutinata nella sentenza n. 194 del 2021, in cui il giudizio incidentale di costituzionalità aveva presso le mosse dall'ordinanza del Tribunale ordinario di Trento,
chiamato a decidere su una fattispecie, non dissimile dal caso di specie, nella quale il lavoratore aveva costituito un rapporto di lavoro subordinato, sia pure per la durata di pochi giorni, in costanza dello svolgimento dell'attività di impresa.
Nel caso di specie il , dopo aver fruito della in via periodica, ne chiese la Pt_1 CP_2
liquidazione in un'unica soluzione ai sensi ai sensi dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 ed instaurò in data 21 novembre 2022, cioè nel periodo coperto dall'indennità che terminava in data 24
novembre 2022, un rapporto di lavoro subordinato.
9 La tesi difensiva utilizzata per sostenere l'illegittimità della richiesta di restituzione che, come si è
visto, si sostanzia nell'esiguità del rapporto di lavoro subordinato, il quale, coincidendo per soli quattro giorni con il periodo di spettanza dell'indennità, non inficerebbe la ratio antielusiva della norma, si dimostra allora del tutto irrilevante, non potendo essa incidere né sulla sussistenza dell'obbligo di restituzione, né su di una sua riparametrazione, da effettuare tenendo conto del periodo in cui è stato svolto il lavoro subordinato.
Pertanto, in ragione della chiarezza del parametro normativo che stabilisce l'obbligo di restituzione integrale del trattamento erogato in via anticipata da parte del beneficiario che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di spettanza dell'indennità, la domanda proposta in via principale dal si rivela infondata. Pt_1
1.6. Parimenti infondata risulta la domanda subordinata non accolta, poiché l'obbligo restitutorio previsto dalla norma, a seguito della pronuncia n. 90 del 2024 della Corte Costituzionale, può essere limitato nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l'attività di impresa per la quale l'anticipazione gli è stata erogata.
Tuttavia, nessuna deduzione o allegazione è stata fatto dal in merito alle ragioni che hanno Pt_1
impedito la prosecuzione dell'attività autonoma per il cui avvio era stata chiesta la liquidazione anticipata del trattamento.
1.7. Risulta invece evidentemente inammissibile, per difetto di interesse, il secondo motivo di gravame, avente ad oggetto l'accoglimento della seconda subordinata, in quanto non ricorre la fattispecie evocata dall'appellante, ossia quella dell'attore parzialmente vittorioso, tenuto a formulare impugnazione avverso l'accoglimento della domanda subordinata, condizionandola all'accoglimento del gravame sulla domanda principale, al fine di conseguire la revisione dell'accertamento compiuto dal giudice in ordine all'esistenza dei fatti costituenti le ragioni della pretesa subordinata accolta,
incompatibile con quella principale (così, Cass. 13602/13, Cass. 9631/03).
10 Ciò in quanto non vi è un rapporto di incompatibilità tra la domanda principale e quelle subordinate,
formulate dal ricorrente, tra di loro concettualmente compatibili e legate da un rapporto di mera subordinazione e, quindi, non implicanti un diverso accertamento dei fatti.
1.8. Da ultimo, del tutto infondate appaiono le considerazioni espresse dall'appellante sulla compensazione delle spese del primo grado, innanzitutto in quanto egli non può certo dolersi dell'omessa motivazione in ordine alle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, posto che la compensazione non è stata decisa per tali ragioni, ma per la soccombenza reciproca, stante l'accoglimento della secondo subordinata formulata dal ricorrente.
Ma soprattutto, l'appellante non può certamente pretendere, per il solo accoglimento della seconda subordinata e rimanendo soccombente sulla domanda principale e sulla prima subordinata, un trattamento diverso e migliore in tema di regolamentazione delle spese processuali rispetto alla compensazione integrale stabilita dal giudice di primo grado.
2. L'appello va dunque respinto, mentre la sentenza di primo grado merita integrale conferma.
Le spese seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano in dispositivo tenendo conto del valore della causa e dei parametri stabiliti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
13 agosto 2022, n. 147.
Infine, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un secondo importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'introduzione del giudizio, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
P. Q. M.
LA CORTE D'APPELLO
Respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio, sostenute
11 dall'appellato, che liquida nella somma di € 1.000,00 per compenso professionale.
Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto che l'appellante è tenuto a versare una seconda volta il contributo unificato, di importo pari a quello già versato, salva la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Così deciso in Perugia, il 26 febbraio 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Pierluigi Panariello) (dott. Vincenzo Pio Baldi)
firma digitale firma digita le
12