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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Anna Maria Rossi Presidente
- dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
- dott. Maurizio Miranda Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 123/2022 promossa da:
C.F. ) con l'Avvocato BULGARELLI FABRIZIO con Parte_1 P.IVA_1 domicilio eletto in VIA DARFO DALLAI N. 2/A 41012 CARPI
APPELLANTE/I contro
(C.F. ) con l'Avvocato MOLLICA FABRIZIO, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
( C/O VIA TAGLIO 22 41121 MODENA;
[...] C.F._1 CP_3
( VIA C/O STUDIO PIROLA PENNUTO ZEI E CP_4 C.F._2 ASSOCIATI IN PARMA VIA MENTANA 29 43100 PARMA;
con domicilio eletto in VIALE CASTRO PRETORIO 122 00185 ROMA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi in questa sede richiamate, all'Udienza del 21 febbraio 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19/9/2017 proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo nr. 2298/17 – 4018/17 R.G. emesso dal Tribunale di Modena in accoglimento del ricorso monitorio proposto da per ottenere il pagamento della somma di € Parte_1
pagina 1 di 17 33.002,00 portata dalla fattura nr. 40/870 recante quale causale l'applicazione di penali contrattuali in danno dell'opponente.
A fondamento dell'opposizione deduceva che si era rivolta a Parte_1 [...]
, società che presta la propria attività prevalentemente nel Controparte_5
campo della consulenza, progettazione, supporto, integrazione di sistemi e automazione dei processi di business, al fine di sviluppare ed implementare all'interno della propria azienda un nuovo sistema gestionale basato su Microsoft Dynamics NAV, le cui esigenze operative e funzionalità di sistema venivano descritte nel documento ERP consegnato dalla stessa opposta.
Riferiva che al fine di realizzare un prodotto che potesse soddisfare le esigenze della committente veniva redatto un documento denominato “SoW” che veniva condiviso con l'opposta, documento che contemplava gli obiettivi richiesti dalla committente nonché il calendario delle varie fasi di progetto con l'indicazione di termini che dovevano essere intesi quali termini “di massima” e che in data 23
marzo 2016 le Parti concordavano alcune modifiche alle previsioni del Modello Attuativo e delle
Condizioni Generali di Contratto sottoscrivendo il relativo “Addendum” nel quale si prevedeva una penale di € 3.000,00/die per ogni giorno di ritardo con un massimo di € 30.000,00.
Riferiva che in data 7/4/2016 aveva ricevuto dalla committente un documento di inizio del progetto in
Con cui, a differenza di quanto previsto nel già citato ” si prevedevano la predisposizione di sub-aree non contemplate nel progetto originario e l'esecuzione di attività extra - quali quelle relative alla formazione sul magazzino (stampa libro giornale) – che generavano a carico di giornate Parte_2
di lavoro extra e l'esigenza di una riprogrammazione dell'attività progettuale, con conseguente dilatazione dei relativi tempi di esecuzione.
Riferiva inoltre che solo nel mese di Luglio del 2017 venivano chiarite dall'opposta le integrazioni richieste per i metodi di pallettizzazione e di packaging a seguito delle quali doveva Parte_2
procedere ad una revisione ed aggiornamento del progetto.
pagina 2 di 17 Deduceva pertanto che il ritardo anche relativamente alla conclusione della fase di analisi era conseguenza della cattiva organizzazione della committente opposta tanto che nel mese di settembre
2016 veniva pianificato un nuovo calendario delle attività progettuali con conseguente fissazione di nuovi termini per la conclusione del lavoro.
Sempre nel mese di settembre 2016 consegnava a una serie di documenti Parte_2 Parte_1
necessari al completamento del progetto in relazione ai quali deduceva che l'opposta non aveva provveduto a fornire le informazioni necessarie alla realizzazione di questo e che pertanto i contatti tra le parti relativamente a tali informazioni proseguivano fino al mese di dicembre 2016, ciò fino alla data del 19/12/2016 allorquando contestava all'opponente il ritardo nell'esecuzione Parte_1
del progetto e richiedeva il pagamento delle penali poi oggetto della fattura posta a fondamento del ricorso monitorio.
Riferiva che in data 23/12/2016 aveva contestato la pretesa dell'opposta evidenziando l'impossibilità di proseguire lo sviluppo del progetto in assenza della collaborazione dell'opposta e di un piano di azione condiviso tra le parti.
Riferiva dunque di ulteriori incontri tra le parti, avvenuti in data 17/1/2017 e 26/1/2017, all'esito dei quali veniva concordata una nuova pianificazione delle attività di Progetto, con validazione della Fase
di Analisi e posticipazione del all'1 gennaio 2018 e conseguente necessità di sottoscrivere un Pt_3
secondo atto aggiuntivo per ridefinire i nuovi termini e le condizioni del Progetto.
In ordine a tale secondo atto aggiuntivo, evidenziava che i termini e le condizioni proposte in tale atto non rispettavano quanto già condiviso tra le parti in occasione degli incontri del gennaio 2017 e che del tutto illegittimamente aveva provveduto ad emettere la fattura per ottenere il Parte_1
pagamento delle penali contrattualmente stabilite e che a seguito di tale emissione aveva invocato la risoluzione del contratto affermando l'inadempimento dell'opponente alle obbligazioni assunte.
Affermava dunque che non sussisteva alcun ritardo di e che lo sviluppo e l'esecuzione del Parte_2
progetto avevano subito forti rallentamenti - fino ad arenarsi - dovuti sostanzialmente alla struttura, pagina 3 di 17 organizzazione e modus operandi della stessa nonché all'inadempimento di Parte_1
quest'ultima che non aveva mai provveduto a consegnare la documentazione richiesta dall'opponente ed anzi aveva chiesto continue modifiche rispetto all'originaria impostazione del progetto ed a causa delle quali i documenti contrattuali richiamati dall'opponente erano stati oggetto di continue revisioni.
Affermava inoltre che le penali, il cui pagamento era stato richiesto con la fattura del 6/3/2017, non potevano essere richieste in quanto le parti, negli incontri tenutisi, avevano concordato di posticipare le scadenze contrattuali prima alla scadenza della IV settimana di luglio 2017 e, successivamente, alla data del 1/1/2018.
Riteneva inoltre di aver diritto al pagamento della somma di € 60.000,00 + IVA in ragione del completamento della validazione della Fase di Analisi all'esito della quale era maturato il diritto al pagamento di un corrispettivo pari al 20% del valore del Modello Attuativo pari ad € 300.000,00 e riteneva che la predetta somma fosse comunque dovuta in ragione dell'arricchimento senza causa del quale aveva beneficiato l'opposta in ragione della documentazione di progetto che la stessa aveva ricevuto dall'opponente.
Il giudizio veniva assunto al nr. 7143/17 del Ruolo Generale del Tribunale di Modena.
Si costituiva l'opposta la quale contestava le ragioni della domanda ed assumeva che il credito invocato in via riconvenzionale era inesistente in quanto nessuna delle fasi contemplate dal progetto si era conclusa, che non aveva alcun obbligo di consegnare a la Parte_1 Parte_2
documentazione dalla stessa richiamata, in particolare il documento denominato matrice “Raci” e ciò in quanto, come risulterebbe dalle linee guida metodologiche Microsoft richiamate da Parte_2
(indicate come “Sure Step”) la matrice RACI pretesa dall'opponente non rientrava nella lista trattandosi solo di un documento che doveva consegnare, come avvenuto peraltro in grave Parte_2
ritardo, ma la cui compilazione non influiva assolutamente sulla conclusione di una fase di progetto e tantomeno era richiesto per la sua approvazione.
pagina 4 di 17 Riferiva inoltre che con la missiva del 31/3/2017 - avente ad oggetto l'eventuale “ripresa
dell'esecuzione dei Servizi” confermava “la disponibilità di a riprendere le Parte_2 Parte_2
attività di Progetto in data 6 aprile, mettendo a Vostra disposizione il team nelle persone Parte_2
di e , per assicurare la sostenibilità della soluzione proposta Parte_4 Parte_5
in FRD e procedere all'approvazione del relativo documento” e che tale nota provava con valore confessorio che nessuna fase del progetto si era conclusa.
Riferiva inoltre che con nota di credito n. 10538 del 28.04.2017 aveva stornato la fattura nr. Parte_2
10018/17, emessa per il pagamento di quanto dovuto in esito all'asserita conclusione di una fase progettuale, e che la stessa emissione della nota di credito fornivano la prova circa l'infondatezza della domanda proposta dall'opponente in via riconvenzionale in quanto relativa al pagamento di un'attività
non dovuta posto che la fase di analisi non si era conclusa né lo sarebbe stato mai.
Affermava dunque la responsabilità dell'opponente richiamando le previsioni in termine di inadempimento dell'appaltatore nel contratto di appalto e richiamava l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto in esito alla diffida ad adempiere del 6/3/2017 alla quale l'opponente non aveva dato il corretto riscontro.
Concludeva affermando che la condotta negligente dell'opponente e la mancata esecuzione del contratto avevano causato a un danno grave in punto a maggiori costi sostenuti Parte_1
ed avevano comportato l'insorgere del danno per lucro cessante, ciò anche in termini di mancato efficientamento dei processi e mancato raggiungimento dei risultati contrattualmente concordati nel
Con documento .
Con Ordinanza del 6/6/2018 il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto opposto e con successiva Ordinanza del 28/3/2019 disponeva consulenza tecnica d'Ufficio assegnando all'ausiliario il seguente quesito: “Dica il C.T.U. esaminata tutta la documentazione allegata agli atti processuali ed
acquisita sull'accordo delle parti, la documentazione eventualmente mancante, se l'obbligazione
assunta da di implementazione e messa in funzione con GO- LIVE del nuovo Parte_2
pagina 5 di 17 sistema ERP con gestionale Microsoft NAV, sia stata adempiuta entro il termine indicato e con
modalità corrette ed adeguate, indicando l'attività effettivamente svolta dalla predetta, gli eventuali
ritardi, la conformità del sistema adottato a quanto previsto contrattualmente dalle parti. Determini
quali tra le change request avanzate durante il rapporto contrattuale, rientrassero nelle previsioni
contrattuali e quale incidenza in termini economici avrebbero o hanno effettivamente avuto sul
corrispettivo in origine concordato tra le parti. Determini il valore economico dell'opera
effettivamente svolta da Nell'ipotesi in cui vengano evidenziati ritardi o Parte_2
inadempimenti da parte della predetta, determini l'entità del danno derivato a carico di
[...]
Dica quant'altro di utile a fini di giustizia.”. Controparte_7
In data 21/1/2021 il Tribunale disponeva altresì consulenza tecnica contabile assegnando all'ausiliario il seguente quesito: “quantifichi il Ctu il danno emergente derivato a dall'ipotizzato CP_7
inadempimento di Quantifichi altresì il Ctu il lucro cessante con esclusivo Parte_2
riferimento alla mancata realizzazione dei miglioramenti di processo indicati nel documento AS-IS/To-
be, a far tempo dalla data indicata per la consegna dell'opera e fino alla data in cui verrà effettuato il
rilievo. Dica quant'altro di utile a fini di giustizia”.
Con Sentenza nr. 1690/21 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n. 2298/2017 e condannava già a corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_2 Parte_1
risarcimento del danno, la somma di euro 84.863,00 oltre interessi e rivalutazione al saldo ponendo in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese per onorari di Ctu.
Avverso detta Sentenza proponeva appello e si costituiva Parte_1 Controparte_1
la quale instava per il rigetto dell'impugnazione proponendo a sua volta appello incidentale.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'Udienza sopra indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 6 di 17 Con il primo motivo riteneva che il Tribunale avesse errato nella ricostruzione Parte_1
dei fatti in quanto la narrazione degli eventi esposta nelle pagine da 6 a 7 della Sentenza non corrispondeva alla realtà dei fatti e si poneva in contrasto con quanto emerso nel corso dell'istruttoria.
Il motivo non ha pregio.
Nei predetti passaggi censurati in atto di appello il Tribunale ha invero richiamato quanto allegato dalle parti nei rispettivi scritti al fine di descrivere la successione degli eventi e tale richiamo appare fondato sulle evidenze documentali prodotte in giudizio senza che da tali evidenze emergano considerazioni di rilievo circa la fondatezza ovvero l'infondatezza delle pretese reciproche delle parti.
Peraltro, la stessa parte appellante non indica in quale modo la ricostruzione degli eventi, come desunta dalla già richiamata documentazione in atti, abbia inciso ed in quale misura sulla statuizione oggetto di impugnazione.
Con il secondo motivo si afferma che il Tribunale avrebbe errato nel procedere alla revoca del decreto ingiuntivo n. 2298/2017 ritenuto privo dei presupposti per la emissione e ciò in quanto la consulenza tecnica d'Ufficio avrebbe confermato il ritardo imputato a e nessuna modifica contrattuale Parte_2
si era perfezionata circa il posticipo del termine stabilito, con conseguente debenza delle penali come peraltro sarebbe stato riconosciuto per iscritto dal legale rappresentante di Parte_2
Anche tale motivo non ha pregio.
Rammentato che il decreto ingiuntivo era stato richiesto ed ottenuto per il pagamento di penali contrattualmente previste per il ritardo da parte di il Tribunale ha evidenziato – con Parte_2
statuizione che non appare essere stata oggetto di specifico motivo di appello – che il calendario delle attività di progetto, per espressa previsione delle parti, veniva qualificato alla stregua di una schedulazione di massima, di talchè il termine di consegna dell'opera previsto dall'accordo non appare strettamente vincolante né tantomeno essenziale.
Il Tribunale ha inoltre correttamente affermato che la ricorrenza di 45 varianti progettuali, come accertata dal Ctu, ha determinato senz'altro ritardo nella consegna dell'opera. pagina 7 di 17 E' pertanto condivisibile l'assunto in forza del quale il ritardo contestato a è stato Parte_2
determinato da tutta una serie di circostanze imputabili sia all'una che all'altra parte contrattuale,
circostanza che consente di affermare l'insussistenza del diritto al pagamento della penale contrattualmente stabilita.
Con il terzo motivo l'appellante ritiene che erroneamente il Tribunale abbia respinto la domanda di risoluzione del contratto in esito alla diffida ad adempiere del 6/3/2017.
Afferma sul punto l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'inadempimento di come peraltro riscontrato dall'ausiliario nell'evidenziare “una scarsa e opaca Parte_2
comunicazione nei confronti dei referenti interni del committente;
una pianificazione delle attività e un controllo dell'avanzamento dei lavori superficiali, non tempestivi, non proattivi e inefficienti;
una gestione delle risorse umane inadeguata e dal basso profilo;
una condotta del personale al di sotto delle aspettative e il tentativo illegittimo di incrementare il budget per funzionalità già coperte dal capitolato”
ed afferma che il Tribunale avrebbe invece dovuto accogliere la domanda in quanto aveva Parte_2
mostrato di non essere in grado di gestire e governare il progetto, di non avere le risorse umane necessarie per tale attività tanto che dopo quasi un anno non risultava completata la fase preliminare di
Analisi funzionale alla esecuzione ed implementazione del progetto vero e proprio.
Anche tale motivo deve essere respinto in quanto la ragione in forza della quale il Tribunale ha rigettato la domanda inerente la risoluzione del contratto è fondata sull'assunto secondo cui se è vero che la non ottimale organizzazione aziendale di ha rilievo nel mancato raggiungimento Parte_2
degli obiettivi concordati tra le parti, è da ritenere che tale situazione sia dovuta anche alla inadeguata organizzazione di supporto offerta da nonché dalle numerose varianti richieste a CP_7 Parte_2
durante le fasi di esecuzione del progetto, circostanza che – come ritenuto correttamente dal Tribunale
– hanno determinato sì una parziale inadeguatezza del prodotto consegnato che però non assurge al livello di gravità che rappresenta il presupposto per ritenere fondata la domanda di risoluzione contrattuale. pagina 8 di 17 Peraltro, non risulta specificatamente impugnato il punto motivazionale con il quale il Tribunale ha evidenziato che l'inadempimento contestato non può essere ritenuto grave in quanto il progetto consegnato appare in linea di massima efficace salva la evidenziata necessità di implementazione e personalizzazione del sistema Erp Microsoft Dynamics Nav, e che gli inadempimenti ed i ritardi di hanno contribuito alla mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte da parte di CP_7 Parte_2
Con il quarto motivo di appello si denuncia il vizio di ultrapetizione in quanto il Tribunale si sarebbe pronunciato su una domanda mai formulata circa un asserito ed indimostrato “inadempimento” della committente Parte_1
Il motivo è palesemente infondato.
Nessuna domanda di inadempimento di è stata accolta dal Tribunale. Parte_1
Il Giudice di prime cure si è limitato a ritenere fondate le eccezioni di parte opponente circa Parte_2
il fatto che la condotta dell'opposta aveva comportato le difficoltà nel Parte_1
completamento del progetto.
L'opponente non ha invero introdotto una specifica domanda volta a sentir accertare l'inadempimento di ma ha proposto un'eccezione di inadempimento della committente finalizzata Parte_1
al rigetto della domanda di pagamento delle penali per il ritardo azionata in sede monitoria.
Sin dalla narrazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente affermava la correttezza del proprio operato eccependo l'inadempimento da parte di (pag. 3 Parte_1
dell'atto di citazione).
L'inadempimento dell'opposta viene dunque invocato al fine di supportare la domanda di revoca del decreto ingiuntivo, di talchè non sussiste il vizio di ultrapetizione dedotto nel motivo di appello.
Con il quinto motivo l'appellante afferma l'erroneità della Sentenza in relazione alla dichiarazione di inammissibilità per deposito ritenuto tardivo e con ordine illegittimo di stralcio dei documenti richiesti dai CTU di formazione successiva alle scadenze delle memorie istruttorie.
pagina 9 di 17 Afferma l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto tardivo – e disposto lo stralcio – di documenti depositati successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie.
Si deve premettere che con Ordinanza del 3/6/2021 il Tribunale, rilevato che Parte_1
aveva depositato documenti con relativa produzione tardiva e senza alcun consenso di controparte,
consenso espressamente previsto dall'Ordinanza del 28/3/2019, aveva dichiarato inutilizzabili i documenti depositati dall'opposta e numerati dal 60 all'82 nonché l'e-mail Microsoft del 14/10/2020,
unitamente alle relative note di deposito, disponendone il relativo stralcio.
Anche tale motivo non può essere accolto.
Premesso quanto sopra evidenziato circa il fatto che il deposito di documenti ulteriori era stato subordinato al consenso della controparte, dichiaratamente non prestato, si deve rilevare che il
Tribunale ha ritenuto non rilevante la produzione tardiva in quanto non era stata fornita la prova di possibili riduzioni dei costi del lavoro che avrebbero dovuto verificarsi a seguito dell'auspicata migliore organizzazione produttiva ed in relazione alla quale la produzione era stata effettuata.
Peraltro, la produzione di cui trattasi consisteva di documentazione contabile e fiscale che di certo non può ritenersi rilevante al fine di dimostrare il lucro cessante: ed infatti, posto che quanto commissionato da a consisteva in uno specifico complesso di software gestionale è Parte_1 Parte_2
evidente che la dedotta insufficienza di tale software a svolgere le attività per cui era stato richiesto non può avere inciso sull'attività di che veniva svolte ed eseguite anche prima della Parte_1
commessa effettuata a e che, laddove corrispondente alle specifiche del committente, Parte_2
avrebbe dovuto comportare un miglioramento delle performances aziendali.
In sostanza, la riduzione dei costi aziendali auspicata da avrebbe dovuto essere una Parte_1
conseguenza del corretto funzionamento del software e pertanto la stessa non può certo apprezzarsi da documentazione contabile formatasi in difetto di tale corretto funzionamento.
Con il sesto motivo l'appellante principale deduce la nullità della Sentenza di primo grado per omessa ammissione di mezzi istruttori essenziali. pagina 10 di 17 Evidenzia l'appellante che il Tribunale avrebbe riservato la decisione sulle prove orali all'esito della
CTU e che, a seguito del deposito della relazione, nessuna statuizione era stata assunta in ordine alle predette prove.
Afferma inoltre l'appellante che l'istanza relativa alle prove orali era stata reiterata all'Udienza del
27/10/2021 ma tale assunto non trova riscontro nelle deduzioni depositate per la ridetta Udienza nelle quali confutava le risultanze della CTU richiamandosi a quanto affermato dal proprio Parte_1
consulente di parte.
In ogni caso, deve respingersi il motivo in considerazione del fatto che appare condivisibile la valutazione del Tribunale circa la sufficienza dell'attività istruttoria svolta in esito alla quale la causa era stata trattenuta in decisione.
Anche in questa sede, peraltro, l'appellante si limita ad affermare la rilevanza della prova testimoniale non ammessa al fine di dimostrare il dolo e la condotta negligente di senza però allegare Parte_2
alcuna argomentazione a sostegno di tale mera affermazione: anche nella comparsa conclusionale di primo grado l'odierno appellante si limitava ad affermare che “l'audizione di testi e del legale
rappresentante di parte attrice consentirebbe di ulteriormente dimostrare, se il Giudice lo riterrà
necessario, la gravità dei comportamenti del personale di e quindi il dolo ovvero la colpa Parte_2
Part grave e la negligenza con cui venne gestito il progetto ”.
Invero, anche in questo grado di appello deve rilevarsi la natura documentale della controversia e dunque la sufficienza dell'attività istruttoria espletata in primo grado.
Con il settimo motivo l'appellante principale censura la Sentenza di primo grado in quanto il Tribunale
l'avrebbe condannata ad un pagamento nei confronti dell'appaltatore inadempiente pur riconoscendo che la fase preliminare di analisi non era mai stata conclusa ed afferma inoltre che non sarebbe stato computato, in riduzione al predetto pagamento, l'importo di € 30.000,00 versato all'appellata.
Afferma, relativamente al punto inerente l'asserita mancata conclusione della fase preliminare di analisi, che un nuovo sistema informatico deve essere considerato come un unico che ha un valore pagina 11 di 17 esclusivamente quando il sistema viene reso operativo, con la conseguenza che nessun compenso poteva essere riconosciuto all'appaltatore per la fase predetta fase preliminare del progetto che, da sola,
non è di alcuna utilità per il committente.
Tale argomento non può essere condiviso.
L'affermazione dell'inutilità della fase preliminare, per lo svolgimento della quale il Tribunale ha riconosciuto all'appaltatore una somma minore di quella prevista in contratto in ragione del solo parziale adempimento di questi, non trova infatti riscontro nella consulenza tecnica informatica disposta nel corso del giudizio di primo grado.
Non può pertanto ritenersi provata l'invocata inutilità relativamente alle risultanze della prima fase progettuale effettivamente svolta da anche se in maniera non perfettamente rispondente alle Parte_2
esigenze del committente.
Il motivo merita invero accoglimento relativamente alla mancata considerazione della somma versata all'appellata quale acconto sul prezzo complessivamente pattuito.
Il Tribunale ha infatti determinato il danno complessivamente cagionato all'appellante nell'importo di
€ 134.863,00 ed ha detratto da tale importo la somma di € 50.000,00 che – doveva CP_7 CP_7
corrispondere all'appellata per l'opera svolta, così quantificando in € 84.863,00 l'importo che deve dirsi tenuta a corrispondere all'appellante. Parte_2
E' però incontestato che aveva già ricevuto da una parte del pagamento Parte_2 Controparte_8
dell'importo pattuito per l'attività da svolgersi e che tale importo è stato determinato dal Tribunale, in considerazione della frazione dell'opera effettivamente completata, nella somma di € 50.000,00.
Conseguentemente, la quantificazione del danno deve tener conto dell'acconto già versato ed ammonta pertanto ad € 114.863,00, somma da considerarsi al lordo di quanto eventualmente versato in esecuzione della Sentenza di primo grado.
pagina 12 di 17 In ordine agli accessori su detta somma, in difetto di specifico mezzo di impugnazione non può che ribadirsi quanto statuito dal Tribunale circa il fatto che il predetto importo andrà maggiorato di interessi e rivalutazione al saldo.
Con l'ottavo motivo di appello si afferma che il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere alcun danno in relazione all'affermata inutilità della licenza software menzionata in atti.
Afferma sul punto l'appellante che il prodotto informatico in questione – denominato Microsoft
Dynamics Nav 16 – era collegato ad una licenza non più aggiornabile e quindi non utilizzabile oltre la scadenza.
Il motivo non può essere condiviso in quanto l'ausiliario nominato dal Tribunale ha evidenziato l'utilizzabilità del software fino alla versione 2016 ed anche oltre, previo acquisto del relativo pacchetto di manutenzione.
Correttamente dunque il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento relativamente a tale prodotto informatico in quanto l'acquisto del pacchetto di manutenzione sarebbe stato comunque necessario per continuare ad utilizzare il complesso di software che avrebbero dovuto costituire il sistema gestionale
ERP aziendale.
Con il nono motivo si censura la Sentenza di primo grado relativamente alla decisione del Tribunale di non procedere alla convocazione del CTU a chiarimenti sulle voci di danno come desumibili dalla documentazione societaria versata in atti.
Anche tale motivo appare privo di pregio in quanto il Tribunale ha ritenuto esaustivo l'operato dell'ausiliario e sufficiente per consentire di provvedere in ordine alle domande proposte in giudizio dalle parti.
In sostanza, la doglianza dell'appellante appare strumentale a contestare le risultanze dell'elaborato peritale in quanto non coincidenti con le prospettazioni del proprio tecnico di parte e come tale deve essere respinta.
pagina 13 di 17 L'accoglimento di quanto dedotto con il settimo motivo di appello porta all'accoglimento, nei limiti che seguono, del decimo motivo di appello, riferito alla decisione del Tribunale di compensare le spese di lite e di porre a carico delle parti le spese di CTU nella misura del 50% ciascuna.
Tale statuizione merita invero conferma relativamente alle spese di CTU, ciò in quanto la stessa appare perfettamente coerente con l'assunto fondante il rigetto della domanda di risoluzione del contratto per difetto della gravità dell'inadempimento di ed in ragione del fatto che gli inadempimenti ed Parte_2
i ritardi della stessa appellante avevano contribuito alla mancata realizzazione dell'opera a regola d'arte da parte dell'appaltatore.
Non può invece condividersi la decisione di compensare integralmente tra le parti anche le spese di lite e ciò in ragione del fatto che è comunque risultata soccombente, anche se in misura minore Parte_2
rispetto alla pretesa di che non ha visto accogliersi tutte le domande proposte nei Parte_1
confronti dell'odierna appellata.
Le spese di lite andranno dunque regolate in ragione del principio del decisum e vengono liquidate in dispositivo.
In ordine all'appello incidentale, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo di tale impugnazione, l'appellante incidentale censura la Sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che aveva solo parzialmente adempiuto all'obbligazione Parte_2
consistente nell' implementazione e messa in funzione con del nuovo sistema ERP con Pt_3
gestionale Microsoft NAV.
Il motivo è infondato in quanto è risultato nel corso dell'istruttoria, con considerazioni ed argomentazioni esposte nell'elaborato tecnico informatico che meritano condivisione anche da parte di questa Corte, che abbia provveduto ad adempiere solo in relazione alla prima fase di analisi: Parte_2
le fasi ulteriori erano state infatti caratterizzate da problemi conseguenti a continui differimenti della fase di implementazione del software, a turnover del team dell'appaltatore, alla non adeguata qualità
pagina 14 di 17 dei consulenti ed alla insufficienza delle soluzioni prospettate con conseguente superamento dei termini contrattualmente stabiliti tra le parti.
La valutazione del Tribunale circa l'assenza di gravità dell'inadempimento, argomento su cui è fondato il rigetto della domanda di risoluzione, non conduce all'affermazione della correttezza di Parte_2
nell'adempiere alle proprio obbligazioni e ciò in quanto la Sentenza valorizza correttamente la parzialità dell'adempimento e dunque le carenze di nello svolgimento delle attività oggetto Parte_2
di appalto.
Se dunque è corretta l'affermazione secondo cui aveva certamente completato la Fase di Parte_2
Analisi, non può condividersi la successiva argomentazione secondo cui la mancata prosecuzione del
Progetto (e quindi il completamento delle ulteriori Fasi e del ) sarebbe dipesa dalla esclusiva Pt_3
condotta di e ciò in considerazione delle emergenze istruttorie da cui si evince il non Parte_1
esatto adempimento da parte di a quanto previsto nel contratto di appalto. Parte_2
Ugualmente deve respingersi il secondo motivo di appello, riferito al capo della Sentenza di primo grado con il quale è stata disposta la condanna di al risarcimento del danno in favore di Parte_2
Parte_1
Tale secondo motivo presuppone infatti l'accoglimento del precedente, che invece deve essere respinto per le ragioni sopra esposte, e comunque appare fondato su argomentazioni non condivisibili.
Afferma infatti l'appellante incidentale che il Tribunale avrebbe quantificato l'importo del risarcimento sulla base delle considerazioni esposte dal CTU informatico, il quale si era dichiarato privo di competenze dal punto di vista contabile.
L'argomento non può essere condiviso in quanto il Tribunale ha ritenuto corrette ai fini della liquidazione del danno le valutazioni espresse dall'ausiliario dott. nella propria CTU Persona_1
contabile, e non certo le risultanze dell'elaborato informatico dell'ing. . Per_2
Con il terzo motivo l'appellante incidentale censura la Sentenza di primo grado assumendone l'erroneità relativamente al fatto che il danno riconosciuto a debba qualificarsi come Parte_1
pagina 15 di 17 danno indiretto e che le parti avevano espressamente pattuito la limitazione di responsabilità ai soli danni diretti e nel limite di € 300.000,00.
Il motivo è infondato in quanto i danni riconosciuti dal Tribunale conseguono al ristoro del costo del personale di esclusivamente dedicato al progetto (Ing. e Dott. , CP_7 Persona_3 Parte_7
in misura integrale per tutto il periodo di attività in e sino alle loro dimissioni a Parte_1
seguito del fallimento del progetto ERP, nonché al costo della licenza software di cui a pagina 15 della
CTU dott. Per_1
Tali voci di danno rappresentano senza meno danni diretti conseguenziali all'inesatto adempimento di peraltro liquidati in misura ampiamente inferiore rispetto alla limitazione di responsabilità Parte_2
pattuita tra le parti.
Con il quarto motivo l'appellante incidentale si duole del fatto che il Tribunale abbia riconosciuto in suo favore la somma di € 50.000,00 - minore di quella pattuita - e che sulla stessa non abbia riconosciuto gli interessi ex Legge 231/02.
Quanto alla misura del compenso ritenuto dal Tribunale, la riduzione di detto compenso dagli €
60.000,00 pattuiti alla somma di € 50.000,00 trova piena giustificazione nel fatto che ha Parte_2
solo parzialmente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti con la committente.
Quanto all'asserito mancato riconoscimento degli interessi come pretesi dall'appellante incidentale, la doglianza è infondata in quanto il Tribunale ha disposto la compensazione tra la somma di € 50.000,00
e la maggior somma dovuta da a Parte_2 Parte_1
Tale compensazione comporta l'estinzione del credito vantato dall'appellante incidentale ed in ragione della quale non possono conteggiarsi interessi posto che non sussiste il ritardo nel pagamento che rappresenta il presupposto per il maturare di detti accessori.
Ugualmente deve essere respinto il quinto motivo di appello incidentale, riferito alla compensazione delle spese di lite ed al rigetto della domanda di risarcimento del danno per lite temeraria in quanto la revoca del decreto ingiuntivo richiesto da unitamente alla condanna dell'opponente Parte_1
pagina 16 di 17 al risarcimento del danno rappresentano corretto fondamento del rigetto della domanda di Parte_2
risarcimento per lite temeraria in quanto insussistenti i necessari presupposti della temerarietà.
All'accoglimento dell'appello principale, nei limiti di cui in motivazione, consegue la condanna dell'appellata-appellante incidentale alla refusione delle spese di lite, che vengono liquidate tenendo altresì conto del rigetto dell'appello incidentale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello principale nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto, in parziale riforma della
Sentenza del Tribunale di Modena nr. 1690/21, condanna a corrispondere a Controparte_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 114.863,00 oltre interessi e Controparte_7
rivalutazione al saldo, al lordo di quanto eventualmente versato in esecuzione della Sentenza di primo grado;
- respinge l'appello incidentale proposto da Controparte_1
Condanna alla refusione in favore di delle spese di lite del Controparte_1 Parte_1
doppio grado di giudizio, spese che liquida quanto al primo grado in € 13.430,00 ed quanto al secondo grado in € 12.000,00, somme da maggiorarsi di rimborso forfetario nonché IVA e CNPAA come per legge.
Ferma nel resto la Sentenza impugnata.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello incidentale.
Così deciso a Bologna nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2025.
Il Presidente dott. Anna Maria Rossi L'estensore Avv. Maurizio Miranda
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