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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33491 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
OMA (RM), 17/09/1989), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FASCIOLO CAMILLA e dell'avv. PRIORESCHI CLAUDIA
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NUOVA ZELANDA, 24/04/1987), residente in CP_1
Nuova Zelanda;
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento figlia minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso Parte_1
che dalla relazione sentimentale con è nata il [...] CP_1
a Sainte FO LE ON (Lione-Francia) la figlia ha chiesto Persona_1
all'intestato Tribunale di disciplinare l'affidamento e il mantenimento di disponendone l'affido esclusivo alla madre atteso che dopo la fine Per_1
della relazione tra le parti nel 2019 lo stesso si è trasferito a vivere in Nuova
Zelanda ove tuttora abita e non è mai venuto in Italia per vedere la figlia successivamente al rientro in Italia, nell'agosto 2021, dell'esponente che precedentemente ha vissuto in Francia ove il si è recato a far visita CP_1
alla figlia solo a dicembre 2020; in tale occasione la ricorrente ha ospitato il nella propria abitazione in Francia e ha constato che lo stesso faceva CP_1
uso di alcolici, tanto da aggredirla verbalmente;
successivamente il CP_1
si è limitato a videochiamate con usando le telefonate anche per Per_1
controllare la vita della madre interrogando dalla fine della Per_1
relazione, inoltre, il ha corrisposto alla ricorrente la somma mensile CP_1
omnicomprensiva di euro 200,00 per il mantenimento di fino a Per_1
dicembre 2022 allorché le ha corrisposto l'importo di euro 380,00 per poi cessare qualsiasi contribuzione.
Non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_1
che deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
[...] 3
Sentita la ricorrente all'udienza del 06/05/2024 ed acquisita la documentazione dalla stessa complessivamente prodotta, con ordinanza in data 08/05/2025 il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e,
segnatamente, ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla Per_1
madre con residenza presso la stessa, possibilità del padre di vederla unicamente previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità
di frequentazione e di sentirla telefonicamente tramite videochiamata due volte a settimana, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2023, oltre al
50% delle spese extra, quindi ha rinviato la causa per l'acquisizione della prova dell'esito positivo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
Preso atto del tempestivo e rituale perfezionamento della notifica,
all'udienza del 04/03/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti depositati da parte ricorrente in lingua diversa da quella italiana, unica lingua del processo civile.
Nel merito il collegio reputa di potere e dovere confermare i vigenti provvedimenti provvisori in forza dei quali è affidata in via esclusiva Per_1
alla madre, stante il contegno di sostanziale disinteresse mostrato dal padre anche successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento, ricevuta in Nuova Zelanda.
Invero sebbene la contumacia sia una scelta libera e consapevole della 4
parte evocata in giudizio, nondimeno nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori la mancata costituzione costituisce di per sé
indice di sostanziale disinteresse, specie ove, come nel caso specifico, parte ricorrente chiede disporsi l'affidamento esclusivo della prole a sé, in deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso.
A ciò aggiungasi che non costituendosi in giudizio il resistente non ha fornito prova alcuna, come era suo onere, di aver contribuito ai bisogni e al mantenimento della figlia che non vede dal 2021.
In mancanza di prova certa e univoca circa l'effettiva condizione economico-patrimoniale del resistente, il collegio reputa, altresì, equo confermare i vigenti provvedimenti economici, tenuto conto dell'età di e del reddito della ricorrente, insegnante di francese in una scuola Per_1
privata con reddito mensile netto pari a circa euro 1.300,00/1.400,00 da settembre a luglio e percettrice della NASPI ad agosto per circa euro
900,00/1.000,00, oltre che non proprietaria di alcun bene immobile.
La natura e l'oggetto del giudizio in una con la contumacia del resistente giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33491/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente CP_1
dichiara l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla ricorrente in lingua straniera;
5
la figlia minore (Sainte FO LE ON-Francia, Persona_1
03/02/2018) è affidata in via esclusiva e rafforzata alla madre presso la quale è fissata la sua residenza, con la precisazione che alla madre spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia unicamente previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione e potrà sentire anche tramite videochiamata due volte a settimana, Per_1
preferibilmente il martedì e il venerdì, per non più di quindici minuti ogni volta;
dispone che a far data dalla domanda (11/07/2023) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1
la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2023, e condanna il al versamento, in CP_1
favore della Rera ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi,
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie,
intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione 6
dell'affidamento super-esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33491 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
OMA (RM), 17/09/1989), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. FASCIOLO CAMILLA e dell'avv. PRIORESCHI CLAUDIA
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(NUOVA ZELANDA, 24/04/1987), residente in CP_1
Nuova Zelanda;
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: affidamento e mantenimento figlia minore non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso Parte_1
che dalla relazione sentimentale con è nata il [...] CP_1
a Sainte FO LE ON (Lione-Francia) la figlia ha chiesto Persona_1
all'intestato Tribunale di disciplinare l'affidamento e il mantenimento di disponendone l'affido esclusivo alla madre atteso che dopo la fine Per_1
della relazione tra le parti nel 2019 lo stesso si è trasferito a vivere in Nuova
Zelanda ove tuttora abita e non è mai venuto in Italia per vedere la figlia successivamente al rientro in Italia, nell'agosto 2021, dell'esponente che precedentemente ha vissuto in Francia ove il si è recato a far visita CP_1
alla figlia solo a dicembre 2020; in tale occasione la ricorrente ha ospitato il nella propria abitazione in Francia e ha constato che lo stesso faceva CP_1
uso di alcolici, tanto da aggredirla verbalmente;
successivamente il CP_1
si è limitato a videochiamate con usando le telefonate anche per Per_1
controllare la vita della madre interrogando dalla fine della Per_1
relazione, inoltre, il ha corrisposto alla ricorrente la somma mensile CP_1
omnicomprensiva di euro 200,00 per il mantenimento di fino a Per_1
dicembre 2022 allorché le ha corrisposto l'importo di euro 380,00 per poi cessare qualsiasi contribuzione.
Non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente evocato, CP_1
che deve, pertanto, essere dichiarato contumace.
[...] 3
Sentita la ricorrente all'udienza del 06/05/2024 ed acquisita la documentazione dalla stessa complessivamente prodotta, con ordinanza in data 08/05/2025 il giudice delegato ha adottato i provvedimenti provvisori e,
segnatamente, ha disposto l'affidamento esclusivo rafforzato di alla Per_1
madre con residenza presso la stessa, possibilità del padre di vederla unicamente previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità
di frequentazione e di sentirla telefonicamente tramite videochiamata due volte a settimana, ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di mantenimento, la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2023, oltre al
50% delle spese extra, quindi ha rinviato la causa per l'acquisizione della prova dell'esito positivo della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
Preso atto del tempestivo e rituale perfezionamento della notifica,
all'udienza del 04/03/2025 il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Preliminarmente deve essere dichiarata l'inutilizzabilità dei documenti depositati da parte ricorrente in lingua diversa da quella italiana, unica lingua del processo civile.
Nel merito il collegio reputa di potere e dovere confermare i vigenti provvedimenti provvisori in forza dei quali è affidata in via esclusiva Per_1
alla madre, stante il contegno di sostanziale disinteresse mostrato dal padre anche successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente procedimento, ricevuta in Nuova Zelanda.
Invero sebbene la contumacia sia una scelta libera e consapevole della 4
parte evocata in giudizio, nondimeno nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori la mancata costituzione costituisce di per sé
indice di sostanziale disinteresse, specie ove, come nel caso specifico, parte ricorrente chiede disporsi l'affidamento esclusivo della prole a sé, in deroga all'ordinario regime di affidamento condiviso.
A ciò aggiungasi che non costituendosi in giudizio il resistente non ha fornito prova alcuna, come era suo onere, di aver contribuito ai bisogni e al mantenimento della figlia che non vede dal 2021.
In mancanza di prova certa e univoca circa l'effettiva condizione economico-patrimoniale del resistente, il collegio reputa, altresì, equo confermare i vigenti provvedimenti economici, tenuto conto dell'età di e del reddito della ricorrente, insegnante di francese in una scuola Per_1
privata con reddito mensile netto pari a circa euro 1.300,00/1.400,00 da settembre a luglio e percettrice della NASPI ad agosto per circa euro
900,00/1.000,00, oltre che non proprietaria di alcun bene immobile.
La natura e l'oggetto del giudizio in una con la contumacia del resistente giustificano l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 33491/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia del resistente CP_1
dichiara l'inutilizzabilità dei documenti prodotti dalla ricorrente in lingua straniera;
5
la figlia minore (Sainte FO LE ON-Francia, Persona_1
03/02/2018) è affidata in via esclusiva e rafforzata alla madre presso la quale è fissata la sua residenza, con la precisazione che alla madre spettano in via del pari esclusiva tutte le decisioni di maggior importanza per la figlia afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia unicamente previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione e potrà sentire anche tramite videochiamata due volte a settimana, Per_1
preferibilmente il martedì e il venerdì, per non più di quindici minuti ogni volta;
dispone che a far data dalla domanda (11/07/2023) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_1
la somma mensile di euro 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base luglio 2023, e condanna il al versamento, in CP_1
favore della Rera ed entro il giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi,
comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro
sottoscritto dall'intestato Tribunale il 17 dicembre 2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie,
intendendosi per tali quelle concernenti eventi eccezionali ed imprevedibili nella vita della prole (quali, a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, attività sportive a livello agonistico, viaggi di e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (quali, a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche, libri di testo, gite scolastiche, per attività sportive non agonistiche e relativa attrezzatura, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN), spese che, in considerazione 6
dell'affidamento super-esclusivo della minore alla madre non dovranno essere preventivamente concordate e dovranno essere rimborsate dal padre nella misura del 50% anche in assenza di un suo previo accordo, dietro esibizione del giustificativo di spesa;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/03/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi